TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5119
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo la somma in proporzione al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    La legge non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto. L'incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.1, co.649 L.n.190/2014

    La legge non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo, regolato dalla legge stessa.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario

    La giurisdizione compete al giudice ordinario, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell'Amministrazione e rientrante nei rapporti privatistici tra gestore e concessionario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto, anche alla luce della novella interpretativa.

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    L'individuazione dei presupposti della tassazione rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore. L'incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e espropriazione)

    Il tributo non svuota di contenuto economico il bene né incide eccessivamente sulle facoltà di sfruttamento. La parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi riguardo ai limiti all'esercizio del diritto. Il tributo è stato ridimensionato dall'entrata in vigore dell'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5119
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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