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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9567/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Gentileschi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Parte 1 C.F. 1 C.F."1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. Sig.
e Sig.ra Parte 2 (C.F. C.F. 2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) La casa familiare sita a Roma, via Federico Borromeo n. 50 sarà la residenza, domicilio e dimora, ai sensi legge, della Sig.ra Parte 2 e solo la medesima manterrà in loco la propria residenza, mentre il assegnerà la propria residenza e/o domicilio e/o dimora presso altro indirizzo.Sig. Parte 1
4) Il Sig. Parte 1 si trasferirà, pertanto, altrove;
(trasferito altrove dal 01.02.25) 1) Sia i coniugi che la figlia Per 1, maggiorenne, sono del tutto autonomi ed autosufficienti ed ognuno provvederà economicamente per sè.
2) In ordine all'immobile, sito in Roma, Via Federico Borromeo n. 50, come concordato tra le parti, il medesimo immobile sarà abitato dalla Sig.ra Parte 2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 1.7.1990 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, atto n. 00596 serie A06);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 9567/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Gentileschi, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Parte 1 C.F. 1 C.F."1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. Sig.
e Sig.ra Parte 2 (C.F. C.F. 2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3) La casa familiare sita a Roma, via Federico Borromeo n. 50 sarà la residenza, domicilio e dimora, ai sensi legge, della Sig.ra Parte 2 e solo la medesima manterrà in loco la propria residenza, mentre il assegnerà la propria residenza e/o domicilio e/o dimora presso altro indirizzo.Sig. Parte 1
4) Il Sig. Parte 1 si trasferirà, pertanto, altrove;
(trasferito altrove dal 01.02.25) 1) Sia i coniugi che la figlia Per 1, maggiorenne, sono del tutto autonomi ed autosufficienti ed ognuno provvederà economicamente per sè.
2) In ordine all'immobile, sito in Roma, Via Federico Borromeo n. 50, come concordato tra le parti, il medesimo immobile sarà abitato dalla Sig.ra Parte 2
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 1.7.1990 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, atto n. 00596 serie A06);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi