TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/02/2026, n. 2548
TAR
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 19 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Le censure sono infondate. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è legittima in quanto rispetta il tetto nazionale massimo. La tardiva fissazione dei tetti non lede l'affidamento, essendo noto il meccanismo del payback fin dal 2015. Le procedure di gara non sono alterate in quanto il payback agisce sul fatturato complessivo. Il calcolo della spesa al lordo dell'IVA è corretto. La distinzione tra fornitura di beni e servizi è possibile. I decreti ministeriali indicano chiaramente i criteri di calcolo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Le censure sono infondate. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è legittima in quanto rispetta il tetto nazionale massimo. La tardiva fissazione dei tetti non lede l'affidamento, essendo noto il meccanismo del payback fin dal 2015. Le procedure di gara non sono alterate in quanto il payback agisce sul fatturato complessivo. Il calcolo della spesa al lordo dell'IVA è corretto. La distinzione tra fornitura di beni e servizi è possibile. I decreti ministeriali indicano chiaramente i criteri di calcolo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Le censure sono infondate. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è legittima in quanto rispetta il tetto nazionale massimo. La tardiva fissazione dei tetti non lede l'affidamento, essendo noto il meccanismo del payback fin dal 2015. Le procedure di gara non sono alterate in quanto il payback agisce sul fatturato complessivo. Il calcolo della spesa al lordo dell'IVA è corretto. La distinzione tra fornitura di beni e servizi è possibile. I decreti ministeriali indicano chiaramente i criteri di calcolo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Le censure sono infondate. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% è legittima in quanto rispetta il tetto nazionale massimo. La tardiva fissazione dei tetti non lede l'affidamento, essendo noto il meccanismo del payback fin dal 2015. Le procedure di gara non sono alterate in quanto il payback agisce sul fatturato complessivo. Il calcolo della spesa al lordo dell'IVA è corretto. La distinzione tra fornitura di beni e servizi è possibile. I decreti ministeriali indicano chiaramente i criteri di calcolo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo e non implicano la spendita di un potere autoritativo, ma si riducono ad un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali-contabili, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo e non implicano la spendita di un potere autoritativo, ma si riducono ad un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali-contabili, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/02/2026, n. 2548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2548
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo