Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08257/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8257 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-CSE2023 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5° Divisione – 3° Sezione, datato 06.02.2023 (notificato all'odierno ricorrente in data 13.04.2023 come da Relata di Notifica indirizzata alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 5^ Divisione) con cui l'infermità “Esiti Disfunzionali di Emicolectomia Dx per Adenocarcinoma del Colon Dx Sottoposto a Trattamento Chemioterapico, in Follow-Up Clinico Strumentale” sofferta dal medesimo ricorrente è stata riconosciuta SI dipendente da Causa di Servizio, nella parte in cui, tuttavia, sulla base del Verbale Modello BL/B – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 2^ C.M.O., datato 30.06.2021, la stessa è stata riconosciuta come ascritta alla Categoria 8^ - Tabella “A” ed all'art. 2 disposto:“[…] conferito […] l'equo indennizzo di Categoria 7^ […] da corrispondersi in una sola volta per le seguenti infermità in cumulo con l'infermità di cui al D.M. n. 556 del 27.02.2019 […]”;
- del Verbale Modello BL/B – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 2^ C.M.O., datato 30.06.2021, con cui è stata attribuita una Categoria 8^ - Tabella “A” in relazione all'infermità “Esiti Disfunzionali di Emicolectomia Dx per Adenocarcinoma del Colon Dx Sottoposto a Trattamento Chemioterapico, in Follow-Up Clinico Strumentale” sofferta dallo stesso ricorrente;
- nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto ricorso, notificato il 19 maggio 2023 e depositato in data 31 maggio 2023, il soggetto in epigrafe – nella veste di Capitano dell’Esercito italiano – ha impugnato il decreto prot. nr. M_D -OMISSIS-CSE2023 -OMISSIS-del 6 febbraio 2023 emanato dal competente ufficio del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (II Reparto), allo stesso notificato in data 13 aprile 2023 e con il quale l’infermità sofferta dal medesimo militare – in forma di “ Esiti Disfunzionali di Emicolectomia Dx per Adenocarcinoma del Colon Dx Sottoposto a Trattamento Chemioterapico, in Follow-Up Clinico Strumentale ” – è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, nella parte in cui l’anzidetta patologia è stata ascritta, sulla base di quanto riportato nel Verbale Modello BL/B – N° -OMISSIS-del 30 giugno 2021 emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – CMO (parimenti gravato), alla Categoria 8^ - Tabella “A”, conducendo alla determinazione dell’equo indennizzo concesso nell’ambito del medesimo decreto (oggetto di impugnazione) come riconducibile alla Categoria 7^ e “… da corrispondersi in una sola volta per le seguenti infermità in cumulo con l’infermità di cui al D.M. n. 556 del 27.02.2019 … ”.
2. Nell’articolare una pluralità di censure fondate sui prospettati profili di violazione normativa e di eccesso di potere sotto vari aspetti, parte ricorrente lamenta essenzialmente la carenza di istruttoria e di motivazione nonché l’incongruità della valutazione resa sulla complessiva condizione sanitaria dell’interessato (connotata dall’avvenuta rimozione di un organo, quale il colon-retto, a causa della neoplasia maligna dell’intestino crasso ivi localizzata, con le relative ripercussioni) e sulla rilevanza ed entità dei correlati effetti, denunciando l’erronea interpretazione e/o applicazione delle pertinenti disposizioni previste in relazione alla Tabella “A” annessa al D.P.R. n. 915/1978 ed alla Tabella allegata al D.M. Sanità 02.02.1992.
Al riguardo, muovendo dall’assunto che l’infermità in considerazione rientri tra quelle non appositamente elencate e classificate, deduce innanzitutto l’applicabilità al caso di specie del criterio di equivalenza posto dall’articolo 11, co. 4, del D.P.R. n. 915/1978 – riguardante le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse allo stesso D.P.R. n. 915/1978 – come richiamato al punto a) dei chiarimenti in calce alle medesime tabelle, sostenendo che per l’effetto si dovrebbe fare riferimento al n. 22 della 1^ Categoria, Tabella “A” (“ Tumori maligni a rapida evoluzione ”) annessa all’anzidetto D.P.R. n. 915/1978, in quanto costituente l’unico riferimento alle patologie tumorali rinvenibile nelle tabelle allegate allo stesso D.P.R. n. 915/1978.
Assume, inoltre, che nel caso di specie la Commissione militare ospedaliera (CMO) non avrebbe dovuto discostarsi dalle previsioni della Tabella annessa al D.M. Sanità 05.02.1992 (recante " Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti ”), laddove la stessa individua con il codice nr. 9323 (“ neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale ”) una percentuale fissa d’invalidità pari al 70%.
Precisa infine che, ove pure non si ritenesse di aderire all’articolata prospettazione (conducente alla rivendicata ascrizione dell’anzidetta patologia alla 1^ Categoria ovvero all’individuazione dell’infermità medesima come quantificabile nel 70%), sulla base del dedotto principio di equivalenza – previsto dall'art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001, come pure ribadito in sede giurisprudenziale (alla stregua del citato pronunciamento di cui al Cons. St., sez. II, sent. 22 giugno 2022, n. 5134) – si sarebbe potuto pervenire all’ascrizione nella corrispondente tabella e categoria sull’assunto della rilevata assimilazione della patologia sofferta all’unica asportazione d’organo interno riscontrabile nelle medesime Tabelle, cioè la “nefrectomia” (indicata al punto 15 dell’elenco delle menomazioni ascrivibili alla 6^ categoria della tabella “A”).
Nel ribadire l’erroneità – anche alla luce della relazione medico-legale sulla situazione sanitaria dell’odierno ricorrente, versata in atti – della disposta ascrizione (alla tabella e categoria individuate nell’ambito del decreto finale e del correlato verbale, oggetto di impugnazione), parte ricorrente ha chiesto, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione difensiva con l’unita documentazione.
4. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum , va evidenziato in via preliminare come la dedotta fattispecie controversa investa esclusivamente l’ascrizione tabellare della patologia sofferta dall’odierno ricorrente, riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai fini del correlato beneficio economico in tema di equo indennizzo.
Le contestazioni mosse, in particolare, involgono l’operata classificazione nell’individuata categoria e nella relativa tabella, identificata in “A8” – ossia, nella categoria VIII della tabella “A” allegata al d.P.R. n. 834/1981 – come risultante dall’apposito verbale della competente commissione medica ospedaliera, sul punto integralmente recepito nel corpo del decreto finale ove recante la concessione dell’equo indennizzo (cfr. allegati nn. 3 e 5 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione).
5.1. Ciò posto le doglianze formulate, laddove volte a contestare la compiuta valutazione conducente all’operata ascrizione tabellare, sono fondate nella parte relativa alla prospettata censura di carenza motivazionale e del correlato difetto di istruttoria, nei termini e con gli effetti di seguito precisati.
6. In proposito si osserva preliminarmente, quanto alla natura e alla consistenza delle valutazioni rimesse alla Commissione medica ospedaliera (CMO) – quale organo munito di speciale competenza tecnica, di carattere medico-specialistica e medico-legale – nella materia in rilievo ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo in favore del personale militare interessato da determinate patologie, che “ alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l’indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibil i” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 20 febbraio 2023, n. 1698, in specie punto 7.4), mentre all’ulteriore organo tecnico – coinvolto nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo disciplinati dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – rappresentato dal Comitato di verifica per le cause di servizio (avente una compagine più ampia, riunendo sia professionalità mediche sia professionalità giuridiche ed amministrative) “… spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 24 marzo 2025, n. 2426, in specie punto 7).
Alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi sulla natura giuridica della valutazione condotta dall’anzidetto organo e sul correlato perimetro del relativo sindacato in sede giudiziale, il giudizio reso dalla Commissione medica ospedaliera, al pari di quello proveniente dal Comitato di verifica per le cause di servizio, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con la conseguenza che l’anzidetto giudizio è “… sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 17 marzo 2025, n. 2140, punto 12.1, unitamente al precedente pronunciamento ivi espressamente citato, di cui al Cons. St., sez. II, sent. 27 dicembre 2024, n. 10398, in specie punto 10), con la correlata precisazione che “ se è precluso al giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio e dell’ascrizione a una determinata categoria, tuttavia siffatto sindacato è ammesso nell’ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 7 giugno 2024, n. 5133, in specie punto 8.1).
6.1. Per quanto concerne i profili interessati dalla dedotta fattispecie controversa, involgente l’ascrizione tabellare della riscontrata infermità in capo all’odierno ricorrente, va osservato in particolare come a livello giurisprudenziale sia stato evidenziato innanzitutto il carattere indicativo delle patologie elencate nelle varie categorie previste, atteso che le stesse non potrebbero mai risultare esaustive, nonché la conseguente funzione meramente esemplificativa della relativa tipizzazione (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5133/2024, cit., e Cons. St., sez. IV, sent. 2 novembre 2020, n. 6726, ivi espressamente richiamata); è stato poi precisato che, nell’ipotesi in cui si ravvisi l’impossibilità di ascrivere l’infermità del dipendente ad alcuna delle categorie previste dalle tabelle di riferimento, occorre verificare l’applicabilità del c.d. “ criterio dell’equivalenza ” sancito dall'art. 11 d.P.R. n. 915/1978 e altresì richiamato dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001, implicante la riconducibilità delle patologie non espressamente previste alla categoria di riferimento – tra quelle contemplate nelle tabelle A e B annesse al d.P.R. n. 843/1981 – laddove si pervenga ad una valutazione di equiparabilità delle medesime infermità, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a quelle espressamente elencate nelle anzidette tabelle (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 22 giugno 2022, n. 5134; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. Cons. St., sent. n. 5133/2024, cit., e da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 13 gennaio 2026, n. 588, in specie punto 3).
6.2. Nell’applicare i principi interpretativi esposti alla fattispecie in esame, il Collegio intende rilevare come dal tenore degli atti gravati risulti l’assenza di indicazioni motivazionali circa l’effettuata classificazione dell’infermità riscontrata in capo all’odierno ricorrente, non constando altresì l’effettivo svolgimento di una valutazione di equivalenza alla base della disposta ascrizione tabellare della patologia sofferta dall’odierno ricorrente, ricondotta nella categoria A8 delle tabelle di riferimento (annesse al d.P.R. n. 843/1981).
L’anzidetta patologia, infatti, non rientra nelle infermità espressamente indicate nella declaratoria dell’ottava categoria contemplata alla tabella A annessa all’anzidetto d.P.R. n. 843/1981 e dal corpo degli atti gravati – in particolare, dal tenore del verbale reso dalla competente CMO – non emerge alcun riferimento dal quale possa evincersi su quali basi l’infermità dell’odierno ricorrente sia stata considerata equiparabile ad una delle patologie contemplate nella specifica categoria individuata ai fini della relativa ascrizione tabellare (cfr. allegati nn. 3 e 5 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 8 gennaio 2026); né tantomeno si rinviene, nell’ambito delle deduzioni svolte nella relazione difensiva versata in atti dalla resistente Amministrazione, alcuna esplicitazione degli elementi posti a fondamento dell’assunta equiparazione della patologia in rilievo con le infermità contemplate nella individuata categoria.
Le circostanze evidenziate inducono a ravvisare nella specie, in relazione all’aspetto in rilievo involgente la presupposta valutazione di equivalenza (ai sensi dell’evocato articolo 2, comma 4, d.P.R. n. 461/2001), la fondatezza delle dedotte censure incentrate sul denunciato difetto di motivazione e sulla correlata carenza di istruttoria.
7. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei termini sopra evidenziati, con conseguente annullamento degli atti impugnati; per l’effetto l’intimata Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica alla stessa riservata, dovrà procedere al riesame della posizione dell’odierno ricorrente mediante la rivalutazione medico-legale della patologia sofferta – ai fini della relativa ascrizione tabellare – alla luce dei principi enunciati nella presente pronuncia.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre oneri per spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente
IA CA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CA | NI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.