Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2025, proposto da
IP Di NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Virgone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cascina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARPAT, non costituita in giudizio;
nei confronti
NA Di SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Sagripanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 2 maggio 2025, notificata il 5 maggio 2025 a mezzo PEC, emessa ai sensi dell’art.192 del d.lvo 152/06 e dell’art. 50 del d.lvo 267/2000 per abbandono dei rifiuti in Cascina nonché del parere del Dipartimento ARPAT di Pisa prot. 1574/25 con cui lo stesso Ente “ritiene opportuno che questa amministrazione proceda all’emissione di un provvedimento ordinativo, ai sensi del già citato art.192, comma 3, del d.lvo 152/06 e s.m.i. affinché vengano rimossi i rifiuti ripristinato dei luoghi”;
- nonché per quanto occorrer possa del verbale della Macrostruttura Vigilanza del Comune di Cascina relativo ad un sopralluogo effettuato in data 10 dicembre 2024;
- nonché di ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA Di SO e del Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. MA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Sig. IP Di NC, è proprietario di un terreno agricolo sito in Cascina, località Latignano, in via dei Merli, identificato catastalmente al foglio 54, particelle 641, 669 e 67, acquistato con rogito del 10.10.2024.
A seguito di esposto, la Polizia Municipale effettuava un sopralluogo in data 10.12.2024, accertando la presenza, in varie porzioni del terreno, di macerie, materiali da costruzione e residui plastici, distribuiti su superfici significative e in parte occultati dalla vegetazione. Sulla base del relativo verbale, l’ARPAT – Dipartimento di Pisa, con nota prot. 1574/2025, invitava il Comune a procedere all’adozione di un provvedimento ordinativo volto alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, ritenendo necessario l’intervento dell’Amministrazione.
In seguito a tali accertamenti, il Comune di Cascina avviava il procedimento amministrativo mediante comunicazione PEC prot. 7091 del 20.02.2025, indirizzata al ricorrente ai sensi degli artt. 7 ss. L. 241/1990. Il Sig. Di NC esercitava la facoltà partecipativa depositando, in data 02.03.2025, una memoria contenente osservazioni e deduzioni difensive, successivamente valutate dall’Amministrazione come non idonee a escludere la sua responsabilità quale proprietario del fondo.
I fatti antecedenti a tale procedimento, pur non contestati nella presente sede, risultano rilevanti per la completa ricostruzione cronologica: prima dell’acquisto il ricorrente riferisce di aver potuto visionare il terreno solo dall’esterno a causa della fitta vegetazione; una volta acquisita la proprietà ed iniziati gli interventi di pulizia, egli rinveniva, il 13.10.2024, numerosi rifiuti edilizi occultati nell’erba alta (informazione confermata da testimoni).
Inoltre, la precedente proprietaria, sig.ra Di SO, sottoscriveva una scrittura privata in data 18.10.2024 con cui si impegnava alla rimozione delle macerie entro il 31.10.2024; lo stesso ricorrente presentava quindi una denuncia-querela in data 07.01.2025 presso la Polizia Municipale in ordine alla situazione riscontrata.
All’esito dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute, il Comune adottava l’Ordinanza Sindacale n. 35 in data 02.05.2025, notificata il 05.05.2025, con cui, richiamando come fondamento normativo l’art. 192 D.Lgs. 152/2006 e l’art. 50 D.Lgs. 267/2000, ingiungeva al ricorrente, quale proprietario, di trasmettere entro 30 giorni un elaborato tecnico descrittivo dello stato dei luoghi e del piano di smaltimento e, successivamente, di procedere alla materiale rimozione e ripristino entro ulteriori 30 giorni dal parere ARPAT, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento.
2. Avverso tale provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 3.07.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si sono costituiti il Comune di Cascina (il 22.07.2025), che ha depositato memoria il 31.07.2025, e la sig.ra NA di SO (il 29.08.2025) che ha depositato memoria il 5.02.2026 con la quale chiede ammissione di prova testimoniale.
Questo Tribunale ha accolto, in punto di periculum in mora , l’istanza cautelare con ordinanza n. 478/2025.
Ha fatto seguito il deposito di memoria del ricorrente (il 5.02.2026) e della resistente (il 6.02.2026) nonché di memorie di replica di tutte le parti (il 17 e 18.02.2026).
Alla udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il Collegio evidenzia preliminarmente che la prova testimoniale richiesta dalla controinteressata deve ritenersi irrilevante, poiché i fatti oggetto dei capitoli dedotti risultano già pienamente accertati mediante documentazione agli atti. La prova orale, pertanto, si risolverebbe in un mezzo esplorativo non necessario né utile ai fini della decisione.
Ciò in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel processo amministrativo la prova testimoniale, per quanto consentita dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 è comunque da considerare estrema risorsa probatoria, soprattutto in materie come quella edilizia o ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358).
4. Con il primo e secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.192 D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 3 della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto ed errore sui presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto ed errore nell’istruttoria, perplessità e apoditticità della motivazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, assumendo che l’Amministrazione abbia imposto gli obblighi di rimozione e ripristino senza accertare l’elemento soggettivo della condotta, richiesto dalla norma a carico del proprietario non autore dell’abbandono.
Egli contesta che l’ordinanza avrebbe fondato la propria pretesa su una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario, come risulterebbe dal passaggio in cui si afferma che la responsabilità sussisterebbe “indipendentemente dal fatto che lo stesso sia responsabile o meno dell’abbandono”.
Il ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna verifica effettiva circa la riconducibilità dell’illecito alla sua persona, né considerato le circostanze da lui rappresentate - quali la preesistenza dei rifiuti, la scrittura privata con la venditrice e la denuncia presentata - che, a suo avviso, escluderebbero ogni imputabilità soggettiva all’abbandono. Ne deriverebbe, dunque, un vizio dei presupposti e un difetto di istruttoria.
Il secondo motivo è rivolto a censurare il provvedimento sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione si sia limitata a qualificare le sue osservazioni come valutazioni “civilistiche”, senza tuttavia confrontarsi con il loro contenuto né dar conto delle ragioni per le quali esse non sarebbero idonee a incidere sull’esito del procedimento.
Egli lamenta, inoltre, che l’ordinanza non espone alcuna motivazione specifica sulla sussistenza del requisito psicologico richiesto dall’art. 192, limitandosi ad affermazioni generiche e stereotipate.
A differenza del primo motivo, dunque, il secondo non investe la correttezza dell’applicazione sostanziale della norma, ma la struttura argomentativa dell’atto, ritenuta carente, illogica e non idonea a sostenere la decisione adottata.
I motivi sono fondati.
Dall’esame dell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 02.05.2025 emerge che il Comune di Cascina ha adottato un provvedimento avente natura e struttura tipica dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006, come chiaramente indicato nell’oggetto (“Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000 per abbandono rifiuti in Cascina, via dei Merli”) e come confermato dal contenuto prescrittivo, che impone al proprietario l’elaborazione di un piano tecnico di rimozione, la trasmissione del documento ad ARPAT e l’esecuzione delle operazioni entro termini perentori.
Il provvedimento dispone infatti: (i) entro 30 giorni dalla notifica, la redazione e trasmissione di un “elaborato tecnico” contenente il piano delle operazioni necessarie alla rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi; (ii) entro 30 giorni dal parere ARPAT, l’esecuzione materiale delle operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti, nonché le attività finalizzate alla verifica dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, con obbligo di trasmissione della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento.
Il contenuto dell’atto segue dunque puntualmente lo schema legale delineato dall'art. 192, comma 3, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinare le attività necessarie alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto alla motivazione della responsabilità del proprietario, l’ordinanza dedica uno specifico passaggio alla valutazione delle osservazioni difensive presentate dal ricorrente e, nel respingerle, fonda la propria decisione sulla ritenuta permanenza dell’obbligo in capo al proprietario dell’area. In particolare, l’atto afferma testualmente:
“ Considerato che le memorie difensive, presentate con nota prot. 8338 del 02/03/2025, rilevano chiaramente valutazioni rientranti nella sfera civilistica, non adducono, con riferimento alla normativa vigente nonché alla recente giurisprudenza, motivazioni che escludono la responsabilità giuridica del sig. Di NC IP, nella sua qualità di proprietario del terreno in oggetto, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia responsabile o meno dell’abbandono”.
Tale passaggio rappresenta il fulcro del ragionamento amministrativo sulla imputazione della responsabilità e costituisce la base motivazionale con la quale il Comune afferma la sussistenza dell’obbligo di rimozione a carico del proprietario, fondando l’ordine emanato non sulla ricostruzione dell’autore materiale dell’abbandono, ma sulla qualità di titolare del bene al momento dell’accertamento.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 pone, ai primi due commi, un divieto generale e assoluto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di immissione di rifiuti solidi o liquidi nelle acque superficiali e sotterranee.
Tali disposizioni recano norme a presidio diretto dell’integrità fisica dell’ambiente, strettamente ancorate ai principi unionali di prevenzione e precauzione, oltre che al principio – di matrice europea – del “chi inquina paga”, ora recepito dagli artt. 3-ter e 178 del medesimo decreto.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che i commi 1 e 2 delineano una fattispecie di illecito ambientale autonomo, la cui sanzionabilità è rafforzata dalla previsione dell’obbligo di rimozione e ripristino di cui al successivo comma 3. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la violazione dei divieti posti dai primi due commi “ costituisce di per sé una lesione dell’interesse pubblico primario alla salubrità dell’ambiente e alla tutela del territorio ” (Cons. Stato, Sez. IV, 21/03/2024, n. 2746).
Analogo orientamento si ritrova nella giurisprudenza di primo grado, secondo cui detti commi configurano un obbligo generale di non deterioramento e di “custodia ambientale diffusa”, finalizzato a impedire il verificarsi di fenomeni di inquinamento difficilmente reversibili.
Il comma 3 dell’art. 192 individua la disciplina dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, obbligo che grava, in via principale, sull’autore materiale dell’abbandono e, in solido, sul proprietario o sul titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ma solo se la violazione è “imputabile a titolo di dolo o colpa”.
La norma non prevede dunque un meccanismo di responsabilità oggettiva né configura un’obbligazione propter rem in senso tecnico; è invece richiesta la verifica di un elemento soggettivo, che può consistere anche nella colpa da omissione, consistente nella mancata adozione delle misure minime di vigilanza, custodia o controllo idonee a evitare l’abbandono da parte di terzi.
Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’imputabilità soggettiva non possa mai essere presunta, ma debba essere oggetto di un accertamento istruttorio puntuale e svolto nel rispetto del contraddittorio.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “ il requisito della colpa consiste non solo in condotte attive, ma anche nell’omissione di quei doverosi controlli che soli potrebbero impedire l’abbandono dei rifiuti da parte di terzi ” (Cons. Stato, Sez. IV, 21/03/2024, n. 2746).
In termini simili il TAR Sicilia‑Catania, annullando un’ordinanza sindacale di rimozione fondata su una responsabilità meramente presunta, ha affermato che “ l’obbligo di rimozione può gravare sul proprietario soltanto se sia provato un comportamento doloso o colposo, accertato all’esito di un adeguato contraddittorio procedimentale ” (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14/03/2025, n. 895). Il TAR Sicilia, Sez. I, ha ulteriormente precisato che la colpa del proprietario deve emergere da carenze nella cura e nella tenuta del fondo (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 26/02/2024, n. 688).
Illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale all’interno del quale si muovono le vicende del presente ricorso, dall’esame congiunto del provvedimento impugnato, della memoria difensiva comunale, della controinteressata e delle allegazioni del ricorrente, emergono profili di illegittimità riconducibili a carenza istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
L’Amministrazione ha infatti adottato l’ordinanza n. 35 del 02.05.2025, fondata sulla ritenuta riferibilità al proprietario dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, pur affermando espressamente che tale responsabilità sussisterebbe “indipendentemente dal fatto che lo stesso sia responsabile o meno dell’abbandono” (ordinanza, pag. 3).
Tale affermazione risulta inconciliabile con il dettato normativo, che condiziona l’insorgenza dell’obbligo di rimozione in capo al proprietario alla dimostrazione di un comportamento doloso o colposo, e contrasta con i principi giurisprudenziali secondo cui non è configurabile una responsabilità automatica del titolare dell’area, essendo necessario un accertamento specifico dell’imputabilità soggettiva (Cons. Stato, Sez. IV, 21/03/2024, n. 2746; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14/03/2025, n. 895).
Né l’Amministrazione ha adeguatamente valutato le circostanze dedotte dal ricorrente, che aveva prodotto la scrittura privata del 18.10.2024 con cui la precedente proprietaria si impegnava alla rimozione delle macerie (doc. 6 di parte ricorrente), la denuncia‑querela del 07.01.2025 (doc. 7 allegato al ricorso) e le dichiarazioni testimoniali attestanti l’impossibilità di verificare lo stato interno del terreno prima dell’acquisto per la presenza di fitta vegetazione e rovi (doc. 12 e doc. 14).
L’Amministrazione non ha altresì approfondito la posizione della precedente proprietaria, pur essendo emerso un precedente procedimento di rimessa in pristino del 2019 (verbale di sopralluogo, ordinanza n. 342/2019; verbale di ottemperanza del 17.09.2020, cfr. doc. 3, 5 e 6 allegati al ricorso) e pur risultando, dalle note ARPAT prot. 1574/2025, l’assenza di elementi identificativi dell’autore materiale dell’abbandono, accompagnata dal mero suggerimento di attivare un provvedimento ordinativo nei confronti del proprietario (doc. 8 allegato al ricorso).
Né a diversa conclusione si giunge esaminando i fatti allegati dalla controinteressata.
Quest’ultima sostiene che il terreno oggetto di compravendita fosse privo di rifiuti sia in occasione dei sopralluoghi effettuati dal ricorrente prima del rogito del 10.10.2024, sia dopo l’intervento di pulizia eseguito il 05.11.2024 (allegando proprie foto del 04.09.2024 e del 05.11.2024 cfr. doc. 1; doc. 4 e doc. 5) e come confermato, a suo dire, dal collaboratore dell’agenzia immobiliare (doc. 9 allegato alla memoria).
Tale ricostruzione difensiva si fonda sull’assunto che le ingenti macerie rilevate nel sopralluogo comunale del 10.12.2024 siano state collocate nell’area dopo il 5 novembre e da soggetti terzi, il cui intervento, pur non individuato, dovrebbe escludere ogni responsabilità della venditrice.
Tuttavia, tale prospettazione non appare coerente né con la documentazione agli atti né con le considerazioni formulate da ARPAT nella propria nota prot. n. 1574 del 16.01.2025 (cfr. doc. n. 8 di parte resistente) la quale - dopo aver evidenziato che il fondo risultava “parzialmente recintato e con accesso chiuso da catena e lucchetto” - ha ritenuto “ragionevole escludere che soggetti diversi dal proprietario possano aver abbandonato rifiuti sul terreno dopo la sua recinzione” e ha collocato temporalmente il deposito “in epoca successiva al 2019” ma senza elementi utili a identificare l’autore materiale.
Inoltre, la stessa controinteressata, pur negando che al momento del rogito fossero presenti rifiuti, ha sottoscritto in data 18.10.2024 una scrittura privata con cui si impegnava a “ripulire il terreno con l’asportazione delle macerie/rifiuti attualmente presenti entro il 31 ottobre 2024” e a rimuovere il prefabbricato insistente sull’area (scrittura privata 18.10.2024, cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso).
Tale documento non costituisce ammissione di responsabilità ma dà atto e ammette l’esistenza di rifiuti prima dell’acquisto e rende evidente che le parti avevano già rilevato la presenza di materiali non conformi ben prima del sopraluogo comunale del 10 dicembre, circostanza che indebolisce la ricostruzione difensiva imperniata sull’asserita “totale pulizia” pre‑rogito e successiva al 5 novembre.
Le vicende riguardanti l’esecuzione o meno degli impegni assunti con detta scrittura, così come le contestazioni reciproche sull’adeguatezza dell’intervento di pulizia, attengono al rapporto privatistico tra alienante e acquirente e non incidono sulla qualificazione giuridica dei fatti rilevanti in questa sede, né possono sovvertire la constatazione oggettiva dell’esistenza di rifiuti già prima dell’intervento pubblico.
La ricostruzione operata dal Comune risulta sotto più profili non coerente con gli elementi oggettivi contenuti negli atti istruttori, oltre a presentare significative contraddizioni logiche.
In particolare, la memoria comunale utilizza la nota ARPAT prot. n. 1574 del 16.01.2025 per sostenere che, essendo l’area parzialmente recintata e chiusa da catena e lucchetto, sarebbe “ragionevole escludere” l’intervento di soggetti terzi dopo la recinzione, salvo poi omettere che la medesima nota chiarisce come l’autore dell’abbandono rimanga sconosciuto, non emergendo dagli accertamenti alcun elemento idoneo a riferire la condotta al ricorrente né a circoscrivere temporalmente il deposito ai giorni successivi al rogito.
La trasformazione di tale “ragionevole esclusione” in prova presuntiva di responsabilità del neo proprietario risulta pertanto arbitraria e non coerente con la natura cautelativa e non conclusiva delle valutazioni ARPAT.
Ulteriore elemento di fragilità della posizione comunale emerge dal confronto con la documentazione proveniente dalla stessa controinteressata. La Sig.ra Di SO afferma infatti che molteplici sopralluoghi pre‑rogito furono eseguiti dal ricorrente, anche entrando materialmente sul terreno insieme al collaboratore dell’agenzia immobiliare, e senza riscontrare rifiuti (doc. 1; doc. 4; doc. 5 della controinteressata).
Tale circostanza – invocata dalla venditrice a sostegno della tesi dell’assenza di rifiuti – contraddice tuttavia la narrazione comunale secondo cui il ricorrente avrebbe agito con “incauto acquisto” omettendo qualsiasi verifica preventiva. Proprio la presenza di tali sopralluoghi, allegata dalla controinteressata e mai contestata nel loro verificarsi, dimostra che il ricorrente non ha acquisito il bene “al buio”, come sostiene il Comune, ma ha perlomeno tentato di svolgere verifiche, senza tuttavia poter individuare i rifiuti, circostanza compatibile con la presenza di vegetazione alta e con il fatto – anch’esso documentato – che la venditrice si impegnò, con la scrittura privata del 18.10.2024, a rimuovere “le macerie/rifiuti attualmente presenti”, ammettendone quindi l’esistenza in quel periodo (scrittura privata, 18.10.2024).
Proprio questa scrittura contraddice in modo decisivo sia la tesi comunale dell’assenza di rifiuti al momento dell’acquisto sia l’argomentazione della controinteressata basata sulla completa pulizia pre‑rogito, mostrando che – al di là delle fotografie prodotte – le parti erano ben consapevoli della presenza di rifiuti prima del trasferimento. In questo quadro, il richiamo del Comune alla presunta negligenza del ricorrente nell’effettuare controlli preliminari non trova adeguato riscontro né negli atti prodotti né nelle stesse allegazioni della controinteressata, che, lungi dal confermarlo, evidenziano l’esatto contrario.
A fronte di tali elementi, l’Amministrazione si è limitata a qualificare nell’ordinanza come “civilistiche” le memorie del ricorrente, senza valutarne il contenuto e senza articolare una motivazione idonea ad affermare una sua colpa omissiva specifica, limitandosi ad evocare un presunto “incauto acquisto” non corroborato da puntuali accertamenti fattuali.
Con riferimento a questo problematico profilo la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente delimitato l’ambito della diligenza richiesta al proprietario ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, chiarendo che il requisito della colpa può consistere anche nella mancata adozione delle “cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area”, così da impedire, o quanto meno rendere più difficoltoso, l’abbandono di rifiuti da parte di terzi (Cons. Stato, Sez. II, 20/10/2020, n. 6326).
Proprio in applicazione di tali principi è stato ripetutamente escluso che l’obbligo di ripristino possa discendere dal mero dato formale della proprietà, occorrendo invece un accertamento puntuale - e svolto in contraddittorio - dell’elemento soggettivo della violazione. È pertanto da escludersi che l’art. 192 delinei un caso di responsabilità oggettiva: la responsabilità per l’abbandono postula, infatti, la verifica dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa, secondo quanto stabilito da un orientamento costante (Cons. Stato, Sez. IV, 15/12/2020, n. 8054; Cons. Stato, Sez. II, 20/10/2020, n. 6326; Cons. Stato, Sez. V, 02/08/2018, n. 4781; Cons. Stato, Sez. IV, 06/06/2018, n. 3430).
Con riguardo alla particolare posizione del proprietario “incolpevole” che abbia acquistato un fondo già contaminato o sul quale siano stati abbandonati rifiuti da terzi, si è sviluppata un’elaborazione giurisprudenziale specifica.
A partire dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del 25/09/2013, n. 21, e del 13/11/2013, n. 25, è stato affermato che l’obbligo gravante sull’autore della violazione non si trasferisce automaticamente in capo all’acquirente, conformemente ai principi del diritto unionale in materia (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, 04/03/2015, causa C‑534/13).
Tale orientamento è stato ulteriormente precisato nel senso che solo il successore universale, e non anche l’avente causa a titolo particolare, subentra nell’obbligo di ripristino (Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020, n. 2195, che richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 22/10/2019, n. 10).
Ne consegue che l’acquirente del fondo contaminato, in quanto successore a titolo particolare, non riceve ipso iure l’obbligo di rimessa in pristino che grava sull’autore dell’illecito.
L’Adunanza Plenaria del 26/01/2021, n. 3, richiamata dalla difesa comunale, ha introdotto un ulteriore criterio, affermando che il curatore fallimentare è tenuto alla rimozione dei rifiuti presenti in un fondo compreso nell’attivo fallimentare per il solo fatto di esserne detentore. Tale conclusione è stata ricondotta al principio eurounitario “chi inquina paga”, di cui all’art. 14, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, il quale prevede che i costi di gestione dei rifiuti gravino “sui detentori del momento”.
L’Adunanza ha quindi equiparato la figura del detentore dei rifiuti a quella del detentore del fondo sul quale essi si trovano, affermando che l’esimente prevista dall’art. 192 può essere invocata solo da chi non sia detentore, e quindi non abbia alcun controllo effettivo sull’area. Per il detentore, invece, l’obbligo opera indipendentemente dalla prova dell’elemento soggettivo; per chi non sia detentore, permane la necessità di un rigoroso accertamento della colpa, anche nelle forme dell’omesso controllo o della mancata adozione di misure cautelari atte a prevenire l’illecito.
Deve osservarsi, sul punto, che l’argomento speso dal Comune mediante richiamo alla sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 05/03/2025, n. 1883 non può ritenersi dirimente ai fini della conferma dell’ordinanza impugnata. La decisione citata riguarda, infatti, una fattispecie radicalmente diversa, concernente la gestione di una discarica per rifiuti urbani in cui la responsabilità è stata ascritta alla Curatela fallimentare quale detentrice ipso iure del sito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento, con una relazione di custodia giuridica e materiale protrattasi per un arco temporale pluriennale (2018–2022). In tale contesto, il Consiglio di Stato ha affermato – all’interno di un quadro ricostruttivo fondato sull’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e sul principio eurounitario “chi inquina paga” – che l’ignoranza delle condizioni oggettive del bene non esclude la responsabilità del soggetto chiamato a svolgere obblighi di messa in sicurezza e gestione post‑operativa, richiamando il dovere dinamico di vigilanza proprio del detentore qualificato del sito. La sentenza, tuttavia, precisa contestualmente che tale responsabilità resta pur sempre “ascrivibile secondo i canoni classici della responsabilità per fatto personale colpevole” e trova causa nella posizione del soggetto che, avendo una detenzione continuativa e funzionalmente orientata alla prevenzione del rischio, “sceglie di sottrarsi, anche per mera negligenza, agli obblighi attivi di protezione ambientale”.
In altri termini la decisione n. 1883/2025 non riguarda un caso di ordinanza di rimozione ex art. 192 TUA, bensì un’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 50 TUEL, nella quale la responsabilità prescinde dall’elemento soggettivo ed è correlata alla detenzione del sito e agli obblighi pubblicistici di custodia propri della Curatela. Ne consegue che il richiamo operato dal Comune non è idoneo a elidere il requisito dell’accertamento della colpa richiesto dalla norma applicata nel caso di specie, né può giustificare la trasformazione dell’obbligo di rimozione in una forma di responsabilità oggettiva del proprietario incolpevole.
È evidente come tale disciplina non sia sovrapponibile alla presente vicenda, in cui il ricorrente è divenuto proprietario del terreno da poche settimane prima del sopralluogo del 10.12.2024, senza che l’Amministrazione abbia accertato né la possibilità concreta di esercitare un effettivo potere di vigilanza in tale ristretto arco temporale, né la presenza di un comportamento omissivo colposo rilevante ai fini dell’art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Più persuasivo risulta invece il richiamo ad altre decisioni recenti che, in maniera condivisa da questo Collegio, collocano la radice della responsabilità non tanto nel mero rapporto di detenzione, quanto nella consapevolezza o conoscibilità del degrado da parte dell’acquirente.
In tal senso, è stato ritenuto che l’acquisto di un’area a un prezzo significativamente inferiore al valore reale, in presenza di indizi percepibili di compromissione ambientale, integri una condotta colposa ai fini dell’art. 192, dovendo l’acquirente usare l’ordinaria diligenza per verificare lo stato effettivo dei luoghi (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 08/10/2021, n. 2191). In tale prospettiva, la responsabilità di chi acquista il fondo si radica nella colpa per la mancata adozione delle verifiche esigibili, piuttosto che nel semplice fatto della proprietà o della detenzione.
Ciò si attaglia al caso di specie, giacché il ricorrente non può essere trattato alla stregua di un comune detentore. Va rilevato che la sua posizione si colloca in un ambito diverso e sostanzialmente non sovrapponibile rispetto a quello esaminato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni sopra richiamate, nelle quali il rapporto di detenzione o disponibilità dell’area si presentava come stabile, strutturato e temporalmente significativo, tale da giustificare l’applicazione dei principi affermati in tema di responsabilità del proprietario o del detentore del fondo contaminato.
Nel caso di specie, invece, la detenzione del bene da parte del ricorrente era recentissima, essendo egli divenuto proprietario solo a seguito dell’atto del 10.10.2024, e dunque priva di quella continuità e radicazione che caratterizzavano le situazioni prese in considerazione dalla Plenaria.
Proprio questa circostanza avrebbe imposto all’Amministrazione un più penetrante approfondimento istruttorio volto a verificare se, nel limitato arco temporale intercorso tra l’acquisto e il rinvenimento dei rifiuti, il ricorrente avesse avuto la possibilità effettiva - e non meramente teorica - di esercitare un potere di vigilanza idoneo a prevenire l’abbandono o a percepire tempestivamente la situazione di degrado. L’omessa valutazione di tale profilo, decisivo alla luce della recente acquisizione del fondo, incide pertanto in modo significativo sulla correttezza dell’azione amministrativa.
Come già sopra ricordato, la difesa comunale, nel sostenere la legittimità dell’ordinanza, ha ricondotto la responsabilità del ricorrente alla figura dell’“incauto acquisto”, valorizzando la circostanza che egli avrebbe acquisito il terreno senza svolgere ispezioni interne, senza richiedere accesso agli atti e senza verificare la presenza di un prefabbricato e di rifiuti che, secondo l’Ente, sarebbero stati in parte visibili già prima delle operazioni di pulizia (memoria comunale, pagg. 7‑10).
Tale ricostruzione presenta tuttavia diversi profili critici: anzitutto, non risulta provata la percepibilità dei rifiuti prima dell’acquisto, essendo il sopralluogo del 10.12.2024 e la nota ARPAT prot. 1574/2025 concordi nel rilevare che le macerie erano “in parte coperte dall’erba” e quindi non immediatamente individuabili. L’Amministrazione non ha valutato la scrittura privata del 18.10.2024, con cui la precedente proprietaria si impegnava alla rimozione delle macerie, né le dichiarazioni testimoniali (doc. 12 e doc. 14) che confermano l’impossibilità di accedere all’area per la folta vegetazione, elementi che avrebbero imposto di escludere o quantomeno approfondire la colpa dell’acquirente.
L’istruttoria risulta pertanto incompleta, non essendo stati indagati gli elementi necessari per l’esclusione della figura del proprietario incolpevole, come definita dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 26/05/2022, n. 2528; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 16/01/2017, n. 48), né essendo stati valutati gli atti acquisiti in sede procedimentale che mostravano un comportamento del ricorrente coerente con una pronta attivazione verso l’autorità pubblica.
In tale contesto, l’impianto motivazionale dell’ordinanza non appare idoneo a soddisfare l’onere di dimostrare l’imputabilità soggettiva della violazione, come richiesto dall’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006; ciò comporta la fondatezza dei motivi di ricorso e l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto dei presupposti e insufficienza istruttoria.
5. Il ricorso, nel suo complesso è fondato e, pertanto, deve essere accolto; per l’effetto l’ordinanza impugnata è annullata.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità delle vicende esaminate.
Considerato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’avv. Virgone Franceso risulta abilitato al gratuito patrocinio, e iscritto nella lista predisposta dall’Ordine forense di Pisa per il processo amministrativo, in applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il grado di complessità media della lite, secondo i valori minimi (fase di studio 1.364,00 euro, introduttiva 999,00 euro, cautelare 1.169,00 euro, decisionale 2.125,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 5.657,00 euro, cioè in complessivi euro 2.828,50 (duemilaottocentoventotto/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avv. Virgone Franceso, a titolo di onorario, la somma di 2.828,50 (duemilaottocentoventotto/50) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO CI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
MA ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ER | RO CI |
IL SEGRETARIO