CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4698/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Castelbuono - Via S. Anna 25 90013 Castelbuono PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 DEL 21/09/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3037/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito dal dottore Difensore_1 , ricorreva nei confronti del Comune di Castelbuono, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1302 del 21.12.2023, prot. 3897 del 14 febbraio 2024, notificatole il 23.4.24, relativo al pagamento della TARI – anno di imposta 20128.
Eccepiva la illegittimità dell'impugnato provvedimento:
- Per mancata allegazione del documento di sollecito n. 850 del 2023, richiamato negli atti impositivi;
- Per mancata specificazione delle applicate aliquote;
- Per omessa motivazione;
- Per violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti.
Stante la mancata costituzione dell'Ente resistente, il decidente, alla udienza del 18.07.2025, invitava il
Ricorrente_1 a comprovare l'avvenuta notifica del ricorso a controparte, mediante produzione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di rinvio, del file immodificabile cd. “nativo” in formato “eml” (o altro equipollente).
Alla udienza del 26.09.2025, la parte ricorrente chiedeva la concessione di ulteriore termine, rappresentando che, per motivi tecnici, non era stato in condizione di ottemperare al disposto incombente.
Il giudizio veniva, pertanto, differito alla odierna udienza, all'esito della quale, nell'assenza di tutte le parti, veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto della reiterata, mancata ottemperanza da parte del ricorrente all'ordine di produzione delle emergenze dimostrative della effettiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio (id est del file in formato nativo – “eml” o altro equipollente – dimostrativo che l'incombente era stato effettuato ed era andato a buon fine).
Al riguardo, va ricordato che, con l'ordinanza 16189 dell'8 giugno 2023, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” non risulta provata la regolare notificazione (salvo, ovviamente, la costituzione del convenuto nella specie non avvenuta, che ai sensi dell'art. 156 cpc sana il vizio).
In particolare, la SC ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute
Pertanto, ove, come nel caso di specie è avvenuto, la parte onerata si è limitata alla produzione di un file in formato PDF – e controparte non si sia costituita - non può che prendersi atto della nullità della notifica e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. PAlermo 5 dicembre 2025 Il giudice monocratico
SC AO RR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4698/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Castelbuono - Via S. Anna 25 90013 Castelbuono PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 DEL 21/09/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3037/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito dal dottore Difensore_1 , ricorreva nei confronti del Comune di Castelbuono, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1302 del 21.12.2023, prot. 3897 del 14 febbraio 2024, notificatole il 23.4.24, relativo al pagamento della TARI – anno di imposta 20128.
Eccepiva la illegittimità dell'impugnato provvedimento:
- Per mancata allegazione del documento di sollecito n. 850 del 2023, richiamato negli atti impositivi;
- Per mancata specificazione delle applicate aliquote;
- Per omessa motivazione;
- Per violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti.
Stante la mancata costituzione dell'Ente resistente, il decidente, alla udienza del 18.07.2025, invitava il
Ricorrente_1 a comprovare l'avvenuta notifica del ricorso a controparte, mediante produzione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di rinvio, del file immodificabile cd. “nativo” in formato “eml” (o altro equipollente).
Alla udienza del 26.09.2025, la parte ricorrente chiedeva la concessione di ulteriore termine, rappresentando che, per motivi tecnici, non era stato in condizione di ottemperare al disposto incombente.
Il giudizio veniva, pertanto, differito alla odierna udienza, all'esito della quale, nell'assenza di tutte le parti, veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto della reiterata, mancata ottemperanza da parte del ricorrente all'ordine di produzione delle emergenze dimostrative della effettiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio (id est del file in formato nativo – “eml” o altro equipollente – dimostrativo che l'incombente era stato effettuato ed era andato a buon fine).
Al riguardo, va ricordato che, con l'ordinanza 16189 dell'8 giugno 2023, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” non risulta provata la regolare notificazione (salvo, ovviamente, la costituzione del convenuto nella specie non avvenuta, che ai sensi dell'art. 156 cpc sana il vizio).
In particolare, la SC ha ritenuto che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute
Pertanto, ove, come nel caso di specie è avvenuto, la parte onerata si è limitata alla produzione di un file in formato PDF – e controparte non si sia costituita - non può che prendersi atto della nullità della notifica e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. PAlermo 5 dicembre 2025 Il giudice monocratico
SC AO RR