Art. 4.
Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 , in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.