Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9829 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09829/2025REG.PROV.COLL.
N. 04335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2023, proposto da
RI ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lanzi in Roma, via dei Due Macelli, 66;
contro
Comune di Crispano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6668/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. MA RA VI e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Marciano. Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ZI RI impugnava il provvedimento, prot. n. 3502 n. 3/Urb, del 18.04.2018, di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, conseguente all’accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 17 dell’11 agosto 2011, emessa nei suoi confronti.
2. La predetta ordinanza era stata impugnata con ricorso n.R.G. 4187/2011, incardinato presso il TAR Campania e definito con decreto di perenzione n. 3941 del 21 dicembre 2015, avverso il quale non era stata proposta opposizione.
3. Gli abusi edilizi oggetto di accertamento, coperto dal giudicato, consistevano in una unità immobiliare destinata a civile abitazione di 98,50 mq circa, con una altezza interna di circa 3,70 m, derivante dalla chiusura del piano porticato sito al piano terra, realizzata senza il previo rilascio del necessario titolo abilitativo.
4. L’impugnazione contro il provvedimento di acquisizione veniva respinta con sentenza n. 6668/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che condannava inoltre parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 a favore del Comune resistente, oltre accessori come per legge.
5. In particolare, il giudice di prime cure riteneva il ricorso complessivamente infondato.
Con riguardo al primo motivo di gravame, si evidenziava come – secondo la prospettazione attorea astrattamente condivisibile – non potesse essere disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del bene del proprietario estraneo all’abuso “ quando risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell’opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento .” (Cons. Stato, VI sez., 24 giugno 2020 n. 4070).
5.1. Ad avviso del giudice di primo grado, tuttavia, l’applicazione del principio di responsabilità, sotteso a tale orientamento, non poteva predicarsi nel caso di specie, non essendo dimostrata la circostanza della estraneità della proprietaria.
In ogni caso, dall’atto di compravendita emergeva come l’intervento originariamente assentito consistesse nella realizzazione di un “ locale deposito al piano terra della scala A, edificio A, distinto con il numero interni 3 della superficie catastale di mq. 85 ”. Tanto la presupposta ordinanza di demolizione, quanto il provvedimento di acquisizione oggetto del presente giudizio si riferivano invece alla realizzazione di “ un’unità immobiliare con destinazione a civile abitazione delle seguenti dimensioni in pianta di 98,50 mq circa, ed un’altezza interna di circa 3,70 ”, di maggiore consistenza.
5.2. A ciò si aggiungeva come parte ricorrente fosse stata parte del procedimento edilizio conclusosi con l’ordinanza di demolizione (nonché destinataria anche della comunicazione di avvio ex art. 7 della legge 241/90) e non avesse mai fatto valere tale posizione di estraneità né, pur essendo a conoscenza dell’ordine di ripristino, si fosse mai adoperata per la sua doverosa esecuzione.
5.3. Il Giudice di prime cure riteneva infondato anche il secondo motivo, con cui si era dedotta la carenza della descrizione delle opere abusive, nonché l’omessa motivazione del provvedimento con riferimento ai canoni di individuazione dell’area ulteriore da acquisire, non condividendo l’opzione interpretativa suggerita.
Ed invero, la lettura del provvedimento – la cui interpretazione doveva informarsi ai criteri ermeneutici dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo pertanto carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale (cfr. tra le ultime, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 8 giugno 2022, n. 3859; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 1770) – induceva a ritenere non solo che le opere abusive risultassero puntualmente descritte, ma anche che il Comune avesse inteso dichiarare l’acquisizione al suo patrimonio del solo manufatto in controversia (unità immobiliare di circa 100 mq) e dell’area di sedime.
5.4. Non si riteneva sussistente alcun elemento, né nella motivazione né nel dispositivo, da cui potesse desumersi l’esercizio del potere – di natura tecnico-discrezionale e, come tale, subordinato ad un onere motivazionale ultroneo – di estendere l’effetto acquisitivo oltre l’area di sedime delle opere accertate come abusive, effetto legale discendente dal perfezionarsi della fattispecie di inottemperanza.
5.5. Quanto poi al dedotto difetto di motivazione del provvedimento, si evidenziava come gli atti previsti dall’art. 31 comma 3 d.P.R. 380/2001 avessero natura vincolata e fossero sufficientemente motivati unicamente con riguardo all’accertamento della natura abusiva delle opere (elemento giuridico non più contestabile perché contenuto nell’ordinanza di demolizione) e all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino (elemento di fatto non contestato in questo giudizio).
Si riteneva infine che, in ragione della sopra richiamata natura vincolata del potere, fossero infondate anche le deduzioni relative alla violazione dell’art. 7 della legge 241/90.
6. ZI RI proponeva quindi ricorso in appello chiedendo la riforma della gravata sentenza con vittoria di spese di lite.
7. In data 25 febbraio 2025, si costituiva in giudizio per resistere all’appello il Comune di Crispano.
8. All’udienza da remoto del 3 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello rubricato ERROR IN PROCEDENDO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE – ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DELL’ART. 31 E SS. DEL D.P.R. 380/01 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL’ART. 17 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI U.E. - ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, PERPLESSITÀ, deduce la ricorrente che i giudici di primo grado avrebbero errato nel non riconoscere le necessarie conseguenze giuridiche all’estraneità della medesima all’abuso, pur avendo riconosciuto che la signora ZI non aveva partecipato alla sua realizzazione.
1.2. La censura è infondata. Infatti, come correttamente rilevato dal Comune resistente, in data 13.10.2008, l’appellante – con atto di compravendita per Notaio Orsi – ha acquistato la proprietà dell’immobile ubicato nel Comune di Crispano (Na), consistente in locale deposito al piano terra, di mq. 85, box auto al piano seminterrato di mq. 11, rispettivamente censiti al Catasto Fabbricati, al f. 4, p.lla 699, sub. 8, Cat. C/2 e sub. 61, Cat. C/6, mentre l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione oggetto del presente giudizio si riferivano invece alla realizzazione di “ un’unità immobiliare con destinazione a civile abitazione delle seguenti dimensioni in pianta di 98,50 mq circa, ed un’altezza interna di circa 3,70 ”. Pertanto, vi sono evidenze che depongono in senso contrario a quanto preteso dall’appellante, sia in quanto il locale da deposito è stato trasformato in civile abitazione, sia in quanto la consistenza appare aumentata.
In ogni caso l’appellante è stata parte del procedimento edilizio conclusosi con l’ordinanza di demolizione divenuta definitiva (nonché destinataria anche della comunicazione di avvio ex art. 7 della legge 241/90) e non si è mai adoperata per la sua doverosa esecuzione.
A tal proposito, il Cons. Stato, Sez. VII, 2/11/2023, n. 9404 ha sostenuto che il carattere reale della misura ripristinatoria in materia di abusi edilizi e la finalità di ripristino della legalità, impongono che, affinché il proprietario non responsabile degli abusi commessi da persona diversa possa andare esente dalla misura consistente nell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene, risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento, intraprendendo le iniziative idonee a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'Autorità Amministrativa. L’appellante avrebbe dovuto quindi dare seguito al ripristino dello stato dei luoghi, avendo la misura carattere reale ed essendole stata notificata la relativa ordinanza.
2. Il giudice di prime cure ha affermato inoltre che “ anche il secondo motivo, con cui si deduce la carenza della descrizione delle opere abusive, nonché l’omessa motivazione del provvedimento con riferimento ai canoni di individuazione dell’area ulteriore da acquisire, sia infondato, non condividendosi l’opzione interpretativa suggerita” .
Deduce l’appellante che, per rispettare il procedimento delineato dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione avrebbe dovuto necessariamente contenere l’individuazione esatta e dettagliata delle opere e delle relative pertinenze urbanistiche, mancando invece l’esatta indicazione della superficie dell’area di sedime da acquisire ed i criteri di calcolo utilizzati ai fini della sua determinazione.
La superficie oggetto dell’acquisizione non sarebbe stata oggetto di alcun calcolo, avendo proceduto l’Amministrazione comunale alla asettica acquisizione delle opere asseritamente abusive e dell’intera proprietà della ricorrente, senza porre alcun limite, comunque previsto dalla normativa. L’effetto acquisitivo in parola richiederebbe l’esatta individuazione dell’area acquisita ed una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, almeno per quanto riguarda aree ulteriori rimanendo in caso contrario preclusa l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
2.1. Anche questa censura è infondata essendosi limitato il Comune con l’atto impugnato ad acquisire esclusivamente l’opera abusiva.
3. Conclusivamente l’appello va respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante l’ulteriore attività istruttoria svolta dal Comune in senso favorevole all’appellante e fondante un principio di affidamento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
MA RA VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RA VI | IO AN |
IL SEGRETARIO