TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13094/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e LO RA MA Indirizzo Telematico;
,
[...] C.F._2 con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio degli avv. CAMPANOZZI PAOLO MA PASQUALE e , con elezione di domicilio in VIA TREVISANI 106 70123 presso l'avv. CAMPANOZZI PAOLO MA CP_1
PASQUALE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/06/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del pagina 1 di 5 processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, l'avv. introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito conseguente all'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta nella procedura esecutiva n. 1690/2023 R.G. Es. Mob. Trib. Bari, chiedendo la declaratoria di inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 521-bis, comma 6, c.p.c. e la nullità degli atti esecutivi.
Il Condominio si costituiva con comparsa del 24 gennaio 2024, eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e contestando nel merito le censure dell'attore.
In ordine alla inammissibilità della.
In dettaglio il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di CP_1
interesse ad agire, considerato che l'attore aveva beneficiato della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e aveva prestato acquiescenza all'ordinanza di ammissione.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, nel giudizio di merito introdotto ex art. 616 c.p.c. sussiste l'interesse ad agire anche quando il giudice dell'esecuzione abbia accolto un motivo di opposizione di natura formale, poiché il giudizio di merito consente di ottenere una pronuncia di accertamento idonea ad assumere i connotati della stabilità e definitività, con efficacia non limitata alla singola procedura esecutiva.
Passando all'esame del merito ed all'eccepita inefficacia del pignoramento per mancato deposito delle copie conformi deve rilevarsi che la questione centrale attiene alla validità dell'attestazione di conformità depositata dal creditore procedente e alle conseguenze del suo eventuale vizio.
Dall'esame degli atti risulta che l'avv. Campanozzi, in data 7 luglio 2023, ha depositato nel fascicolo informatico della procedura esecutiva le copie degli atti previsti dall'art. 521-bis c.p.c., corredate di attestazione di conformità che richiamava "l'art. 16 decies e undecies del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012".
È pacifico che tali disposizioni normative sono state abrogate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, con efficacia dal 1° marzo 2023, e sostituite dall'art. 196-novies disp. att. c.p.c.
La questione della validità dell'attestazione di conformità che richiami norme abrogate è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità ha fornito chiarimenti decisivi.
pagina 2 di 5 La Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, decidendo su rinvio pregiudiziale, ha stabilito che "il deposito tempestivo di mere copie prive dell'attestazione di conformità equivale al mancato deposito degli atti validi e determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c., rilevabile anche d'ufficio".
Deve rilevarsi che, tuttavia, nel caso di specie non si verte in ipotesi di totale assenza di attestazione di conformità, bensì di attestazione che richiama norme abrogate. Sul punto, deve rilevarsi che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di valutare il contenuto effettivo dell'attestazione piuttosto che il mero richiamo normativo.
Ed infatti ciò che rileva ai fini della verifica della regolarità del processo di esecuzione è non solo la esistenza di un atto denominato 'Certificazione di conformità' ma, e soprattutto, il contenuto del medesimo, dichiarativo di corrispondenza tra quanto depositato e quanto riveste qualità di atto originale.
Dall'esame dell'attestazione depositata emerge che essa contiene una dichiarazione completa e inequivocabile di conformità delle copie informatiche ai rispettivi originali, specificando dettagliatamente:
- il titolo esecutivo (sentenza n. 954/2023 del Tribunale di Bari)
- l'atto di precetto notificato il 31.03.2023
- l'atto di pignoramento ex art. 521-bis c.p.c. del 15.06.2023
- la nota di trascrizione del pignoramento
Quindi il richiamo a disposizioni normative abrogate costituisce un mero errore materiale nell'utilizzo del modello redazionale, che non inficia la sostanza della dichiarazione resa dal difensore nella sua qualità di pubblico ufficiale.
Ne consegue che l'attestazione di conformità depositata dal creditore procedente, pur contenendo un richiamo a norme abrogate, ha sostanzialmente adempiuto alla sua funzione, consentendo l'identificazione certa degli atti e la verifica della loro corrispondenza agli originali. Il mero errore materiale nel richiamo normativo non può inficiare la validità sostanziale della dichiarazione resa dal difensore.
Ma vi è di più.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che gli elementi formali di un atto processuale sono funzionali allo scopo che l'atto è destinato a conseguire. Come precisato dal Tribunale di
Brindisi, sentenza n. 1690 del 20 novembre 2024: "sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto e se lo scopo risulta
pagina 3 di 5 ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza o incompletezza o imprecisione di un elemento formale".
Nel caso di specie, l'attestazione ha pienamente raggiunto il suo scopo, consentendo l'identificazione certa degli atti depositati e la loro corrispondenza agli originali.
A riguardo non può per altro sottacersi che elemento decisivo è che il non ha mai Pt_1
contestato la corrispondenza tra gli atti depositati e quelli effettivamente notificati. Come rilevato dal convenuto, "parte avversa, …………, non ha contestato, e tutt'ora non contesta, la corrispondenza tra l'atto di precetto ritualmente e tempestivamente depositato dalla deducente difesa in sede di iscrizione a ruolo ed il precetto firmato digitalmente e notificatogli telematicamente, unitamente al titolo esecutivo, il 31.03.2023".
Non può sottacersi per altro che l'attore, dopo aver iscritto a ruolo la procedura esecutiva ex art. 159-ter disp. att. c.p.c., ha richiesto e ottenuto la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., prestando acquiescenza all'ordinanza di ammissione.
Tale comportamento, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è
"apprezzabile come piena ed effettiva conoscenza della pretesa creditoria di cui all'opposto pignoramento e che, dunque, sanerebbe le eccepite doglianze formali inerenti il difetto di conformità delle copie degli atti".
A ciò si aggiunga che pur se parte attrice ha contestato l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. a causa dei vizi formali degli atti esecutivi deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza sul punto ha chiarito che la costituzione del debitore nella procedura esecutiva mediante proposizione di opposizione comporta la sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, essendo conseguita la legale conoscenza degli atti del processo esecutivo. (cfr Tribunale di Vicenza, sentenza n. 531 del 4 aprile 2025: "l'opposizione, presupponendo la conoscenza dell'avvio del procedimento esecutivo, comprova l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui è preordinata la notificazione e comporta la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art.
156 ultimo comma cpc".”
Passando quindi alla eccepita impignorabilità del bene, l'attore deduce l'impignorabilità dell'autovettura pignorata ex art. 515 c.p.c., sostenendo che si tratta di bene indispensabile per l'esercizio della professione forense.
La censura non può essere accolta. L'impignorabilità sancita dall'art. 515 c.p.c. pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che deve essere riferito alle pagina 4 di 5 concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore ponendo a carico dello stesso debitore l'onere di fornire ampia prova.
Nel caso che ci impegna l'attore non ha fornito alcun elemento probatorio specifico circa l'effettiva indispensabilità del veicolo per lo svolgimento della propria attività professionale, limitandosi a generiche affermazioni.
Le censure dell'attore non meritano accoglimento e l'eccezione di impignorabilità del bene risulta generica e priva di supporto probatorio.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta integralmente la domanda dell'attore;
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in data 11/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13094/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
e LO RA MA Indirizzo Telematico;
,
[...] C.F._2 con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio degli avv. CAMPANOZZI PAOLO MA PASQUALE e , con elezione di domicilio in VIA TREVISANI 106 70123 presso l'avv. CAMPANOZZI PAOLO MA CP_1
PASQUALE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 23/06/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del pagina 1 di 5 processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, l'avv. introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito conseguente all'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta nella procedura esecutiva n. 1690/2023 R.G. Es. Mob. Trib. Bari, chiedendo la declaratoria di inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 521-bis, comma 6, c.p.c. e la nullità degli atti esecutivi.
Il Condominio si costituiva con comparsa del 24 gennaio 2024, eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e contestando nel merito le censure dell'attore.
In ordine alla inammissibilità della.
In dettaglio il convenuto ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di CP_1
interesse ad agire, considerato che l'attore aveva beneficiato della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e aveva prestato acquiescenza all'ordinanza di ammissione.
L'eccezione non merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, nel giudizio di merito introdotto ex art. 616 c.p.c. sussiste l'interesse ad agire anche quando il giudice dell'esecuzione abbia accolto un motivo di opposizione di natura formale, poiché il giudizio di merito consente di ottenere una pronuncia di accertamento idonea ad assumere i connotati della stabilità e definitività, con efficacia non limitata alla singola procedura esecutiva.
Passando all'esame del merito ed all'eccepita inefficacia del pignoramento per mancato deposito delle copie conformi deve rilevarsi che la questione centrale attiene alla validità dell'attestazione di conformità depositata dal creditore procedente e alle conseguenze del suo eventuale vizio.
Dall'esame degli atti risulta che l'avv. Campanozzi, in data 7 luglio 2023, ha depositato nel fascicolo informatico della procedura esecutiva le copie degli atti previsti dall'art. 521-bis c.p.c., corredate di attestazione di conformità che richiamava "l'art. 16 decies e undecies del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012".
È pacifico che tali disposizioni normative sono state abrogate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, con efficacia dal 1° marzo 2023, e sostituite dall'art. 196-novies disp. att. c.p.c.
La questione della validità dell'attestazione di conformità che richiami norme abrogate è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità ha fornito chiarimenti decisivi.
pagina 2 di 5 La Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, decidendo su rinvio pregiudiziale, ha stabilito che "il deposito tempestivo di mere copie prive dell'attestazione di conformità equivale al mancato deposito degli atti validi e determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c., rilevabile anche d'ufficio".
Deve rilevarsi che, tuttavia, nel caso di specie non si verte in ipotesi di totale assenza di attestazione di conformità, bensì di attestazione che richiama norme abrogate. Sul punto, deve rilevarsi che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone di valutare il contenuto effettivo dell'attestazione piuttosto che il mero richiamo normativo.
Ed infatti ciò che rileva ai fini della verifica della regolarità del processo di esecuzione è non solo la esistenza di un atto denominato 'Certificazione di conformità' ma, e soprattutto, il contenuto del medesimo, dichiarativo di corrispondenza tra quanto depositato e quanto riveste qualità di atto originale.
Dall'esame dell'attestazione depositata emerge che essa contiene una dichiarazione completa e inequivocabile di conformità delle copie informatiche ai rispettivi originali, specificando dettagliatamente:
- il titolo esecutivo (sentenza n. 954/2023 del Tribunale di Bari)
- l'atto di precetto notificato il 31.03.2023
- l'atto di pignoramento ex art. 521-bis c.p.c. del 15.06.2023
- la nota di trascrizione del pignoramento
Quindi il richiamo a disposizioni normative abrogate costituisce un mero errore materiale nell'utilizzo del modello redazionale, che non inficia la sostanza della dichiarazione resa dal difensore nella sua qualità di pubblico ufficiale.
Ne consegue che l'attestazione di conformità depositata dal creditore procedente, pur contenendo un richiamo a norme abrogate, ha sostanzialmente adempiuto alla sua funzione, consentendo l'identificazione certa degli atti e la verifica della loro corrispondenza agli originali. Il mero errore materiale nel richiamo normativo non può inficiare la validità sostanziale della dichiarazione resa dal difensore.
Ma vi è di più.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che gli elementi formali di un atto processuale sono funzionali allo scopo che l'atto è destinato a conseguire. Come precisato dal Tribunale di
Brindisi, sentenza n. 1690 del 20 novembre 2024: "sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto e se lo scopo risulta
pagina 3 di 5 ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza o incompletezza o imprecisione di un elemento formale".
Nel caso di specie, l'attestazione ha pienamente raggiunto il suo scopo, consentendo l'identificazione certa degli atti depositati e la loro corrispondenza agli originali.
A riguardo non può per altro sottacersi che elemento decisivo è che il non ha mai Pt_1
contestato la corrispondenza tra gli atti depositati e quelli effettivamente notificati. Come rilevato dal convenuto, "parte avversa, …………, non ha contestato, e tutt'ora non contesta, la corrispondenza tra l'atto di precetto ritualmente e tempestivamente depositato dalla deducente difesa in sede di iscrizione a ruolo ed il precetto firmato digitalmente e notificatogli telematicamente, unitamente al titolo esecutivo, il 31.03.2023".
Non può sottacersi per altro che l'attore, dopo aver iscritto a ruolo la procedura esecutiva ex art. 159-ter disp. att. c.p.c., ha richiesto e ottenuto la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., prestando acquiescenza all'ordinanza di ammissione.
Tale comportamento, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, è
"apprezzabile come piena ed effettiva conoscenza della pretesa creditoria di cui all'opposto pignoramento e che, dunque, sanerebbe le eccepite doglianze formali inerenti il difetto di conformità delle copie degli atti".
A ciò si aggiunga che pur se parte attrice ha contestato l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. a causa dei vizi formali degli atti esecutivi deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza sul punto ha chiarito che la costituzione del debitore nella procedura esecutiva mediante proposizione di opposizione comporta la sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, essendo conseguita la legale conoscenza degli atti del processo esecutivo. (cfr Tribunale di Vicenza, sentenza n. 531 del 4 aprile 2025: "l'opposizione, presupponendo la conoscenza dell'avvio del procedimento esecutivo, comprova l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui è preordinata la notificazione e comporta la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art.
156 ultimo comma cpc".”
Passando quindi alla eccepita impignorabilità del bene, l'attore deduce l'impignorabilità dell'autovettura pignorata ex art. 515 c.p.c., sostenendo che si tratta di bene indispensabile per l'esercizio della professione forense.
La censura non può essere accolta. L'impignorabilità sancita dall'art. 515 c.p.c. pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che deve essere riferito alle pagina 4 di 5 concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore ponendo a carico dello stesso debitore l'onere di fornire ampia prova.
Nel caso che ci impegna l'attore non ha fornito alcun elemento probatorio specifico circa l'effettiva indispensabilità del veicolo per lo svolgimento della propria attività professionale, limitandosi a generiche affermazioni.
Le censure dell'attore non meritano accoglimento e l'eccezione di impignorabilità del bene risulta generica e priva di supporto probatorio.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta integralmente la domanda dell'attore;
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in data 11/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5