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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2570/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T95CRREF00177/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4137/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso impugnando l'atto di recupero n. T95CRREF00177/2024 Iva, Crediti di Imposta 2024 al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente, eccepisce : 1) Infondatezza dell'Atto di recupero per inutilizzabilità della documentazione a supporto e per mancata esibizione della documentazione;
2)
Conservazione della documentazione ed esibizione: la società asserisce in particolare di essere in possesso di copiosa documentazione, la quale è stata prodotta nel corso del procedimento con adesione e che non sarebbe stata presa in considerazione dall'Ufficio in quanto tardivamente prodotta. Asserisce inoltre che tale documentazione non sarebbe stata mai chiesta prima alla società né dalla Guardia di Finanza, né dall'Agenzia delle Entrate;
3) Legittimità dei crediti da Ricerca e Sviluppo.
In via preliminare, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione; in via principale l'annullamento dell'atto di recupero credito;
in via subordinata il riconoscimento della piena legittimità dei crediti da Ricerca
e Sviluppo;
in via ulteriormente subordinata il riconoscimento dell'esistenza dei crediti da Ricerca e Sviluppo, nella misura che verrà giudicata di giustizia, qualora ne sia rilevata una eventuale parziale non spettanza.
Premesse in fatto.
Con segnalazione prot. n. 774174/2024 del 3 dicembre 2024 la Guardia di Finanza di Monza ha notiziato la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza (attuale Ente Impositore) delle risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale n. 8443/24 pendente presso il Tribunale di Monza nei confronti delle società Società_2 Srl, Ricorrente_1 Srl (odierna ricorrente) e Società_1 Srl. Detta segnalazione evidenzia una particolare condotta delle tre società amministrate da Nominativo_1, consistente nel presentare dichiarazioni dei redditi integrative di annualità pregresse indicando la spettanza di crediti d'imposta per ingenti importi.
Da interrogazioni al sistema dell'Anagrafe Tributaria sarebbe emerso che la società ricorrente, negli anni
2022, 2023 e 2024 ha effettuato compensazioni in F24, utilizzando il cod. tributo 6857 – credito d'imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo - per complessivi €. 290.370,35.
La Guardia di Finanza di Monza, nell'ambito del proprio incarico, ha evidenziato che la società ha presentato dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 indicando nel quadro RU un credito d'imposta da riportare all'anno successivo con codice B9 (credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo), dichiarando di aver diritto a crediti d'imposta complessivamente pari ad €. 476.892 da utilizzare in compensazione.
In seguito alle attività di polizia giudiziaria sarebbero emerse, rispetto ai crediti d'imposta oggetto di recupero, criticità tali per cui non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di esistenza dei crediti, mancando il presupposto costitutivo e pertanto l'Ufficio ha proceduto al recupero degli stessi in quanto inesistenti con l'atto oggi in esame.
Successivamente, la società formulava istanza di accertamento con adesione, cui faceva seguito un invito a comparire a mezzo pec prot. n. 19806 del 18/02/2025 e i contraddittori del 5 e 26 marzo e del 28 aprile, accertamento che aveva esito negativo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Monza e Brianza e, facendo proprio l'accertamento della
Guardia di Finanza, sfociato peraltro in un procedimento Penale, ha notificato l'atto di cui si discute.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene irrilevante, ai fini del presente giudizio, quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione all'irrituale acquisizione documentale sia perché non pertinente nella presente sede, sia perché l'atto di recupero impugnato è frutto di un'indagine ben più ampia che prende le mosse dalla mancata produzione documentale a supporto dei crediti compensati in F24.
Tra l'altro si evidenzia che il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame con il provvedimento del
12/11/2024, allegato da parte ricorrente, ha annullato il decreto di sequestro della documentazione ordinandone la restituzione ma non ne ha disposto la distruzione.
Con la recente sentenza n. 8452 del 31/03/2025 la Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: tale principio è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (art. 191 c.p.p.), con la conseguenza che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del DPR n. 600/1973, la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato.”.
Pertanto non assume rilevanza, ai fini del presente giudizio, quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione all'irrituale acquisizione documentale sia perché non pertinente in questa sede e sia perché l'atto di recupero impugnato è frutto di un'indagine ben più ampia che prende le mosse dalla mancata produzione documentale a supporto dei crediti compensati in F24.
Nella relazione sull'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale n. 8443/2024, redatta dalla Guardia di Finanza di Monza, si rappresenta che presso la sede della società nonché presso le sedi dei revisori e consulenti legali, questi ultimi incaricati delle certificazioni dei costi sostenuti ai fini della spettanza dei crediti di imposta, non è stata rinvenuta la prevista documentazione a sostegno dei medesimi, né le parti perquisite sono state in grado di esibirla. Chiaramente l'assenza della documentazione a prova dei crediti presunti rende “inesistenti” i crediti di cui si discute.
In merito alla documentazione prodotta dalla società successivamente alla notifica dell'atto di recupero, tale documentazione è inidonea a provare il fondamento dei crediti oggetto di recupero di cui ha beneficiato la società Ricorrente_1 Srl.
Non solo tale documentazione non è stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza ma è saltata fuori solo successivamente, ma da quello che si evince dalla stessa non risulta essere idonea a dimostrare la sussistenza dei crediti utilizzati.
La Corte evidenzia che in capo alla ricorrente incombe l'onere probatorio relativo alle circostanze di fatto che costituiscono il fondamento del diritto ad ottenere il credito d'imposta (ex art. 2697 C.C.9.
“In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.”(Cass. 23228/2017, 20332/2018, n. 33558/2023, n. 287/2024). Nel caso de quo la contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio.
Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 12.000,00= omnia.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
FORTUNATO NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2570/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T95CRREF00177/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4137/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso impugnando l'atto di recupero n. T95CRREF00177/2024 Iva, Crediti di Imposta 2024 al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente, eccepisce : 1) Infondatezza dell'Atto di recupero per inutilizzabilità della documentazione a supporto e per mancata esibizione della documentazione;
2)
Conservazione della documentazione ed esibizione: la società asserisce in particolare di essere in possesso di copiosa documentazione, la quale è stata prodotta nel corso del procedimento con adesione e che non sarebbe stata presa in considerazione dall'Ufficio in quanto tardivamente prodotta. Asserisce inoltre che tale documentazione non sarebbe stata mai chiesta prima alla società né dalla Guardia di Finanza, né dall'Agenzia delle Entrate;
3) Legittimità dei crediti da Ricerca e Sviluppo.
In via preliminare, la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione; in via principale l'annullamento dell'atto di recupero credito;
in via subordinata il riconoscimento della piena legittimità dei crediti da Ricerca
e Sviluppo;
in via ulteriormente subordinata il riconoscimento dell'esistenza dei crediti da Ricerca e Sviluppo, nella misura che verrà giudicata di giustizia, qualora ne sia rilevata una eventuale parziale non spettanza.
Premesse in fatto.
Con segnalazione prot. n. 774174/2024 del 3 dicembre 2024 la Guardia di Finanza di Monza ha notiziato la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza (attuale Ente Impositore) delle risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale n. 8443/24 pendente presso il Tribunale di Monza nei confronti delle società Società_2 Srl, Ricorrente_1 Srl (odierna ricorrente) e Società_1 Srl. Detta segnalazione evidenzia una particolare condotta delle tre società amministrate da Nominativo_1, consistente nel presentare dichiarazioni dei redditi integrative di annualità pregresse indicando la spettanza di crediti d'imposta per ingenti importi.
Da interrogazioni al sistema dell'Anagrafe Tributaria sarebbe emerso che la società ricorrente, negli anni
2022, 2023 e 2024 ha effettuato compensazioni in F24, utilizzando il cod. tributo 6857 – credito d'imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo - per complessivi €. 290.370,35.
La Guardia di Finanza di Monza, nell'ambito del proprio incarico, ha evidenziato che la società ha presentato dichiarazioni dei redditi integrative per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 indicando nel quadro RU un credito d'imposta da riportare all'anno successivo con codice B9 (credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo), dichiarando di aver diritto a crediti d'imposta complessivamente pari ad €. 476.892 da utilizzare in compensazione.
In seguito alle attività di polizia giudiziaria sarebbero emerse, rispetto ai crediti d'imposta oggetto di recupero, criticità tali per cui non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di esistenza dei crediti, mancando il presupposto costitutivo e pertanto l'Ufficio ha proceduto al recupero degli stessi in quanto inesistenti con l'atto oggi in esame.
Successivamente, la società formulava istanza di accertamento con adesione, cui faceva seguito un invito a comparire a mezzo pec prot. n. 19806 del 18/02/2025 e i contraddittori del 5 e 26 marzo e del 28 aprile, accertamento che aveva esito negativo.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Monza e Brianza e, facendo proprio l'accertamento della
Guardia di Finanza, sfociato peraltro in un procedimento Penale, ha notificato l'atto di cui si discute.
Discussa la causa alla udienza del 11 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene irrilevante, ai fini del presente giudizio, quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione all'irrituale acquisizione documentale sia perché non pertinente nella presente sede, sia perché l'atto di recupero impugnato è frutto di un'indagine ben più ampia che prende le mosse dalla mancata produzione documentale a supporto dei crediti compensati in F24.
Tra l'altro si evidenzia che il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame con il provvedimento del
12/11/2024, allegato da parte ricorrente, ha annullato il decreto di sequestro della documentazione ordinandone la restituzione ma non ne ha disposto la distruzione.
Con la recente sentenza n. 8452 del 31/03/2025 la Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento sul punto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite: tale principio è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (art. 191 c.p.p.), con la conseguenza che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del DPR n. 600/1973, la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato.”.
Pertanto non assume rilevanza, ai fini del presente giudizio, quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione all'irrituale acquisizione documentale sia perché non pertinente in questa sede e sia perché l'atto di recupero impugnato è frutto di un'indagine ben più ampia che prende le mosse dalla mancata produzione documentale a supporto dei crediti compensati in F24.
Nella relazione sull'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito del procedimento penale n. 8443/2024, redatta dalla Guardia di Finanza di Monza, si rappresenta che presso la sede della società nonché presso le sedi dei revisori e consulenti legali, questi ultimi incaricati delle certificazioni dei costi sostenuti ai fini della spettanza dei crediti di imposta, non è stata rinvenuta la prevista documentazione a sostegno dei medesimi, né le parti perquisite sono state in grado di esibirla. Chiaramente l'assenza della documentazione a prova dei crediti presunti rende “inesistenti” i crediti di cui si discute.
In merito alla documentazione prodotta dalla società successivamente alla notifica dell'atto di recupero, tale documentazione è inidonea a provare il fondamento dei crediti oggetto di recupero di cui ha beneficiato la società Ricorrente_1 Srl.
Non solo tale documentazione non è stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza ma è saltata fuori solo successivamente, ma da quello che si evince dalla stessa non risulta essere idonea a dimostrare la sussistenza dei crediti utilizzati.
La Corte evidenzia che in capo alla ricorrente incombe l'onere probatorio relativo alle circostanze di fatto che costituiscono il fondamento del diritto ad ottenere il credito d'imposta (ex art. 2697 C.C.9.
“In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.”(Cass. 23228/2017, 20332/2018, n. 33558/2023, n. 287/2024). Nel caso de quo la contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio.
Pertanto il ricorso viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 12.000,00= omnia.
Milano, lì 11 Novembre 2025
Il Presidente Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli