Art. 8.
Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati regolamenti del consiglio delle Comunita' europee n. 516/72 e n. 517/72, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall' articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572 .
Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati regolamenti del consiglio delle Comunita' europee n. 516/72 e n. 517/72, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall' articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572 .