Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'atto di recupero per inutilizzabilità della documentazione

    La Corte ritiene irrilevante l'irrituale acquisizione documentale in quanto l'atto di recupero è frutto di un'indagine più ampia iniziata dalla mancata produzione documentale a supporto dei crediti compensati. Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite nell'ordinamento tributario.

  • Rigettato
    Legittimità dei crediti da Ricerca e Sviluppo

    La Corte rileva che la documentazione prodotta successivamente alla notifica dell'atto di recupero è inidonea a provare il fondamento dei crediti. La contribuente non ha assolto al proprio onere probatorio, come richiesto dall'art. 2697 C.C. e dalla giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 58
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo