Decreto cautelare 24 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 24 maggio 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 28/04/2026, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02729/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Caserta in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Mugnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021;
- del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale;
- della delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata;
- di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2023:
- della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021;
- del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale;
- delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata;
- della delibera n. -OMISSIS- recante esclusione dal concorso pubblico indetto dall’ASL di Caserta;
di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2023:
- della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021;
- del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale;
- della delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata;
- della delibera n. -OMISSIS- recante esclusione dal concorso pubblico indetto dall’ASL di Caserta;
- della delibera n-OMISSIS- dell’ASL di Caserta recante approvazione della graduatoria e nomina vincitori
- di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto il D.P. n.-OMISSIS-;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IA TA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale
1.- Con ricorso notificato e depositato il 24 dicembre 2022 la ricorrente, infermiera dal 2018 al 2022 presso l’ASL resistente in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato – impugnava gli atti della procedura in epigrafe, deducendone l’illegittimità nella parte in cui avrebbero escluso dalla possibilità di cumulo dei periodi di servizio utili al fine dell’integrazione del requisito di partecipazione (18 mesi), i rapporti di lavoro cd. CO.CO.PRO., privi di vincoli di subordinazione. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva: 1) la violazione dell’art. 1 comma 268, lett. b) il quale non avrebbe, in effetti, circoscritto la procedura di reclutamento ai soli lavoratori legati all’Amministrazione da un vincolo di subordinazione; 2) la natura sostanzialmente subordinata del proprio rapporto di lavoro; 3) l’irragionevolezza, comunque, della scelta di bandire un concorso (più ristretto, per dieci posti complessivi e pressoché contestuale) destinato anche ai CO.CO.PRO. con bando coevo n.-OMISSIS-.
2. – Con decreto n.-OMISSIS-, era respinta la domanda di tutela cautelare monocratica.
3. - Il 20 gennaio 2023 si costituiva in giudizio l’ASL di Caserta, resistendo al ricorso. Nella medesima data la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare.
3.1. – Con successivi motivi aggiunti (21 aprile 2023), la ricorrente impugnava gli atti sopravvenuti della procedura, in particolare la delibera di esclusione n. -OMISSIS-.
4. – l’11 maggio 2023, la ASL depositava memoria; il 20 maggio 2023 la ricorrente depositava memoria.
5. - Con ordinanza n. -OMISSIS-, era respinta la domanda di tutela cautelare.
6.- Il 25 maggio 2023 la ricorrente impugnava, sempre per illegittimità derivata, gli ulteriori atti della procedura (delibera di approvazione della graduatoria n. -OMISSIS-), insistendo nuovamente nelle medesime argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
8.- Vengono all’esame del Collegio gli atti della procedura di cui alla delibera n.-OMISSIS-, in epigrafe indicati, nella parte in cui hanno escluso dalla possibilità di cumulo dei periodi di servizio, utili al fine dell’integrazione del requisito di partecipazione, i rapporti di lavoro cd. CO.CO.PRO. ex art. 15 octies D.Lgs. 502/1992, privi di vincoli di subordinazione (“non saranno considerati utili i contratti stipulati con contratto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero-professionale stipulati ai sensi dell’art. 7, comma D.lgs. 165/2001, vd. p.1 di 6, all. 5 al ricorso). In tali termini sinteticamente circoscritto il perimetro della decisione, ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione, da parte della delibera n.-OMISSIS-, dell’art. art. 1 co. 268, lett b) L.234/2021: differentemente da quanto sostenuto in ricorso infatti, quest’ultima norma (nella versione ratione temporis applicabile) - adottata allo specifico fine di “rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19 nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati all’esito di specifiche procedure concorsuali” – è chiara nel circoscrivere espressamente le procedure di reclutamento ivi contemplate (lett. b) al “personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali […]” e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 almeno diciotto mesi di servizio, alle “dipendenze” di un ente del Servizio sanitario nazionale, i.e. in posizione di subordinazione. Ne consegue la coerenza, con tale disposizione, della previsione di cui alla delibera n.-OMISSIS- in materia di requisiti di partecipazione laddove circoscrive l’accesso alla procedura ai soli candidati titolari di contratto di lavoro – seppur a tempo determinato – legati all’Amministrazione da un vincolo di subordinazione. Va quindi esclusa l’illegittimità dell’avviso di selezione quanto all’invocato parametro normativo, con conseguente infondatezza del primo motivo di gravame.
8.1. – Quanto alla sussistenza, in concreto, del vincolo di subordinazione, ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia fornito – come sarebbe stato suo onere ed al di là della mera allegazione – elementi in grado di evidenziare, per gli anni in contestazione (2018-2022), la sussistenza in concreto dei cd. “indici” di un rapporto subordinato ex art. 2904 c.c. (“La sussistenza dell’elemento della subordinazione nel rapporto di lavoro deve essere individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale”, cfr., Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/02/2026, n. 2341; ancora, di recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/02/2026, n. 2341). Inoltre gli stessi contratti stipulati dalla ricorrente (vd. all. 1-4 e 7 al ricorso, nonché lo stralcio di contratto riportato nel secondo motivo di ricorso), oltre ad escludere espressamente la qualificabilità dei rapporti come di lavoro subordinato (“senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza”) riconducendoli espressamente alla disciplina della collaborazione a progetto di cui all’art. 15 octies D. Lgs. 502/1992, sono chiari nel precisare l’assenza di istituti (ferie, congedi per malattia, orario di lavoro) tipici del vincolo di subordinazione (Così, infatti, si legge: il “badge consegnato ha l’esclusiva funzione di strumento di misurazione del conseguimento degli obiettivi progettuali”; “la fattispecie causa di sospensione del rapporto, senza erogazione del compenso, sono la malattia e l’infortunio”; “il collaboratore a progetto non può usufruire di ferie”). Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso.
8.2. – Non si ravvisano, infine, indici di irragionevolezza – nei limiti della sindacabilità di tale scelta da parte di questo giudice amministrativo – nella valutazione dell’Amministrazione resistente di bandire, nella medesima data, due concorsi (delibere n. -OMISSIS- e n.-OMISSIS-) tendenti alla stabilizzazione di due diverse forme di precariato, il secondo bando (delibera n.-OMISSIS-), poggiando sulla diversa previsione di cui all’art. 20, comma 2, D.lgs, 75/2017 e tendente a soddisfare esigenze organizzative diverse rispetto al primo (anche in ragione del numero dei posti messi a concorso) e peraltro aperto anche alla partecipazione della ricorrente.
9. – Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
10. – La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IA TA LA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA TA LA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.