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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2914 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BAU' SERENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia L'On.le Tribunale di Vicenza omologare la presente separazione personale consensuale alle seguenti conclusioni:
1. Separazione dei coniugi.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili divisi fin dal deposito del ricorso.
2. Responsabilità genitoriale.
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. I Per_1 genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul
1 minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative, a titolo di esempio, alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. Affidamento di sua collocazione e residenza. nonché tempi di permanenza dello Parte_1 stesso presso ciascuno dei genitori.
Il figlio viene affidato congiuntamente in modo paritario alla madre Parte_1 CP_1
e al padre e, di conseguenza, la sua collocazione e domicilio vengono stabiliti
[...] CP_2 con entrambi i genitori, mentre lo stesso rimarrà residente formalmente nella casa familiare sita nel comune di 36012 Asiago (VI) alla Via Rodeghieri n. 164.
4. Assegnazione dell'abitazione familiare.
Disporre che l'abitazione sita in 36012 Asiago (VI) alla Via Rodeghieri n. 164 venga assegnata, con tutti gli arredi che la corredano, al padre che ne è anche pieno proprietario, che CP_2 continuerà ad occuparla assieme al figlio minore e la figlia maggiorenne , dando Per_1 Per_2 atto che la sig.ra ha già lasciato la casa familaiare prelevando i propri oggetti Controparte_1 personali.
5. Tempi di permanenza del figlio minore con i genitori.
Disporre che la regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore sia concordata tra gli stessi valutando l'interesse del figlio le esigenze lavorative dei genitori, Per_1 con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e giornate anche in relazione ad eventuali esigenze contingenti, come, a titolo meramente esemplificativo, malattia, impegni professionali, familiari o di studio dell'uno e dell'altro genitore.
Tuttavia, in via precauzionale i genitori concordano la seguente disciplina:
5.1 Periodo Settimanale
Disporre che il figlio stia con il padre nelle giornate dal martedì al venerdì dall'uscita da Per_1 scuola alle ore 14.30, quando si recherà dalla madre, ove pernotterà. La madre lo accompagnerà a scuola nelle mattinate successive ai pernotti. starà con il padre anche il sabato e la Per_1 domenica fino alle ore 18.00 (eccetto quanto di seguito specificato). starà con la madre tutti i lunedì (compreso pernotto) e un sabato al mese. Per_1
Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, preventivamente
2 comunicate con congruo anticipo.
5.1 Vacanze natalizie
Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale alternando con la madre il periodo dal 24 al 26 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre al 1 gennaio, con cadenza annuale;
5.2 Vacanze pasquali
Disporre che festività Pasquali siano disciplinate come il resto dell'anno privilegiando nel giorno di
Pasqua il criterio dell'alternanza;
5.3 Ponti ed altre festività infrannuali
Disporre che in relazione alle ulteriori festività infrannuali e agli eventuali “ponti” festivi i genitori di si accordino, di anno in anno, fatto salvo il criterio dell'alternanza; Per_1
5.4 Vacanze estive
Disporre che il figlio durante il periodo estivo stia rispettivamente con il padre e con la Per_1 madre almeno due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la data del 30 maggio di ogni anno.
In ogni caso verrà data preferenza al genitore che avrà comunicato per primo le date delle vacanze all'altro, fatta salva la facoltà per quest'ultimo di recuperare i giorni di vacanza anche in altri periodi dell'anno.
5.5 Compleanni
Disporre che a entrambi i genitori sia garantito il diritto di presenziare alle feste di compleanno che il figlio trascorrerà ad anni alterni con il padre o la madre indipendentemente dalla circostanza che la ricorrenza rientri nei giorni in cui lo stesso sia loro affidato. Al contempo, in occasione di ricorrenze significative per le rispettive famiglie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, battesimi, matrimoni, comunioni, cresime, compleanni) i genitori avranno il diritto di avere con sé il figlio purché all'altro genitore sia dato congruo preavviso di almeno 15 giorni. Per_1
6. Videochiamate.
Disporre che i genitori, reciprocamente consentano una videochiamata giornaliera al figlio Per_1 al genitore non collocatario, in orari compresi tra le ore 20,00 e le ore 21,30, impegnandosi a non frapporre ostacoli garantendo un ambiente riservato e lontano da ingerenze, nonché a crescere ed educare con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti Per_1 di entrambi.
7. Rapporti con i parenti.
Disporre che i genitori favoriscano al figlio di continuare a frequentare i nonni paterni e Per_1 materni nonché i parenti di ciascuno.
3 8. Malattie.
Disporre che in caso di malattia del figlio che dovesse protrarsi oltre i tre giorni presso l'uno o l'altro dei genitori, questi collaborano tra loro nell'interesse di e consentano l'accesso Per_1 presso i rispettivi domicili per un massimo di 2 ore al giorno. Ciascun genitore non convivente potrà trattenersi anche di notte solo in caso di malattie molto gravi.
9. Clausola di non frequentazione
Al fine di tutelare ed assicurare a la continuità dei rapporti affettivi ed educativi di Per_1 riferimento, i genitori si impegnano a non coinvolgere il figlio, se non con la doverosa gradualità, nelle relazioni sentimentali che ciascuno dovesse instaurare.
10. Contributo al mantenimento di (minore) e (maggiorenne). Per_1 Per_2
I genitori e dato l'affido congiunto paritario con collocazione Controparte_1 CP_2 presso entrambe le parti manterranno in via diretta il figlio minore durante la Parte_1 paritetica permanenza presso l'uno e l'altro. Il mantenimento ordinario di , maggiorenne, Per_2 sarà a carico totale del padre, con il quale convivrà nella casa familiare.
11. Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore e della figlia maggiorenne . Per_2
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e , così come individuate nel Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Vicenza e l'Ordine degli Avvocati di Vicenza per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta percento) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato Protocollo.
Le parti concordano di considerare quali spese straordinarie già approvate dall'altro genitore, quando sarà il momento opportuno, la paghetta settimanale e le ricariche del telefonino e tutte le spese relative al motorino/macchina (dalla patente, alla manutenzione, al bollo e al carburante).
12. Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ciascun genitore presta, per quanto necessario, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio a favore del figlio Per_1
I genitori rilasciano consenso l'uno a favore dell'altro a condurre con sé il figlio in occasione dei viaggi che ciascuno avesse a compiere con per motivi di vacanza. Per_1
13. Assegno Unico per la famiglia e detrazioni per i figli a carico.
L'assegno Unico per la famiglia verrà attribuito alla madre . Le parti Controparte_1 operereranno al 50% le detrazioni per i figli a carico.
14. Rapporti economici.
4 Il sig. si impegna a trasferire a titolo gratuito la proprietà della vettura Fiat Sedici CP_2
1.6. 4x4 del 2006 targata DN217SK alla sig.ra . Controparte_1
Ciò adempiuto i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra loro,
e, per l'effetto, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, premesso tutto quanto sopra accordato. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi contributo nel proprio mantenimento.
Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ROMANO D'EZZELINO (VI) in data 16/05/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla collocazione dello stesso presso ciascun genitore Per_1 in via alternata secondo un regime paritario con tempi e modalità concordati tra le parti e con residenza presso il padre, nella casa coniugale di proprietà di quest'ultimo;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore nonché della figlia maggiorenne ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficiente;
- le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Asiago (VI), Via
Rodeghieri n. 164 in favore di quale genitore convivente con il figlio minore CP_2 Per_1
e con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere
5 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare, per quanto necessario, a favore dell'altro, il proprio assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; ciascun genitore ha inoltre prestato il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio a favore del figlio minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 uniti in matrimonio in ROMANO D'EZZELINO (VI) in data 16/05/1996 con atto trascritto al n. 13, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMANO D'EZZELINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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