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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 26916/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 26916/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANGINETO MARIAROSA presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. CORZIATTO MARCO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
RICORRENTE nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore , nata Controparte_2 Persona_1
a Torino, il 29/10/2017.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il terzo intervenuto:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, accogliere le conclusioni di cui al ricorso 11.11.24.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”
Per il P.M.: visto, nulla oppone, con rinuncia alla domanda di decadenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In precedenza, in data 20.06.2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni aveva introdotto una procedura a tutela della minore , volta ad ottenere: Per_1
• declaratoria di decadenza del padre;
• l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi e della NPI / psicologia;
• approfondita indagine sociale sul nucleo famigliare al fine di valutare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali, le risorse dell'intera famiglia;
• la sospensione degli incontri padre – figlia;
• il divieto di avvicinamento del padre alla figlia e alla ex compagna, anche ove fosse venuta meno la misura cautelare in corso e fin tanto che i Servizi lo avessero ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
• prescrizione ai genitori di collaborare;
• nomina di un curatore speciale per la minore.
L'iniziativa del Pubblico Ministero era conseguita all'arresto in flagranza del padre per il reato di cui all'art. 612 bis cp, commesso ai danni dell'ex compagna, a seguito del quale era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento a madre e minore. Il procedimento avanti al TM veniva istruito, ma in data 05/05/2025 il Tribunale per i minorenni dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Torino, successivamente adito dal sig. per la regolamentazione dei rapporti con la minore. Pt_1
In data 06/05/2025 il Giudice relatore, visti gli atti pervenuti in data 5.5.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Torino, disponeva la riunione del procedimento n. 1439/23 RGVG TM al n.26926/2024.
Concedeva inoltre al curatore speciale Avv. termine per la costituzione giudizio ed Controparte_2
alle parti ulteriore termine per il deposito di memoria in replica alla costituzione del curatore speciale, fissando udienza per la comparizione personale delle parti.
In data 23/7/2025 il P.M. depositava memoria con cui rinunciava alla richiesta di decadenza.
All'udienza del 18/09/2025 le parti, alla luce anche delle conclusioni del PM, precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
All'esito il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esse appaiono adeguate alle condizioni economiche dei genitori, nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le criticità che avevano caratterizzato il nucleo famigliare all'epoca del deposito del ricorso da parte del PM avanti al tribunale minorile appaiono oggi superate, come evidenziato anche dal curatore speciale. La querela sporta dalla signora è stata da tempo rimessa ed il procedimento penale CP_1
è stato definito per intervenuta remissione di querela. I rapporti padre-figlia sono ripresi senza difficoltà già dal mese di novembre 2022. In una prima relazione dei servizi sociali in data 25.10.22
(doc. 2 del curatore speciale) non venivano rilevati elementi di pregiudizio rispetto alla minore ed il
Servizio segnalava l'opportunità che gli incontri padre – figlia riprendessero il prima possibile. In una seconda Relazione in data 08.05.23 (doc. 3) si dava atto di una situazione famigliare stabile e di incontri padre-figlia positivi: “Gli incontri padre – figlia non presentano elementi negativi né tantomeno la minore ha mostrato difficoltà o reazioni avverse prima o dopo il momento di visita”.
Anche il percorso presso il SERD del sig. ha portato all'astensione completa dello stesso Pt_1
dall'uso di alcol, mantenuto senza supporto di terapia farmacologica (doc. 4). Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che nulla osti, allo stato, all'accoglimento del ricorso congiunto depositato in data 14.11.2024.
La domanda di decadenza formulata dal PM, infine, non può oggi trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione, la minore avrà collocazione prevalente presso la madre e residenza effettiva in Torino via Emilio Salgari n. 15, (ove la bambina e la madre si sono già, di fatto, trasferite).
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé la figlia, con le seguenti modalità a week end alternati:
Settimana n.1:
- dal sabato mattina alle ore 10.30 circa sino al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodi non scolastici la madre potrà andare a prenderla presso l'abitazione del Per_1
padre alle ore 10.30 del lunedì);
- giovedì dall'uscita di scuola (in periodi non scolastici dalle 10.30) sino al venerdì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodi non scolastici la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del venerdì);
Settimana n. 2 (quando, quindi, il fine settimana starà con la madre): Per_1
- lunedì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle 10.30 circa) sino al martedì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del martedì); - giovedì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle 10.30 circa) sino a venerdì mattina allorquando il papà accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del venerdì);
-durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, negli anni pari dal giorno 24/12 alle ore 10,30 al giorno 25/12 alle ore 10,30, nonché dal giorno 31/12 alle ore 10,30 sino al giorno 06/01 alle ore 16,30, negli anni dispari dal giorno 25/12 alle ore 10,30 al giorno 31/12 alle ore 10,30 (durante la restante parte delle feste la figlia minore resterà con la madre);
-durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, negli anni pari dalle ore 16,30 dell'ultimo giorno di scuola sino alle ore 21,30 del giorno di Pasqua, negli anni dispari dalle ore 21.30 del giorno di Pasqua sino alle ore 21,30 del giorno antecedente il rientro a scuola (durante la restante parte delle feste la figlia minore resterà con la madre);
-durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori da raggiungersi entro il giorno 31/05 di ogni anno, tenuto conto delle ferie di ciascun genitore la minore trascorrerà con il padre il periodo di vacanza nelle le due ultime settimane di agosto e le prime due con la madre (29/07 – 14/08 con la madre, 14/08 dopo cena sino al 31/08 dopo cena con il padre). In ogni caso entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo in cui andranno in ferie con la figlia;
-in parziale deroga di quanto sopra, in occasione del compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico dalle ore 16,30) alle ore
21,30, dopo cena;
-in parziale deroga di quanto sopra, la minore trascorrerà le feste della mamma, del papà e i compleanni dei genitori con i rispettivi interessati.
DISPONE che il padre corrisponda la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, oltre alla rivalutazione dell'indice ISTAT, disponendo che tale importo sia versato sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Controparte_1
al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate in ogni caso documentate, intendendosi come tali quelle di cui al protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con impegno dello stesso al versamento di quanto determinato in favore della minore contestualmente con l'assegno di mantenimento. DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a richiedere il passaporto per la minore, per poter effettuare le ferie con i propri genitori anche all'estero (spostamenti che dovranno sempre necessariamente essere concordati tra i genitori e autorizzati entro il 31 maggio di ciascun anno);
DA' ATTO che i genitori si impegnano sin da subito a comunicare il proprio Cud o dichiarazione dei redditi annui al fine di consentire di far elaborare l'ISEE e consentire alla madre di poter richiedere l'assegno unico nell'interesse della minore;
DA' ATTO che l'assegno familiare INPS sarà percepito al 100% dalla madre.
RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
NULLA sulle spese tra i genitori.
CONDANNA e nella misura del 50% ciascuno a pagare Parte_1 Controparte_1
in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale Avv. Controparte_2
nell'interesse della minore , spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per Persona_1
l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 26916/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SANGINETO MARIAROSA presso il cui studio ha Parte_1
eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. CORZIATTO MARCO presso il cui studio ha Controparte_1
eletto domicilio
RICORRENTE nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della minore , nata Controparte_2 Persona_1
a Torino, il 29/10/2017.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il terzo intervenuto:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, accogliere le conclusioni di cui al ricorso 11.11.24.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”
Per il P.M.: visto, nulla oppone, con rinuncia alla domanda di decadenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
In precedenza, in data 20.06.2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni aveva introdotto una procedura a tutela della minore , volta ad ottenere: Per_1
• declaratoria di decadenza del padre;
• l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi e della NPI / psicologia;
• approfondita indagine sociale sul nucleo famigliare al fine di valutare l'adeguatezza delle funzioni genitoriali, le risorse dell'intera famiglia;
• la sospensione degli incontri padre – figlia;
• il divieto di avvicinamento del padre alla figlia e alla ex compagna, anche ove fosse venuta meno la misura cautelare in corso e fin tanto che i Servizi lo avessero ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
• prescrizione ai genitori di collaborare;
• nomina di un curatore speciale per la minore.
L'iniziativa del Pubblico Ministero era conseguita all'arresto in flagranza del padre per il reato di cui all'art. 612 bis cp, commesso ai danni dell'ex compagna, a seguito del quale era stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento a madre e minore. Il procedimento avanti al TM veniva istruito, ma in data 05/05/2025 il Tribunale per i minorenni dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Torino, successivamente adito dal sig. per la regolamentazione dei rapporti con la minore. Pt_1
In data 06/05/2025 il Giudice relatore, visti gli atti pervenuti in data 5.5.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Torino, disponeva la riunione del procedimento n. 1439/23 RGVG TM al n.26926/2024.
Concedeva inoltre al curatore speciale Avv. termine per la costituzione giudizio ed Controparte_2
alle parti ulteriore termine per il deposito di memoria in replica alla costituzione del curatore speciale, fissando udienza per la comparizione personale delle parti.
In data 23/7/2025 il P.M. depositava memoria con cui rinunciava alla richiesta di decadenza.
All'udienza del 18/09/2025 le parti, alla luce anche delle conclusioni del PM, precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
All'esito il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esse appaiono adeguate alle condizioni economiche dei genitori, nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le criticità che avevano caratterizzato il nucleo famigliare all'epoca del deposito del ricorso da parte del PM avanti al tribunale minorile appaiono oggi superate, come evidenziato anche dal curatore speciale. La querela sporta dalla signora è stata da tempo rimessa ed il procedimento penale CP_1
è stato definito per intervenuta remissione di querela. I rapporti padre-figlia sono ripresi senza difficoltà già dal mese di novembre 2022. In una prima relazione dei servizi sociali in data 25.10.22
(doc. 2 del curatore speciale) non venivano rilevati elementi di pregiudizio rispetto alla minore ed il
Servizio segnalava l'opportunità che gli incontri padre – figlia riprendessero il prima possibile. In una seconda Relazione in data 08.05.23 (doc. 3) si dava atto di una situazione famigliare stabile e di incontri padre-figlia positivi: “Gli incontri padre – figlia non presentano elementi negativi né tantomeno la minore ha mostrato difficoltà o reazioni avverse prima o dopo il momento di visita”.
Anche il percorso presso il SERD del sig. ha portato all'astensione completa dello stesso Pt_1
dall'uso di alcol, mantenuto senza supporto di terapia farmacologica (doc. 4). Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che nulla osti, allo stato, all'accoglimento del ricorso congiunto depositato in data 14.11.2024.
La domanda di decadenza formulata dal PM, infine, non può oggi trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del giudizio, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, essendosi la nomina resa necessaria nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale rispetto alle questioni di ordinaria amministrazione, la minore avrà collocazione prevalente presso la madre e residenza effettiva in Torino via Emilio Salgari n. 15, (ove la bambina e la madre si sono già, di fatto, trasferite).
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé la figlia, con le seguenti modalità a week end alternati:
Settimana n.1:
- dal sabato mattina alle ore 10.30 circa sino al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodi non scolastici la madre potrà andare a prenderla presso l'abitazione del Per_1
padre alle ore 10.30 del lunedì);
- giovedì dall'uscita di scuola (in periodi non scolastici dalle 10.30) sino al venerdì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodi non scolastici la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del venerdì);
Settimana n. 2 (quando, quindi, il fine settimana starà con la madre): Per_1
- lunedì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle 10.30 circa) sino al martedì mattina allorquando il padre accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del martedì); - giovedì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico dalle 10.30 circa) sino a venerdì mattina allorquando il papà accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico la madre potrà andare Per_1
a prenderla presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 del venerdì);
-durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, negli anni pari dal giorno 24/12 alle ore 10,30 al giorno 25/12 alle ore 10,30, nonché dal giorno 31/12 alle ore 10,30 sino al giorno 06/01 alle ore 16,30, negli anni dispari dal giorno 25/12 alle ore 10,30 al giorno 31/12 alle ore 10,30 (durante la restante parte delle feste la figlia minore resterà con la madre);
-durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, negli anni pari dalle ore 16,30 dell'ultimo giorno di scuola sino alle ore 21,30 del giorno di Pasqua, negli anni dispari dalle ore 21.30 del giorno di Pasqua sino alle ore 21,30 del giorno antecedente il rientro a scuola (durante la restante parte delle feste la figlia minore resterà con la madre);
-durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori da raggiungersi entro il giorno 31/05 di ogni anno, tenuto conto delle ferie di ciascun genitore la minore trascorrerà con il padre il periodo di vacanza nelle le due ultime settimane di agosto e le prime due con la madre (29/07 – 14/08 con la madre, 14/08 dopo cena sino al 31/08 dopo cena con il padre). In ogni caso entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore il luogo in cui andranno in ferie con la figlia;
-in parziale deroga di quanto sopra, in occasione del compleanno della minore, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico dalle ore 16,30) alle ore
21,30, dopo cena;
-in parziale deroga di quanto sopra, la minore trascorrerà le feste della mamma, del papà e i compleanni dei genitori con i rispettivi interessati.
DISPONE che il padre corrisponda la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore, oltre alla rivalutazione dell'indice ISTAT, disponendo che tale importo sia versato sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre Controparte_1
al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate qualora non necessitate in ogni caso documentate, intendendosi come tali quelle di cui al protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con impegno dello stesso al versamento di quanto determinato in favore della minore contestualmente con l'assegno di mantenimento. DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a richiedere il passaporto per la minore, per poter effettuare le ferie con i propri genitori anche all'estero (spostamenti che dovranno sempre necessariamente essere concordati tra i genitori e autorizzati entro il 31 maggio di ciascun anno);
DA' ATTO che i genitori si impegnano sin da subito a comunicare il proprio Cud o dichiarazione dei redditi annui al fine di consentire di far elaborare l'ISEE e consentire alla madre di poter richiedere l'assegno unico nell'interesse della minore;
DA' ATTO che l'assegno familiare INPS sarà percepito al 100% dalla madre.
RIGETTA la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
NULLA sulle spese tra i genitori.
CONDANNA e nella misura del 50% ciascuno a pagare Parte_1 Controparte_1
in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal curatore speciale Avv. Controparte_2
nell'interesse della minore , spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per Persona_1
l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.