Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2025, proposto da
TT ND, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Schicchi e Tommaso Sciortino, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Sciortino in Palermo, Segreteria;
contro
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina - U. O. 3 – unità operativa di Base, Sezione per i Beni Archeologici Bibliografici e Archivistici, in persona del Responsabile pro tempore;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del Dirigente pro tempore;
Dipartimento Beni Culturali - Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona del Dirigente pro tempore;
Dipartimento Beni Culturali dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona del Dirigente pro tempore
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del D.R.S. n° 1297 del 19 marzo 2025, notificato il 15 aprile 2025, a firma del Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con cui è stata dichiarata di notevole interesse archeologico l’area situata “sulla collina di Santa Maria, nel territorio del Comune di Tusa (Me), censita al catasto del Comune di Tusa (Me) al F.M. 6 part. 36”, campita in grigio nella planimetria allegata al detto Decreto, “in quanto individuata fra i beni elencati all’art. 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo e all’art. 2 della L.R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi” e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina - U. O. 3 – unità operativa di Base, Sezione per i Beni Archeologici Bibliografici e Archivistici, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, del Dipartimento Beni Culturali - Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, del Dipartimento Beni Culturali dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ST NI IO CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora ND TT, unica proprietaria dell’appezzamento di terreno esteso oltre mq. 154 mila sito nel territorio del Comune di Tusa C.da Halaesa, identificato in catasto al foglio 6 part.lla 36, con ricorso notificato il 12/06/2025 ha impugnato il D.R.S. n° 1297 del 19 marzo 2025, notificato il 15 aprile 2025, del Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con cui è stata dichiarata di notevole interesse archeologico l’area situata “ sulla collina di Santa Maria, nel territorio del Comune diTusa (Me), censita al catasto del Comune di Tusa (Me) al F.M. 6 part. 36”, “in quanto individuata fra i beni elencati all’art. 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs. medesimo e all’art. 2 della L.R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi ”.
Con il suddetto gravame la ricorrente ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, dell’art. 2 della legge regionale 01.08.1977 n° 80 e dell’art. 42 Cost., nonché di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità manifesta, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio, a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Entrambe le parti processuali hanno successivamente depositato ulteriori atti defensionali.
In data 18 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che è stato trattenuto in decisione.
La ricorrente, in gravame, ritiene che l’atto impugnato sia stato “ adottato in forza dei motivi illustrati nella relazione tecnica della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina Allegato 1 allo stesso, secondo cui all’interno della part.lla 36 sarebbero stati rinvenuti, al centro del pianoro posto sulla sommità della collina a nord che nell’intero ha una lunghezza di circa 130 m. ed una larghezza massima di circa 50 m. e quindi si estende per circa 6500 mq, resti monumentali attribuiti ad un Santuario di età tardo Ellenistica (III-II secolo a.C.) e precisamente la “metà ovest” di una piattaforma monumentale della superficie di circa 840 mq ben definita sui quattro lati da muri perimetrali, ricadente per il resto all’interno dell’area archeologica di Halaesa di competenza del Parco Archeologico di Tindari, nonché gli edifici soprastanti e l’area del Santuario di Apollo ad ovest della detta piattaforma.
Dalla documentazione corografica e fotografica allegata al suindicato Decreto si evince ancor più come i predetti ritrovamenti ricadano per una porzione sull’area già demaniale e solo in parte su una parte ben definita della proprietà della ricorrente e distinta dal resto, pari a circa il 4,5% dell’intera superficie della part.lla 36. La sussistenza sulla part.lla 36 di un tratto della necropoli di età greco ellenistica, che risulterebbe localizzata nel versante nord-occidentale della collina di Santa Maria, non è nemmeno certa, atteso che, dalla relazione allegato 1 del D.R.S. n° 1297 del 19 marzo 2025, risulta soltanto che sulla proprietà della ricorrente sono stati individuati mattoni presumibilmente di tombe, che costituirebbero solo un “indizio” della estensione della necropoli.
Appare evidente, quindi, l’errore di fatto in cui è incorsa la P.A., laddove ha ritenuto di imporre il vincolo diretto sull’intera part.lla 36, che si estende -come detto-per oltre 154 mila mq, piuttosto che limitare tale vincolo alla sola piattaforma monumentale della superficie di circa 840 mq ben definita sui quattro lati da muri perimetrali ovvero al più alla collina di circa 6500 mq dove è stata rinvenuta la piattaforma”.
Tuttavia, come da condivisa giurisprudenza:
a) “ "Quando si tratta della imposizione del vincolo archeologico, è del tutto ovvio che l'autorità amministrativa ritenga di sottoporre a tutela una intera area complessivamente abitata nell'antichità e solo eventualmente cinta da mura, comprendendovi anche gli spazi verdi, dal momento che le esigenze di salvaguardia riguardano non i reperti in sé e solo in quanto addossati gli uni agli altri, ma complessivamente tutta la complessiva superficie destinata illo tempore all'insediamento umano " (Consiglio di Stato sez. VI, 28/01/2016, n.334).
b) “ il provvedimento di vincolo archeologico è legittimo anche laddove vi sia la rilevante probabilità di individuare reperti nel sottosuolo, in ragione della vicinanza con limitrofe aree/reperti archeologici, dei quali vi sia certezza di sussistenza e rilevanza (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 4.11.2002, n.5997; Tar Salerno, 3.3.2011, n.397; Tar Catanzaro, 9.2.2005, n.91; Tar Lecce, 4.6.2012, n.1021; ma v., anche, Consiglio di Stato, 10.2.2020, n.1023; Tar Bari, 9.7.2021, n.1177)” [T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, sentenza 11 gennaio 2022, n. 23].
Nel caso di specie, dalla relazione allegata al provvedimento impugnato, risulta che l’area complessivamente assoggettata a vincolo obiettivamente eccede il perimetro della “piattaforma monumentale della superficie di circa 840 mq ben definita sui quattro lati da muri perimetrali ”. Ma ciò deve tener conto del fatto che sul lato meridionale della stessa “ è stata individuata, nel corso dei saggi del 2021, la rampa di accesso al santuario, punto di raccordo tra le varie vie provenienti dalla città e dalla collina meridionale dell’acropoli ”. E’ quindi possibile inferire secondo ragionevolezza, sulla base di certi elementi di conoscenza, che la estensione del perimetro del contestato vincolo sia stata determinata in modo funzionale alla tutela di “ una intera area complessivamente abitata nell'antichità e solo eventualmente cinta da mura ”.
Altri elementi da considerare ai fini della determinazione del perimetro dell’imposto vincolo archeologico riguardano la necropoli “rocche Marine”.
Anche in questo caso sussistono “ aree/reperti archeologici, dei quali vi sia certezza di sussistenza e rilevanza ”, che consentono di localizzare sull’area identificata in catasto al foglio 6, part.lla 36, la presenza una necropoli di età greco ellenistica, ed in particolare:
1) il rinvenimento, nel 1988, di un frammento di capitello ionico in pietra calcarea forse pertinente ad un monumento funebre di età ellenistica;
2) il rinvenimento, nel 2005, di grandi mattoni (cm 50 x 34,4 x 8) pertinenti presumibilmente a tombe del tipo a cassa in parte distrutte, ma indizio significativo dell’estensione della necropoli.
In considerazione degli elementi fattuali posti a base delle valutazioni dell’Autorità amministrativa intimata, e del loro certo, a giudizio del giudice adito, non trasmodare in macroscopici vizi di irragionevolezza – i soli sindacabili dal G.A., in base ad una consolidata giurisprudenza secondo la quale “ il potere valutativo riconosciuto alle competenti amministrazioni in ordine all'apposizione di un vincolo diretto di tutela, paesaggistico, monumentale, archeologico, ecc., è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica, ed è pertanto sindacabile nel giudizio di legittimità solo ab extrinseco, in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta sotto il profilo della ragionevolezza e adeguatezza, nonché della congruità e logicità della motivazione ”(T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza 8 maggio 2023, n. 491) -, il Collegio ritiene di dover escludere la fondatezza di tutte le censure proposte, e pertanto rigetta il ricorso in epigrafe.
Considerata l’ampiezza delle valutazioni discrezionali circa la estensione dell’area da sottoporre a vincolo, e l’assenza di una regola certa in base alla quale poter esattamente valutare ex ante la legittimità delle decisioni assunte dall’Autorità amministrativa competente, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RZ, Presidente
ST NI IO CU, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NI IO CU | LE RZ |
IL SEGRETARIO