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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/09/2024, n. 34264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34264 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di PISTOIA Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 50126 deliberata il 14/11/2023, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza in data 08/02/2023 con la quale il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato l'indulto concesso a RG PO e aveva rigettato l'istanza da questi proposta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma irrevocabile il 18/09/2008 e alla sentenza del Tribunale di Pistoia irrevocabile il 30/09/2022. La decisione della Prima Sezione - rigettato nel resto il ricorso - annullò l'ordinanza allora impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione, sottolineando, sulla scorta di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, che «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la Penale Sent. Sez. 5 Num. 34264 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/07/2024 contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea». 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 27/02/2024, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di RG PO di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 18/09/2008 (associazione per delinquere, furto aggravato, tentata rapina, consumati a Roma nell'aprile 2006: d'ora in poi, prima sentenza) e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Pistoia irrevocabile il 23/09/2022 (furto aggravato commesso a Pistoia il 21/04/2009: d'ora in poi, seconda sentenza). 3. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione RG PO, attraverso il difensore Avv. Luigi Lusi, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. e degli artt. 666, 667 e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La confutazione della motivazione basata sul notevole arco di tempo che intercorre va svolta insieme con quella dell'erroneo assunto che un'associazione per delinquere non possa concorrere a costituire dimostrazione di un'unitaria deliberazione criminosa. La tesi dell'ordinanza impugnata circa il notevole arco temporale intercorrente tra i fatti in questione rivela l'inadeguatezza dell'argomento speso per valutare se avesse potuto avere efficienza concorrente nella maturazione del medesimo disegno criminoso la relativa indagine con riferimento all'intera serie di reati. L'ordinanza impugnata fa leva sull'errato computo dell'intervallo temporale quale elemento decisamente ostativo anche con riguardo a quei reati consumati in tempi ravvicinati, risultando che l'associazione per delinquere per la quale il ricorrente ha patteggiato la pena è relativa a un periodo che va da febbraio 2006 a gennaio 2008 (come confermato dal capo di imputazione), mentre il reato di Pistoia avvenne un anno dopo. Con riferimento alla distanza spaziale, emerge una capacità di preordinazione e professionalità dei reati-fine che denotano un'omogeneità esecutiva, trattandosi di fatti-reato della stessa specie aventi ad oggetto preziosi, sottratti con modalità che ripetono il medesimo schema, ossia le concrete modalità di commissione dei reati. 2 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. e degli artt. 666, 667 e 671 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non si è confrontata con l'istanza di revisione - rigettata con provvedimento non ancora depositato Roma con sentenza del luglio 2014, risultando praticabile un annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. 3.3. Il difensore del ricorrente ha depositato due memorie (anche in replica alle conclusioni del P.G.), con vari allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il giudice del rinvio muove dalla ricostruzione della tentata rapina commessa a Roma il 27/04/2006 e del furto commesso a Pistoia il 24/04/2009, a distanza di tre anni dal precedente reato. Osserva l'ordinanza impugnata che, pur avendo la Corte di cassazione indicato in poco più di un anno la distanza temporale tra i fatti in questione, è necessario ribadire che l'ultima azione predatoria consumata a Roma per la quale PO è stato condannato risale al 27/04/2006 e che rispetto al fatto di cui alla seconda sentenza sono intercorsi quasi tre anni, arco temporale così ragguardevole da rendere palese l'insussistenza di un unitario disegno criminoso. Il Tribunale di Pistoia ha poi chiarito che il reato associativo per il quale PO è stato condannato non può costituire il presupposto in base al quale individuare l'identità del disegno criminoso, in quanto, benché il reato associativo fosse finalizzato alla consumazione di reati contro il patrimonio, come quello commesso a Pistoia, dall'analisi della relativa sentenza non emerge alcun elemento fattuale valorizzabile nel senso dell'identità del disegno criminoso, laddove, al contrario, il carattere solitario dell'azione del ricorrente esclude siffatta ricostruzione, tanto più che, come dedotto dall'istante, i compartecipi sono stati assolti, con sentenza irrevocabile, dal reato associativo (sull'assunto del carattere indimostrato dell'esistenza di una struttura organizzata e destinata alla commissione di un numero indefinito di delitti contro il patrimonio), il che rappresenta la ragione per cui pende un giudizio di revisione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nei confronti di PO. 3. Ciò premesso, le censure del ricorrente non colgono nel segno. 3.1. Quanto al primo motivo, mette conso osservare che il rilievo della sentenza di annullamento della Prima Sezione circa la durata di poco più di un 3 anno dell'intervallo temporale tra i fatti della prima sentenza e il furto della seconda deve, all'evidenza, essere riferito al reato associativo (come si evince dallo stesso capo di imputazione), mentre per i reati-scopo (i reati predatori di cui parla il giudice del rinvio), la data del commesso reato segna effettivamente l'intervallo temporale indicato dall'ordinanza impugnata. Ordinanza che ha indicato puntualmente le ragioni per le quali, ai fini del riconoscimento della continuazione, non può farsi riferimento al reato associativo, ragioni essenzialmente riconducibili al carattere monosoggettivo del reato commesso a Pistoia. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo argomentato sulla base di una pretesa incompatibilità, ai fini della continuazione, tra reato associativo e reati-fine, ma ha valorizzato la specificità del caso concreto, ossia lo iato temporale tra i diversi reati predatori e il carattere non concorsuale di quello oggetto della seconda sentenza, così dando conto anche della valutazione complessiva dei vari reati, il che rende ragione anche sotto questo profilo dell'infondatezza del ricorso. Gli ulteriori aspetti valorizzati dall'impugnazione (riassumibili nel riferimento alle modalità delle azioni e, segnatamente all'oggetto materiale delle condotte, ossia preziosi) non inficiano la motivazione del giudice del rinvio e risultano incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha motivato in ordine alla non decisività della commissione del reato associativo, il che, a fortiori, esclude la decisività dell'assoluzione dei coimputati e dell'istanza di revisione del ricorrente, l'una e l'altra, semmai, conferenti nel senso dell'esclusione dell'identità del disegno criminoso. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/07/2024.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/07/2024.