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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1034 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1034 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Reggio Calabria il 17.02.1984, ed ivi residente via Longhi Croce Valanidi n. 2, rappresentata e difesa, in virtù di procura prodotta in atti, dall' Avv. Maria Scambia (C.F.: , PEC: C.F._2
elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi n. 8;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, al numero di fax 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. La ricorrente espone che negli anni scolatici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione odierna resistente in forza dei contratti a tempo determinato, allegati in atti, per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi e/o aventi durata fino al termine delle attività didattiche. Precisa che ha lavorato presso diversi istituti scolastici:
- dal 04.10.2017 al 27.06.2018 presso IC Galluppi-Collodi e Nosside Pitaghoras di Rc;
- dal 18.10.2018 al 30.06.2019 presso IC Zerbi Melone Palmi;
Parte_2
e San Francesco di RC;
[...]
- dal 15.10.2019 al 30.06.2020 presso IC. Parte_3
- dal 13.09.2020 al 30.06.2021 presso IC Cassiodoro Don Bosco di RC. Attualmente presta servizio con contratto a tempo indeterminato (dal 2021) presso IC di Melia Scilla di RC.. Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_1 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 formulando, in memoria di costituzione, eccezione di prescrizione quinquennale del diritto rivendicato per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 e chiedendo, altresì, il rigetto del ricorso.
§ 3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è tempestiva e fondata. Preliminarmente si osserva che la costituzione del resistente è avvenuta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c è, pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta validamente formulata.
“L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva
2 annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. 29961/2023). Avuto riguardo alla fondatezza dell'eccezione si rileva che prima del deposito del ricorso in data 28/02/2024, l'unico atto interruttivo della prescrizione prodotto è costituito dalla diffida inviata a mezzo pec in data 26/02/2024. Nella fattispecie che ci occupa per l'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente, in virtù dei plurimi contratti a tempo determinato prodotti in atti, ha lavorato complessivamente dal 18/10/2017 al 27/06/2018 con primo incarico avvenuto in data 18/10/2017 e ultimo incarico in data 11/06/2018. Per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente, in virtù dei plurimi contratti a tempo determinato prodotti in atti, ha lavorata complessivamente dal 18/10/2018 al 30/06/2019 con primo incarico conferito in data 18.10.2018 e ultimo incarico in data 07/01/2019. La diffida prodotta in atti inviata a mezzo pec in data 26/02/2024, due giorni prima del deposito del ricorso introduttivo di causa, è intervenuta a prescrizione già maturata. L'eccezione di prescrizione, dunque, è fondata e deve essere accolta.
§ 4 Con riferimento alle annualità 2019/2020 e 2020/2021, rispettivamente con cessazione 30/06/2020 e 30/06/2021, il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1 Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). In sintesi, la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, AD , Per_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale
3 fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 4.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Pertanto il ricorso deve essere accolto per quanto attiene gli incarichi di supplenza rientranti nella suddetta tipologia. Sulla scorta dei principi di diritto di cui ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate in punto di diritto dal resistente. CP_1
§ 5. Venendo adesso alla questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio, essa è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
4 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso che ci occupa parte ricorrente allega l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche (producendo contratto a tempo indeterminato) sicché ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 6. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento dell'effettivo valore della causa in considerazione dell'accoglimento parziale.
5
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore di parte ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 641,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Maria Scambia dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1034 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/02/2024 ed iscritto al n 1034 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Reggio Calabria il 17.02.1984, ed ivi residente via Longhi Croce Valanidi n. 2, rappresentata e difesa, in virtù di procura prodotta in atti, dall' Avv. Maria Scambia (C.F.: , PEC: C.F._2
elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Reggio Calabria alla Via Bruno Buozzi n. 8;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, al numero di fax 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. La ricorrente espone che negli anni scolatici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione odierna resistente in forza dei contratti a tempo determinato, allegati in atti, per lo svolgimento di supplenze c.d. brevi e/o aventi durata fino al termine delle attività didattiche. Precisa che ha lavorato presso diversi istituti scolastici:
- dal 04.10.2017 al 27.06.2018 presso IC Galluppi-Collodi e Nosside Pitaghoras di Rc;
- dal 18.10.2018 al 30.06.2019 presso IC Zerbi Melone Palmi;
Parte_2
e San Francesco di RC;
[...]
- dal 15.10.2019 al 30.06.2020 presso IC. Parte_3
- dal 13.09.2020 al 30.06.2021 presso IC Cassiodoro Don Bosco di RC. Attualmente presta servizio con contratto a tempo indeterminato (dal 2021) presso IC di Melia Scilla di RC.. Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_1 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 formulando, in memoria di costituzione, eccezione di prescrizione quinquennale del diritto rivendicato per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 e chiedendo, altresì, il rigetto del ricorso.
§ 3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è tempestiva e fondata. Preliminarmente si osserva che la costituzione del resistente è avvenuta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c è, pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta validamente formulata.
“L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva
2 annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. 29961/2023). Avuto riguardo alla fondatezza dell'eccezione si rileva che prima del deposito del ricorso in data 28/02/2024, l'unico atto interruttivo della prescrizione prodotto è costituito dalla diffida inviata a mezzo pec in data 26/02/2024. Nella fattispecie che ci occupa per l'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente, in virtù dei plurimi contratti a tempo determinato prodotti in atti, ha lavorato complessivamente dal 18/10/2017 al 27/06/2018 con primo incarico avvenuto in data 18/10/2017 e ultimo incarico in data 11/06/2018. Per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente, in virtù dei plurimi contratti a tempo determinato prodotti in atti, ha lavorata complessivamente dal 18/10/2018 al 30/06/2019 con primo incarico conferito in data 18.10.2018 e ultimo incarico in data 07/01/2019. La diffida prodotta in atti inviata a mezzo pec in data 26/02/2024, due giorni prima del deposito del ricorso introduttivo di causa, è intervenuta a prescrizione già maturata. L'eccezione di prescrizione, dunque, è fondata e deve essere accolta.
§ 4 Con riferimento alle annualità 2019/2020 e 2020/2021, rispettivamente con cessazione 30/06/2020 e 30/06/2021, il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 4.1 Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). In sintesi, la S.C. motiva trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, AD , Per_1 quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale
3 fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 4.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Pertanto il ricorso deve essere accolto per quanto attiene gli incarichi di supplenza rientranti nella suddetta tipologia. Sulla scorta dei principi di diritto di cui ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate in punto di diritto dal resistente. CP_1
§ 5. Venendo adesso alla questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio, essa è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
4 incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso che ci occupa parte ricorrente allega l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche (producendo contratto a tempo indeterminato) sicché ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 6. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento dell'effettivo valore della causa in considerazione dell'accoglimento parziale.
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p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 all'adempimento in forma specifica, a favore di parte ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 641,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Maria Scambia dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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