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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4495/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4495/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA IRENE che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/02/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre, con cui convive Per_1 stabilmente.
DISPONE che il padre abbia possibilità di trascorrere con il figlio minore un fine settimana al mese, compatibilmente con lo stato di salute dello stesso. Sarà onere del Sig. comunicare alla Pt_2
Sig.ra la disponibilità a incontrare il figlio. Pt_1
DISPONE che durante le festività Natalizie il padre possa tenere con sé il figlio una settimana compatibilmente con lo stato di salute dello stesso.
DISPONE che durante le ferie estive il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 1 settimana, da concordare con la madre entro il mese di maggio ogni anno. Compatibilmente con lo stato di salute dello stesso.
DISPONE che le modalità di visita previste nei punti precedenti possano subire modifiche anche in ragione della salute del Sig. . La Sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a cooperare Pt_2 Pt_1 con correttezza e disponibilità affinché i rapporti tra padre e figlio siano proficui e costanti. DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio la somma di € 150,00 mensili, oltre all'intero percepimento dell'Assegno Unico. Detto importo andrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate note al Sig.
. L'importo così determinato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_2
DISPONE che la Sig.ra si faccia carico del 50% alle spese scolastiche, mediche, ricreative e Pt_1 sportive, ove concordate, sostenute nell'interesse dei figli.
DÀ ATTO che i genitori rilasciano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto, con l'inserimento su di esso del figlio minore Per_2
ATTO che i sigg. e firmano il presente atto al fine di darne
[...] Parte_1 Parte_2 immediato adempimento ed approvarlo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4495/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA IRENE che li rappresenta Parte_2
e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, Parte_1 Parte_2
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/02/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Pt_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre, con cui convive Per_1 stabilmente.
DISPONE che il padre abbia possibilità di trascorrere con il figlio minore un fine settimana al mese, compatibilmente con lo stato di salute dello stesso. Sarà onere del Sig. comunicare alla Pt_2
Sig.ra la disponibilità a incontrare il figlio. Pt_1
DISPONE che durante le festività Natalizie il padre possa tenere con sé il figlio una settimana compatibilmente con lo stato di salute dello stesso.
DISPONE che durante le ferie estive il padre possa tenere con sé il figlio per un periodo di 1 settimana, da concordare con la madre entro il mese di maggio ogni anno. Compatibilmente con lo stato di salute dello stesso.
DISPONE che le modalità di visita previste nei punti precedenti possano subire modifiche anche in ragione della salute del Sig. . La Sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a cooperare Pt_2 Pt_1 con correttezza e disponibilità affinché i rapporti tra padre e figlio siano proficui e costanti. DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio la somma di € 150,00 mensili, oltre all'intero percepimento dell'Assegno Unico. Detto importo andrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate note al Sig.
. L'importo così determinato verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_2
DISPONE che la Sig.ra si faccia carico del 50% alle spese scolastiche, mediche, ricreative e Pt_1 sportive, ove concordate, sostenute nell'interesse dei figli.
DÀ ATTO che i genitori rilasciano sin d'ora la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto, con l'inserimento su di esso del figlio minore Per_2
ATTO che i sigg. e firmano il presente atto al fine di darne
[...] Parte_1 Parte_2 immediato adempimento ed approvarlo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/12/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.