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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa Patrizia BAICI, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 847/2023 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...]e rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VA NE e presso il suo studio in Torino, Email_1
Via Cibrario n. 38, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, con Sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato in Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP ex art. 445 bis, VI comma c.p.c. Le parti hanno concluso come precisato all'odierna udienza di discussione.
Motivi della decisione
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, Parte_1
ha depositato atto di contestazione delle conclusioni del CTU in punto mancato riconoscimento del grado di invalidità previdenziale prescritto dalla legge per acquisire il diritto al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984
(assegno di invalidità) e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito:
- che non era condivisibile la conclusione del CTU, Dott. , che non Per_2
collegando le singole patologie alle mansioni lavorative svolte in passato e che potrebbe svolgere in futuro in base alle competenze acquisite ed alla scolarità
(attività di facchinaggio/traslochi, movimentazione merci in magazzino, operaio generico), non ha considerato il carattere usurante dell'impegno lavorativo svolto.
Ha, quindi, concluso perché si accertasse che il ricorrente è persona invalida a decorrere dalla domanda del gennaio 2023 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Si è costituito l' resistente rilevando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal CP_1
ricorrente dal momento che la CTU depositata appare esaustiva e correttamente effettuata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, disposta nuova CTU affidata alla Dott.ssa , disposta integrazione Persona_3
alla Consulenza con esame di ulteriore documentazione medica fornita successivamente alla visita medica già eseguita, rinnovata la CTU medico legale con la nomina di altro Consulente, nella persona del dott. , giuste Persona_4 argomentazioni svolte dal nuovo difensore del ricorrente, la causa viene oggi discussa e decisa.
§§§§
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Il ricorrente con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984.
La consulenza depositata dal CTU, dott. , appare ben motivata, Persona_4
dettagliatamente descrittiva sia delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo compiuto in data 4.7.2025, con proposizione della seguente diagnosi medico legale:
“- Disturbo dell'adattamento cronico con ansia e depressione distimico, con ripercussioni sulla quotidianità in ambito sociale, lavorativo e delle autonomie.
Punteggio scala GAF = 48*
- Deficit algo funzionale poliarticolare in artrosi acromion claveare e tendinopatia sovraspinoso spalla dx, spondilo disco artrosi in protrusione discali multiple, ernia discale C4-C5 e C6-C7, esiti di intervento di epicondilite gomito sinistro;
esiti di intervento di correzione di alluce valgo bilaterale;
fascite plantare e osteofitosi calcaneare con alterazione dell'appoggio podalico.
- OSAS in CPAP notturno.
- Portatore di minimo rigurgito delle valvole A-V con FE conservata.”
Il Consulente così argomenta sull'invalidità richiesta:
“Le limitazioni articolari degli arti superiori e inferiori, ed elettivamente del rachide sofferte dal signor interferiscono negativamente con l'attività Parte_2
lavorativa praticata, in maniera concorsuale iperadditiva e sono accentuate dalla componente patologica psichica.
Rendono, infatti, gravosi gli atti lavorativi di carico, le principali posture obbligate, con un progressivo aggravamento della sintomatologia da sollecitazione funzionale, nell'arco della giornata, che rende penose anche la deambulazione e il carico ortostatico. È evidente che il regolare svolgimento dell'attività lavorativa in esame concretizza una situazione di lavoro in usura, che contrasta con la tutela della salute dell'Assicurato nell'adempimento delle usuali mansioni confacenti alle sue attitudini.
Pertanto, considerando il tipo di lavoro che ha comunemente svolto e/o che potrebbe svolgere il Ricorrente, ritengo che sussistano le condizioni sanitarie previste dall'art.1 della Legge 222/84.”
Per quanto concerne la decorrenza di tale giudizio, il Consulente indica la data del 1° settembre 2025.
All'odierna udienza il ricorrente personalmente ha insistito perché la decorrenza fossa riconosciuta alla data di conferimento dell'incarico al dott. . Per_4
Orbene, ritiene chi scrive che la decorrenza non possa che farsi decorrere dal 1.9.2025, anche in considerazione della valutazioni compiute dal CTU e condivise sia dal CT di parte , dott.ssa (vedi pag. 13 Consulenza), sia e soprattutto dal CP_1 Persona_5
CT di parte ricorrente, dott. , che in merito ha osservato quanto Persona_6
segue:
“Vista ed analizzata attentamente la relazione peritale medico-legale di CTU da Ella redatta sul caso , la si rinviene esauriente e condivisibile in Persona_7
ogni sua parte e pertanto il sottoscritto ne approva ogni contenuto.
Si ringrazia per la collaborazione, veramente fruttuosa ed encomiabile” (vedi pag. 13
Consulenza).
Il riconoscimento del beneficio richiesto in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 445 bis cpc comporta la compensazione delle spese di lite, e la condanna dell' resistente al solo pagamento delle spese di CTU in favore dei consulenti, CP_1
liquidate come in dispositivo.
PQM.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso in opposizione ad ATP e conseguentemente
DICHIARA che il ricorrente è soggetto invalido ex art.1 legge 222/84 con decorrenza da 1.9.2025. COMPENSA le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell resistente le sole CP_1
spese di CTU che liquida in € 500,00 per compenso, IVA ed accessori come dovuti per legge in favore del CTU dott.ssa ed in € 500,00 per compenso, IVA e Persona_3
accessori come dovuti per legge in favore del CTU dott. . Persona_4
Vercelli, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Patrizia BAICI