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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/11/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello, all'esito della camera di consiglio del 5 novembre 2025, a seguito della discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c. come applicabile ratione temporis, ha pronunciato e dato lettura, onde provvedere al suo immediato deposito telematico, della seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1942, rappresentata e difesa in virtù di procura in dall'avv. Gianluca
VI presso il quale è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
(codice fiscale
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Massimo Merlini e presso l'avv. Giuseppe
Di ZZ che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'odierna udienza del 5 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si omette di riportare lo svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per rispettare il principio di sinteticità della sentenza contestuale pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (come applicabile ratione temporis).
2. L'attrice nell'atto introduttivo ha dedotto di essere proprietaria dei terreni siti in Greccio (RI) e censiti nel locale N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 8, 9, 48 ed
861 (quest'ultima già particella n. 44); che a monte dei predetti terreni era situata una casa di accoglienza per turisti gestita dalle Controparte_1
, proprietarie, tra gli altri, del fondo censito al N.C.T. del Comune
[...] di Greccio, al fg. 5 particella 86 su cui detta casa di accoglienza sorge, nonché dei beni immobili censiti al relativo catasto al fg. 5, particelle nn. 771, 49 e 794, per raggiungere i quali occorre necessariamente transitare sulla strada privata insistente sui fondi di proprietà di essa attrice;
che, in particolare, i terreni in proprietà di essa attrice sono attraversati da tale strada interpoderale privata che, partendo dalla strada pubblica denominata Via Barbara Micarelli (ex Via
Mezzanotte), giunge al fondo di proprietà della odierna parte convenuta su cui insiste il predetto complesso immobiliare;
che tale strada interpoderale privata
è stata sempre percorsa dai proprietari degli altri fondi interclusi limitrofi a piedi e/o con animali e/o attraverso mezzi agricoli;
che il predetto passaggio viene attualmente esercitato, tuttavia, in modo “diverso e difforme rispetto a quello che consente il suo relativo tracciato catastale” poiché anziché gravare solo parzialmente sulla particella n. 861 del fg. 5, il transito avviene materialmente
2 per intero sul predetto terreno;
che inoltre un tratto della strada interpoderale privata in questione, a seguito dell'apertura della casa di accoglienza di proprietà del convenuto avvenuta dopo l'anno 2006, è frequentemente attraversata da pullmini ed autovetture private verso la stessa, con ulteriore aggravamento della servitù; che analogo ed ulteriore aggravamento della servitù risultava esservi stato con riferimento alla preesistente servitù idrica e/o fognaria, in quanto: a) la vecchia condotta fognaria posta in loco era stata sostituita (su richiesta delle sole Controparte_1
con due nuove tubature adibite rispettivamente alla raccolta di acque
[...] nere e bianche;
b) è stata aggiunta alla preesistente condotta idrica una nuova esclusivamente destinata a favore dei beni immobili in proprietà a parte convenuta;
c) è avvenuta l'installazione di nuovi pozzetti e tombini che insistono sulla strada interpoderale privata transitante sui fondi di proprietà di essa attrice;
che inoltre sulla strada privata in questione erano stati installati, contemporaneamente ai lavori di ampliamento della predetta rete idrica e/o fognaria, corrugati per fili elettrici ed un impianto di illuminazione composto da pali della luce, che dalla strada pubblica Via Barbara Micarelli (ex Via
Mezzanotte) conduce sino all'eremo delle Controparte_1
; che dunque era stata costituita ex novo e de facto una servitù
[...] di elettrodotto gravante sui terreni di cui alle particelle nn. 48 ed 861 del fg. 5.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“a) “in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la costituzione di fatto e/o l'aggravamento delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e di elettrodotto, tutte non autorizzate dalla proprietà dei fondi serventi, a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 861 e 48 ed in proprietà alla Sig.r per tutti i motivi esposti in premessa e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNARE ex art. 1067 c.c. la odierna parte convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione a cura e spese di controparte delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento ed attraverso il ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti;
3 b) in tal caso ed in via accessoria alla domanda principale, CONDANNARE ex art. 614 bis c.p.c. la parte convenuta al pagamento di una somma di denaro stabilita ex officio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni
(giudiziali) infungibili di facere, consistenti nella rimozione delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento e nel ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti;
c) in via subordinata, in caso di impossibilità oggettiva al ripristino dello status quo ante dei luoghi e delle servitù prima esistenti, ACCERTARE e DICHIARARE la costituzione di fatto e/o l'aggravamento delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e di elettrodotto, tutte non autorizzate dalla proprietà dei fondi serventi, a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 861 e 48 ed in proprietà alla Sig.r per tutti i motivi Parte_1 esposti in premessa, nonché ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della odierna parte convenuta per i danni cagionati alla odierna attrice e consistenti nella maggiore intensità del transito per la servitù di passaggio e per il maggior sfruttamento del fondo servente per le servitù idrica e/o fognaria e di elettrodotto, nonché in ogni caso per la conseguente diminuzione di valore del fondo servente e, per l'effetto, CONDANNARE ex artt. 1067 e 2043 c.c. la odierna parte convenuta al risarcimento dei danni tutti arrecati alla Sig.ra e dovuti al deprezzamento del fondo servente ed alla Parte_1 costituzione di fatto e/o all'aggravamento delle servitù, da quantificarsi in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato”.
La parte convenuta ha preso posizione in relazione alle allegazioni attoree deducendo che il tracciato stradale materialmente esistente nel fondo attoreo, sul quale essa esercita il passaggio, era stato definito dalla stessa parte attrice, per aver essa recintato il proprio fondo al confine della strada medesima, così creando la situazione di fatto indicata.
Ha contestato, poi, il dedotto aggravamento della servitù di passaggio per la presenza di pulmini e di auto private direte al proprio fondo.
4 In ordine alla dedotta servitù di elettrodotto e fognaria ha allegato che l'impianto di illuminazione è stato realizzato dall' , mentre la rete CP_2 fognaria è stata realizzata agli inizi dell'anno 2000 previo rilascio di apposita CP_ autorizzazione dell' comunale. Ha allegato che i tombini ed il tratto di rete fognaria, che comunque erano di proprietà esclusiva “dell'Ente”, non attraversavano in alcun modo terreni di proprietà dell'attrice, mentre i tombini presenti lungo la strada facevano parte della rete fognaria comunale.
Ha chiesto, quindi, rigettarsi la domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente, non essendo state ammesse le prove sui capitoli articolati dalle parti per le ragioni esplicitate nell'ordinanza istruttoria del 20 agosto 2024, alla quale si rinvia.
Con ordinanza del 7.5.2024 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
L'attrice ha manifestato la sua adesione alla stessa. Il convenuto non ha espresso alcuna manifestazione di adesione o non adesione.
All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
3. Tanto premesso, l'attrice ha lamentato, in sostanza:
- l'esercizio del passaggio pedonale e carrabile e l'installazione di acquedotto da parte della parte convenuta in una porzione di terreno di sua proprietà
(N.C.T., fg. 5, particelle nn. 861 e 48) che tuttavia non è gravata da servitù;
- l'avvenuta creazione ex novo, da parte della convenuta, di un elettrodotto, pur non esistendo alcun diritto di servitù di elettrodotto;
- l'avvenuto aggravamento della servitù di passaggio e della servitù di acquedotto su quella parte del proprio fondo già gravatone.
Pertanto parte attrice ha esperito due azioni, così qualificabili:
- un'actio negatoria servitutis (volta ad affermare l'inesistenza della servitù di passaggio e di acquedotto sulle porzioni di terreno di sua proprietà che ha allegato essere libere da pesi e l'inesistenza, in ogni caso, della servitù di elettrodotto);
- un'azione tesa a contrastare l'aggravamento delle servitù esistenti sulle parti di fondo che, invece, sono gravate da tali servitù.
5 4. Ciò posto, con specifico riguardo all'actio negatoria servitutis esperita da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
Chi esperisce un'actio negatoria servitutis non deve fornire prova rigorosa del diritto di proprietà sul proprio fondo, atteso che in tale giudizio non è oggetto di controversia tale diritto reale (come avviene, invece, nelle azioni di rivendicazione, ove il rivendicante e il convenuto si contendono il diritto di proprietà su un bene), ma l'inesistenza di un peso sullo stesso (cfr. Cass. civ.
Sez. II Sent., 28/03/2019, n. 8694: “L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene”).
Parte attrice nel caso di specie ha prodotto le visure catastali inerenti i fondi di sua proprietà come sopra identificati. Sebbene le visure catastali forniscano una prova solo indiziaria della titolarità del diritto, nel caso di specie costituiscono prova sufficiente ai fini dell'azione in questione in ragione di quanto sopra illustrato.
Ciò posto, è poi pacifico tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, che il convenuto esercita, anche mediatamente attraverso gli ospiti della struttura dalla stessa gestita, il passaggio pedonale e a mezzo di veicoli su una porzione del fondo che essa non ha contestato essere di proprietà dell'attrice.
Non è stato contestato (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), ancora, che il fondo attoreo sia attualmente attraversato, inoltre, da una rete idrica e da un impianto elettrico a servizio del fondo del convenuto.
Ciò premesso, il convenuto non ha assolto l'onere su di esso incombente di fornire prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di passaggio, del diritto di far transitare un acquedotto e di far transitare un elettrodotto sul fondo dell'attrice,
6 ovvero del titolo che legittima le suindicate pacifiche situazioni di fatto, ovvero ancora del titolo del presunto diritto di servitù di cui sarebbe titolare. Invero, non è stato prodotto alcun documento comprovante la fonte del diritto reale in questione (ad es. un negozio;
una sentenza costitutiva di una servitù coattiva), né parte convenuta ha offerto di provare nel corso del giudizio, se del caso con l'assunzione di prova orale, alcunchè al riguardo (ad es. l'esercizio del possesso qualificato ultraventennale perfezionativo di una usucapione per effetto del quale avrebbe acquisito il diritto oggetto della servitù).
Neppure si può affermare che l'esistenza del diritto di servitù sia pacifica tra le parti ex art. 115 cpc – e che dunque sia da ritenere provata - quantomeno su quella porzione del fondo sul quale proprio la stessa attrice ha affermato che vi insiste (senza che il convenuto, invero, lo abbia negato). Invero, l'art. 115 cpc disciplina gli effetti della non contestazione dei “fatti” (con conseguente relevatio ab onere probandi), non anche del “diritto”. Il transito su un fondo è un fatto. La servitù di passaggio è un diritto (reale di godimento). L'esistenza di un diritto può essere giudizialmente accertata solo all'esito di una valutazione del giudice, attraverso l'operazione di sussunzione di un determinato fatto in una fattispecie giuridica enucleata da una disposizione che il giudice stesso è chiamato di volta in volta ad interpretare. Questa è la ragione per cui non sarebbe neppure astrattamente concepibile giuridicamente un qualche effetto scaturente dalla non contestazione di un “diritto” (e per la stessa ragione non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento che la prova di un diritto possa essere fornita, ad es., dalla diretta affermazione dello stesso da parte di un teste, al quale non possono essere demandate valutazioni tecnico-giuridiche che spetta al giudice operare ai fini di un accertamento giudiziale).
L'esistenza di una servitù di passaggio su una parte del fondo attoreo non è provata neppure dalla esistenza di un tracciato catastale rappresentativo di una strada (v. estratti di mappa contenuti nella relazione tecnica di parte depositata dall'attrice). Di per sé, la rappresentazione, su una mappa catastale di impianto, di una porzione immobiliare riconducibile ad una strada prova, appunto,
l'esistenza della strada, non anche il diritto di servitù di passaggio sulla stessa
7 (piuttosto che altro diritto reale, come ad es. il diritto di proprietà, il diritto di usufrutto, ecc.).
Tanto chiarito, deve ora rilevarsi che, non avendo il convenuto provato il titolo della presunta servitù (vale a dire i fatti costitutivi della stessa), non ha provato neppure l'oggetto di tale diritto reale, ovvero la sua insistenza sul fondo attoreo o quantomeno su quella parte del fondo dell'attrice che questa nega essere gravato da tale peso.
Non provando il titolo, il convenuto non ha provato neppure il contenuto di tale presunto diritto (ovvero se esso consista nel transito pedonale e/o carrabile e/o nell'imporre il passaggio di un elettrodotto e/o di un acquedotto, ecc.).
Per questo deve essere accolta la domanda attorea di accertamento negativo delle servitù.
5. È assorbito l'esame, invece, della domanda attorea tesa ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto “aggravamento” di servitù la cui esistenza, il cui oggetto e il cui contenuto – come sopra spiegato - neppure sono dimostrati.
6. Con riguardo alla ulteriore domanda attorea tesa ad ottenere la condanna della parte convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere e dei manufatti realizzati per consentire il transito dell'elettrodotto e per migliorare l'impianto dell'acquedotto, entrambi a servizio del fondo della convenuta medesima, si rileva quanto segue.
Nel caso di specie deve trovare applicazione il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'utente dei servizi di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas, erogati dai competenti enti, è privo di legitimatio ad causam passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l'esistenza di una servitù di acquedotto ed elettrodotto e chieda la rimozione delle condutture installate sul suo immobile per tali erogazioni, atteso che le specificate servitù sono inerenti, dal lato attivo, ai relativi impianti di erogazione e, quindi, la proprietà delle condutture e l'indicata legittimazione passiva spettano esclusivamente agli enti esercenti i predetti servizi (cfr. Cass. n.17886/2019; in termini anche Cass. n.
8 1991/1980 in relazione alle servitù di acquedotto ed elettrodotto;
Cass. n.
11784/2006 e Cass. n. 22050/2018 in relazione alle servitù di gasdotto).
Tale domanda va quindi rigettata in rito in quanto la carenza di legittimazione passiva deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SSUU 16/2/2016 n. 2951), posto che una eventuale pronuncia di merito, emessa nei confronti di un soggetto estraneo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, risulterebbe di fatto ineseguibile coattivamente, in quanto il convenuto e l'attrice non hanno nessun diritto, e quindi nessun potere, sulle tubazioni dell'acquedotto e dell'elettrodotto (altra questione, invece, è quella di una eventuale configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo al proprietario del fondo finitimo che richieda alla società distributrice dell'energia elettrica o dell'acqua di eseguire un allaccio di un'utenza a servizio del proprio immobile mediante installazione, ad opera della società distributrice, di un impianto su un fondo altrui, inducendo questa a ritenere l'esistenza di un – in realtà inesistente - diritto di servitù. Tale ipotesi di responsabilità non è stata dedotta nel presente giudizio. La pur avanzata domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti del convenuto – per il cui esame v. infra – si fonda su una contigua ma diversa causa petendi, ovvero sull'asserito possesso, da parte di quest'ultimo, di una porzione del fondo attoreo ad immagine del diritto di servitù e sul conseguente danno che ne sarebbe derivato).
7. L'infondatezza della detta domanda di condanna al ripristino proposta nei confronti della convenuta assorbe l'esame della ulteriore domanda con cui l'attrice ha chiesto condannarsi la convenuta ex art. 614 bis c.p.c. “al pagamento di una somma di denaro stabilita ex officio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni (giudiziali) infungibili di facere, consistenti nella rimozione delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento e nel ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti”.
8. Con riferimento, infine, alla domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni conseguiti all'esercizio, da parte della convenuta, di possesso ad immagine del diritto di servitù, deve rilevarsi che essa risulta
9 formulata in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione, in atto di citazione, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del danno lamentato,
e comunque è sfornita di prova.
9. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2/3 in quanto solo uno dei capi della domanda attorea è stato accolto e in quanto, quindi, è configurabile una soccombenza reciproca delle parti, pur nella preponderanza
– nel caso di specie - della soccombenza del convenuto (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486: “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non comporta la reciproca soccombenza delle parti. Questa ipotesi si verifica solo se le domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti sono contrapposte o se una singola domanda articolata in più capi viene parzialmente accolta. In tali casi, la parte vincitrice non è tenuta a pagare le spese processuali alla parte soccombente, ma queste possono essere compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in presenza degli altri presupposti previsti”).
10. La soccombenza reciproca (sia pure con preponderanza della soccombenza della parte convenuta) preclude l'applicazione dell'invocato (da parte attrice) art. 96, comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dall'attrice Parte_1
DICHIARA l'inesistenza delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e/o di elettrodotto a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg.
5, particelle nn. 861 e 48 di proprietà di e a favore del fondo Parte_1 di proprietà del convenuto Controparte_1
;
[...]
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1
a cessare l'attività di passaggio sui terreni di
[...] proprietà dell'attrice di cui al precedente punto 1 del Parte_1
10 dispositivo;
3) RIGETTA, in quanto inammissibile, la domanda proposta dall'attrice tesa ad ottenere la condanna del convenuto Parte_1 [...]
alla rimozione delle Controparte_1 opere inerenti la rete idrica e/o fognaria e inerenti l'elettrodotto insistenti sui terreni di cui al punto 1 del dispositivo;
4) RIGETTA, in quanto infondata, la domanda proposta dall'attrice Pt_1 tesa ad ottenere la condanna del convenuto
[...] [...]
al risarcimento dei danni;
Controparte_1
5) COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e CONDANNA il convenuto Controparte_3
a rifonderle ad nella residua misura di 1/3 che
[...] Parte_1 liquida in € 2.200,00 (1/3 di 6.600,00) per compenso professionale, € 181,66
(1/3 di € 545,00) per esborsi, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Dato in Rieti il 5 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello, all'esito della camera di consiglio del 5 novembre 2025, a seguito della discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c. come applicabile ratione temporis, ha pronunciato e dato lettura, onde provvedere al suo immediato deposito telematico, della seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1942, rappresentata e difesa in virtù di procura in dall'avv. Gianluca
VI presso il quale è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
(codice fiscale
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Massimo Merlini e presso l'avv. Giuseppe
Di ZZ che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
1 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'odierna udienza del 5 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si omette di riportare lo svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per rispettare il principio di sinteticità della sentenza contestuale pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (come applicabile ratione temporis).
2. L'attrice nell'atto introduttivo ha dedotto di essere proprietaria dei terreni siti in Greccio (RI) e censiti nel locale N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 8, 9, 48 ed
861 (quest'ultima già particella n. 44); che a monte dei predetti terreni era situata una casa di accoglienza per turisti gestita dalle Controparte_1
, proprietarie, tra gli altri, del fondo censito al N.C.T. del Comune
[...] di Greccio, al fg. 5 particella 86 su cui detta casa di accoglienza sorge, nonché dei beni immobili censiti al relativo catasto al fg. 5, particelle nn. 771, 49 e 794, per raggiungere i quali occorre necessariamente transitare sulla strada privata insistente sui fondi di proprietà di essa attrice;
che, in particolare, i terreni in proprietà di essa attrice sono attraversati da tale strada interpoderale privata che, partendo dalla strada pubblica denominata Via Barbara Micarelli (ex Via
Mezzanotte), giunge al fondo di proprietà della odierna parte convenuta su cui insiste il predetto complesso immobiliare;
che tale strada interpoderale privata
è stata sempre percorsa dai proprietari degli altri fondi interclusi limitrofi a piedi e/o con animali e/o attraverso mezzi agricoli;
che il predetto passaggio viene attualmente esercitato, tuttavia, in modo “diverso e difforme rispetto a quello che consente il suo relativo tracciato catastale” poiché anziché gravare solo parzialmente sulla particella n. 861 del fg. 5, il transito avviene materialmente
2 per intero sul predetto terreno;
che inoltre un tratto della strada interpoderale privata in questione, a seguito dell'apertura della casa di accoglienza di proprietà del convenuto avvenuta dopo l'anno 2006, è frequentemente attraversata da pullmini ed autovetture private verso la stessa, con ulteriore aggravamento della servitù; che analogo ed ulteriore aggravamento della servitù risultava esservi stato con riferimento alla preesistente servitù idrica e/o fognaria, in quanto: a) la vecchia condotta fognaria posta in loco era stata sostituita (su richiesta delle sole Controparte_1
con due nuove tubature adibite rispettivamente alla raccolta di acque
[...] nere e bianche;
b) è stata aggiunta alla preesistente condotta idrica una nuova esclusivamente destinata a favore dei beni immobili in proprietà a parte convenuta;
c) è avvenuta l'installazione di nuovi pozzetti e tombini che insistono sulla strada interpoderale privata transitante sui fondi di proprietà di essa attrice;
che inoltre sulla strada privata in questione erano stati installati, contemporaneamente ai lavori di ampliamento della predetta rete idrica e/o fognaria, corrugati per fili elettrici ed un impianto di illuminazione composto da pali della luce, che dalla strada pubblica Via Barbara Micarelli (ex Via
Mezzanotte) conduce sino all'eremo delle Controparte_1
; che dunque era stata costituita ex novo e de facto una servitù
[...] di elettrodotto gravante sui terreni di cui alle particelle nn. 48 ed 861 del fg. 5.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“a) “in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la costituzione di fatto e/o l'aggravamento delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e di elettrodotto, tutte non autorizzate dalla proprietà dei fondi serventi, a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 861 e 48 ed in proprietà alla Sig.r per tutti i motivi esposti in premessa e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNARE ex art. 1067 c.c. la odierna parte convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione a cura e spese di controparte delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento ed attraverso il ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti;
3 b) in tal caso ed in via accessoria alla domanda principale, CONDANNARE ex art. 614 bis c.p.c. la parte convenuta al pagamento di una somma di denaro stabilita ex officio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni
(giudiziali) infungibili di facere, consistenti nella rimozione delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento e nel ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti;
c) in via subordinata, in caso di impossibilità oggettiva al ripristino dello status quo ante dei luoghi e delle servitù prima esistenti, ACCERTARE e DICHIARARE la costituzione di fatto e/o l'aggravamento delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e di elettrodotto, tutte non autorizzate dalla proprietà dei fondi serventi, a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg. 5, particelle nn. 861 e 48 ed in proprietà alla Sig.r per tutti i motivi Parte_1 esposti in premessa, nonché ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della odierna parte convenuta per i danni cagionati alla odierna attrice e consistenti nella maggiore intensità del transito per la servitù di passaggio e per il maggior sfruttamento del fondo servente per le servitù idrica e/o fognaria e di elettrodotto, nonché in ogni caso per la conseguente diminuzione di valore del fondo servente e, per l'effetto, CONDANNARE ex artt. 1067 e 2043 c.c. la odierna parte convenuta al risarcimento dei danni tutti arrecati alla Sig.ra e dovuti al deprezzamento del fondo servente ed alla Parte_1 costituzione di fatto e/o all'aggravamento delle servitù, da quantificarsi in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato”.
La parte convenuta ha preso posizione in relazione alle allegazioni attoree deducendo che il tracciato stradale materialmente esistente nel fondo attoreo, sul quale essa esercita il passaggio, era stato definito dalla stessa parte attrice, per aver essa recintato il proprio fondo al confine della strada medesima, così creando la situazione di fatto indicata.
Ha contestato, poi, il dedotto aggravamento della servitù di passaggio per la presenza di pulmini e di auto private direte al proprio fondo.
4 In ordine alla dedotta servitù di elettrodotto e fognaria ha allegato che l'impianto di illuminazione è stato realizzato dall' , mentre la rete CP_2 fognaria è stata realizzata agli inizi dell'anno 2000 previo rilascio di apposita CP_ autorizzazione dell' comunale. Ha allegato che i tombini ed il tratto di rete fognaria, che comunque erano di proprietà esclusiva “dell'Ente”, non attraversavano in alcun modo terreni di proprietà dell'attrice, mentre i tombini presenti lungo la strada facevano parte della rete fognaria comunale.
Ha chiesto, quindi, rigettarsi la domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente, non essendo state ammesse le prove sui capitoli articolati dalle parti per le ragioni esplicitate nell'ordinanza istruttoria del 20 agosto 2024, alla quale si rinvia.
Con ordinanza del 7.5.2024 il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
L'attrice ha manifestato la sua adesione alla stessa. Il convenuto non ha espresso alcuna manifestazione di adesione o non adesione.
All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
3. Tanto premesso, l'attrice ha lamentato, in sostanza:
- l'esercizio del passaggio pedonale e carrabile e l'installazione di acquedotto da parte della parte convenuta in una porzione di terreno di sua proprietà
(N.C.T., fg. 5, particelle nn. 861 e 48) che tuttavia non è gravata da servitù;
- l'avvenuta creazione ex novo, da parte della convenuta, di un elettrodotto, pur non esistendo alcun diritto di servitù di elettrodotto;
- l'avvenuto aggravamento della servitù di passaggio e della servitù di acquedotto su quella parte del proprio fondo già gravatone.
Pertanto parte attrice ha esperito due azioni, così qualificabili:
- un'actio negatoria servitutis (volta ad affermare l'inesistenza della servitù di passaggio e di acquedotto sulle porzioni di terreno di sua proprietà che ha allegato essere libere da pesi e l'inesistenza, in ogni caso, della servitù di elettrodotto);
- un'azione tesa a contrastare l'aggravamento delle servitù esistenti sulle parti di fondo che, invece, sono gravate da tali servitù.
5 4. Ciò posto, con specifico riguardo all'actio negatoria servitutis esperita da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
Chi esperisce un'actio negatoria servitutis non deve fornire prova rigorosa del diritto di proprietà sul proprio fondo, atteso che in tale giudizio non è oggetto di controversia tale diritto reale (come avviene, invece, nelle azioni di rivendicazione, ove il rivendicante e il convenuto si contendono il diritto di proprietà su un bene), ma l'inesistenza di un peso sullo stesso (cfr. Cass. civ.
Sez. II Sent., 28/03/2019, n. 8694: “L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene”).
Parte attrice nel caso di specie ha prodotto le visure catastali inerenti i fondi di sua proprietà come sopra identificati. Sebbene le visure catastali forniscano una prova solo indiziaria della titolarità del diritto, nel caso di specie costituiscono prova sufficiente ai fini dell'azione in questione in ragione di quanto sopra illustrato.
Ciò posto, è poi pacifico tra le parti, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, che il convenuto esercita, anche mediatamente attraverso gli ospiti della struttura dalla stessa gestita, il passaggio pedonale e a mezzo di veicoli su una porzione del fondo che essa non ha contestato essere di proprietà dell'attrice.
Non è stato contestato (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), ancora, che il fondo attoreo sia attualmente attraversato, inoltre, da una rete idrica e da un impianto elettrico a servizio del fondo del convenuto.
Ciò premesso, il convenuto non ha assolto l'onere su di esso incombente di fornire prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di passaggio, del diritto di far transitare un acquedotto e di far transitare un elettrodotto sul fondo dell'attrice,
6 ovvero del titolo che legittima le suindicate pacifiche situazioni di fatto, ovvero ancora del titolo del presunto diritto di servitù di cui sarebbe titolare. Invero, non è stato prodotto alcun documento comprovante la fonte del diritto reale in questione (ad es. un negozio;
una sentenza costitutiva di una servitù coattiva), né parte convenuta ha offerto di provare nel corso del giudizio, se del caso con l'assunzione di prova orale, alcunchè al riguardo (ad es. l'esercizio del possesso qualificato ultraventennale perfezionativo di una usucapione per effetto del quale avrebbe acquisito il diritto oggetto della servitù).
Neppure si può affermare che l'esistenza del diritto di servitù sia pacifica tra le parti ex art. 115 cpc – e che dunque sia da ritenere provata - quantomeno su quella porzione del fondo sul quale proprio la stessa attrice ha affermato che vi insiste (senza che il convenuto, invero, lo abbia negato). Invero, l'art. 115 cpc disciplina gli effetti della non contestazione dei “fatti” (con conseguente relevatio ab onere probandi), non anche del “diritto”. Il transito su un fondo è un fatto. La servitù di passaggio è un diritto (reale di godimento). L'esistenza di un diritto può essere giudizialmente accertata solo all'esito di una valutazione del giudice, attraverso l'operazione di sussunzione di un determinato fatto in una fattispecie giuridica enucleata da una disposizione che il giudice stesso è chiamato di volta in volta ad interpretare. Questa è la ragione per cui non sarebbe neppure astrattamente concepibile giuridicamente un qualche effetto scaturente dalla non contestazione di un “diritto” (e per la stessa ragione non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento che la prova di un diritto possa essere fornita, ad es., dalla diretta affermazione dello stesso da parte di un teste, al quale non possono essere demandate valutazioni tecnico-giuridiche che spetta al giudice operare ai fini di un accertamento giudiziale).
L'esistenza di una servitù di passaggio su una parte del fondo attoreo non è provata neppure dalla esistenza di un tracciato catastale rappresentativo di una strada (v. estratti di mappa contenuti nella relazione tecnica di parte depositata dall'attrice). Di per sé, la rappresentazione, su una mappa catastale di impianto, di una porzione immobiliare riconducibile ad una strada prova, appunto,
l'esistenza della strada, non anche il diritto di servitù di passaggio sulla stessa
7 (piuttosto che altro diritto reale, come ad es. il diritto di proprietà, il diritto di usufrutto, ecc.).
Tanto chiarito, deve ora rilevarsi che, non avendo il convenuto provato il titolo della presunta servitù (vale a dire i fatti costitutivi della stessa), non ha provato neppure l'oggetto di tale diritto reale, ovvero la sua insistenza sul fondo attoreo o quantomeno su quella parte del fondo dell'attrice che questa nega essere gravato da tale peso.
Non provando il titolo, il convenuto non ha provato neppure il contenuto di tale presunto diritto (ovvero se esso consista nel transito pedonale e/o carrabile e/o nell'imporre il passaggio di un elettrodotto e/o di un acquedotto, ecc.).
Per questo deve essere accolta la domanda attorea di accertamento negativo delle servitù.
5. È assorbito l'esame, invece, della domanda attorea tesa ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto “aggravamento” di servitù la cui esistenza, il cui oggetto e il cui contenuto – come sopra spiegato - neppure sono dimostrati.
6. Con riguardo alla ulteriore domanda attorea tesa ad ottenere la condanna della parte convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere e dei manufatti realizzati per consentire il transito dell'elettrodotto e per migliorare l'impianto dell'acquedotto, entrambi a servizio del fondo della convenuta medesima, si rileva quanto segue.
Nel caso di specie deve trovare applicazione il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'utente dei servizi di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas, erogati dai competenti enti, è privo di legitimatio ad causam passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l'esistenza di una servitù di acquedotto ed elettrodotto e chieda la rimozione delle condutture installate sul suo immobile per tali erogazioni, atteso che le specificate servitù sono inerenti, dal lato attivo, ai relativi impianti di erogazione e, quindi, la proprietà delle condutture e l'indicata legittimazione passiva spettano esclusivamente agli enti esercenti i predetti servizi (cfr. Cass. n.17886/2019; in termini anche Cass. n.
8 1991/1980 in relazione alle servitù di acquedotto ed elettrodotto;
Cass. n.
11784/2006 e Cass. n. 22050/2018 in relazione alle servitù di gasdotto).
Tale domanda va quindi rigettata in rito in quanto la carenza di legittimazione passiva deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (Cass. SSUU 16/2/2016 n. 2951), posto che una eventuale pronuncia di merito, emessa nei confronti di un soggetto estraneo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, risulterebbe di fatto ineseguibile coattivamente, in quanto il convenuto e l'attrice non hanno nessun diritto, e quindi nessun potere, sulle tubazioni dell'acquedotto e dell'elettrodotto (altra questione, invece, è quella di una eventuale configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo al proprietario del fondo finitimo che richieda alla società distributrice dell'energia elettrica o dell'acqua di eseguire un allaccio di un'utenza a servizio del proprio immobile mediante installazione, ad opera della società distributrice, di un impianto su un fondo altrui, inducendo questa a ritenere l'esistenza di un – in realtà inesistente - diritto di servitù. Tale ipotesi di responsabilità non è stata dedotta nel presente giudizio. La pur avanzata domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti del convenuto – per il cui esame v. infra – si fonda su una contigua ma diversa causa petendi, ovvero sull'asserito possesso, da parte di quest'ultimo, di una porzione del fondo attoreo ad immagine del diritto di servitù e sul conseguente danno che ne sarebbe derivato).
7. L'infondatezza della detta domanda di condanna al ripristino proposta nei confronti della convenuta assorbe l'esame della ulteriore domanda con cui l'attrice ha chiesto condannarsi la convenuta ex art. 614 bis c.p.c. “al pagamento di una somma di denaro stabilita ex officio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni (giudiziali) infungibili di facere, consistenti nella rimozione delle opere e dei manufatti realizzati al fine di modificare in peius le servitù in argomento e nel ritorno all'esercizio delle servitù anteriormente esistenti”.
8. Con riferimento, infine, alla domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni conseguiti all'esercizio, da parte della convenuta, di possesso ad immagine del diritto di servitù, deve rilevarsi che essa risulta
9 formulata in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione, in atto di citazione, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del danno lamentato,
e comunque è sfornita di prova.
9. Le spese di lite devono essere compensate nella misura di 2/3 in quanto solo uno dei capi della domanda attorea è stato accolto e in quanto, quindi, è configurabile una soccombenza reciproca delle parti, pur nella preponderanza
– nel caso di specie - della soccombenza del convenuto (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, 11/03/2025, n. 6486: “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non comporta la reciproca soccombenza delle parti. Questa ipotesi si verifica solo se le domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti sono contrapposte o se una singola domanda articolata in più capi viene parzialmente accolta. In tali casi, la parte vincitrice non è tenuta a pagare le spese processuali alla parte soccombente, ma queste possono essere compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in presenza degli altri presupposti previsti”).
10. La soccombenza reciproca (sia pure con preponderanza della soccombenza della parte convenuta) preclude l'applicazione dell'invocato (da parte attrice) art. 96, comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta dall'attrice Parte_1
DICHIARA l'inesistenza delle servitù di passaggio, idrica e/o fognaria e/o di elettrodotto a carico dei terreni siti in Greccio e censiti al relativo N.C.T. al fg.
5, particelle nn. 861 e 48 di proprietà di e a favore del fondo Parte_1 di proprietà del convenuto Controparte_1
;
[...]
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1
a cessare l'attività di passaggio sui terreni di
[...] proprietà dell'attrice di cui al precedente punto 1 del Parte_1
10 dispositivo;
3) RIGETTA, in quanto inammissibile, la domanda proposta dall'attrice tesa ad ottenere la condanna del convenuto Parte_1 [...]
alla rimozione delle Controparte_1 opere inerenti la rete idrica e/o fognaria e inerenti l'elettrodotto insistenti sui terreni di cui al punto 1 del dispositivo;
4) RIGETTA, in quanto infondata, la domanda proposta dall'attrice Pt_1 tesa ad ottenere la condanna del convenuto
[...] [...]
al risarcimento dei danni;
Controparte_1
5) COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e CONDANNA il convenuto Controparte_3
a rifonderle ad nella residua misura di 1/3 che
[...] Parte_1 liquida in € 2.200,00 (1/3 di 6.600,00) per compenso professionale, € 181,66
(1/3 di € 545,00) per esborsi, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Dato in Rieti il 5 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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