TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 167
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Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. – dell'articolo 268, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria

    Il complesso costituito dalla discarica e dall'impianto di recupero energetico da biogas integra la definizione di 'stabilimento' ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, l'area prescelta rientra nei 500 metri dallo stabilimento industriale, rendendola idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8°, lett. c ter, n. 2, del D.Lgs. 199/2021. Il diniego del Comune è viziato da carenza di istruttoria e motivazione per aver considerato solo una parte del complesso industriale.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 199/2021 - violazione e falsa applicazione del DM 21 giugno 2024 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Il mero fatto che l'area sia classificata come agricola di pregio non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego di un impianto fotovoltaico, specialmente se l'area è considerata idonea ai sensi della normativa statale. L'amministrazione deve dimostrare una specifica ragione ostativa legata alla tipologia di impianto e all'area, e non può frapporre ostacoli generali ed astratti non previsti dalla legge statale. La normativa regionale deve essere conforme ai principi statali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 167
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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