Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2025, proposto da
IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n° IS, notificato il successivo 2 ottobre 2025, adottato dal Questore di Catania e con cui è stato disposo a carico del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) per la durata di anni due, nonché per la stessa durata, anche a tutti i luoghi ove si svolgono gli allenamenti ed i ritiri della squadra della “A.S.D. Acireale Calcio 1946”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN IA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 4.11.2025 e depositato in pari data, il ricorrente, presidente della società sportiva “A.S.D. Acireale Calcio 1946”, attualmente militante, per la stagione 2025/2026, nel campionato nazionale di calcio di serie D – Girone “I”, ha impugnato il provvedimento prot. n° IS dell’1 ottobre 2025, notificatogli il successivo 2 ottobre 2025, adottato dal Questore di Catania, con cui è stato disposto a suo carico il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) per la durata di anni due, nonché, per la stessa durata, anche a tutti i luoghi ove si svolgono gli allenamenti e i ritiri della squadra della “A.S.D. Acireale Calcio 1946”.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. 401 del 1989 - Eccesso di potere per e difetto di istruttoria ed illogicità, ragionevolezza e proporzionalità - Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ha assunto la presidenza della squadra nella stagione calcistica 2023/2024, stagione in cui non vi è stata alcuna criticità, in quanto questi ha salvato l’associazione sportiva dal fallimento e quindi è stato apprezzato dalla tifoseria locale.
Di contro, dall’estate del 2024, il ricorrente è stato oggetto personalmente, nonché unitamente ai dirigenti della squadra e ai giocatori, di svariate contestazioni, caratterizzate da offese, minacce, insulti, nonché aggressioni verbali e non, da parte di alcuni tifosi dell’Acireale Calcio e in particolare da parte dei tifosi della “curva sud”.
Orbene, in tale contesto si inserisce il DASPO irrogato al ricorrente, qualificato dalla Questura di Catania “soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”, anziché vittima delle condotte contestate.
In particolare, il provvedimento impugnato assume che, in base a quanto rilevato dalle immagini registrate dalla Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Acireale, nei minuti finali dell’incontro di calcio A.S.D. Acireale Calcio – MESSINA S.R.L.”, svoltosi in data 24.09.2025 presso lo stadio “Aci e Galatea” di Acireale, il ricorrente sarebbe entrato “senza alcuna autorizzazione da parte del direttore di gara” e “in palese violazione delle prescrizioni impartite il 22.09.2025 da questa Autorità di P.S., negli spazi antistanti il terreno di gioco, permanendo presso la panchina della squadra di cui è presidente”.
Sostiene il ricorrente l’insussistenza di tale violazione, poiché è noto che, a conclusione di ogni incontro calcistico, i giocatori in campo e tutti i componenti delle rispettive panchine (giocatori, tecnici e dirigenti), senza la necessità di alcuna autorizzazione dell’arbitro, si recano al centro del campo per i saluti finali.
In ordine all’asserita violazione delle prescrizioni impartite in data 22 settembre 2025, l’unica disposizione impartita dalla Autorità di P.S. afferisce alla notifica del decreto del Prefetto di Catania prot. n° IS del 19 settembre 2025, con il quale, in occasione dell’incontro di calcio “città di Acireale – Messina, in programma il 24 settembre 2025 presso lo stadio “Aci e Galatea”, era stato disposto il “divieto di vendita di tagliandi limitatamente ai residenti nella Provincia di Messina”.
Nel provvedimento impugnato, inoltre, viene affermato che terminato l’incontro il ricorrente “è entrato nel terreno di gioco dirigendosi verso un gruppo di calciatori e tecnici di entrambe le squadre che stavano discutendo animatamente, quando, improvvisamente, si è scagliato contro il collaboratore tecnico del Messina Calcio, IS (ex calciatore della squadra dell’Acireale) colpendolo alla nuca con l’arto destro fasciato da un’evidente ingessatura di colore bianco”.
Inoltre, “ilIS, dopo il colpo ricevuto al capo, si è accasciato circondato dai compagni di squadra e da altri componenti della sua società che lo hanno protetto da eventuali altre aggressioni atteso che il IS, svincolatosi dalla presa di alcuni suoi collaboratori che lo trattenevano, è riuscito ad afferrare per il capoIS nel tentativo di farlo rialzare”.
Dalle immagini registrate dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Acireale si evince che il ricorrente, terminato l’incontro di calcio, mentre si incammina verso il centro del campo, viene avvicinato daISIS, che viene allontanato e non colpito dal ricorrente con il braccio destro ingessato, mediante una lievissima spinta sulla spalla destra.
Smentisce dunque il ricorrente di aver colpito il predettoIS, così come affermato dall’amministrazione resistente, che avrebbe soltanto desunto tale “colpo alla nuca”, in ragione della plateale reazione di questi, crollato al suolo tenendosi il capo, per poi, dopo qualche secondo e senza la necessità dell’intervento di alcun sanitario, alzarsi in piedi e uscire dal campo con atteggiamento tronfio, dirigendosi verso gli spogliatoi.
Per altro, evidenzia il ricorrente, nulla emerge dalla lettura del “referto di gara”, redatto dall’arbitro dell’incontro di calcio, nel riquadro “pubblico ed incidenti”; anzi, in quello rubricato “varie ed eventuali”, risulta annotato “nulla da segnalare”.
Identica dicitura è, altresì, rinvenibile nel “referto ufficiali di gara” redatto dall’assistente dell’arbitro.
L’insussistenza di un episodio di violenza sarebbe altresì avvalorato dalla circostanza secondo la quale nessuno dei compagni di squadra dello stessoIS, a fronte dell’ipotetico colpo alla nuca subito da quest’ultimo, ha avuto alcuna reazione nei confronti del ricorrente.
Dalla lettura del DASPO in questione si legge, inoltre, che il comportamento contestato al ricorrente sarebbe “l’ultimo di una lunga serie di episodi che denotano una sempre più crescente pericolosità manifestata da IS NN RL con atteggiamenti provocatori, irrispettosi e pregiudizievoli per l’ordine pubblico posti in essere durante le manifestazioni sportive occorse il 24.11.2024 in occasione dell’incontro di calcio Acireale – Nissa, il 02.02.2025, in occasione dell’incontro di calcio Acireale – Reggina ed il 04.05.2025, in occasione dell’incontro di calcio Acireale – Sant’Agata”. Le immagini registrate mostrano numerosi episodi in cui alcuni membri dello staff del presidente IS sono stati costretti a trattenerlo.
Assume il ricorrente che appare sorprendente che l’amministrazione resistente, sebbene sia ben a conoscenza di quanto subito dal ricorrente da parte della “tifoseria” locale da quando ha assunto la presidenza dell’Acireale calcio, possa attribuirgli una “pericolosità” manifestata con atteggiamenti provocatori, irrispettosi e pregiudizievoli.
Al ricorrente non potrebbe dunque essere addebitata alcuna condotta inquadrabile nelle previsioni della L. 401/89, essendosi lo stesso limitato esclusivamente ad avere dei contrasti verbali, seppur accesi, senza che tale comportamento possa essere ritenuto violento, minaccioso e causa di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il D.A.S.P.O. è misura a carattere preventivo e si fonda sul dato oggettivo del contrasto tra la condotta accertata e la tutela dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, nel caso insussistente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.401 del 1989 violazione e falsa applicazione dell’art.2 bis comma 1 del d.l 20 agosto 2001, n. 336 - violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità - eccesso di potere per e difetto di istruttoria ed illogicità, ragionevolezza e proporzionalità - eccesso di potere per difetto di presupposto.
Il provvedimento impugnato appare altresì illegittimo sotto un diverso profilo, laddove il Questore di Catania ha esteso, per la stessa durata temporale, il divieto di accesso del ricorrente “anche a tutti i luoghi dove si svolgono gli allenamenti ed i ritiri della squadra dell’“A.S.D. Acireale Calcio 1946”.
Il comma 1 dell’art. 6 della L. 401 del 1989 prescrive che: “Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime …”.
Assume il ricorrente che la nozione di “manifestazione sportiva” debba essere circoscritta alle sole “competizioni” in senso stretto e non estesa anche alle attività preparatorie, come lo sono gli allenamenti.
Tale prescrizione gli impedirebbe di potere svolgere compiutamente il suo ruolo, non potendo assistere agli allenamenti e, dunque, confrontarsi con i propri giocatori, personale tecnico e amministrativo della società sportiva.
Giova per altro precisare che l’A.S.D. Acireale svolge le sedute di allenamento a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. 401 del 1989 - eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e contraddittorietà - violazione del principio di gradualità della sanzione.
L’irrogazione della sanzione per due anni non sarebbe supportata da idonea motivazione e sarebbe violativa del principio di proporzionalità.
Costituitasi, l’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso, stigmatizzando, tra l’altro, che “la figura del presidente, in sé, poco si confà al cedere in provocazioni, tra l’altro assenti nell’interazione fra questi e SA, piuttosto dovendosi misurare con la costante data dal peso specifico della sua condotta. Storicamente, un gesto antisportivo e violento di un dirigente è seguito da una reazione decisamente più vigorosa in termini di disordini e rischio per l’incolumità pubblica rispetto a quanto avverrebbe nell’ipotesi dello scontro fra atleti, già di per sé frequentemente ragione di risse e altri atti deplorevoli per lo sport”.
Inoltre, assume la Difesa erariale, “quest’ultimo ha anche violato le prescrizioni del Questore inoltrate in data 22/09/2025. Difatti, il punto 8 delle stesse impone che «non deve essere consentita la presenza di persone estranee all’interno del campo di gioco»”.
La prassi sportiva, inoltre, non prevede l’entrata in campo delle varie componenti dell’organigramma dell’associazione come un automatismo. Piuttosto, ben si potrebbe consumare in tribuna il momento di saluti cordiali e, generalmente, solo con i dirigenti dell’associazione sportiva avversaria. Al contrario, l’ingresso in campo dei dirigenti, ivi incluso naturalmente il presidente, è relegato a ipotesi del tutto eccezionali dal punto di vista sportivo, quale, invero, non è una delle tante partite stagionali.
Poco credibile sembra, infine, che il ricorrente si sia limitato a spingere “lievemente” ilIS con il braccio ingessato: avrebbe utilizzato, in tal caso, il braccio libero. Al contrario, aver adoperato il braccio ingessato e non quello libero traduce la volontà di infliggere una seppur minima sofferenza al destinatario del colpo, tenendo ben presente la durezza e il peso di un’ingessatura. Né si è in grado di capire quale rilievo possa avere il mancato intervento dei sanitari, vista la vistosa e pericolosa ressa che si era creata sul luogo dell’occorso, come testimoniano i fotogrammi del video.
Con Ordinanza n. 301/2026 è stata respinta la richiesta di accesso agli atti.
All’Udienza camerale dell’11.2.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.) Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo, in sintesi, l’inidoneità della condotta addebitata al ricorrente, tale da turbare l’ordine pubblico, avuto riguardo alla insufficiente istruttoria espletata e alla motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato.
Le plurime contestazioni non persuadono.
Come di recente ribadito da questa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 24.11.20255, n. 3327; 29.10.2025, n. 3085), «la misura inibitoria del D.A.SPO. può essere irrogata dal questore, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89, nei confronti di:
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
Il caso in esame concerne l’ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 6 per episodi di violenza.
Tanto premesso, continua la richiamata decisione n. 3327/25 (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 29/10/2025, n. 3085; TAR Catania, I, 27.2.2024, n. 719; 21.12.2023, 3880; 19.1.2023, n. 156; 23.9.2021, n. 2901; II, 30.3.2020, n. 767) che «per come congegnato dal legislatore, il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge.
«Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo.
«Trattandosi di misura discrezionale (“il Questore può….”, dice la legge), con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori. È, quindi, necessario che tali rischi siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento.
«Il giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 21.5.2021, n. 465) ha precisato che “compete al giudice amministrativo verificare, oltre al dato formale della denuncia all’autorità giudiziaria, la sussistenza di condotte che siano, anche in astratto, violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri ancora una volta ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019”.
In quest’ultimo senso, la detta decisione n. 2916/19 ha chiarito che il “divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9/1/2015, n.19; Cons. Stato Sez. III 28 novembre 2012 n. 6005).
«Pertanto, essendo il D.A.SPO. una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto “comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074)».
Inoltre (cfr. CGA 7.5.2021, n. 404), «per giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo . . . deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la “soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari” (Cons. St., n. 317/2021).
«Per l’adozione della stessa è insieme sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità».
In questo senso (Cons. Stato n. 317/2021, cit.), è stato sottolineato che è «sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2016 n.5304).
«Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
«In particolare, sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO., come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia).
«È stato, ad es., ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità (Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2020, n.7420).
«Fermo l’accertamento del dato storico, le valutazioni delle stesse circostanze fattuali compiute dal giudice penale e dall’autorità amministrativa sono tra loro autonome e non condizionate, oltre che finalizzate alla tutela di beni e interessi pubblici diversi».
«Va ulteriormente precisato che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731).
«È stato osservato, inoltre, che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento, poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)».
Applicando tali coordinate ermeneutiche, alla fattispecie in esame, il potere del Questore è stato esercitato correttamente, atteso e rilevato che il ricorrente, in più occasioni, ha assunto comportamenti che potenzialmente avrebbero potuto creare disordini.
Invero, è del tutto condivisibile la prospettazione della Difesa erariale secondo la quale, al di là delle possibili asserite reiterate provocazioni subite dal ricorrente da parte della tifoseria - che, ad avviso del Collegio, certamente non possono giustificare comportamenti sanzionabili con il D.A.Spo - la figura del Presidente di un gruppo sportivo, proprio per la finalità propria dello sport, che dovrebbe essere quella di un sano svago improntato a principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco, deve essere quella di garante di tali principi.
Deriva che anche la documentata reiterata presenza in campo del ricorrente a conclusione delle competizioni, in un clima non sereno, proprio per quanto da questi rappresentato, appare quanto meno inopportuna (cfr., ad esempio, video relativo all’incontro tra Reggina e Acireale), ove più accompagnata da atteggiamenti di reazione alle asserite provocazioni, tali da poter, in teoria, suscitare controreazioni in animi esagitati, con possibili episodi di violenza, che il D.A.Spo. tende a prevenire.
È altresì condivisibile il collegato assunto della Difesa erariale secondo il quale l’ingresso in campo dei dirigenti, ivi incluso naturalmente il presidente, è relegato a ipotesi del tutto eccezionali dal punto di vista sportivo, quale, invero, non è, come nei casi segnalati, una delle tante partite stagionali e ciò, si ribadisce, ancor più quando il “clima” è già al limite per la sussistenza di rapporti conflittuali tra il ricorrente e parte della tifoseria.
Tanto premesso, avuto riguardo all’episodio più eclatante relativo all’incontro disputato il 24.9.2025 tra Acireale e Messina, documentato da ripresa depositata in atti dalla Difesa erariale (00099MTS), appare confermato che il ricorrente, come rappresentato nel provvedimento impugnato, “terminato l’incontro, è entrato sul terreno di gioco dirigendosi verso un gruppo di calciatori e tecnici di entrambe le squadre che stavano discutendo animatamente, quando, improvvisamente, si è scagliato contro il collaboratore tecnico del Messina Calcio, IS (ex calciatore della squadra dell’Acireale) colpendolo alla nuca con l’arto destro fasciato da un’evidente ingessatura di colore bianco. IlIS; dopo il colpo ricevuto al capo, si è accasciato circondato dai compagni di squadra e da altri componenti della sua società che lo hanno protetto da eventuali altre aggressioni atteso che il IS, svincolatosi dalla presa di alcuni suoi collaboratori che lo trattenevano, è riuscito ad afferrare per il capo SA nel tentativo di farlo rialzare”.
Premesso che il contatto è certamente avvenuto, stante quanto riprodotto nei filmati, non può sminuire la gravità dell’evento la rappresentata “esagerata” reazione del soggetto colpito, poiché, ove mai affermazione veridica, non attenua l’evento in sé e le conseguenze per l’ordine pubblico che tale episodio avrebbe potuto determinare, ove più proveniente, si ribadisce, dal Presidente della società, che, più di ogni altro, unitamente all’allenatore, in considerazione dei ruoli di responsabilità dagli stessi assunti, sono tenuti a placare eventualmente gli animi, piuttosto che restare artefici di comportamenti che possono generare effetti opposti.
In tal senso, il provvedimento impugnato non ha omesso di evidenziare siffatto aspetto, laddove ha ritenuto il ricorrente soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, “considerato che nella sua qualità di presidente della squadra di calcio ogni suo gesto, ogni sua azione violenta potrebbe legittimare azioni emulative sia tra i collaboratori che tra i tifosi nei confronti dei tifosi o membri delle società calcistiche avversarie”.
Posto che il fatto violento (indipendentemente dalla sua asserita scarsa intensità, circostanza, questa, dubbia, posto che il colpo è stato inferto da braccio ingessato, con evidente peso e consistenza specifica diversa dal normale) non pare possa revocarsi in dubbio ci sia stato, per dirla con la norma in esame, è stato commesso un atto di violenza, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico, che, come ampiamente chiarito, il D.A.Spo tende a prevenire.
Sul punto, la Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., 29/10/2025, n. 3085), in una situazione più circoscritta, quale è un incontro a porte chiuse, ha già avuto modo di osservare che «il legislatore attribuisce al questore il potere di intervenire, nei confronti di "coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)".
La formula legislativa esprime chiaramente l'esigenza di prevenire e reprimere fenomeni delittuosi in occasione delle manifestazioni sportive, nonché di contrastare ogni minaccia per la sicurezza e l'incolumità non soltanto della "collettività" genericamente intesa, ma, in primo luogo, degli stessi attori in campo (atleti, allenatori, dirigenti, direttori di gara ecc.); pertanto, è del tutto irrilevante l'asserita assenza di "pubblico", dal momento che anche una condotta violenta tenuta ai danni del direttore di gara - come nel caso in esame - costituisce un sicuro indice di pericolosità sociale, suscettibile di sfociare nella misura interdittiva contestata, per l'attitudine perturbatrice dell'ordine pubblico, minacciato anche in considerazione, come premesso, già del non trascurabile numero di soggetti (calciatori, allenatori, dirigenti, staff medico) che, anche a "porte chiuse", comunque sono presenti in campo».
Pertanto, fermo quanto precede e rilevata la natura preventiva e non repressiva del provvedimento impugnato, il primo motivo di ricorso è infondato.
Per i motivi appena rappresentati, appare invece fondata la seconda censura, posto che il turbamento dell’ordine pubblico appare di difficile configurazione laddove, come non confutato, gli allenamenti della squadra si svolgano a porte chiuse.
In questo caso, non solo non vi è il pubblico, ma, di più, ed è questo che discrimina l’ipotesi in esame da quella sopra rappresentata, non sono coinvolti soggetti di squadre avversarie.
Infine, con la terza censura, il ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della durata biennale della misura, atteso che l’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989 prevede un range applicativo compreso tra uno e cinque anni.
Tale doglianza è fondata nei limiti di seguito precisati.
Invero, la norma citata, fissando un intervallo temporale di applicazione, impone che ogni determinazione eccedente il minimo edittale pari ad un anno, sia sorretta da un’adeguata e specifica motivazione, che dia adeguatamente conto delle ragioni giustificative dell’interdizione contenuta nel provvedimento.
In ordine a tale aspetto, la Sezione ha ribadito che: “la dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l'esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame” (cfr. sent. n. 3085/25 cit.).
Consegue l’accoglimento anche della detta censura per difetto di motivazione, con riforma parziale del provvedimento nella misura in cui irroga l’interdizione per un periodo ulteriore a un anno (ferma restando la detta prescrizione minima), fatta ovviamente salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento, secondo le coordinate espresse con la presente decisione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA SA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.