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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/05/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3624/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
SCHIAVANO MARIANGELA
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], con l'avv.to CP_1
BARONE ANNA MARIA
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
CASARANO (LE), il 09/06/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Casarano, al n. 33, P. II, Serie A anno 2007).
Dall'unione coniugale sono nati due figli, rispettivamente, in data Per_1
23.07.2008, e , in data 15.12.2011. Per_2
In data 14.12.2022, con sentenza non definitiva, n. 16/2023, pubblicata il
04/01/2023, nell'ambito del procedimento contenzioso separativo, distinto dal n. 5046/2021 R.G., il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi, fissando, con separata e coeva ordinanza, il prosieguo istruttorio del medesimo procedimento separativo. Talché, con successiva sentenza definitiva, n. 1356/2024, pubblicata il 12/04/2024, venivano omologate le condizioni, personali ed economiche, della separazione, come nelle more concordate in corso di causa, all'udienza del 01.02.2024. Nel contesto, quindi, della precisata sede processuale, le parti giungevano alla comune determinazione di chiudere bonariamente il contenzioso separativo, alle seguenti condizioni: “1) affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale viene assegnata la casa coniugale; 2) La madre vedrà e terrà con sé i figli, ogniqualvolta sarà suo desiderio, previo avviso anche telefonico al padre. In ogni caso vengono stabilite modalità minime di incontro: - due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 21.00; - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alle ore 21.00 della domenica; - festività alternate;
- nel periodo estivo vengono garantite due settimane, anche frazionate, da concordare preventivamente con il padre; 3) La madre contribuirà al mantenimento dei figli, tramite versamento della somma mensile, di € 125,00 per ciascuno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi; 4) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del padre, nella misura del 100%; 5) Nessun contributo di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi titolari di redditi propri; 6) I coniugi disciplineranno con accordi a parte la divisione dei beni in comune e tutte le altre pendenze e liti giudiziarie, anche nei confronti di terzi, connesse al contenzioso di separazione.
Con ricorso depositato il 28/05/2024, introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiedeva: -dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento;
-disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocamento prevalente presso il padre, unitamente all'assegnazione ad esso padre della casa coniugale;
-stabilirsi, a carico della madre resistente, l'importo mensile, di euro 125,00, per ciascun figlio, a titolo di assegno di mantenimento (con spese straordinarie a carico del padre, nella misura del 100%). Chiedeva, inoltre, dichiararsi la fruizione, in suo favore e per intero, dell'assegno unico e universale, erogato da , CP_2
e stabilirsi, in relazione alle modalità di incontro con la madre “che ella, salvo diverso accordo, terra con sé i figli, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
15 alle ore 21. Nel corso delle ferie estive, i minori trascorreranno con la madre, due settimane consecutive/non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Natale, Pasqua e relative vacanze, nonché festività e ponti infra – annuali saranno concordati di volta in volta con l'altro genitore
e in caso di disaccordo vale il principio dell'alternanza.”.
Il medesimo ricorrente narrava che: -i coniugi continuavano a vivere separatamente;
-la comunione materiale e spirituale non poteva più essere ricostituita;
-era impiegato presso una azienda in Casarano, mentre la sig.ra svolgeva attività lavorativa, come operaia, sempre in Casarano. CP_1
Si costituiva in giudizio, quindi, con comparsa di costituzione e risposta, del 16 settembre 2024, con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Barone, la resistente, la quale, a sua volta, dichiarava di voler “aderire alle CP_1
richieste del Sig. , nel preminente interesse dei figli minori, Parte_1
corrispondenti a quanto concordato dalle parti, a chiusura del procedimento di separazione”.
In data 22.07.2024, perveniva il parere del PM.
Sennonché, con provvedimento interlocutorio del 29 novembre 2024, il sottoscritto giudice relatore, in qualità di giudice delegato, rilevava che, verosimilmente per una svista involontaria, era stata omessa la regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere materno di visita, con specifico riferimento “ai fine settimana”. In ragione di tanto, si invitavano i difensori a colmare la riscontrata lacuna regolatoria, con l'inserimento, tra i patti divorzili de quibus, di una previsione ad hoc, che fosse espressamente dedicata all'aspetto di cui trattasi.
I medesimi difensori venivano, altresì, onerati del deposito di un'apposita convenzione, che andasse a sostituire, ad ogni effetto, l'originario accordo sulle condizioni personali ed economiche del divorzio, quale lo stesso si era indirettamente formato, in conseguenza della espressa adesione, da parte di alle richieste contenute nel ricorso introduttivo. CP_1
Si disponeva, quindi, che, nel testo della nuova convenzione, da redigere, quindi, con tutti gli aspetti, formali e sostanziali, di una compiuta convenzione divorzile, si provvedesse all'inserimento, in chiave integrativa, di una apposita clausola che andasse a disciplinare gli incontri tra la madre e i figli minori, con riguardo ai “fine settimana”, ai fini di un pieno ed effettivo esercizio del diritto degli stessi minori alla bigenitorialità.
Veniva conseguentemente fissata una nuova udienza, da tenersi sempre in trattazione scritta, per il 23 gennaio 2025, con termine per note, fino a gg. 3 prima dell'udienza, disponendosi che, in allegato alle note medesime, fosse depositata la nuova ed espressa convenzione, con valenza sostitutiva, che contenesse l'integrazione così come richiesta con il provvedimento interlocutorio del 29 novembre 2024.
Talché, con note congiunte di trattazione scritta, depositate il 17 gennaio
2025, in vista dell'udienza cartolare del 23.01.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni come medio tempore concordate dai rispettivi assistiti, e, quindi, ordinatamente indicate nel corpo della convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti medesime e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 8 gennaio 2025, per poi essere prodotta in allegato alle ridette note di trattazione scritta (segnatamente:“ 1) I figli minori
[...]
e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_3 Persona_4
genitori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale verrà assegnata la casa coniugale, sita in Casarano, alla Piazza Umberto I;
2) La sig.ra corrisponderà al sig. , entro il 15 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 125.00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
3) Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico del padre nella misura del 100%; 4) L'assegno unico universale, erogato da verrà CP_2
percepito per intero dal Sig. . 5) Salvo diverso accordo, la sig.ra Parte_1
terrà con sé i figli, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore CP_1
21. La madre, inoltre, tratterrà con sé i figli, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, sino alle ore 21 della domenica, ospitandoli presso la propria abitazione. 6) Nel corso delle ferie estive, i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive/non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, Pasqua e relative vacanze, nonché festività e ponti infra-annuali saranno concordati di volta in volta con l'altro genitore
e in caso di disaccordo vale il principio dell'alternanza: per quanto riguarda il compleanno dei minori, i genitori sin da ora si propongono di rispettare le aspettative degli stessi.”). Veniva, in tal modo, correttamente colmata la riscontrata lacuna regolatoria.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver reciprocamente interrotto ogni rapporto,
a far data dalla loro comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta formulata dalle parti, di divorziare alle condizioni, così come enumerate nel corpo della convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti medesime e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 8 gennaio 2025, e, quindi, depositata, in atti, il 17 gennaio 2025.
Si consideri, al riguardo, il dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minorenne, unitamente alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile introdotto con domanda proposta, in data 28 maggio 2024, da , Parte_1
nei confronti di , così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti, in CASARANO (LE), il
09/06/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casarano, al n. 33, P. II, Serie A anno 2007), alle condizioni, personali ed economiche, riportate in parte motiva, come concordate dai coniugi medesimi, in corso di causa, e, quindi, enumerate nella
“convenzione di divorzio”, depositata in data 17 gennaio 2025;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 30 aprile 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3624/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
SCHIAVANO MARIANGELA
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...], il [...], con l'avv.to CP_1
BARONE ANNA MARIA
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
CASARANO (LE), il 09/06/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Casarano, al n. 33, P. II, Serie A anno 2007).
Dall'unione coniugale sono nati due figli, rispettivamente, in data Per_1
23.07.2008, e , in data 15.12.2011. Per_2
In data 14.12.2022, con sentenza non definitiva, n. 16/2023, pubblicata il
04/01/2023, nell'ambito del procedimento contenzioso separativo, distinto dal n. 5046/2021 R.G., il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi, fissando, con separata e coeva ordinanza, il prosieguo istruttorio del medesimo procedimento separativo. Talché, con successiva sentenza definitiva, n. 1356/2024, pubblicata il 12/04/2024, venivano omologate le condizioni, personali ed economiche, della separazione, come nelle more concordate in corso di causa, all'udienza del 01.02.2024. Nel contesto, quindi, della precisata sede processuale, le parti giungevano alla comune determinazione di chiudere bonariamente il contenzioso separativo, alle seguenti condizioni: “1) affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale viene assegnata la casa coniugale; 2) La madre vedrà e terrà con sé i figli, ogniqualvolta sarà suo desiderio, previo avviso anche telefonico al padre. In ogni caso vengono stabilite modalità minime di incontro: - due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 21.00; - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alle ore 21.00 della domenica; - festività alternate;
- nel periodo estivo vengono garantite due settimane, anche frazionate, da concordare preventivamente con il padre; 3) La madre contribuirà al mantenimento dei figli, tramite versamento della somma mensile, di € 125,00 per ciascuno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi; 4) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del padre, nella misura del 100%; 5) Nessun contributo di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi titolari di redditi propri; 6) I coniugi disciplineranno con accordi a parte la divisione dei beni in comune e tutte le altre pendenze e liti giudiziarie, anche nei confronti di terzi, connesse al contenzioso di separazione.
Con ricorso depositato il 28/05/2024, introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiedeva: -dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento;
-disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocamento prevalente presso il padre, unitamente all'assegnazione ad esso padre della casa coniugale;
-stabilirsi, a carico della madre resistente, l'importo mensile, di euro 125,00, per ciascun figlio, a titolo di assegno di mantenimento (con spese straordinarie a carico del padre, nella misura del 100%). Chiedeva, inoltre, dichiararsi la fruizione, in suo favore e per intero, dell'assegno unico e universale, erogato da , CP_2
e stabilirsi, in relazione alle modalità di incontro con la madre “che ella, salvo diverso accordo, terra con sé i figli, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore
15 alle ore 21. Nel corso delle ferie estive, i minori trascorreranno con la madre, due settimane consecutive/non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Natale, Pasqua e relative vacanze, nonché festività e ponti infra – annuali saranno concordati di volta in volta con l'altro genitore
e in caso di disaccordo vale il principio dell'alternanza.”.
Il medesimo ricorrente narrava che: -i coniugi continuavano a vivere separatamente;
-la comunione materiale e spirituale non poteva più essere ricostituita;
-era impiegato presso una azienda in Casarano, mentre la sig.ra svolgeva attività lavorativa, come operaia, sempre in Casarano. CP_1
Si costituiva in giudizio, quindi, con comparsa di costituzione e risposta, del 16 settembre 2024, con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Barone, la resistente, la quale, a sua volta, dichiarava di voler “aderire alle CP_1
richieste del Sig. , nel preminente interesse dei figli minori, Parte_1
corrispondenti a quanto concordato dalle parti, a chiusura del procedimento di separazione”.
In data 22.07.2024, perveniva il parere del PM.
Sennonché, con provvedimento interlocutorio del 29 novembre 2024, il sottoscritto giudice relatore, in qualità di giudice delegato, rilevava che, verosimilmente per una svista involontaria, era stata omessa la regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere materno di visita, con specifico riferimento “ai fine settimana”. In ragione di tanto, si invitavano i difensori a colmare la riscontrata lacuna regolatoria, con l'inserimento, tra i patti divorzili de quibus, di una previsione ad hoc, che fosse espressamente dedicata all'aspetto di cui trattasi.
I medesimi difensori venivano, altresì, onerati del deposito di un'apposita convenzione, che andasse a sostituire, ad ogni effetto, l'originario accordo sulle condizioni personali ed economiche del divorzio, quale lo stesso si era indirettamente formato, in conseguenza della espressa adesione, da parte di alle richieste contenute nel ricorso introduttivo. CP_1
Si disponeva, quindi, che, nel testo della nuova convenzione, da redigere, quindi, con tutti gli aspetti, formali e sostanziali, di una compiuta convenzione divorzile, si provvedesse all'inserimento, in chiave integrativa, di una apposita clausola che andasse a disciplinare gli incontri tra la madre e i figli minori, con riguardo ai “fine settimana”, ai fini di un pieno ed effettivo esercizio del diritto degli stessi minori alla bigenitorialità.
Veniva conseguentemente fissata una nuova udienza, da tenersi sempre in trattazione scritta, per il 23 gennaio 2025, con termine per note, fino a gg. 3 prima dell'udienza, disponendosi che, in allegato alle note medesime, fosse depositata la nuova ed espressa convenzione, con valenza sostitutiva, che contenesse l'integrazione così come richiesta con il provvedimento interlocutorio del 29 novembre 2024.
Talché, con note congiunte di trattazione scritta, depositate il 17 gennaio
2025, in vista dell'udienza cartolare del 23.01.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni come medio tempore concordate dai rispettivi assistiti, e, quindi, ordinatamente indicate nel corpo della convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti medesime e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 8 gennaio 2025, per poi essere prodotta in allegato alle ridette note di trattazione scritta (segnatamente:“ 1) I figli minori
[...]
e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_3 Persona_4
genitori, con collocamento prevalente presso il padre, al quale verrà assegnata la casa coniugale, sita in Casarano, alla Piazza Umberto I;
2) La sig.ra corrisponderà al sig. , entro il 15 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 125.00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
3) Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico del padre nella misura del 100%; 4) L'assegno unico universale, erogato da verrà CP_2
percepito per intero dal Sig. . 5) Salvo diverso accordo, la sig.ra Parte_1
terrà con sé i figli, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore CP_1
21. La madre, inoltre, tratterrà con sé i figli, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, sino alle ore 21 della domenica, ospitandoli presso la propria abitazione. 6) Nel corso delle ferie estive, i minori trascorreranno con la madre due settimane consecutive/non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, Pasqua e relative vacanze, nonché festività e ponti infra-annuali saranno concordati di volta in volta con l'altro genitore
e in caso di disaccordo vale il principio dell'alternanza: per quanto riguarda il compleanno dei minori, i genitori sin da ora si propongono di rispettare le aspettative degli stessi.”). Veniva, in tal modo, correttamente colmata la riscontrata lacuna regolatoria.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver reciprocamente interrotto ogni rapporto,
a far data dalla loro comparizione, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre un anno, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, il Tribunale ritiene senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta formulata dalle parti, di divorziare alle condizioni, così come enumerate nel corpo della convenzione transattiva, sottoscritta dalle parti medesime e dai rispettivi difensori fiduciari, in data 8 gennaio 2025, e, quindi, depositata, in atti, il 17 gennaio 2025.
Si consideri, al riguardo, il dato della conformità delle condizioni de quibus ai superiori e inderogabili interessi della prole minorenne, unitamente alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile introdotto con domanda proposta, in data 28 maggio 2024, da , Parte_1
nei confronti di , così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti, in CASARANO (LE), il
09/06/2007 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Casarano, al n. 33, P. II, Serie A anno 2007), alle condizioni, personali ed economiche, riportate in parte motiva, come concordate dai coniugi medesimi, in corso di causa, e, quindi, enumerate nella
“convenzione di divorzio”, depositata in data 17 gennaio 2025;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Lecce, 30 aprile 2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore