CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9338 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
Oggi, - 5 MAR, 2024 IL FUNZION ' LLiel SENTENZA sul ricorso proposto da: KALAJ ALFONC nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 9338 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NI LA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale è stato rigettato l'appello volto a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata disposta in relazione alle contestazioni relative agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990, per aver partecipato a un'associazione con carattere transnazionale dedita alla distribuzione di stupefacenti (capo 16), 73, comma 4, d.P.R.309/1990 (capo 20 e capo 29) in relazione a due episodi di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 100 kg e a 27 kg. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., posto che il giudice a quo ha ingiustificatamente affermato il ruolo prioritario svolto all'interno della compagine associativa, rispetto a quello del correo CI Ankeloid, attribuendogli il compito di soggetto preposto alla fornitura della sostanza stupefacente. Rappresenta di essersi soltanto prestato ad effettuare dei viaggi finalizzati a restituire ai fornitori la sostanza stupefacente di cattiva qualità, in ragione delle lamentele degli acquirenti. Inoltre, con riferimento alle esigenze cautelari, il giudice a quo ha negato la decisività del memoriale a firma dell'indagato e dei documenti allegati che rappresentano il venir meno delle esigenze cautelari, stante l'avvenuto distacco dal contesto delinquenziale ove sono maturati i reati oggetto del presente procedimento. Evidenzia che i fatti risalgono al 2018 e che egli ha intrapreso, nel periodo successivo, una lecita e regolare attività lavorativa, che ha avviato un percorso di revisione critica e che si è trasferito in Olanda con la moglie, ed ha effettuato un regolare cambio di residenza. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 1 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazIone, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove si evidenzia che il LA non rivestiva un ruolo secondario all'interno della compagine societaria transnazionale operante tra l'Italia e la Spagna, in quanto si occupava dell'organizzazione dell'importazione dalla Spagna di grossi carichi di stupefacente (non inferiori a kg 27), utilizzando furgoni o automobili dotati di doppiofondo per il trasporto e di svariati capannoni o depositi per la ricezione del carico. Nel caso di specie, la contestazione concerne la fornitura di un carico di 100 kg di marijuana venduta ad acquirenti brindisini, di cui è stata respinta una parte per la scarsa qualità della sostanza. Il LA e il CI si avvalevano dell'organizzazione logistica del Quinci, soggetto al vertice del sodalizio criminoso, per l'approvvigionamento dello stupefacente, ricevendo una retribuzione per l'attività svolta stabilita in una percentuale fissa, come emerge dalle intercettazioni, appositamente richiamate dal giudice a quo, ove si fa riferimento al ricevimento della somma di euro 8.000 per lo smistamento di 80 chilogrammi di droga al lordo delle spese di trasporto. La sussistenza della affectio sodetatis si desume anche da quanto è emerso dalle indagini circa lo stretto rapporto tra il ricorrente e diversi soggetti residenti in [...](Rovida e Cannarozzi) per i quali egli si rese disponibile a ritirare una partita di stupefacente di cattiva qualità utilizzando un'autovettura munita di doppiofondo, stipata nel capannone di Gessate, poi ripulito dal medesimo ricorrente con l'apporto di altri correi, come da egli ammesso. Peraltro, la proposta avanzata dal ricorrente al Rovida di collaborazione nel reperimento di capannoni da affittare e di mezzi di trasporto non esclude - secondo il giudice -nè attenua l'affectio societatis ma dimostra soltanto che l'indagato oltre ad operare per conto del sodalizio, fosse costantemente alla ricerca di nuovi canali per ampliare il proprio traffico, palesando una capacità di iniziativa autonoma. Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed 2 evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è, d'altronde, appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015), Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., si ricorda che essa integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, affermando che gli elementi di novità proposti dal ricorrente non sono in grado di determinare una revisione del quadro cautelare, in quanto le affermazioni contenute nel memoriale sono volte a ridimensionare la propria responsabilità, ma non recano indicazione 3 \sv) Il Presidente Il Consigliere estensore dei nominativi degli altri correi per i quali egli operava, sebbene le risultanze investigative abbiano poi consentito di identificare gli altri correi. Il memoriale quindi non può rappresentare un segnale definitivo di distacco dal contesto organizzato. Non è stata fornita neppure una prova dello svolgimento di attività lavorativa lecita. Lo spostamento in Albania e poi in Italia è legato a motivi familiari e non alla dedizione ad un ad un'attività lavorativa stabile. Il giudice ha, quindi, ritenuto inalterato il pericolo di fuga, posto che molti indagati che hanno stabili legami all'estero sono scappati in Spagna dopo i primi arresti. Pertanto, ha concluso per l'insussistenza di elementi nuovi volti ad attenuare le esigenze cautelari, rendendosi necessario ed adeguato solo un controllo costante dell'indagato, onde evitare il pericolo di fuga e la reiterazione di altri reati. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Bíancato, Rv. 202259). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso all'udienza del 12 gennaio 2024
lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso Depositata in Cancelleria Penale Sent. Sez. 3 Num. 9338 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NI LA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale è stato rigettato l'appello volto a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata disposta in relazione alle contestazioni relative agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990, per aver partecipato a un'associazione con carattere transnazionale dedita alla distribuzione di stupefacenti (capo 16), 73, comma 4, d.P.R.309/1990 (capo 20 e capo 29) in relazione a due episodi di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a 100 kg e a 27 kg. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., posto che il giudice a quo ha ingiustificatamente affermato il ruolo prioritario svolto all'interno della compagine associativa, rispetto a quello del correo CI Ankeloid, attribuendogli il compito di soggetto preposto alla fornitura della sostanza stupefacente. Rappresenta di essersi soltanto prestato ad effettuare dei viaggi finalizzati a restituire ai fornitori la sostanza stupefacente di cattiva qualità, in ragione delle lamentele degli acquirenti. Inoltre, con riferimento alle esigenze cautelari, il giudice a quo ha negato la decisività del memoriale a firma dell'indagato e dei documenti allegati che rappresentano il venir meno delle esigenze cautelari, stante l'avvenuto distacco dal contesto delinquenziale ove sono maturati i reati oggetto del presente procedimento. Evidenzia che i fatti risalgono al 2018 e che egli ha intrapreso, nel periodo successivo, una lecita e regolare attività lavorativa, che ha avviato un percorso di revisione critica e che si è trasferito in Olanda con la moglie, ed ha effettuato un regolare cambio di residenza. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che 1 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazIone, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove si evidenzia che il LA non rivestiva un ruolo secondario all'interno della compagine societaria transnazionale operante tra l'Italia e la Spagna, in quanto si occupava dell'organizzazione dell'importazione dalla Spagna di grossi carichi di stupefacente (non inferiori a kg 27), utilizzando furgoni o automobili dotati di doppiofondo per il trasporto e di svariati capannoni o depositi per la ricezione del carico. Nel caso di specie, la contestazione concerne la fornitura di un carico di 100 kg di marijuana venduta ad acquirenti brindisini, di cui è stata respinta una parte per la scarsa qualità della sostanza. Il LA e il CI si avvalevano dell'organizzazione logistica del Quinci, soggetto al vertice del sodalizio criminoso, per l'approvvigionamento dello stupefacente, ricevendo una retribuzione per l'attività svolta stabilita in una percentuale fissa, come emerge dalle intercettazioni, appositamente richiamate dal giudice a quo, ove si fa riferimento al ricevimento della somma di euro 8.000 per lo smistamento di 80 chilogrammi di droga al lordo delle spese di trasporto. La sussistenza della affectio sodetatis si desume anche da quanto è emerso dalle indagini circa lo stretto rapporto tra il ricorrente e diversi soggetti residenti in [...](Rovida e Cannarozzi) per i quali egli si rese disponibile a ritirare una partita di stupefacente di cattiva qualità utilizzando un'autovettura munita di doppiofondo, stipata nel capannone di Gessate, poi ripulito dal medesimo ricorrente con l'apporto di altri correi, come da egli ammesso. Peraltro, la proposta avanzata dal ricorrente al Rovida di collaborazione nel reperimento di capannoni da affittare e di mezzi di trasporto non esclude - secondo il giudice -nè attenua l'affectio societatis ma dimostra soltanto che l'indagato oltre ad operare per conto del sodalizio, fosse costantemente alla ricerca di nuovi canali per ampliare il proprio traffico, palesando una capacità di iniziativa autonoma. Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed 2 evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è, d'altronde, appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Ud. (dep. 28/05/2015), Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2. In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., si ricorda che essa integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, affermando che gli elementi di novità proposti dal ricorrente non sono in grado di determinare una revisione del quadro cautelare, in quanto le affermazioni contenute nel memoriale sono volte a ridimensionare la propria responsabilità, ma non recano indicazione 3 \sv) Il Presidente Il Consigliere estensore dei nominativi degli altri correi per i quali egli operava, sebbene le risultanze investigative abbiano poi consentito di identificare gli altri correi. Il memoriale quindi non può rappresentare un segnale definitivo di distacco dal contesto organizzato. Non è stata fornita neppure una prova dello svolgimento di attività lavorativa lecita. Lo spostamento in Albania e poi in Italia è legato a motivi familiari e non alla dedizione ad un ad un'attività lavorativa stabile. Il giudice ha, quindi, ritenuto inalterato il pericolo di fuga, posto che molti indagati che hanno stabili legami all'estero sono scappati in Spagna dopo i primi arresti. Pertanto, ha concluso per l'insussistenza di elementi nuovi volti ad attenuare le esigenze cautelari, rendendosi necessario ed adeguato solo un controllo costante dell'indagato, onde evitare il pericolo di fuga e la reiterazione di altri reati. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Bíancato, Rv. 202259). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso all'udienza del 12 gennaio 2024