TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 672
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 192 D.Lgs. 152/2006 per mancata prova dell'elemento soggettivo

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 richiede la verifica di un elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario, che non può essere presunto né basato su una responsabilità oggettiva. L'Amministrazione non ha adeguatamente valutato le circostanze addotte dal ricorrente e ha affermato che la responsabilità sussisterebbe 'indipendentemente dal fatto che lo stesso sia responsabile o meno dell’abbandono', in contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Violazione art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che l'Amministrazione non ha adeguatamente valutato le osservazioni del ricorrente e non ha fornito una motivazione specifica sulla sussistenza dell'elemento psicologico, limitandosi ad affermazioni generiche e stereotipate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 672
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 672
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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