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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1864/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1864/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via N dell'avv. Luca Muto che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Battipaglia (SA) alla via R. Je
[...] io degli avv. Carmela Grieco che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato l'8 agosto 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ci esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) il 26 maggio 2012 e che, dalla loro unione, era nato un figlio,
(20.09.2014). Per_1
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 6063/2017 del 31.10.2017 e considerato che, con successivo decreto del 18 ottobre 2022, sono state modificate le condizioni originariamente concordate in sede di separazione, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto con facolta di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Successivamente, con il deposito delle note scritte, avanzava Controparte_1 istanza di modifica delle condizioni relative riamente concordate nel ricorso congiunto;
il giudice relatore, preso atto del contrasto insorto tra i genitori, con decreto del 27.10.2025, ha disposto la comparizione personale dei coniugi in udienza. All'udienza del 18 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, rappresentavano un deterioramento sopravvenuto dei rapporti interpersonali e genitoriali, verificatosi successivamente al deposito del ricorso congiunto.
ha riferito che, in un primo momento, la relazione tra le parti appariva CP_1 al punto da condividere momenti familiari, come le domeniche al mare, e da assecondare il desiderio del figlio di pernottare presso la sua abitazione. Tuttavia, a suo dire, la situazione e precipitata immediatamente dopo il deposito del ricorso, con ripetuti interventi delle forze dell'ordine e violazioni dell'accordo da parte della madre, in particolare per un viaggio in Spagna non condiviso e per il mancato festeggiamento congiunto del compleanno del figlio;
la ha Pt_1 confermato il peggioramento dei rapporti, collocandolo tra la fine d o e l'inizio di settembre, giustificando le chiamate alla Polizia come forma di tutela personale. Ha inoltre accusato l'ex coniuge di comportamenti destabilizzanti per il minore, affermando che il figlio avrebbe persino simulato episodi di violenza auto-infliggendosi schiaffi. I coniugi dopo accese recriminazioni reciproche hanno chiesto il rigetto della domanda (cfr. verbale udienza del 18.11.2025). Il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di addivenire ad una idonea soluzione del contrasto insorto tra i coniugi, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Allo stato si rende necessario esaminare la revoca del consenso espressamente manifestata da entrambe le parti e valutarne le conseguenze ai fini della decisione nel presente procedimento introdotto in forma congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), il legislatore ha introdotto un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione della responsabilita genitoriale e modifica delle condizioni, disciplinato agli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c. In particolare, l'art. 473-bis.51 c.p.c. prevede che i procedimenti su domanda congiunta si concludano con sentenza, superando così le precedenti differenze tra separazione consensuale (disciplinata dall'abrogato art. 711 c.p.c.) e divorzio congiunto (gia previsto dall'art. 4, comma 16, L. n. 898/1970). Nel sistema previgente, la separazione consensuale comportava un iter a formazione progressiva, richiedendo la conferma del consenso all'udienza presidenziale, con conseguente possibilita per ciascun coniuge di revocare unilateralmente l'adesione fino a tale momento. Diversamente, nel procedimento di divorzio congiunto, l'accordo tra le parti era qualificato come atto negoziale processuale paritetico, non revocabile unilateralmente, salvo consenso di entrambe le parti o vizi del consenso (errore, violenza o dolo). La nuova disciplina unificata estende tale impostazione anche alla separazione consensuale, considerata oggi come procedimento congiunto su base negoziale. Di conseguenza, l'accordo cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto ha natura ricognitiva quanto ai presupposti per la pronuncia sullo status e natura negoziale quanto alla scelta del rito e alle condizioni economiche e genitoriali. In tale quadro, la revoca unilaterale del consenso non produce effetti impeditivi sul procedimento, ne comporta l'improcedibilita dell'azione, come gia affermato dalla giurisprudenza di legittimita (Cass. n. 19540/2018; Cass. n. 10463/2018), ed espressamente ribadito dalla Cass. n. 11906/2023 anche in relazione alla possibilita di cumulo tra domanda di separazione e di divorzio in forma congiunta. Fermo restando il potere-dovere del Tribunale di verificare la conformita dell'accordo all'interesse della prole e alle norme inderogabili, l'accordo sottoscritto in sede di ricorso congiunto sia di separazione che divorzio non e suscettibile di revoca, salva la prova di vizi del consenso o di sopravvenienze rilevanti. Muovendo dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e alla luce della Riforma Cartabia, come sopra richiamata, e necessario interrogarsi, come comportarsi dinanzi alla revoca del consenso da parte di entrambi i coniugi;
se comporti automaticamente il rigetto del ricorso con la revoca del consenso, oppure se, ai fini della declaratoria di inammissibilita o rigetto, sia comunque richiesta la presenza di sopravvenienze rilevanti, considerato che il nuovo rito unificato non contempla piu la trasformazione automatica del rito in contenzioso. In altri termini, occorre chiarire quale debba essere l'esito del procedimento introdotto congiuntamente, nel caso in cui, per la presenza di sopravvenienze rilevanti, entrambe le parti manifestano la volonta di revocare l'accordo, alla luce dell'attuale quadro normativo e dei principi sottesi all'art. 473-bis.51 c.p.c. Nel caso in esame, le sopravvenienze rilevanti sussistono e sono state adeguatamente rappresentate da entrambe le parti: si e verificato, infatti, un grave mutamento delle relazioni genitoriali rispetto all'assetto precedentemente condiviso, con evidenti ripercussioni sull'equilibrio del minore. Le dichiarazioni rese in udienza hanno restituito un quadro fortemente conflittuale, ormai privo dei presupposti minimi di collaborazione e affidabilita reciproca che costituiscono condizione indefettibile per la validita e l'ammissibilita del procedimento congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. In particolare, si evidenzia che l ha riferito che, in un primo momento, la CP_1 relazione tra le parti appariva serena, al punto da condividere momenti familiari, come le domeniche al mare, e da assecondare il desiderio del figlio di pernottare presso la sua abitazione;
tuttavia, ha precisato che la situazione e precipitata immediatamente dopo il deposito del ricorso, con ripetuti interventi delle forze dell'ordine e violazioni dell'accordo da parte della madre, in particolare per un viaggio in Spagna non condiviso e per il mancato festeggiamento congiunto del compleanno del figlio. Al riguardo, l ha confermato il peggioramento dei Pt_1 rapporti, collocandolo tra la fine di a l'inizio di settembre, giustificando le chiamate alla Polizia come forma di tutela personale;
ha inoltre accusato l'ex coniuge di comportamenti destabilizzanti per il minore, affermando che il figlio avrebbe persino simulato episodi di violenza auto-infliggendosi schiaffi (cfr. verbale udienza del 18.11.2025). Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono e in ragione delle circostanze sopravvenute, come emerse in sede di udienza, il Tribunale prende atto della revoca del consenso manifestata da entrambe le parti, e accertata la sussistenza di sopravvenienze rilevanti, rigetta allo stato la domanda introdotta in forma congiunta. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) rigetta allo stato la domanda;
b) nulla sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1864/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via N dell'avv. Luca Muto che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Battipaglia (SA) alla via R. Je
[...] io degli avv. Carmela Grieco che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato l'8 agosto 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ci esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Battipaglia (SA) il 26 maggio 2012 e che, dalla loro unione, era nato un figlio,
(20.09.2014). Per_1
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 6063/2017 del 31.10.2017 e considerato che, con successivo decreto del 18 ottobre 2022, sono state modificate le condizioni originariamente concordate in sede di separazione, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto con facolta di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Successivamente, con il deposito delle note scritte, avanzava Controparte_1 istanza di modifica delle condizioni relative riamente concordate nel ricorso congiunto;
il giudice relatore, preso atto del contrasto insorto tra i genitori, con decreto del 27.10.2025, ha disposto la comparizione personale dei coniugi in udienza. All'udienza del 18 novembre 2025, le parti, comparse personalmente, rappresentavano un deterioramento sopravvenuto dei rapporti interpersonali e genitoriali, verificatosi successivamente al deposito del ricorso congiunto.
ha riferito che, in un primo momento, la relazione tra le parti appariva CP_1 al punto da condividere momenti familiari, come le domeniche al mare, e da assecondare il desiderio del figlio di pernottare presso la sua abitazione. Tuttavia, a suo dire, la situazione e precipitata immediatamente dopo il deposito del ricorso, con ripetuti interventi delle forze dell'ordine e violazioni dell'accordo da parte della madre, in particolare per un viaggio in Spagna non condiviso e per il mancato festeggiamento congiunto del compleanno del figlio;
la ha Pt_1 confermato il peggioramento dei rapporti, collocandolo tra la fine d o e l'inizio di settembre, giustificando le chiamate alla Polizia come forma di tutela personale. Ha inoltre accusato l'ex coniuge di comportamenti destabilizzanti per il minore, affermando che il figlio avrebbe persino simulato episodi di violenza auto-infliggendosi schiaffi. I coniugi dopo accese recriminazioni reciproche hanno chiesto il rigetto della domanda (cfr. verbale udienza del 18.11.2025). Il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di addivenire ad una idonea soluzione del contrasto insorto tra i coniugi, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Allo stato si rende necessario esaminare la revoca del consenso espressamente manifestata da entrambe le parti e valutarne le conseguenze ai fini della decisione nel presente procedimento introdotto in forma congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), il legislatore ha introdotto un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione della responsabilita genitoriale e modifica delle condizioni, disciplinato agli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c. In particolare, l'art. 473-bis.51 c.p.c. prevede che i procedimenti su domanda congiunta si concludano con sentenza, superando così le precedenti differenze tra separazione consensuale (disciplinata dall'abrogato art. 711 c.p.c.) e divorzio congiunto (gia previsto dall'art. 4, comma 16, L. n. 898/1970). Nel sistema previgente, la separazione consensuale comportava un iter a formazione progressiva, richiedendo la conferma del consenso all'udienza presidenziale, con conseguente possibilita per ciascun coniuge di revocare unilateralmente l'adesione fino a tale momento. Diversamente, nel procedimento di divorzio congiunto, l'accordo tra le parti era qualificato come atto negoziale processuale paritetico, non revocabile unilateralmente, salvo consenso di entrambe le parti o vizi del consenso (errore, violenza o dolo). La nuova disciplina unificata estende tale impostazione anche alla separazione consensuale, considerata oggi come procedimento congiunto su base negoziale. Di conseguenza, l'accordo cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto ha natura ricognitiva quanto ai presupposti per la pronuncia sullo status e natura negoziale quanto alla scelta del rito e alle condizioni economiche e genitoriali. In tale quadro, la revoca unilaterale del consenso non produce effetti impeditivi sul procedimento, ne comporta l'improcedibilita dell'azione, come gia affermato dalla giurisprudenza di legittimita (Cass. n. 19540/2018; Cass. n. 10463/2018), ed espressamente ribadito dalla Cass. n. 11906/2023 anche in relazione alla possibilita di cumulo tra domanda di separazione e di divorzio in forma congiunta. Fermo restando il potere-dovere del Tribunale di verificare la conformita dell'accordo all'interesse della prole e alle norme inderogabili, l'accordo sottoscritto in sede di ricorso congiunto sia di separazione che divorzio non e suscettibile di revoca, salva la prova di vizi del consenso o di sopravvenienze rilevanti. Muovendo dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e alla luce della Riforma Cartabia, come sopra richiamata, e necessario interrogarsi, come comportarsi dinanzi alla revoca del consenso da parte di entrambi i coniugi;
se comporti automaticamente il rigetto del ricorso con la revoca del consenso, oppure se, ai fini della declaratoria di inammissibilita o rigetto, sia comunque richiesta la presenza di sopravvenienze rilevanti, considerato che il nuovo rito unificato non contempla piu la trasformazione automatica del rito in contenzioso. In altri termini, occorre chiarire quale debba essere l'esito del procedimento introdotto congiuntamente, nel caso in cui, per la presenza di sopravvenienze rilevanti, entrambe le parti manifestano la volonta di revocare l'accordo, alla luce dell'attuale quadro normativo e dei principi sottesi all'art. 473-bis.51 c.p.c. Nel caso in esame, le sopravvenienze rilevanti sussistono e sono state adeguatamente rappresentate da entrambe le parti: si e verificato, infatti, un grave mutamento delle relazioni genitoriali rispetto all'assetto precedentemente condiviso, con evidenti ripercussioni sull'equilibrio del minore. Le dichiarazioni rese in udienza hanno restituito un quadro fortemente conflittuale, ormai privo dei presupposti minimi di collaborazione e affidabilita reciproca che costituiscono condizione indefettibile per la validita e l'ammissibilita del procedimento congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. In particolare, si evidenzia che l ha riferito che, in un primo momento, la CP_1 relazione tra le parti appariva serena, al punto da condividere momenti familiari, come le domeniche al mare, e da assecondare il desiderio del figlio di pernottare presso la sua abitazione;
tuttavia, ha precisato che la situazione e precipitata immediatamente dopo il deposito del ricorso, con ripetuti interventi delle forze dell'ordine e violazioni dell'accordo da parte della madre, in particolare per un viaggio in Spagna non condiviso e per il mancato festeggiamento congiunto del compleanno del figlio. Al riguardo, l ha confermato il peggioramento dei Pt_1 rapporti, collocandolo tra la fine di a l'inizio di settembre, giustificando le chiamate alla Polizia come forma di tutela personale;
ha inoltre accusato l'ex coniuge di comportamenti destabilizzanti per il minore, affermando che il figlio avrebbe persino simulato episodi di violenza auto-infliggendosi schiaffi (cfr. verbale udienza del 18.11.2025). Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono e in ragione delle circostanze sopravvenute, come emerse in sede di udienza, il Tribunale prende atto della revoca del consenso manifestata da entrambe le parti, e accertata la sussistenza di sopravvenienze rilevanti, rigetta allo stato la domanda introdotta in forma congiunta. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: a) rigetta allo stato la domanda;
b) nulla sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi