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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg20308 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20308 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CARABELLESE RAIMONDO presso cui elettivamente domicilia in Procida alla via V. Emanuele n.314,
RICORRENTE
E
, non costituito, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2024 , Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli il 06.02.1995, che dal matrimonio erano nati due figli: tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 30.10.2025 non si costituiva il resistente per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi (atto n.
4, parte I, s., Sez. S, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1995);
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20308 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CARABELLESE RAIMONDO presso cui elettivamente domicilia in Procida alla via V. Emanuele n.314,
RICORRENTE
E
, non costituito, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2024 , Parte_1
premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli il 06.02.1995, che dal matrimonio erano nati due figli: tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 30.10.2025 non si costituiva il resistente per cui ne va dichiarata la contumacia.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi (atto n.
4, parte I, s., Sez. S, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1995);
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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