TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice unico nella persona di dott. Giuseppe Bersani - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2022 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 18/05/1967 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDINI RICCARDO domiciliata a Corso A. Podesta', 8/5 16128 GENOVA
ATTRICE contro nato il [...] a [...] c.f. difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. FABBRI CRISTINA domiciliata VIA X SETTEMBRE 3/18 GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo, preso atto della indivisibilità del compendio immobiliare per cui è causa, disporre lo scioglimento della comunione immobiliare di cui trattasi per il tramite della vendita all'incanto dell'immobile medesimo con conseguente ripartizione tra i condividendi del 50% del prezzo ricavato anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi ex plurimis Cass.:
1277/2014), il tutto oltre all'attribuzione in prededuzione alla sig.ra del 50% del valore Parte_1
pagina 1 di 7 locativo dell'immobile a far data novembre del 2018 fino alla vendita del compendio immobiliare di cui trattasi. Vinte le spese.
Parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione: In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via sempre principale, procedere alla divisione e/o scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà al 50% tra le parti sito in
Castelletto D'Orba Via Cazzuli 28/A ed accertata l'indivisibilità dello stesso dichiarare ed assegnare , per le ragioni di cui in narrativa, in capo al Sig. la quota di proprietà della Sig.ra CP_1
ed accertati i crediti vantati dal Sig. nei confronti dell'attrice procedere alla Pt_1 CP_1
compensazione per la quota del 50% di spettanza della Sig.ra In via riconvenzionale, Pt_1
accertare a mezzo di CTU che il Sig. ha provveduto al pagamento della quasi totalità CP_1 delle rate del mutuo per un importo complessivo pari ad € 168.163,65, e/o nella somma maggiore o minore così come risultante dalla CTU contabile, e conseguentemente riconoscere il diritto di credito dello stesso nei confronti della Sig.ra per un importo pari al 50% delle rate di mutuo Parte_1 dalla stessa dovute quale comproprietaria dell'immobile pari ad € 84.081,82, e/o della somma
Maggiore o minore accertata in corso di causa, e condannare l'attrice al versamento in favore del Sig.
della detta somma;
Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1
Sig. al versamento da parte della Sig.ra del 50% dell'importo dallo stesso speso per la CP_1 Pt_1
sostituzione della calderina nell'immobile oggetto della presente vertenza come documentato dalla fattura in atti;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice relativamente all'indennità di occupazione, si chiede che l'Ill.mo Giudice alla luce dei crediti vantati dal Sig. nei confronti della Sig.ra provveda a compensare le relative CP_1 Pt_1
poste credito - debito;
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, istanze, produzioni, capitolazioni e indicazione di testi.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Alessandria il Sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo, contrariis reiectis, disporre lo scioglimento e la divisione della comunione immobiliare afferente l'immobile sito in Castelletto D'Orba, (Al), Fraz. Cazzuli 28/a
pagina 2 di 7 disponendo per la sua vendita a terzi sul presupposto della sua accertanda indivisibilità, disponendo altresì che dal ricavando prezzo la esponente abbia a trattenere in prededuzione le somme dalla stessa anticipate a favore della comunione così come verranno provate in corso di causa, dichiarando infine tenuto e condannare il sig. a ripetere in favore della esponente il 50% dell'accertando CP_1 valore locativo di mercato dell'immobile di cui trattasi a far data dal 02/2018 e più precisamente da quando il predetto, sostituendo la serratura dell'immobile comune, ha impedito alla sig.ra Parte_1 di farne l'uso che le competeva e le compete e/o di trarne le utilità economiche che competono
[...] ai coproprietari un bene immobile. Vinte le spese.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 21.11.2022, la parte convenuta contestando in toto la domanda avversaria in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto, chiedendo il rigetto di tutte le avverse doglianze con particolare riferimento alla vendita a terzi dell'immobile oggetto della vertenza e chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso del 50% del mutuo cointestato ma pagato dal medesimo.
Il Sig. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, CP_1
disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione: In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in atto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via sempre principale, procedere alla divisione e/o scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà al 50% tra le parti sito in Castelletto D'Orba Via Cazzuli 28/A ed accertata l'indivisibilità dello stesso dichiarare e riconoscere, per le ragioni di cui in narrativa, in capo al Sig. il diritto prelazione sulla quota di proprietà della Sig.ra CP_1 Pt_1
disponendo CTU diretta alla valutazione del valore commerciale da attribuire all'immobile, ed accertati i crediti del Sig. nei confronti dell'attrice procedere alla compensazione per la quota CP_1
del 50% di spettanza della Sig.ra In via riconvenzionale, accertare a mezzo di CTU che il Sig. Pt_1
ha provveduto al pagamento in toto delle rate del mutuo per un importo complessivo CP_1 pari ad € 135.000,00, riconoscendo il diritto di credito dello stesso nei confronti della Sig.ra
[...]
per un importo pari al 50% delle rate di mutuo dalla stessa non pagate e conseguentemente Pt_1
condannare l'attrice al versamento in favore del convenuto della somma di €67.500,00 e/o della meglio somma accertata in corso di causa;
In via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del Sig. al versamento da parte della Sig.ra del 50% dell'importo dallo stesso CP_1 Pt_1
speso per il cambio della calderina nell'immobile oggetto della presente vertenza;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice relativamente all'indennità di occupazione, si chiede che l'Ill.mo Giudice accertati i contro credito del Sig. CP_1
provveda a compensare le relative poste credito – debito;
In via istruttoria, si chiede il rigetto delle
pagina 3 di 7 istanze istruttorie dell'attrice e che venga disposta:
1. C.T.U. contabile sul conto corrente n.ro 62532 acceso presso UBI Ge-Sestri diretta a verificare ed accertare come gli unici versamenti, durante tutto il periodo (2006- 2021) di pagamento del mutuo, siano stati i giro conti effettuati dal conto personale del sig. stabilendo come il titolare effettivo del conto corrente di addebito delle rate di mutuo, CP_1
acceso presso Banca UBI di Ge-Sestri n.ro 62532, sia l'odierno convenuto che ha garantito la copertura con proprie finanze e propri proventi lavorativi, con conseguente diritto al rimborso dell'eccedenza versata;
2. CTU tecnica diretta alla valutazione del valore di mercato dell'immobile sito in Castelletto D'Orba, Via Cazzuli 28/A, in modo da potersi procedere alla divisione dello stesso. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”.
All'udienza al 18.04.2023 le parti comparivano, confermando le proprie difese e domande, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione al deposito delle memorie di cui art. 183, 6 comma, cpc;
le parti procedevano, nei termini di legge, al deposito delle autorizzate memorie ed il Giudice, con ordinanza del 20.07.2023, ammetteva:
1. le prove per testi limitatamente a quanto nel provvedimento indicato;
2.
CTU contabile sul conto corrente di addebito del mutuo, n.ro 62532 acceso presso UBI Banca, per verificare chi avesse proceduto al pagamento delle rate dello stesso;
3. CTU tecnica per la valutazione dell'immobile oltre alla verifica delle regolarità catastale e urbanistica;
4. ordinava a parte attrice il deposito del proprio C2 del Centro per l'impiego, ed ad UBI Banca il deposito della documentazione attestante la restituzione del bancomat da parte della Sig.ra Pt_1
In data 19.10.2023 veniva sentita la teste, sorella dell'attrice, in prova e controprova, sui capitoli ammessi, e nell'anno 2024 avveniva il deposito sia della CTU contabile, che accertava le modalità e la riferibilità dei versamenti sul conto corrente di addebito del mutuo;
veniva sentito il CTU Arch.
a chiarimenti, che accertava la mancata regolarità urbanistica dell'immobile di cui si Per_1
chiede la divisione.
Esaurita l'istruttoria ed andato fallito il tentativo di conciliazione il Giudice rinviava all'udienza del
19.11.2024, da tenersi con modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni;
Nel corso dell'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
Entrambe le domande formulate dalle parti sono parzialmente fondate nei limiti di seguito indicati per le seguenti ragioni.
pagina 4 di 7 La Sig.ra ha avviato il presente giudizio al fine di ottenere la divisione dell'immobile Parte_1
sito in Castelletto D'Orba - Via Cazzulli 28° formalmente in comproprietà al 50% con il Sig. CP_1
al fine di ottenere la vendita a terzi dell'immobile e l'incasso del 50% dell'importo realizzato.
La presente causa ha, quindi ad oggetto in via principale la divisione dell'immobile in comproprietà ed in via riconvenzionale la domanda di restituzione al Sig. da parte dell'attrice delle rate del CP_1
mutuo cointestato anticipate dal convenuto.
Entrambe le parti concordano che il bene non è divisibile;
risulta accertato - inoltre – che l'immobile presenta irregolarità urbanistiche;
parte convenuta ha chiesto l'assegnazione del bene, dichiarandosi disposta a pagare la quota di proprietà della parte attrice nella misura in cui la stessa ha contribuito all'effettivo pagamento del prezzo durante il periodo in cui erano conviventi.
A tale fine – mediante CTU – si è provveduto a determinare la reale quota di proprietà del bene immobile in considerazione delle somme che le parti hanno destinato all'acquisto.
Si legge nella CTU che il prezzo di acquisto è stato di complessivi € 92.000,00 di cui € 80.000,00 riferiti all'appartamento con annessa corte ed € 12.000,00 riferiti al box, che sono stati così corrisposti: € 1.000,00 già pagati a parte venditrice con assegno bancario della Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Genova-
Sestri emesso il 21/12/2005 all'ordine di;
€ 9.000,00 pagati con assegno circolare della Persona_2
Banca Carige, Filiale di Ovada emesso il 25/01/2006 all'ordine di;
il primo assegno del Persona_2
21/12/2005 importo di euro 1.000,00 con assegno bancario della Banca Popolare di Bergamo è a firma di
; il secondo assegno del 25/01/2006 di importo di euro 9.000,00 con assegno circolare CP_1 emesso da Banca Carige, filiale di Ovada, proviene da . Parte_1
Il saldo è stato pagato per euro 82.000,00 a saldo tramite mutuo erogato da un istituto di credito.
Il mutuo ipotecario è stato erogato per l'importo di € 90.000,00. La maggiorazione del 50% pari a €
45.000,00 e quindi per complessivi € 135.000,00 è stata calcolata ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria presuntivamente determinata per l'eventuale copertura di interessi di mora e spese sia giudiziali che extragiudiziali, come leggibile in contratto di stipula a rogito Notaio del 06/07/2006, n° Persona_3
12065 di Repertorio e n° 3855 di Raccolta (doc. 3 prodotto del convenuto allegato alla Comparsa di costituzione e risposta).
Dalla CTU del dott. è quindi stato provato che il mutuo cointestato acceso per il Per_4 Parte_2
pagamento residuo di detto immobile, è stato in parte pagato da parte del Sig. ed in misura CP_1
inferiore dalla sig.ra in particolare il Consulente Tecnico d'Ufficio dott. ha accertato che Pt_1 Per_4
“Dalla descrizione delle operazioni indicati negli estratti di c/c, quanto risulta proveniente con assoluta certezza da rimesse personali di è pari a € 155.205,00” (pag. 18 – CTU Dott. dep. CP_1 Per_4
19.01.2024) unitamente alla somma di euro € 7.788,76; sig.ra euro 5.000,00. La somma di Pt_1
pagina 5 di 7 euro 10.339,00 non attribuibile con certezza all'una o all'altra parte deve essere attribuita al 50% fra il sig.
e la sig.ra CP_1 Pt_1
Pertanto il complessivo esborso per l'acquisto dell'immobile di cui si chiede la divisione è stato così
sostenuto: euro 169.163,26 da parte del sig. (euro 1.000,00 +155.205,00+ 7.788,76 + 5.169,5) ; CP_1
euro 19.169,5 da parte della sig.ra (euro 9.000,00 + 5.000+ 5.169,5). Pt_1
Il costo totale del bene ammonta pertanto ad euro 188.332,76.
Sul costo complessivo di euro 188.332,76. deve quindi essere calcolata la quota di proprietà di ciascuna parte sulla scorta dei singoli esborsi come sopra determinati: sig. 89,83; sig.ra CP_1 [...]
10,17. Pt_1
Applicando tali percentuali al valore attuale del bene determinato in 92.400,00 euro, si ricava che la quota teorica spettante alla sig.ra – che non ne ha chiesto l'assegnazione a differenza del convenuto – Pt_1
ammonta ad euro 9.397,08. Tale somma dovrà essere corrisposta dal convenuta all'attrice.
A tale somma deve essere aggiunta quella - pro quota - relativa all'utilizzo del bene in modo esclusivo da parte del convenuto.
Il valore locatizio del bene è stato determinato dal CTU in euro 30.643,20 e su tale somma Per_1
deve essere applicata la percentuale di proprietà della parte attrice (10,17%): la somma che deve essere attribuita all'attrice per l'utilizzo esclusivo del bene da parte del convenuta ammonta ad euro 3.116,41.
Pertanto la somma che la parte convenuta deve riconoscere alla parte attrice a seguito della richiesta di assegnazione del bene immobile di cui viene chiesta la divisione ammonta ad euro 12.513,49, al valore attuale.
In considerazione del parziale rigetto delle domande di entrambe le parti le spese del giudizio, devono essere integralmente compensate fra le parti.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parti in funzione della ripartizione come sopra individuata e per il 10,17 % a carico di parte attrice e per la parte residua a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Assegna la quota del 50% di proprietà di relativa all'immobile sito in Castelletto D'Orba Via Parte_1
Cazzuli 28/A così identificato catastalmente “ Comune di CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9
Particella 41 Subalterno 1 Foglio 9 Particella 41 Subalterno 2 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di
CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Classamento: Rendita: Euro 292,06 Categoria A/4a),
Classe 3, Consistenza 6,5 vani Foglio 9 Particella 41 Subalterno 2 Indirizzo: VIA CAZZULI n. 28/A Piano T-1 Dati di superficie: Totale: 140 m2 Totale escluse aree scoperte b): 135 m2 ; Dati identificativi: Comune di CASTELLETTO
pagina 6 di 7 D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Subalterno 3 Partita: 1116 Busta mod.58: 1116 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Classamento: Rendita: Euro
86,76 Rendita: Lire 168.000 Categoria C/6a), Classe U, Consistenza 28 m2 Foglio 9 Particella 41 Subalterno 3 Indirizzo:
VIA CAZZULI n. 28 Piano T Dati di superficie: Totale: 34 m2 “ al Sig. . CP_1
Condanna
il sig. a pagare in favore della sig.ra la somma di euro 12.513,49 CP_1 Parte_1
Compensa fra le parti le spese di causa.
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico della parti nella seguente misura: 10.17% a carico di parte attrice;
89,83 % a carico di parte convenuta.
Alessandria, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice unico nella persona di dott. Giuseppe Bersani - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2022 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 18/05/1967 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDINI RICCARDO domiciliata a Corso A. Podesta', 8/5 16128 GENOVA
ATTRICE contro nato il [...] a [...] c.f. difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. FABBRI CRISTINA domiciliata VIA X SETTEMBRE 3/18 GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo, preso atto della indivisibilità del compendio immobiliare per cui è causa, disporre lo scioglimento della comunione immobiliare di cui trattasi per il tramite della vendita all'incanto dell'immobile medesimo con conseguente ripartizione tra i condividendi del 50% del prezzo ricavato anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi ex plurimis Cass.:
1277/2014), il tutto oltre all'attribuzione in prededuzione alla sig.ra del 50% del valore Parte_1
pagina 1 di 7 locativo dell'immobile a far data novembre del 2018 fino alla vendita del compendio immobiliare di cui trattasi. Vinte le spese.
Parte convenuta
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione: In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via sempre principale, procedere alla divisione e/o scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà al 50% tra le parti sito in
Castelletto D'Orba Via Cazzuli 28/A ed accertata l'indivisibilità dello stesso dichiarare ed assegnare , per le ragioni di cui in narrativa, in capo al Sig. la quota di proprietà della Sig.ra CP_1
ed accertati i crediti vantati dal Sig. nei confronti dell'attrice procedere alla Pt_1 CP_1
compensazione per la quota del 50% di spettanza della Sig.ra In via riconvenzionale, Pt_1
accertare a mezzo di CTU che il Sig. ha provveduto al pagamento della quasi totalità CP_1 delle rate del mutuo per un importo complessivo pari ad € 168.163,65, e/o nella somma maggiore o minore così come risultante dalla CTU contabile, e conseguentemente riconoscere il diritto di credito dello stesso nei confronti della Sig.ra per un importo pari al 50% delle rate di mutuo Parte_1 dalla stessa dovute quale comproprietaria dell'immobile pari ad € 84.081,82, e/o della somma
Maggiore o minore accertata in corso di causa, e condannare l'attrice al versamento in favore del Sig.
della detta somma;
Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1
Sig. al versamento da parte della Sig.ra del 50% dell'importo dallo stesso speso per la CP_1 Pt_1
sostituzione della calderina nell'immobile oggetto della presente vertenza come documentato dalla fattura in atti;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice relativamente all'indennità di occupazione, si chiede che l'Ill.mo Giudice alla luce dei crediti vantati dal Sig. nei confronti della Sig.ra provveda a compensare le relative CP_1 Pt_1
poste credito - debito;
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, istanze, produzioni, capitolazioni e indicazione di testi.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale Civile di Alessandria il Sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo, contrariis reiectis, disporre lo scioglimento e la divisione della comunione immobiliare afferente l'immobile sito in Castelletto D'Orba, (Al), Fraz. Cazzuli 28/a
pagina 2 di 7 disponendo per la sua vendita a terzi sul presupposto della sua accertanda indivisibilità, disponendo altresì che dal ricavando prezzo la esponente abbia a trattenere in prededuzione le somme dalla stessa anticipate a favore della comunione così come verranno provate in corso di causa, dichiarando infine tenuto e condannare il sig. a ripetere in favore della esponente il 50% dell'accertando CP_1 valore locativo di mercato dell'immobile di cui trattasi a far data dal 02/2018 e più precisamente da quando il predetto, sostituendo la serratura dell'immobile comune, ha impedito alla sig.ra Parte_1 di farne l'uso che le competeva e le compete e/o di trarne le utilità economiche che competono
[...] ai coproprietari un bene immobile. Vinte le spese.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 21.11.2022, la parte convenuta contestando in toto la domanda avversaria in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto, chiedendo il rigetto di tutte le avverse doglianze con particolare riferimento alla vendita a terzi dell'immobile oggetto della vertenza e chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso del 50% del mutuo cointestato ma pagato dal medesimo.
Il Sig. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, CP_1
disattesa ogni diversa e contraria istanza, domanda, conclusione ed eccezione: In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in atto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
In via sempre principale, procedere alla divisione e/o scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà al 50% tra le parti sito in Castelletto D'Orba Via Cazzuli 28/A ed accertata l'indivisibilità dello stesso dichiarare e riconoscere, per le ragioni di cui in narrativa, in capo al Sig. il diritto prelazione sulla quota di proprietà della Sig.ra CP_1 Pt_1
disponendo CTU diretta alla valutazione del valore commerciale da attribuire all'immobile, ed accertati i crediti del Sig. nei confronti dell'attrice procedere alla compensazione per la quota CP_1
del 50% di spettanza della Sig.ra In via riconvenzionale, accertare a mezzo di CTU che il Sig. Pt_1
ha provveduto al pagamento in toto delle rate del mutuo per un importo complessivo CP_1 pari ad € 135.000,00, riconoscendo il diritto di credito dello stesso nei confronti della Sig.ra
[...]
per un importo pari al 50% delle rate di mutuo dalla stessa non pagate e conseguentemente Pt_1
condannare l'attrice al versamento in favore del convenuto della somma di €67.500,00 e/o della meglio somma accertata in corso di causa;
In via ulteriormente riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto del Sig. al versamento da parte della Sig.ra del 50% dell'importo dallo stesso CP_1 Pt_1
speso per il cambio della calderina nell'immobile oggetto della presente vertenza;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice relativamente all'indennità di occupazione, si chiede che l'Ill.mo Giudice accertati i contro credito del Sig. CP_1
provveda a compensare le relative poste credito – debito;
In via istruttoria, si chiede il rigetto delle
pagina 3 di 7 istanze istruttorie dell'attrice e che venga disposta:
1. C.T.U. contabile sul conto corrente n.ro 62532 acceso presso UBI Ge-Sestri diretta a verificare ed accertare come gli unici versamenti, durante tutto il periodo (2006- 2021) di pagamento del mutuo, siano stati i giro conti effettuati dal conto personale del sig. stabilendo come il titolare effettivo del conto corrente di addebito delle rate di mutuo, CP_1
acceso presso Banca UBI di Ge-Sestri n.ro 62532, sia l'odierno convenuto che ha garantito la copertura con proprie finanze e propri proventi lavorativi, con conseguente diritto al rimborso dell'eccedenza versata;
2. CTU tecnica diretta alla valutazione del valore di mercato dell'immobile sito in Castelletto D'Orba, Via Cazzuli 28/A, in modo da potersi procedere alla divisione dello stesso. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.”.
All'udienza al 18.04.2023 le parti comparivano, confermando le proprie difese e domande, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione al deposito delle memorie di cui art. 183, 6 comma, cpc;
le parti procedevano, nei termini di legge, al deposito delle autorizzate memorie ed il Giudice, con ordinanza del 20.07.2023, ammetteva:
1. le prove per testi limitatamente a quanto nel provvedimento indicato;
2.
CTU contabile sul conto corrente di addebito del mutuo, n.ro 62532 acceso presso UBI Banca, per verificare chi avesse proceduto al pagamento delle rate dello stesso;
3. CTU tecnica per la valutazione dell'immobile oltre alla verifica delle regolarità catastale e urbanistica;
4. ordinava a parte attrice il deposito del proprio C2 del Centro per l'impiego, ed ad UBI Banca il deposito della documentazione attestante la restituzione del bancomat da parte della Sig.ra Pt_1
In data 19.10.2023 veniva sentita la teste, sorella dell'attrice, in prova e controprova, sui capitoli ammessi, e nell'anno 2024 avveniva il deposito sia della CTU contabile, che accertava le modalità e la riferibilità dei versamenti sul conto corrente di addebito del mutuo;
veniva sentito il CTU Arch.
a chiarimenti, che accertava la mancata regolarità urbanistica dell'immobile di cui si Per_1
chiede la divisione.
Esaurita l'istruttoria ed andato fallito il tentativo di conciliazione il Giudice rinviava all'udienza del
19.11.2024, da tenersi con modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni;
Nel corso dell'udienza del 19.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
Entrambe le domande formulate dalle parti sono parzialmente fondate nei limiti di seguito indicati per le seguenti ragioni.
pagina 4 di 7 La Sig.ra ha avviato il presente giudizio al fine di ottenere la divisione dell'immobile Parte_1
sito in Castelletto D'Orba - Via Cazzulli 28° formalmente in comproprietà al 50% con il Sig. CP_1
al fine di ottenere la vendita a terzi dell'immobile e l'incasso del 50% dell'importo realizzato.
La presente causa ha, quindi ad oggetto in via principale la divisione dell'immobile in comproprietà ed in via riconvenzionale la domanda di restituzione al Sig. da parte dell'attrice delle rate del CP_1
mutuo cointestato anticipate dal convenuto.
Entrambe le parti concordano che il bene non è divisibile;
risulta accertato - inoltre – che l'immobile presenta irregolarità urbanistiche;
parte convenuta ha chiesto l'assegnazione del bene, dichiarandosi disposta a pagare la quota di proprietà della parte attrice nella misura in cui la stessa ha contribuito all'effettivo pagamento del prezzo durante il periodo in cui erano conviventi.
A tale fine – mediante CTU – si è provveduto a determinare la reale quota di proprietà del bene immobile in considerazione delle somme che le parti hanno destinato all'acquisto.
Si legge nella CTU che il prezzo di acquisto è stato di complessivi € 92.000,00 di cui € 80.000,00 riferiti all'appartamento con annessa corte ed € 12.000,00 riferiti al box, che sono stati così corrisposti: € 1.000,00 già pagati a parte venditrice con assegno bancario della Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Genova-
Sestri emesso il 21/12/2005 all'ordine di;
€ 9.000,00 pagati con assegno circolare della Persona_2
Banca Carige, Filiale di Ovada emesso il 25/01/2006 all'ordine di;
il primo assegno del Persona_2
21/12/2005 importo di euro 1.000,00 con assegno bancario della Banca Popolare di Bergamo è a firma di
; il secondo assegno del 25/01/2006 di importo di euro 9.000,00 con assegno circolare CP_1 emesso da Banca Carige, filiale di Ovada, proviene da . Parte_1
Il saldo è stato pagato per euro 82.000,00 a saldo tramite mutuo erogato da un istituto di credito.
Il mutuo ipotecario è stato erogato per l'importo di € 90.000,00. La maggiorazione del 50% pari a €
45.000,00 e quindi per complessivi € 135.000,00 è stata calcolata ai soli fini dell'iscrizione ipotecaria presuntivamente determinata per l'eventuale copertura di interessi di mora e spese sia giudiziali che extragiudiziali, come leggibile in contratto di stipula a rogito Notaio del 06/07/2006, n° Persona_3
12065 di Repertorio e n° 3855 di Raccolta (doc. 3 prodotto del convenuto allegato alla Comparsa di costituzione e risposta).
Dalla CTU del dott. è quindi stato provato che il mutuo cointestato acceso per il Per_4 Parte_2
pagamento residuo di detto immobile, è stato in parte pagato da parte del Sig. ed in misura CP_1
inferiore dalla sig.ra in particolare il Consulente Tecnico d'Ufficio dott. ha accertato che Pt_1 Per_4
“Dalla descrizione delle operazioni indicati negli estratti di c/c, quanto risulta proveniente con assoluta certezza da rimesse personali di è pari a € 155.205,00” (pag. 18 – CTU Dott. dep. CP_1 Per_4
19.01.2024) unitamente alla somma di euro € 7.788,76; sig.ra euro 5.000,00. La somma di Pt_1
pagina 5 di 7 euro 10.339,00 non attribuibile con certezza all'una o all'altra parte deve essere attribuita al 50% fra il sig.
e la sig.ra CP_1 Pt_1
Pertanto il complessivo esborso per l'acquisto dell'immobile di cui si chiede la divisione è stato così
sostenuto: euro 169.163,26 da parte del sig. (euro 1.000,00 +155.205,00+ 7.788,76 + 5.169,5) ; CP_1
euro 19.169,5 da parte della sig.ra (euro 9.000,00 + 5.000+ 5.169,5). Pt_1
Il costo totale del bene ammonta pertanto ad euro 188.332,76.
Sul costo complessivo di euro 188.332,76. deve quindi essere calcolata la quota di proprietà di ciascuna parte sulla scorta dei singoli esborsi come sopra determinati: sig. 89,83; sig.ra CP_1 [...]
10,17. Pt_1
Applicando tali percentuali al valore attuale del bene determinato in 92.400,00 euro, si ricava che la quota teorica spettante alla sig.ra – che non ne ha chiesto l'assegnazione a differenza del convenuto – Pt_1
ammonta ad euro 9.397,08. Tale somma dovrà essere corrisposta dal convenuta all'attrice.
A tale somma deve essere aggiunta quella - pro quota - relativa all'utilizzo del bene in modo esclusivo da parte del convenuto.
Il valore locatizio del bene è stato determinato dal CTU in euro 30.643,20 e su tale somma Per_1
deve essere applicata la percentuale di proprietà della parte attrice (10,17%): la somma che deve essere attribuita all'attrice per l'utilizzo esclusivo del bene da parte del convenuta ammonta ad euro 3.116,41.
Pertanto la somma che la parte convenuta deve riconoscere alla parte attrice a seguito della richiesta di assegnazione del bene immobile di cui viene chiesta la divisione ammonta ad euro 12.513,49, al valore attuale.
In considerazione del parziale rigetto delle domande di entrambe le parti le spese del giudizio, devono essere integralmente compensate fra le parti.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parti in funzione della ripartizione come sopra individuata e per il 10,17 % a carico di parte attrice e per la parte residua a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Assegna la quota del 50% di proprietà di relativa all'immobile sito in Castelletto D'Orba Via Parte_1
Cazzuli 28/A così identificato catastalmente “ Comune di CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9
Particella 41 Subalterno 1 Foglio 9 Particella 41 Subalterno 2 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di
CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Classamento: Rendita: Euro 292,06 Categoria A/4a),
Classe 3, Consistenza 6,5 vani Foglio 9 Particella 41 Subalterno 2 Indirizzo: VIA CAZZULI n. 28/A Piano T-1 Dati di superficie: Totale: 140 m2 Totale escluse aree scoperte b): 135 m2 ; Dati identificativi: Comune di CASTELLETTO
pagina 6 di 7 D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Subalterno 3 Partita: 1116 Busta mod.58: 1116 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CASTELLETTO D'BA (C158) (AL) Foglio 9 Particella 41 Classamento: Rendita: Euro
86,76 Rendita: Lire 168.000 Categoria C/6a), Classe U, Consistenza 28 m2 Foglio 9 Particella 41 Subalterno 3 Indirizzo:
VIA CAZZULI n. 28 Piano T Dati di superficie: Totale: 34 m2 “ al Sig. . CP_1
Condanna
il sig. a pagare in favore della sig.ra la somma di euro 12.513,49 CP_1 Parte_1
Compensa fra le parti le spese di causa.
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico della parti nella seguente misura: 10.17% a carico di parte attrice;
89,83 % a carico di parte convenuta.
Alessandria, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 7 di 7