Decreto cautelare 11 agosto 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 3 aprile 2024
Decreto presidenziale 16 settembre 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
Decreto cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01772/2026REG.PROV.COLL.
N. 03140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2025, proposto dai signori FR PA, US PA e ND PA, rappresentati e difesi dall’avvocato Elena Cirri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Modulo Demanio e Servitù Militari, 7° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari, Comando Caserma Predieri Ministero Difesa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione III, n. 122 del 27 gennaio 2025, resa inter partes , concernente un diniego di condono edilizio per contrasto con il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale e conseguente ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere VA BB e udito per la parte appellante l’avvocato Elena Cirri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1478 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Toscana, i signori FR PA, US PA e ND PA avevano chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento n. 1855/2021 del 24 agosto 2021 di diniego di condono con contestuale ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2011 e art. 196 L.R. n. 65/2014 (Condono S/73976) a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, ricevuto con raccomandata A.R. del 2 settembre 2021;
b ) della comunicazione ex art. 10- bis L. 241/1990 dei motivi ostativi “ per contrasto con vincolo cimiteriale ” all’accoglimento della domanda di condono S/73976 di cui alla nota prot. GP 41887/2021 del 9 febbraio 2021 a firma del Responsabile del procedimento del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze;
c ) del provvedimento n. 2152/2021 del 1° ottobre 2021 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, trasmesso con PEC del 4 ottobre 2021, per la parte censurata con il ricorso;
d ) dei pareri negativi di cui alle note prot. n. 6989 del 27 dicembre 2005, prot. n. 2163 del 14 marzo 2006, prot. n. 9376 del 21 novembre 2006 e prot. n. 2929 dell’8 maggio 2007 del 7° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari del Ministero della Difesa nonché alle note prot. n. 248 dell’11 gennaio 2006 e prot. n. 1569 dell’8 febbraio 2006 del Comando Infrastrutture Centro - Modulo Demanio e Servitù Militari del Ministero della Difesa ed alla nota prot. 131/203B del 24 gennaio 2006 del Comandante alla Sede della Caserma Generale Predieri; pareri negativi cui si riferisce il provvedimento di diniego di condono n. 1855/2021 del 24 agosto 2021;
e ) di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti dalle ricorrenti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 agosto 2022:
f ) del provvedimento n. 2153/2022 del 4 luglio 2022 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, trasmesso con PEC del 5 luglio 2022, e degli atti già impugnati con il ricorso R.G. 1478/2021;
g ) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 ottobre 2023:
h ) del provvedimento di cui alla nota prot. GP 208255/2023 del 27 giugno 2023 a firma del Responsabile del procedimento del Comune di Firenze, ricevuto con raccomandata A.R. del 3 luglio 2023, per la parte in cui, con riferimento al condono edilizio S/73976 del 13 febbraio 1986, prot. 56340/1088, r MOD. 47/85-D/3 ad oggetto “ ampliamento dell’ex-fienile verso il muro tergale di confine della proprietà al fine di realizzare un locale cantina al piano terra, ultimate nell’anno 1973 ”, “ comunica …. la conferma del diniego n. 1855/2021, per contrasto con il vincolo cimiteriale, sulla domanda di condono edilizio relativa al modello ministeriale MOD. 47/85-D/3 ”;
i ) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 marzo 2024:
l ) del provvedimento n. 22/2024 dell’11 gennaio 2024, inoltrato con PEC del 12 gennaio 2024, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze con ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2011 e dell’art. 196 L.R. n. 65/2014 e conferma del diniego n. 1855/2021 del 24 agosto 2021 relativamente al Condono S/73976 – MOD. 47/85-D/3;
m ) degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
2. A sostegno dei ricorsi avevano dedotto, tra l’altro, l’inesistenza di un vincolo cimiteriale ostativo al condono, l’inesistenza dell’asserito vincolo militare, l’intervenuta definizione del condono mediante silenzio-assenso.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e ha respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ al tempo della esecuzione dell’ampliamento in esame (1973) e al tempo della presentazione dell’istanza di condono, nonché al tempo della conclusione del procedimento amministrativo di condono la legge prescriveva una fascia di rispetto del vincolo cimiteriale pari a 200 metri e, per le ragioni viste, anche se fossero intervenute previsioni di piano indicanti un raggio inferiore della fascia di rispetto, esse comunque avrebbero dovuto essere oggetto di disapplicazione, non potendo derogare al limite previsto dalla legge .”.
5. Avverso tale pronuncia i signori PA hanno interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 16 aprile 2025, articolando n. 6 motivi di gravame (pagine 14-35) così rubricati:
I) erronea e parziale rappresentazione dei fatti, error in procedendo e in iudicando in ordine ad un punto decisivo della controversia e in particolare violazione degli artt. 31, 32 e 33 L. n. 47/1985 e dell'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e erronea applicazione del principio tempus regit actum , difetto di motivazione e irragionevolezza, omessa pronuncia ;
II) erronea rappresentazione dei fatti, error in iudicando in ordine ad un punto decisivo della controversia, violazione di legge e in particolare degli artt. 31, 33 e 35 Legge n. 47/1985 e dell'art. 338 R.D. n. 1265/1934, difetto di motivazione e irragionevolezza, omessa pronuncia ;
III) erronea rappresentazione dei fatti, error in iudicando , difetto di motivazione e irragionevolezza, omessa pronuncia ;
IV) error in iudicando e omessa pronuncia; carenza di motivazione ;
V) error in iudicando , carenza di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza, omessa pronuncia ;
VI) error in iudicando e omessa pronuncia; carenza di motivazione .
5.1. Deduce l’appellante che il T.a.r. non avrebbe tenuto conto che, all’epoca dell’abuso (anno 1973) e della presentazione del condono (1986), la disciplina dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934, nel testo risalente ad epoca antecedente alle modifiche del 2002, consentiva espressamente la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale fino a 100 mt. nei Comuni con più di 20.000 abitanti e che tale riduzione del vincolo era intervenuta per il Cimitero di Sant’ND a Rovezzano; cosicché l’abuso non ricadeva in area di inedificabilità assoluta ostativa al condono ex art. 33 L. n. 47/1985. Ciò che rileva, secondo il principio tempus regit actum , è che all’epoca dell’abuso e della presentazione del condono la fascia di rispetto cimiteriale aveva un’estensione di 100 mt invece che di 200 mt. Si osserva, poi, che nel provvedimento dirigenziale n. 22/2024 non vengono indicati specifici atti né risulta svolta dall’Amministrazione alcuna attività istruttoria che comprovi la (asserita) esistenza, in epoca antecedente all’opera abusiva (1973) e alla presentazione del condono (1986), di una fascia di vincolo estesa per 200 mt. intorno al piccolo “Cimitero di Rovezzano”. Inoltre per un ampliamento anch’esso ricadente nella fascia compresa tra i 100 e i 200 m dal Cimitero è stata rilasciata agli stessi ricorrenti la concessione in sanatoria n. 16669/S del 29/03/2005. Si sarebbe quindi formato, peraltro da circa un ventennio, il silenzio assenso così come accade anche nei casi in cui l’abuso ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico e sia stato acquisito il parere favorevole della competente amministrazione. Del resto lo stesso Comune, sin dal provvedimento n. 2153/2022 (doc. 42), ha ritenuto non più sussistente un vincolo cimiteriale ostativo al condono. Il T.a.r. avrebbe dovuto verificare il rispetto o meno del limite del 10% ex art. 338, ult. co., R.D. n.1265/1934 rispetto all’ampliamento del condono MOD. 47/85-D/3 e che deve essere svolta prendendo a parametro l’intero compendio immobiliare. Si ripropone poi il motivo, non esaminato dal T.a.r., con il quale è contestata la legittimità del provvedimento n. 22/2024 anche nella parte in cui ordina, ai sensi degli articoli 31 d.P.R. 380/2001 e 196 L.R. n. 65/2014, di procedere entro 90 giorni alla demolizione dell’opera abusiva prevedendo, in caso di inottemperanza, l’acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune del bene, dell’area di sedime e di quella ulteriore prevista per legge. In luogo della sanzione demolitoria l’Amministrazione avrebbe dovuto al più irrogare la sanzione pecuniaria o comunque verificare le conseguenze della disposta demolizione sull’intero edificio.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento del provvedimento del Comune di Firenze di diniego di condono edilizio con ordine di demolizione n. 22/2024 dell’11 gennaio 2024 nonché gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi, impugnati dinanzi al T.a.r. Toscana con il terzo ricorso per motivi aggiunti nell’originario giudizio R.G. 1478/2021. Con vittoria di spese
7. In data 23 aprile 2025 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
8. In data 30 aprile 2025 il Comune di Firenze si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame con vittoria di spese.
9. Con atto del 7 maggio 2025 il medesimo Comune ha prodotto articolata memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
In particolare ha evidenziato che l’intervento di ampliamento dell’ex fienile oggetto della domanda di condono S/73976 del 13 febbraio 1986 MOD. 47/85 – D/3 si sarebbe trovato, sia al momento della sua edificazione (1973) sia al momento della presentazione dell’istanza di condono (1986) nonché al momento della sua definizione (2021), in una area soggetta a vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta pari a 200 m.
10. Con ordinanza n. 1734 del 14 maggio 2025 il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare “ in considerazione del danno grave e irreparabile prospettato in conseguenza dell’esecuzione dell’ordine demolitorio ”.
11. In data 23 dicembre 2025 parte appellata ha depositato breve memoria al fine di insistere, richiamando le precedenti argomentazioni difensive, per il rigetto dell’avverso gravame
12. In data 24 dicembre 2025 parte appellante ha depositato articolata memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato che lo stesso Comune aveva rilevato che, per il condono MOD. 47/85-D3, non ricorre un vincolo cimiteriale ostativo alla sanatoria con riferimento sia all’epoca dell’abuso (anno 1973) che al momento della presentazione del condono (1986).
13. In data 31 dicembre 2025 parte appellata ha depositato memoria di replica al fine di argomentare nel senso della mancata formazione del “silenzio assenso” sull’istanza di condono ai sensi dell’art.35 della Legge 47/1985 e concludere per il rigetto del gravame.
14. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 27 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
15. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato. Ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata può pertanto ritenersi assorbita.
16. Alla luce di quanto dedotto da parte appellante con il motivo sub 1) viene in esame un primo profilo censorio, inerente alla (centrale) questione circa la suscettibilità applicativa del limite dei 100 metri, in luogo di quella maggiore dei 200 metri, come dedotto col mezzo in esame.
Conviene ripercorrere i principali passaggi testuali delle rispettive difese, dovendosi rilevare che, sulla questione sollevata, parte appellante deduce che “ per un ampliamento anch’esso ricadente nella fascia compresa tra i 100 mt. e i 200 mt. dal Cimitero è stata rilasciata agli stessi ricorrenti la concessione in sanatoria n. 16669/S del 29/03/2005. Si sarebbe quindi formato, peraltro da circa un ventennio, il silenzio assenso così come accade anche nei casi in cui l’abuso ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico e sia stato acquisito il parere favorevole della competente amministrazione ”.
Di contro parte appellata osserva che “ solo nel 1998, con il piano di settore cimiteriale (All.nn.19 e 20), il vincolo fu ridotto a 100 metri; riduzione che ha spiegato i suoi effetti sino all’agosto 2002 quando la riforma della legge 1° agosto 2002, n. 166 ha reintrodotto, inderogabilmente, il vincolo di 200 metri ”.
Ebbene quanto dedotto da parte appellante risulta infondato.
Va, difatti, osservato che:
- l’art.20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, nello stesso procedimento per il rilascio del permesso a costruire, esclude l’operatività del silenzio-assenso per decorso del tempo nei “ casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali paesaggistici o culturali ”;
- l’art.32, comma 1, L. n. 47/1985, con riferimento specifico al procedimento di condono, subordina espressamente il rilascio del titolo abilitativo “ al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ”;
- è pur vero che il Comune “ sin dal provvedimento n. 2153/2022 (doc. 42) ha ritenuto non più sussistente un vincolo cimiteriale ostativo al condono ”, ma la stessa Amministrazione correttamente evidenziava che il vincolo era sì riconducibile alla più ristretta fascia dei 100 metri, ma solo per il lasso temporale 2018-2022.
Per quanto riguarda l’estensione della fascia di rispetto cimiteriale viene in evidenza la previsione di cui all’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che, nella sua formulazione originaria, già prevedeva che “ E' vietato di costruire intorno agli stessi (ai cimiteri) nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri (90 bis) ”.
Inoltre la nota del 9 ottobre 1984 a sua volta discorre della fascia dei 200 metri come risulta dalla nota ricognitiva sui vincoli cimiteriali prodotta, a cura della difesa del Comune resistente, agli atti del giudizio di primo grado (doc. 18).
Per quanto poi riguarda l’ordinanza n. 995 del 22 febbraio 1999 che prevede la riduzione della fascia di rispetto dai 200 ai 100 metri, peraltro valorizzata da parte appellante con la memoria conclusionale, non ha alcun riflesso sulla legittimità degli atti impugnati in prime cure, in quanto si riferisce non al cimitero di Sant’ND a Rovezzano bensì a quelli di “ San NI a Monte, S. HE a Monteripaldi e SA MA a Marignolle ”.
In ordine a quanto argomentato con tale ultimo atto defensionale occorre peraltro aggiungere che:
- dal tenore del provvedimento n. 22/2024 non è dato evincere alcuna implicita presa d’atto circa la insussistenza di “ un vincolo cimiteriale ostativo alla sanatoria con riferimento sia all’epoca dell’abuso (anno 1973) che al momento della presentazione del condono (1986) ”;
- quanto previsto dal Certificato Storico di Destinazione Urbanistica non è in grado di contraddire l’espressa statuizione contenuta nella nota del 1984 ai fini della collocazione temporale del vincolo di 200 m per il Cimitero di Sant’ND a Rovezzano;
- non rilevano ai fini della disamina del presente gravame le analoghe determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale in relazione a diversi immobili, non potendosi non scrutinare la legittimità degli atti impugnati se non alla luce della disciplina vigente;
- questa deve essere rapportata alla data cui risale la realizzazione delle opere e l’emanazione degli atti impugnati, non potendosi così utilmente valorizzare la disciplina (Piano Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 2011/C/00036 del 22 giugno 2011) che non si attaglia a tali contesti temporali.
Alla luce di quanto dedotto da parte appellante deve poi rilevarsi, come si ribadirà più avanti, che il limite del 10 %, e quindi l’ampliamento assentibile ai sensi del comma 7, art. 338 t.u.ll.ss., deve essere riferito alla singola unità immobiliare o – a tutto concedere – al singolo organismo edilizio che ne beneficerebbe.
Non può darsi poi rilevanza al provvedimento favorevole rilasciato in relazione ad altro manufatto non potendosi non focalizzare il vaglio giurisdizionale se non sugli atti oggetto di impugnativa.
Parte appellante ulteriormente deduce che “ il TAR non ha di conseguenza esaminato il II motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata contestata la legittimità del provvedimento n. 22/2024 anche per carenza di istruttoria, erroneità ed infondatezza della motivazione ”.
Il rilevato contrasto con la disciplina inerente alla fascia di rispetto di 200 metri impone di ritenere tale censura assorbita dalla dirimente questione inerente all’ampiezza di tale area e del relativo vincolo cosicché risulta non suscettibile di positiva disamina.
17. Infondato è, di conseguenza, anche il secondo motivo (ripropositivo del III motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti), col quale si deduce, in particolare, che “ la definizione positiva del procedimento di compatibilità paesaggistica è intervenuta in un momento temporale (21/06/2004) nel quale la fascia di rispetto per il Cimitero di Rovezzano aveva un’estensione di 100 mt ” (cfr. pag. 26 del gravame).
In realtà, come evidenziato, la ricostruzione della disciplina di riferimento al momento della commissione dell’abuso induce ad escludere che si possa fare riferimento a tale meno ampia fascia di rispetto. Ne consegue che non può reputarsi formato il “ silenzio-assenso ex art. 35, comma 17, L.47/85 ”, come dedotto in prime cure, dovendosi rilevare che alla data del “ 21/04/2004 ”, valorizzata da parte appellante, la fascia di rispetto era di 200 m, come tale in grado di ricomprendere il manufatto de quo .
Parte appellante valorizza peraltro taluni provvedimenti espliciti, richiamati in seno all’atto impugnato n. 22/2024, che avrebbero espressamente riconosciuto la minore estensione della fascia di rispetto, quando invece, in tale contesto il Comune ha evidenziato che “ nel periodo di tempo intercorso tra il 29/03/1999 (data di efficacia della deliberazione consiliare n. 223 /75) e il 18/08/2002 (entrata in vigore della L. 166/2002), nel quale operava la riduzione del vincolo cimiteriale, per le opere di cui al modello ministeriale MOD. 47/85-D/3 non poteva essersi formato il silenzio-assenso ex art. 35, comma 17, L.47/85, perché queste, nel caso in esame, necessitavano del parere dell’ente preposto alla tutela sul vincolo paesaggistico; il procedimento per il rilascio del parere paesaggistico si è concluso solo in data 21/06/2004, momento nel quale la fascia di rispetto del vincolo cimiteriale era già tornata ad essere di 200 metri; nei 24 mesi in esame, dunque, l’istanza non era completa ”.
Parimente inconferente è quanto evidenziato con riguardo al rilascio della concessione in sanatoria n. 16669/S del 29/03/2005, afferendo ad opere diverse (“ ampliamento di fabbricato ad uso deposito-magazzino in sostituzione di una precedente struttura in ferro e vetro ”) ed ultimate in epoca di gran lunga antecedente: “ nel 1953 ”.
Le considerazioni di parte appellante sul punto non consentono, quindi, di sovvertire il quadro lessicale che connota l’atto impugnato in prime cure.
18. Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame, con cui si deduce (riproponendo il I motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti), che “ nel corso del giudizio di primo grado e con i provvedimenti n. 2153/2022 e n. 222/2023 l’Amministrazione ha già valutato la sanabilità dell’opera rispetto al Cimitero di Rovezzano ”.
L’infondatezza del motivo si deve al fatto che non possono essere utilmente valorizzati provvedimenti che, come detto, si riferiscono ad un arco temporale in cui il vincolo ha subìto una riduzione della fascia di rispetto dai 200 ai 100 m e pertanto non può riflettersi su opere edilizie precedentemente realizzate.
19. Nemmeno coglie nel segno il quarto motivo, col quale si ripropone il “ terzo ricorso per motivi aggiunti ”, anch’esso non esaminato dal T.a.r., non potendosi ritenere che un qualsiasi affidamento ingenerato dal comportamento dell’Amministrazione, circa la “ insussistenza di una fascia di vincolo cimiteriale di 200 mt ”, possa precludere a quest’ultima di emettere determinazioni esattamente collimanti con la disciplina di riferimento. Trattasi, infatti, di un’iniziativa provvedimentale di carattere vincolato.
Del resto, questo Consiglio di Stato ha di recente rilevato che << Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha altresì ritenuto che lo stesso precludesse il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667: “ il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri ”) >> (cfr. sentenza, sez. VI, 18 dicembre 2023, n. 10988).
20. Infondato è anche il quinto motivo - che in questa sede si ripropone siccome anch’esso non esaminato dal T.a.r. - col quale si deduce che, trattandosi di un complesso immobiliare costituito da più fabbricati, come risulta dalla visura catastale (docc. 1 e 33), “ la verifica del limite del 10% ex art. 338, ult. co., R.D. n.1265/1934 rispetto all’ampliamento del condono MOD. 47/85-D/3 deve essere svolta prendendo a parametro l'intero compendio immobiliare ”.
Di contro va ritenuto che tale coefficiente non può che essere posto in relazione allo specifico immobile interessato dalle opere abusive così da risultare, nel caso di specie, ampiamente esorbitante rispetto al limite previsto.
La norma, infatti, testualmente prevede che “ All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ”. Tale disciplina va intesa nel senso che essa parametra il predetto limite di incremento volumetrico al singolo “ edificio ” e pertanto non può essere rapportato all’intero compendio immobiliare delle quali le ricorrenti sono comproprietarie.
Del resto lo stesso appellante evidenzia il carattere complesso e variegato di tale intervento edilizio, tanto che << nella Relazione tecnica del condono si dà atto espressamente: “ trattasi di un complesso immobiliare di vaste dimensioni composto da 7 edifici ad uso in parte residenziale ed in parte per magazzino e ricovero campers/roulottes ...” >>.
21. E’ da ritenere, infine, privo di fondamento anche il sesto (ed ultimo) motivo, col quale si ripropone il V motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, in quanto:
- la sanzione demolitoria non può reputarsi pregiudicata dal mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’intervento non essendo tale da radicare alcun affidamento preclusivo del necessario intervento sanzionatorio dell’Amministrazione territorialmente competente;
- come ribadito, infatti, di recente da questo Consiglio di Stato, “ L’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica, infatti, un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (cfr. sez. V, 3 novembre 2025, n. 8510; sez. III, 30 aprile 2025, n. 3695; sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 251);
- non ricorrono i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria stante l’obiettiva incidenza planovolumetrica dell’abuso contestato, in maniera da precludere anche l’applicazione dell’invocata disciplina regionale: art. 135, comma 2, lett. e) della L.R. n. 65/2014;
- ogni valutazione circa l’eventuale incidenza dell’intervento demolitorio sulle parti legittime del fabbricato è demandata alla fase esecutiva (Cons. Stato, sez. II, 30 luglio 2025, n. 6750, secondo cui “ L’impossibilità tecnica di demolire il manufatto senza grave pregiudizio per l’assentito non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, per cui la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive (quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime) costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi ”).
22. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante, nella misura stabilita in dispositivo, in favore del Comune di Firenze mentre vanno compensate nei riguardi del Ministero stante il tenore soltanto formale delle sue difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3140/2025), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Firenze, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese con il Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UI MA NT, Presidente FF
VA BB, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BB | UI MA NT |
IL SEGRETARIO