Art. 1.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.