Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 21511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21511 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI HA nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. MARIAELENA GUERRA, per il rigetto;
lette le conclusioni dell'avv. GIANFRANCO BERTASSI che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza in data 27/9/2022, depositata 1'11/10/2022, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da UI HA.
2. Il Tribunale ha dato atto che il condannato in data 14 agosto 2022 è stato arrestato in flagranza d6Carabinieri di Jesolo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto aggravato e che in data 15 agosto 2022 l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. A fronte di tale elemento sopravvenuto il Tribunale ha ritenuto che la misura richiesta fosse incompatibile con il regime di detenzione in atto e, sotto altro e generale profilo, ha comunque evidenziato come il condannato non sia meritevole del beneficio invocato in considerazione del fatto che la recente commissione di delitti depone per l'assoluta inaffidabilità dello stesso ed evidenzia il rischio di recidivanza.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett c), 179 e 678 cod. proc. pen. e 45 bis e 146 bis disp. att. cod. proc. pen. e alla normativa comunitaria con riferimento alla mancata partecipazione del condannato all'udienza.
4. In data 9 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Mariaelena Guerra, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
5. In data 8 febbraio 2023 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. Bertussi insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1 lett c), 179 e 678 cod. proc. pen. e 45 bis e 146 bis disp. att. cod. proc. pen. e alla normativa comunitaria con riferimento alla mancata partecipazione del condannato all'udienza evidenziando che il difensore, con due distinte comunicazioni, aveva fatto presente che il proprio assistito, ristretto durante il procedimento di sorveglianza, aveva richiesto di partecipare all'udienza. Come risulterebbe dagli atti, infatti, il difensore aveva, dapprima, con comunicazione del 23 settembre 2022 inviata alla casa circondariale e, poi, con richiesta del 26 settembre 2022, manifestato la volontà del ricorrente di partecipare all'udienza, anche a mezzo di collegamento da remoto. La doglianza è infondata. Nel procedimento di sorveglianza, disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678 stesso codice, come evidenziato dal Procuratore generale richiamando i consolidati principi enucleati da questa Corte, mentre la partecipazione del difensore e del pubblico ministero all'udienza camerale fissata per la trattazione è prevista come necessaria, quella dell'interessato è, invece, subordinata alla richiesta dello stesso d'essere sentito personalmente. Se questi è detenuto o internato in un istituto fuori dalla circoscrizione del giudice, tra l'altro, lo stesso -salvo che il giudice ritenga di doverlo sentire personalmente e ne disponga la traduzione- è ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo, prima del giorno dell'udienza.In conseguenza la mancata traduzione ed audizione dell'interessato che non ha fatto espressa richiesta di essere sentito non è causa di nullità del procedimento camerale (cfr. Sez. 1, n. 37232 del 9/5/2014, Minasi, n.m.; Sez. 1, n. 2905de1 24/09/1990, Curti, Rv. 185449 -01) né rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 -01). A fronte di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 678, comma 3.2. e 123, comma 1 cod. proc. pen. la richiesta di volersi avvalere della facoltà partecipare all'udienza deve essere presentata dal condannato attraverso il direttore del carcere (cfr. Sez. 6, n. 56453 del 21/11/2018, Yarish, Rv. 274688 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 50456 del 16/05/2017, Parashiv, Rv, 271479 - 01) e, comunque, anche se diversamente proposta o manifestata, deve pervenire in tempo utile (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 - 01).
2. Nel caso di specie, come anche evidenziato dal difensore nell'atto di ricorso e per quanto risulta dagli atti: -in data 23 settembre 2022 il difensore ha inviato una mali alla Casa Circondariale di Venezia con la quale ha chiesto alla direzione del carcere di informare il sig. Lahlaoui della fissazione dell'udienza del 27/9/2022 e di "presentare richiesta per partecipare all'udienza personalmente o tramite collegamento audiovisivo", mail questa trasmessa solo per conoscenza anche al Tribunale di Sorveglianza;
-in data 26 settembre 2022 la difesa, in assenza di risposta, ha inviato una comunicazione, a mezzo pec, con la quale ha formalmente richiesto che il proprio assistito venisse tradotto ovvero che venisse predisposto il collegamento audiovisivo con il detenuto;
-in data 27 settembre 2022 il difensore, presente in udienza, ha richiesto un differimento dell'udienza al fine di far partecipare il proprio assistito all'udienza; -il Tribunale di Sorveglianza, a scioglimento della riserva, ha rigettato la richiesta di concessione della misura alternativa alla decisione.
2.1. La mail inviata il 23 settembre 2022 dal difensore alla direzione del carcere non conteneva la richiesta di partecipare all'udienza. La stessa, infatti, era formulata esclusivamente quale richiesta di informare il proprio assistito della prossima celebrazione dell'udienza e di presentare la richiesta di partecipare personalmente.
2.2. La richiesta fatta pervenire in data 26 settembre 2022 dal difensore, così come anche la successiva richiesta di differimento proposta in udienza, pure volendo prescindere dal fatto che non sono state presentate personalmente dal condannato, sono tardive.Il giorno immediatamente precedente e quello in cui è stata celebrata l'udienza, senza che sia stata peraltro illustrata alcuna ragione che possa avere impedito al condannato di presentare personalmente la richiesta, infatti, non risulta essere stata proposta in tempo utile per disporre la traduzione o anche soltanto la partecipazione a distanza del detenuto.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e cond