TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2026, n. 541
TAR
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza breve 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 6 L. 401/1989 per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e difetto di presupposto

    Il Collegio ritiene che il ricorrente abbia assunto comportamenti che potenzialmente avrebbero potuto creare disordini, in particolare l'episodio del 24.09.2025 in cui avrebbe colpito un collaboratore tecnico del Messina Calcio. La condotta è ritenuta idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico, giustificando l'applicazione del DASPO.

  • Accolto
    Violazione art. 6 L. 401/1989 e art. 2 bis D.L. 336/2001, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, logicità, ragionevolezza e gradualità

    Il Collegio ritiene fondata questa censura, poiché il turbamento dell'ordine pubblico appare di difficile configurazione in assenza di pubblico e di squadre avversarie durante gli allenamenti.

  • Accolto
    Violazione art. 6 L. 401/1989 per difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità

    Il Collegio ritiene fondata questa censura, poiché la determinazione della durata biennale non è sorretta da un'adeguata e specifica motivazione che giustifichi l'interdizione per un periodo eccedente il minimo di un anno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2026, n. 541
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 541
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo