Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2025, proposto dalla VI 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Ludovica Gennaro e Erika Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Urbano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Begozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del Comune di Sant'Urbano assunto al prot. n. 1739 del 5.3.2025, recante il “ rigetto della richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) N. 886/2024 ”;
-di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Urbano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. AN VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La VI 7 s.r.l. intende realizzare, nel Comune di Sant'Urbano (PD), un impianto fotovoltaico con moduli a terra della potenza nominale di 12,00 Mw denominato “Busa”. Perciò in data 20.12.2024 la società ha presentato allo sportello unico attività produttive del Comune di Sant'Urbano l’istanza di attivazione della relativa procedura abilitativa semplificata (c.d. “p.a.s.”), ai sensi degli artt. 1, comma 2° quater , lett a), del D.L. n. 7/2002 e 6 del D.Lgs. n. 28/2011.
Con nota del 20.1.2025 il Comune ha chiesto integrazioni documentali. La VI 7 vi ha provveduto in data 17.2.2025.
Con nota del 19.2.2025 l’Amministrazione comunale ha comunicato un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, assumendo la non idoneità, sotto più aspetti, dell'area interessata dall’iniziativa. E su questo presupposto il Comune, nonostante le contrarie osservazioni del privato, si è infine definitivamente opposto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
2. Avverso tale provvedimento e i suoi atti presupposti è insorta la VI 7 s.r.l. promuovendo il ricorso qui in esame, affidato a due articolati motivi così rubricati: “ I. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. – dell'articolo 268, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006 - dell'art. 3 della Legge 241/90 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; II. Secondo motivo: violazione degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 199/2021 – violazione e falsa applicazione del DM 21 giugno 2024 - violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e del D.M. 10.09.2010 - violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della L.R. Veneto 17/2022 violazione della direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, della direttiva n. 2023/2413 del 18 ottobre 2023, del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - carenza e sviamento di potere”.
In sostanza la ricorrente ha rilevato l’illegittimità del diniego comunale in quanto assunto sull’erroneo presupposto della inidoneità dell’area prescelta. Viceversa quest’ultima, anzitutto, rientrerebbe tra le superfici ove ope legis sarebbe possibile l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 20, comma 8°, lettera c ter ) n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021.
L’area sorgerebbe infatti a non più di 500 metri (c.d. “area buffer ”) dalla discarica tattica di Sant'Urbano e dal connesso impianto di recupero energetico da fonte rinnovabile alimentato a biogas, qualificabili alla stregua di uno “stabilimento industriale” ai sensi della citata lett. c ter ) dell’art. 20. E per di più non sarebbe nemmeno gravata da vincoli.
Il diniego del Comune avrebbe dunque violato la citata previsione di legge e sarebbe stato assunto in carenza di istruttoria e di motivazione.
Sotto un’altra angolatura la società ha censurato la motivazione del provvedimento anche nella parte che ha rinvenuto un elemento ostativo nella mera qualificazione dell’area di progetto tra quelle agricole di pregio (per brevità “a.a.p.”).
Tale circostanza non legittimerebbe ex se l’imposizione di un divieto (assoluto) alla realizzazione dell’impianto, tantomeno in un’area idonea ai sensi della citata legislazione statale. Del resto sarebbe quest’ultima a fissare i principi fondamentali della legislazione in materia di energie da fonti rinnovabili, da intendersi quali limiti inderogabili anche per il Legislatore regionale.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Urbano eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
La ricorrente non avrebbe infatti interesse alla decisione perché la sua istanza riguarderebbe un impianto di 12 Mw, che il D.Lgs. n. 190/2024, recante il nuovo testo unico delle energie rinnovabili nelle more entrato in vigore il 30.12.2024, non assoggetterebbe alla p.a.s., richiedendo invece una vera e propria autorizzazione.
Nel merito l’impugnativa andrebbe rigettata perché l’impianto non ricadrebbe in area idonea ex lege, venendo a distare più di 500 metri dall’impianto di biogas annesso alla discarica di Sant’Urbano, e perché il Comune avrebbe correttamente applicato la normativa regionale in tema di aree agricole di pregio.
4. Con ordinanza cautelare n. 252/2025 il Tribunale ha fissato la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm., per l’udienza pubblica del 13.11.2025, in vista della quale la ricorrente e il Comune resistente si sono scambiati ulteriori memorie conclusive e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
5. All’esito della pubblica discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. L’impugnativa va accolta.
7. Preliminarmente il Collegio si deve occupare dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire formulata dalla difesa comunale.
7.1. La tesi della difesa del Comune è che la VI 7 s.r.l. non avrebbe potuto attivare una procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di un impianto a fonti rinnovabili della potenza di 12 Mw.
Per questa iniziativa, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico delle energie rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 190/2024 (di seguito t.u.r.), servirebbe un’apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 8 del t.u.r., che rinvia all’allegato “B” l’enumerazione degli interventi assoggettati a p.a.s. tra i quali compaiono solo gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 Mw.
Oltretutto, il successivo allegato “D” al t.u.r. avrebbe abrogato espressamente (tra le altre) le previsioni legislative che hanno consentito alla ricorrente di presentare la domanda di p.a.s. grazie all’innalzamento della soglia di potenza degli impianti fotovoltaici da 10 a 12 Mw.
Dunque si applicherebbe il nuovo t.u.r., rispetto al quale non rileverebbe la circostanza della sua entrata in vigore in data successiva alla presentazione della istanza di p.a.s. perchè l’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024, in via transitoria, farebbe salve le precedenti disposizioni solo in caso di procedure “ abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto ”. E questa ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie.
Di conseguenza la ricorrente non avrebbe interesse alla decisione del ricorso non potendo ricavare dal suo accoglimento alcun utile vantaggio, trattandosi di impianto non più realizzabile per il tramite di una semplice p.a.s., servendo una vera e propria autorizzazione facente capo ad un diverso procedimento amministrativo.
Il Collegio non condivide questa impostazione.
7.2. Anzitutto il provvedimento impugnato dalla ricorrente non motiva il rigetto per la necessità di dar corso ad un procedimento diverso dalla procedura abilitativa semplificata, né impone al privato di conseguire una vera e propria autorizzazione amministrativa all’esito dell’applicazione del nuovo t.u.r.
Il Comune si è invece opposto all’iniziativa sulla principale considerazione della “ impossibilità di configurare l’area come “idonea” ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 in combinato disposto con il DM 21/06/2024, della legge regionale n. 22/2017 e della delibera provinciale n. 11/2024 in quanto l’area rientra tra le aree agricole di pregio così come individuata dalla citata delibera provinciale” . E pure rappresentando l’inidoneità della superficie per il fatto che l’impianto fotovoltaico verrebbe a sorgere a circa 940 metri dall’impianto di biogas, pertanto oltre i 500 metri della c.d. area buffer prevista dall’art. 20, comma 8°, lett. c ter, n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021.
Entrambe queste ragioni sono state contestate in giudizio dalla VI 7 s.r.l. con i due motivi di ricorso qui proposti, che evidenziano la sussistenza di tutti i presupposti per l’attivazione della p.a.s. e per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo che, per la giurisprudenza prevalente, va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (cfr. C.d.S., IV sezione, n. 130/2023, che richiama il precedente sempre della quarta sezione n. 5715/2018. In questo senso, altresì, vd. T.A.R. Veneto, n. 1775/2025).
Il Tribunale ritiene che su questi presupposti sussista l’interesse agire della ricorrente.
7.3. L’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024, sotto la rubrica “ abrogazioni e disposizioni transitorie ”, recita:
“ 1. Le disposizioni di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all’articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
2. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
La norma sancisce l’effetto abrogativo delle disposizioni citate nell’allegato “D”, tra le quali compare anche l’art. 9, commi 9° septies e octies, del D.L. n. 181/2023, conv. nella L. n. 11/2024, che ha novellato la disciplina delle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011, ammettendone la fattibilità anche per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza fino a 12 Mw.
Tuttavia la previsione in esame, da un lato salvaguarda la volontà del proponente, cui è consentito di optare per l’applicazione del nuovo testo unico, e dall’altro lato fa anche salve le procedure in corso, vale a dire quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione sia già compiuta prima del 30.12.2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024, che rimangono regolate dalla previgente disciplina.
Il caso della ricorrente non rientra in questa “riserva”.
Difatti l’Amministrazione comunale, con nota assunta al prot. n. 517 del 20.1.2025, ha rilevato l’incompletezza dei documenti allegati all’istanza della VI 7 s.r.l., chiedendole di inoltrare una serie di certificazioni, relazioni fotografiche e planimetriche, attestazioni, e anche invitandola ad adeguare il progetto in alcune parti, pure mediante chiarimenti di alcuni aspetti, e infine preavvisandola che in caso contrario l’istanza sarebbe stata archiviata.
La ricorrente ha riscontrato la richiesta con nota del 17.2.2025.
Non può pertanto ritenersi che la procedura avviata dalla VI 7 s.r.l. con istanza del 20.12.2024 -acquisita dal s.u.a.p. ai prott. nn. 10560, 10561, 10562 e 10563 del 24.12.2024- fosse “in corso” ai sensi e per gli effetti della citata disposizione transitoria, posto che la verifica di completezza della documentazione non risultava compiuta al 30.12.2024, data di entrata in vigore del t.u.r.
Ciò però non significa che al procedimento sia applicabile de plano la nuova normativa contenuta nel D.Lgs. n. 190/2024.
Difatti la previsione del citato art. 15 va letta e coordinata con quella contenuta nell’art. 1, comma 3°, del medesimo D.Lgs. n. 190/2024, secondo cui: “ 3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1 ”.
Questa norma introduce un regime generale di temporanea efficacia della “ disciplina previgente” , vale a dire anche quella contenuta nell’allegato “D” al D.Lgs. n. 190/2024, in attesa che le Regioni e gli Enti Locali si adeguino al nuovo decreto e fino allo spirare del termine massimo di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, durante il quale è appunto previsto che continui ad applicarsi la regolamentazione previgente.
Si tratta cioè di due previsioni che operano su piani diversi, atteso che mentre l’art. 15 definisce quali disposizioni del previgente quadro normativo non trovano più applicazione, delineando al contempo un regime speciale per le procedure già istruite, che rimangono governate dalla disciplina previgente anche dopo la fase transitoria, l’art. 1 sancisce l’effetto di ultrattività del diritto previgente in tale limitato periodo temporale, impedendo l’immediato passaggio al nuovo regime. E questo evidentemente per consentire a Regioni ed Enti Locali di adeguarsi alla nuova normativa e al fine di evitare possibili vuoti di sistema (procedimentali e sostanziali), nell’ipotesi in cui l’Amministrazione fosse tenuta ad applicare il nuovo regime senza disporre di adeguati strumenti operativi.
Di conseguenza, nonostante sia escluso che la p.a.s. avviata dalla ricorrente possa dirsi “in corso” ai sensi dell’art. 12 del t.u.r., ad essa comunque si applica la disciplina previgente nella finestra temporale strettamente necessaria a garantire il passaggio dal vecchio al nuovo regime. Questo perchè l’art. 1, comma 3° del D.Lgs. n. 190/2024 ha di fatto sospeso in via temporanea l’effetto abrogativo della disciplina previgente -ivi compresa la possibilità di avviare una p.a.s. per impianti fotovoltaici di potenza maggiore a 10 Mw- sancito dall’art. 15, mantenendo (nel caso di specie) l’operatività della p.a.s. per tutti i procedimenti presentati prima del decorso dei 180 giorni, entro i quali sono intervenuti i provvedimenti impugnati e in specie quello di diniego.
Non sono condivisibili le obiezioni del Comune, che pretende di limitare l’ultrattività normativa sancita dall’art. 1, comma 3°, del D.Lgs. n. 190/2024, alle sole norme concorrenti o secondarie di competenza delle singole Regioni e degli Enti Locali, solo queste da ritenersi temporaneamente applicabili durante la moratoria dei 180 gg. per consentirne l’adeguamento al nuovo testo unico. Difatti è la formulazione del citato art. 1, comma 3° ad impedire una tale conclusione, atteso che il Legislatore statale ha invero disposto l’ultrattività “ della disciplina previgente ”, vale a dire di tutto il quadro normativo statale, regionale e locale. Il D.Lgs. n. 190/2024 non si rivolge cioè solo a Regioni ed Enti locali, perché l’intento dichiarato della norma non è quello di rinviare l’applicazione delle sole norme che richiedono atti regionali o di Enti locali, ma di tutta la disciplina previgente.
Questa conclusione è confermata da ragioni logiche.
Se infatti, nel caso di specie, la p.a.s. fosse stata abrogata sin dall’entrata in vigore del t.u.r., con la necessità di ottenere il nuovo titolo autorizzatorio, il risultato contraddirebbe la premessa del ragionamento del Comune, perché le Regioni e gli Enti Locali cui viene concessa la moratoria per adeguare le proprie norme (in termini di vincoli, modulistica, a livello di pianificazione, di poteri e strutture amministrative), si troverebbero comunque ad applicare il nuovo regime senza disporre dei relativi strumenti operativi. Evenienza che, come detto in precedenza, il Legislatore ha inteso evitare attraverso una moratoria applicativa del nuovo t.u.r. avente portata generale.
Quanto precede conduce al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune, posto che la VI 7 s.r.l. aveva titolo di coltivare una procedura abilitativa semplificata sia nel momento in cui è stata presentata la relativa istanza e sia quando il procedimento è giunto al diniego contestato in questa sede. Diniego che, qualora venisse rimosso in accoglimento del ricorso in epigrafe, soddisferebbe l’interesse legittimo oppositivo fatto valere dalla società.
8. Nel merito sono fondati entrambi i motivi di gravame.
9. Con il primo mezzo la VI 7 s.r.l. ha rilevato l’erroneità del provvedimento di diniego nella parte in cui assume che l’ubicazione dell’area prescelta per l’impianto non sorgerebbe entro 500 metri da uno stabilimento industriale, come definito dall'articolo 268, comma 1°, lettera h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non legittimando perciò l’applicazione dell’art. 20, comma 8°, lett. c ter , n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021, sulle aree idonee ope legis.
Secondo la ricorrente l’area sarebbe invece classificata dagli strumenti urbanistici vigenti come “agricola”. Essa non risulterebbe gravata da vincoli ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e risulterebbe ubicata nella c.d. area “ buffer ” della discarica tattica di Sant'Urbano, ove si collocherebbe anche un impianto di recupero energetico da fonte rinnovabile alimentato a biogas, prodotto dalla degradazione anaerobica della frazione organica del rifiuto di discarica, operativo sin dal 1998 e realizzato dal Gestore Unico della discarica.
La discarica e l’annesso impianto di recupero energetico costituirebbero dunque un unicum industriale destinato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti provenienti da tutto il territorio veneto. L’Amministrazione comunale avrebbe quindi erroneamente considerato le distanze dell’erigendo impianto fotovoltaico rispetto al solo impianto di recupero dei rifiuti, senza cioè considerare la discarica tattica di Sant'Urbano che completerebbe lo stabilimento industriale. Viceversa, valorizzata l’unitarietà del complesso produttivo senza limitarsi alle sue singole componenti, sarebbero pienamente integrate le condizioni previste dall’art. 20, comma 8°, lett. c ter , n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021, ai fini della sussistenza di un’area idonea ope legis. E dunque sarebbe rispettato anche il disposto dell'art. 20, c. 1° bis del D.Lgs. n. 199/2021, che ammette l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole e vieppiù nelle aree di cui alla già citata lett. c ter .
La tesi merita adesione.
L’art. 20, comma 8°, lett. c ter , del D.Lgs. n. 199/2021, afferma che:
“ 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
-omissis-
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”.
Inoltre, secondo l’art. 268, comma 1°, lettera h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
“ 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
-omissis-
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” .
Orbene, la ricorrente ha documentato (allegato n. 8) che nel sito della discarica tattica di S. Urbano, in provincia di Padova, la società Gea s.r.l. del gruppo Greenthesis ha realizzato, al fine di ottenere una concreta mitigazione ambientale e la valorizzazione delle risorse della discarica, un impianto di recupero energetico da fonte rinnovabile alimentato a biogas, quest’ultimo prodotto dalla degradazione anaerobica della frazione organica del rifiuto della discarica. Come si evince anche dall’illustrazione grafica del sistema di recupero del biogas riportata a pag. 4 della memoria di replica della ricorrente, che l’ha tratta dal sito internet della discarica tattica di Sant’Urbano, il processo di recupero del rifiuto e di produzione di energia muove da un pozzo di biogas presente nella discarica, che lo convoglia in un aspiratore e poi in un motore a gas fino alla fase di trasformazione in energia elettrica, che viene ceduta alla rete pubblica gestita dall’Enel.
Si tratta dunque di un sistema integrato di gestione e valorizzazione dei rifiuti che mette capo ad un unico soggetto, la Gea s.r.l.. Il sistema è costituito da più impianti adibiti anche ad attività differenti, ma facenti parte di un medesimo (complesso) ciclo produttivo in cui la produzione e l’utilizzo del biogas rappresentano fasi complementari.
Ricorrono dunque i presupposti per la qualificazione dell’insieme degli impianti, ossia la discarica e il suo impianto di recupero, alla stregua di uno “stabilimento” ai sensi e per gli effetti del citato art. 268, in quanto le attività di smaltimento e di recupero energetico ivi svolte sono connesse e interdipendenti, e pure soggette al potere decisionale di un unico centro di imputazione, rientrando dunque nella definizione di stabilimento industriale valevole anche ex art. 20, comma 8°, lett. c ter , del D.Lgs. n. 199/2021.
Non giova al Comune invocare l’accessorietà dell'impianto di recupero del biogas rispetto alla discarica, perché nella logica del citato art. 268 del D. Lgs. 152/2006 non rilevano questioni di incidenza o prevalenza funzionale dell’uno rispetto all’altro impianto o dispositivo ovvero sistema di dispositivi, prendendosi invece in considerazione l’insieme del complesso produttivo unitario e interdipendente.
Né ha pregio la tesi per cui l'impianto di recupero energetico del biogas proveniente dalla discarica produrrebbe a sua volta un rifiuto e non un bene giuridico, atteso che il biogas proveniente da rifiuti di matrice organica sarebbe esso stesso un rifiuto e seguirebbe la disciplina dei rifiuti necessitando di autorizzazione.
Qui infatti non viene in discussione la tematica del titolo richiesto per poter produrre biogas da rifiuti di matrice organica, ma la diversa questione della qualificazione giuridica di un complesso di attività che, attraverso vari impianti o sistemi di impianto, conduce alla produzione di energia elettrica per effetto di un procedimento di captazione e recupero di biogas che consente di valorizzare energeticamente una fonte rinnovabile. Poiché l'impianto a biogas connesso alla discarica tattica di Sant'Urbano produce energia elettrica di cui la Gea s.r.l. non si disfa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 1°, lett. a) del T.U.A., atteso che l’energia viene ceduta al sistema per essere valorizzata dal gestore pubblico, non sussiste la preclusione indicata dalla difesa comunale.
Ne consegue la fondatezza della censura contenuta nel primo mezzo, nella parte in cui la ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione, oltreché l’erronea interpretazione dell'art. 268, comma 1°, lett. h), del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021.
Difatti l’Amministrazione, per il calcolo della distanza di non più di 500 mt. tra l’area agricola ove è previsto l’impianto fotovoltaico della ricorrente e lo stabilimento industriale (cit. art. 20, comma 8°, lett. c ter , n. 2), ha preso in considerazione il solo impianto di recupero energetico a biogas asservito alla discarica tattica di Sant'Urbano, anziché, come avrebbe dovuto, il complesso costituente lo “stabilimento industriale”. Quest’ultimo, come documentato dalla ricorrente, sorge entro quelle distanze, consentendo di ritenere idonea l’area prescelta ai sensi dell'art. 20, comma 8°, lett c- ter, punto 2 del D. Lgs. 199/2021.
Da qui l’erroneità del diniego.
10. Anche il secondo mezzo è fondato.
La ricorrente deduce che il Comune si sarebbe opposto alla sua iniziativa semplicemente rilevandone l’incompatibilità rispetto all’area agricola di pregio destinata ad ospitarlo. Ciò imporrebbe un divieto assoluto alla realizzazione di un impianto ad energie rinnovabili su di un’area idonea ope legis, senza alcuna ragione concretamente legata alla tipologia di impianto che il privato intende eseguire.
Le critiche persuadono il Tribunale.
La motivazione del provvedimento in effetti preclude l’iniziativa della VI sul semplice rilievo che essa verrebbe a collocarsi in area agricola di pregio ai sensi della delibera provinciale n. 11/2024.
Queste ragioni, da sole, non bastano a legittimare il diniego.
In proposito il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d), del cod. proc. amm, può fare rinvio alla sua precedente sentenza n. 1775/2025, che ha già affrontato una censura analoga a quella sollevata dall’odierna ricorrente chiarendone la fondatezza mettendo in evidenza che:
-in relazione ad aree idonee ex lege l’Amministrazione non può frapporre ostacoli generali ed astratti non previsti dal Legislatore statale. Questo principio, fissato nei confronti dell’Amministrazione regionale e a maggior ragione valevole per quelle locali, si trova espresso (tra l’altro) in una recente pronuncia del Consiglio di Stato per cui sussiste “ l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale […]” (C.d.S. n. 466/2025);
-nel rispetto del principio di competenza, e in ossequio alla doppia prospettiva della leale collaborazione fra i differenti livelli di governo e di evitare le antinomie fra le diverse discipline, il legittimo esercizio dei poteri di governo del territorio “ potrà avvenire soltanto nel rispetto e nella cornice dei principi e delle norme della disciplina vigente in materia, contenuta nel d.lgs. n. 199/2021 e, in particolare, nell’art. 20, e, dunque, in linea generale, facendo in modo che le decisioni di regolazione regionale siano «motivate dall’» e «tengano conto dell’»esigenza di governo del territorio regionale, non abbiano un effetto espulsivo e costituiscano una disciplina cedevole una volta che siano stati determinati ai sensi dell’art. 20, comma 1, i principi e i criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee , qualora quanto stabilito in sede di pianificazione possa porsi, ipoteticamente, in contrasto con essi” (C.d.S. n. 6160/2025 ) ;
-un regime differenziale per le aree agricole di pregio che sia generalmente escludente per gli impianti fotovoltaici viola l’art. 20, commi 1°, 6° e 8° del D.Lgs. n. 199/2021;
-la stessa L.R. n. 17/2022 non pone preclusioni assolute all’istallazione di impianti f.e.r. in aree agricole di pregio (T.A.R. Veneto, n. 553/2025; n. 2997/2024);
-si richiede comunque una motivazione rafforzata delle ragioni che eventualmente ostino alla previsione di tali impianti in aree idonee ex lege , occorrendo una specifica valutazione in ordine alla tipologia di impianto prescelta dal proponente in rapporto all’area prescelta.
Anche il secondo mezzo è perciò fondato, atteso che l’opposizione del Comune risulta motivata dalla mera presenza dell’area agricola di pregio senza alcuna concreta giustificazione in relazione alla tipologia dell’impianto prescelto dalla ricorrente.
11. In conclusione il ricorso va accolto nella fondatezza di entrambi i motivi dedotti dalla ricorrente, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati secondo la richiesta in questo senso formulata dalla ricorrente.
12. Le spese di lite vanno compensate per la novità e complessità delle questioni interpretative trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 13 novembre 2025, 15 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
AN VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | Ida AI |
IL SEGRETARIO