Sentenza 22 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 0 5 3 37 / 0 2 REPUBBLIC NOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N 9405/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 17156 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 15.01.02 ha pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in Agricoltura, in persona del Presidente prof. dr. Adolfo Collice, rappresentata e difesa giusta delibera del 14 aprile 1999 e procura agli atti, dall' avv. Oreste Morcavallo, presso il cui studio in Roma Via Arno, 6 è elettivamente domiciliata;
- ricorrente 128
contro
: CI EP,Piz elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121, presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Ugliano che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Salvatore Iannotta, giusta delega in attie de ultimo presso la Cancellerie delle Corte di Casserion - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 4 febbraio -19 febbraio 1999, n.95 del 1999, cron. 186, RGAC n. 590 del 1996; Udita nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 4- 19 febbraio 1999, il Tribunale di Crotone rigettava l'appello proposto dall'ARSSA Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i che Servizi in Agricoltura, avverso la decisione del locale Pretore aveva condannato la stessa Agenzia al pagamento di alcune differenze retributive maturate dall'ex dipendente EP LL (quantificate nell'importo di lire 16.823.587, già riportato nel decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore, che veniva confermato in ogni sua parte). Secondo il Tribunale, attraverso la documentazione prodotta dall'appellato era dimostrata l'esistenza di un obbligo diretto di pagamento delle retribuzioni dal gennaio al giugno 1993 a seguito di una complessa vicenda che aveva visto l'occupazione dello stabilimento di Strongoli, condotto in locazione dall'ES (ora ARSSA). Era stato questo ultimo Ente a comunicare, in fatto, il licenziamento ai dipendenti, e quindi anche al LL, con nota 6 agosto 1993 (con effetto dal 30 giugno 1993), dopo un periodo di sospensione dal lavoro disposto da una società, la NUSAM, che risultava essere proprietaria del medesimo stabilimento, cui era stato addetto il LL. Avverso questa decisione l'ARSSA propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. 2 Resiste il LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'ARSSA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 411 codice di procedura civile, nonché omessa motivazione circa verbale di conciliazione sindacale, infine, contraddittoria motivazione circa le note ES. Secondo la ricorrente, i giudici di appello non avrebbero tenuto nel minimo conto la conciliazione sindacale prodotta ed agli atti, dalla quale si traeva la conferma della mancanza di qualsiasi obbligo dell'ex ES (poi ARSSA) nei confronti del lavoratore al di là del termine del 31 dicembre 1992. Dopo tale data, infatti, il LL era rientrato presso il precedente datore di lavoro, la società NUSAM, che era la proprietaria dello stabilimento. Dopo tale accordo, indubbiamente, i lavoratori di questo stabilimento avevano intrapreso lotte politiche e battaglie sindacali, ma l'accordo sottoscritto da tutte le parti, con l'assistenza del sindacato, non era mai stato ritrattato. Era, poi, del tutto evidente che l'occupazione dei locali, ovvero il presidio delle strutture e degli impianti, da parte dei medesimi lavoratori, non poteva essere equiparato ad una ripresa del rapporto di lavoro oramai cessato. Doveva, pertanto, considerarsi destituita di ogni fondamento la pretesa retributiva azionata dal LL, in quanto priva di corrispondente controprestazione lavorativa. La sentenza impugnata, tra l'altro, non faceva alcuna menzione dell'accordo transattivo, che doveva ritenersi pienamente valido, perché mai modificato da atti o fatti successivi. La sentenza del Tribunale era, pure, censurabile per aver affermato apoditticamente la vincolatività del cennato accordo sindacale per 3 1'ES, senza aver considerato che tale Ente non aveva assunto direttamente alcuna obbligazione. L'ES, pur essendo ente strumentale della Regione, è dotato di piena autonomia organizzativa, strutturale e finanziaria, per cui le obbligazioni assunte dalla Regione non si riflettono automaticamente sugli Enti subregionali. La ricorrente rilevava una ulteriore contraddizione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa attribuiva rilevanza alla comunicazione con la quale il 6 agosto 1993, l'Ente aveva trasmesso agli Enti previdenziali ed all'Ufficio del Lavoro l'elenco del personale da intendersi licenziato a datare dal 30 giugno 1993, desumendo da questa una volontà dello stesso Ente di proseguire i rapporto di lavoro fino al 30 giugno. Tale atto, tuttavia, costituiva solo un atto conseguente ad un accordo preso in data 29 luglio 1993 dalla Regione Calabria con le associazioni sindacali dei lavoratori, che poteva semmai impegnare solo la Giunta Regionale che lo aveva sottoscritto. Infatti, solo in conseguenza dell'impegno assunto dall'Ente Regionale nel succitato accordo e senza adesione dell'ES, rimasta ad esso del tutto estranea, l'Ente aveva provveduto a confermare ai competenti Uffici il recesso già operato dal 30 giugno 1993. Osserva il Collegio: il ricorso si appalesa del tutto infondato. Attraverso numerose censure di vizio di norme di diritto e di vizi di motivazione, la ricorrente tende ad ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità. 4 Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) doveva intendersi l'unico soggetto tenuto al pagamento delle retribuzioni maturate sino al 30 giugno 1993. In particolare, esaminando la nota del 6 agosto 1993 che nell'elenco dei lavoratori licenziati ricomprendeva anche il LL e la nota del 15 gennaio 1993, richiamata "per relationem" dalla lettera del 20 gennaio 1993, con la quale l'ES invitava gli Enti destinatari a soprassedere alle iniziative di licenziamento del personale (tra i quali, appunto, era ricompreso il LL), il Tribunale ha concluso per la sussistenza di un rapporto di lavoro tra l'ES (ora ARSSA) e lo stesso LL. Del tutto irrilevante sotto altro profilo ha ritenuto il Tribunale la deposizione del teste La Greca, che aveva semplicemente confermato l'esistenza della citata situazione di crisi e attestato l'invio da parte dell'ES (dopo il 18 gennaio 1993) di una comunicazione atta a "sospendere l'esecutività dei licenziamenti". Infine, i giudici di appello hanno concordato con le osservazioni dell'Agenzia circa l'errata indicazione effettuata dal Pretore relativamente al periodo retributivo reclamato dal LL, ma hanno concluso con accertamento anche esso insindacabile in questa sede che ebbe a trattarsi (perché esente da vizi logici ed errori giuridici) errore materiale, del tutto inidoneo a inficiare la correttezza di mero sostanziale della valutazione operata dal primo giudice. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro. 124 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST.т ел TI PRESIDENTE ixesents Millo I D , A Philli O S S L L A T O B . A I S D E 0 P 1 A S T . I S T N O R G P A O ' 1. APR. 2002 M L I A L D A E D E D L , десе E A з O T R O е N T T р E S T I п S I G E R I E А R D Н O Р О 6