Art. 2.
A parziale modifica dell'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente.
A parziale modifica dell'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente.