Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e ordini la trasmissione degli atti al G.u.p., a causa della mancata formale contestazione di un'aggravante compiutamente descritta nel capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2007, n. 47124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47124 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 22/11/2007
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2052
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 013612/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VELLETRI;
nei confronti di:
1) AB OV, N. IL 28/08/1961;
2) ON IL N. IL 18/06/1974;
3) EN AN N. IL 16/05/1972;
4) EL LI N. IL 21/08/1974;
5) DE EL CR N. IL 30/10/1978;
6) DI NE LF FL N. IL 29/06/1979;
7) GI DA N. IL 07/09/1982;
8) GI IV N. IL 16/11/1976;
9) LL AL N. IL 12/08/1968;
10) GA NO N. IL 05/03/1967;
11) GE AN N. IL 22/01/1974;
12) CI CO N. IL 07/11/1966;
13) CA AL N. IL 25/02/1964;
14) TI ALESAN N. IL 02/02/1972;
15) AR ANNUNZIATA N. IL 27/09/1970;
16) MB UE N. IL 30/04/1982;
17) ME TA N. IL 06/07/1966;
18) MO NO N. IL 14/05/1956;
19) AI LO N. IL 31/01/1974;
20) PA IO PA N. IL 16/06/1962;
21) RI EP N. IL 03/02/1974;
22) NI LO N. IL 31/05/1971;
23) AL LE N. IL 23/10/1973;
24) MINISTERO DELLA SALUTE;
25) MINISTERO DEGLI INTERNI;
avverso ORDINANZA del 19/09/2006 TRIBUNALE di VILLETRI sez. di Albano Laziale;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del p.g. intese all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza dibattimentale del 19/9/2006 con la quale il Tribunale di Velletri, sezione dist.ta di Albano Laziale, in composizione monocratica, nel procedimento a carico di AB OV ed altri ventidue (come indicati nell'epigrafe Sella presente sentenza), imputati di concorso in detenzione a fine di spaccio e cessione a terzi di stupefacenti ex artt. 110, 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avendo rilevato che "non vi è menzione alcuna nei capi d'imputazione nei quali si postula che il fatto sia stato commesso dal relativo all'imputato in concorso con altre due persone;
dell'aggravante speciale di bui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio è, per l'effetto, ordinava la restituzione degli atti al GUP, il PRURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Velletri ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità dell'atto per patente violazione di legge, al di fuori dei cui schemi in toto si è postò il provvedimento impugnato, che, confondendo il profilo attinente alla contestazione del reato con quello della prova, ha determinato un'inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in uno al fatto, altrettanto abnorme, di aver disposto la trasmissione degli atti al (GUP perché (intuibilmente) potesse emendare il decreto dichiarato nullo, esercitando un potere non ascrivibile alla sua sfera di istituzionale competenza,non essendo il soggetto titolare dell'azione penale e di questa abilitato per legge ad esercitane l'attivazione. Il ricorso è pienamente fondato e merita accoglimento,con il relativo annullamento senza rinviò dell'ordinanza impugnata,con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Ed invero, come ribadito da costante indirizzo giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, puntualmente annotato dall'Ufficio ricorrente nel suo articolato gravame, deve correttamente inquadrarsi nella figura dell'atto "abnorme" (avverso cui è sempre consentito il ricorso per cassazione) non solo il provvedimento che, per la sua singolarità formale e sostanziale, non sia inquadrabile nell'ambito di quelli connotanti la struttura stessa dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto una manifestazione di legittimo potere da parte dell'organo emittente, si esplichi al di fuori dei casi e delle ipotesi tracciate dal legislatore in subiecta materia, travalicando, senza ragionevole giustificazione dei limiti della sfera di funzione ed operatività della sua stessa ragion d'essere, secundum legem.
Ciò posto, non vi è dubbio che l'ordinanza impugnata abbia travalicato, senza giustificazione alcuna accettabilmente apprezzabile in punto di diritto, il predetto limite, cosi connotandosi della qualifica di atto abnorme nei termini innanzi cennati.
Il giudicante infatti, ha ritenuto che la mancata contestazione formale dell'aggravante menzionata (peraltro sostanzialmente contestata in fatto secondo i termini dell'imputazione in atti)rispetto ai singoli imputati fosse utilmente causa di nullità del decreto che ha disposto il giudizio (ponendone la natura al di fuori della normativa in materia), giungendo al punto (eufemisticamente, piuttosto singolare) di disporre la restituzione degli atti addirittura al Gup. Si è pertanto, determinata, a prescindere da tale ultima abnormità, un'indebita regressione del procedimento ormai giunto alla fase del giudizio, facendo altrettanto erroneamente leva su di una nullità del tutto estranea alla materia, dal momento che, ai fini della contestazione dell'accusa ciò che effettivamente rileva è la compiuta descrizione del fatto (che consente intuibilmente un completo e fattivo esercizio del diritto di difesa per l'imputato e di conoscenza della materia del decidere da parte del giudice) e non certamente il mero aspetto formale della contestazione con l'indicazione degli articoli di legge asseritamente violati.
Dì qui l'abnormità del provvedimento, cui va posto rimedio, con l'annullamento senza rinvio dello stesso, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007