CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 (padri Maristi) - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7721 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3698/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 8587 del 2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1
(Padri Maristi) avverso l'avviso di ccertamento IMU n. 7721, per Imu 2017.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la congregazione religiosa appellata.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado, riconosciuta la qualifica soggettiva di ente ecclesiastico dell'odierna appellante, ha annullato l'avviso di accertamento impugnato rilevando il diritto della ricorrente a godere dell'esenzione parziale di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 relativamente all'unità immobiliare distinta catastalmente al foglio 586 n. 379 sub 2, sito in Indirizzo_1, concessa in locazione parziale alla fondazione Associazione_1 in forza di contratto del 15/3/2007 (registrato al n. 003171 serie 3T), con riserva, sino alla data del 1/9/2021 dell'utilizzo di porzioni di immobile indicate nella planimetria allegata al suddetto contratto per la gestione dell'istituto scolastico denominato “San Giovanni
Evangelista”, sussistendone tutti i requisiti, sostanziali ma anche formali.
Il Comune appellante nell'atto di impugnazione ha sostanzialmente riprodotto pressocché integralmente la linea difensiva del giudizio di primo grado.
L'appello è infondato considerato che le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione parziale per l'utilizzo misto dell'immobile in questione, risultano comprovate e correttamente documentate in atti.
Ed, infatti, la Resistente_1 ha prodotto, nel corso del giudizio, il contratto di locazione parziale concessa in favore dell'Istituto Marymount con allegata planimetria (cfr.doc.n.2 del fascicolo di primo grado), a riprova dell'utilizzo misto dell'immobile nonché il decreto del Ministero della
Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e le dichiarazioni di funzionamento relative agli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 (cfr.doc.n.5 e 6 del fascicolo di primo grado), a riprova della effettiva prosecuzione dell'attività didattica originaria nel periodo in contestazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 700,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 (padri Maristi) - P.Iva_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7721 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3698/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 8587 del 2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1
(Padri Maristi) avverso l'avviso di ccertamento IMU n. 7721, per Imu 2017.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la congregazione religiosa appellata.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado, riconosciuta la qualifica soggettiva di ente ecclesiastico dell'odierna appellante, ha annullato l'avviso di accertamento impugnato rilevando il diritto della ricorrente a godere dell'esenzione parziale di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 relativamente all'unità immobiliare distinta catastalmente al foglio 586 n. 379 sub 2, sito in Indirizzo_1, concessa in locazione parziale alla fondazione Associazione_1 in forza di contratto del 15/3/2007 (registrato al n. 003171 serie 3T), con riserva, sino alla data del 1/9/2021 dell'utilizzo di porzioni di immobile indicate nella planimetria allegata al suddetto contratto per la gestione dell'istituto scolastico denominato “San Giovanni
Evangelista”, sussistendone tutti i requisiti, sostanziali ma anche formali.
Il Comune appellante nell'atto di impugnazione ha sostanzialmente riprodotto pressocché integralmente la linea difensiva del giudizio di primo grado.
L'appello è infondato considerato che le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione parziale per l'utilizzo misto dell'immobile in questione, risultano comprovate e correttamente documentate in atti.
Ed, infatti, la Resistente_1 ha prodotto, nel corso del giudizio, il contratto di locazione parziale concessa in favore dell'Istituto Marymount con allegata planimetria (cfr.doc.n.2 del fascicolo di primo grado), a riprova dell'utilizzo misto dell'immobile nonché il decreto del Ministero della
Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e le dichiarazioni di funzionamento relative agli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 (cfr.doc.n.5 e 6 del fascicolo di primo grado), a riprova della effettiva prosecuzione dell'attività didattica originaria nel periodo in contestazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 700,00 oltre accessori.