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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6125/2024 RG fissata all'udienza del 25/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
NAPOLI FRANCESCA e dall'avv. NAPOLI PIERLUCIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo che:
1) dichiari non dovuta in tutto o in parte la restituzione di € 7.612,87 [ di cui alla nota del 5.3.24] corrisposta per il periodo dal 1.9.2021 al 31.03.2024 sulla pensione cat. SO n. 20072241 richiesta con provvedimento del 5.03.2024, condannando l'Istituto a restituire le eventuali trattenute effettuate a tale titolo, oltre interessi/rivalutazione; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
La Ricorrente, a seguito della scomparsa del padre Persona_1
, con provvedimento dell'11.01.23 è divenuta titolare del trattamento ai superstiti cat. SO n. 20072241 da settembre 2021 (doc. 1 ) nella misura del TM pro tempore vigente.L' , dopo aver determinato CP_2
1 in € 9.579,67 i ratei maturati da settembre 2021 a gennaio 2023 ( doc. 2 ), ha accreditato solo € 53,50 perché ha trattenuto € 2.143,37 per “ritenute irpef sugli arretrati imponibili corrisposti” ed € 7.311,80 per recupero ratei di pensione cat. INVCIV corrisposti nel medesimo periodo ( doc. 2 pag. 5). In seguito, con provvedimento del 05.03.2024, l' ha ricalcolato la pensione cat. SO CP_1
n. 20072241, escludendo le quote di integrazione al TM corrisposte sino al 31.03.2024 ritenute non più spettanti (doc. 3 ) ed ha richiesto alla pensionata la restituzione di € 7.668,55.
Ha eccepito violazione dell'art. 52 comma 2 L. 88/89 e dell'art. 13 L. 412 del 1991.
ha fatto presente che: CP_1
Alla ricorrente , già titolare da 06/1980, di prestazione per invalidità civile n.ro Parte_1
(invalidità civile totale ed indennità di accompagnamento), veniva liquidata in data NumeroDi_1
11/01/2023 la pensione di reversibilità n.ro SO/20072241, a seguito di decesso del padre
con decorrenza 09/2021. Persona_1
CP_ L'Ufficio competente provvedeva al ricalcolo della pensione Invciv, da 09/2021, per effetto dei redditi derivanti dalla nuova pensione, di cui era divenuta titolare (SO/20072241).
Dal suddetto ricalcolo scaturiva l'indebito per euro 7.311.80, di cui euro 289.24 per conguaglio pensione ed euro 7.022,56 per revoca maggiorazione sociale da 01/2022, percepita sulla pensione di invalidità civile totale, per superamento limiti reddituali (reddito pensione di reversibilità).
La somma a debito veniva interamente recuperata dagli arretrati di liquidazione della pensione
SO/20072241. Pertanto, da euro 9.627,86 (importo lordo degli arretrati), veniva trattenuta la somma di euro 7.311,80 per debito con n.ro partita 17421551, scaturito, come detto, dal ricalcolo della pensione di invalidità civile e l'IRPEF di euro 2.214,37, dovuta per legge, mandando in pagamento, per differenza, la somma di euro 53,50.
Per quanto riguarda invece, l'indebito n.ro 18438635 di € 6.832,69, non è mai stato notificato alla ricorrente e neppure ne è stata richiesta la restituzione, perché l'indebito de quo, risulta estinto d'ufficio, per storno/abbandono in quanto indebito derivante da un errore di calcolo dell'Istituto; questo sì errore ma mai notificato e non oggetto di ricorso…
Nelle note di trattazione parte ricorrente ha fatto presente che:
L' si oppone all'ascolto del Direttore p.t. sui capitoli di prova formulati in ricorso perché CP_1
CP_ non vi è alcun errore da parte dell' Per poi, sorprendentemente, dichiarare che l'indebito di €
2 6.832,69 non è mai stato notificato alla ricorrente e neppure ne è stata richiesta la restituzione, perché
l'indebito de quo risulta estinto d'ufficio, per storno/abbandono in quanto indebito derivante da un errore di calcolo dell'Istituto.
Ciò premesso la Ricorrente prende atto:
- che l' ha ammesso di aver sbagliato a corrispondere l'integrazione al TM sulla pensione CP_2 cat. SO n. 20072241 avendo già integrato al TM l'altra pensione cat. SO n. 20073812, decorrenza marzo 2021 (doc. 1 ) (i parametri reddituali non ci azzeccano affatto);
- che trattandosi di errore NON imputabile alla pensionata, l' riconosce di non avere titolo alla CP_1 ripetizione della somma di € 7.668,55 (€ 6.832,69 al netto delle ritenute fiscali – pag. 2 doc. 3 ) ai sensi dell'art 52 l.88/89 e succ.modif..
In assenza del deposito di formale provvedimento che attesti l'estinzione della procedura di indebito (le dichiarazioni del procuratore sono giuridicamente rilevanti solo quando contrarie alla parte rappresentata) va accolta la domanda giudiziale cosi precisata: 1) dichiarare non dovuta la restituzione di € 7.612,87 corrisposta per il periodo dal 1.9.2021 al 31.03.2024 sulla pensione cat.
SO n. 20072241 richiesta con provvedimento del 5.03.2024;
Inoltre, poiché ai sottoscritti difensori è stato comunicato dall' che con provvedimento del 19.12.2024, CP_1
è stata riliquidata la pensione di reversibilità (cat. SO n. 20072241 – ndr) dovuta alla ricorrente con riferimento al dante causa con decorrenza dal 09/2021, (nuovo numero di Persona_1 certificato SO/20075960), attribuendo il 70% di euro 515,58, importo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2021.
Orbene, possono elencarsi i seguenti punti certi della questione:
1. con la nota del 5.3.24 ha chiesto in restituzione € 6.832,69 che è il netto ricavato CP_1 dalla nota citata cfr. pg. 2;
2. La somma di € 7.612,87 e quella di € 7.668,55 indistintamente menzionate nel ricorso fanno riferimento allo stesso indebito come si evince dalla lettura di pagina 1 e 2 del provvedimento datato 5.3.24;
3. L'affermazione di rispetto alla sua mancata notifica e richiesta in pagamento CP_1
invero si scontra con l'invio del citato pagamento. Tuttavia, tali affermazioni – data la natura previdenziale dell'indebito – fanno propendere per l'accoglimento della tesi dell'errore alla luce delle prospettazioni di cui in ricorso (e comunque anche CP_1 secondo l'indebito non sarebbe ripetibile); CP_1
3 4. L'indebito per euro 7.311,80 per debito con n.ro partita 17421551 invece non è oggetto di contestazione e quindi non è oggetto di questo giudizio;
5. Rispetto alla riliquidazione del 19.12.2024, successiva all'introduzione del presente giudizio, tutte le domande che amplino l'oggetto del presente giudizio sono inammissibili in quanto derivanti da attività successive dell'ente.
6. Parte ricorrente fa riferimento nelle note di trattazione a storni derivanti da tale liquidazione e questo nell'impostazione attorea determinerebbe la fondatezza della parte di domanda relativa alle eventuali restituzioni;
7. Tuttavia, l'allegato 4 (cfr.note di trattazione) non riporta alcuna affermazione rispetto ai citati storni e non si coglie neppure quale trattenuta sarebbe avvenuta visto che la comunicazione riportata nelle note non è prodotta in atti;
8. Pertanto, eventuali trattenute effettuate sulla base della diversa comunicazione del
19.12.24 non sono oggetto di questo giudizio e non possono fondare a posteriori la fondatezza di una domanda basata sul provvedimento del 5.3.24 (e questo soprattutto in assenza di produzione di un documento che le attesti);
9. Rispetto a tale provvedimento del 5.3.24 non vi è prova di trattenute effettuate;
rispetto al provvedimento del 19.12.24 non è prodotto il provvedimento che attesterebbe CP_1 il menzionato storno, non evincibile dalla citata liquidazione, e comunque non possono formularsi domande che allarghino l'oggetto del giudizio soprattutto se basate su fatti sopravvenuti e non documentati.
10. In sintesi, in assenza di prova documentale dello storno e della sua origine, non bastando quanto affermato nelle note che sembrano riportare il contenuto di una comunicazione non in atti;
lo storno – se effettivamente avvenuto – potrebbe avere una causa petendi diversa da quella qui oggetto di ricorso e in assenza di documentazione in merito si concretizza una domanda nuova e come tale inammissibile – anche se posta nelle note come collegata a quanto originariamente chiesto in ricorso. Ciò non è, alla luce di quanto sopra;
11. La prova testi dedotta appare inammissibile in quanto non necessaria per la definizione della domanda di cui al ricorso e inammissibile rispetto all'ampliamento della domanda per come risulta dalle note;
esse potranno essere fatte valere in diverso giudizio ove ne ricorrano i presupposti;
4 12. Le spese seguono la soccombenza prevalente. Vengono liquidate su quattro fasi in base al valore di causa (III scaglione). Non si concede maggiorazione per i collegamenti ipertestuali in quanto causalmente irrilevanti rispetto all'esito del giudizio (infatti, la maggiorazione – attualmente prevista in cifra variabile – postula pur sempre un giudizio di rilevanza dei citati collegamenti rispetto all'attività decisoria).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6125/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito di cui alla nota del 5.3.24; CP_1 dichiara inammissibili domande nuove basate sul provvedimento del 19.12.24; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2697,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 27/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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