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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. LE SD presidente est.
2) Dott.ssa Eva Scalfati giudice
3) Dott.ssa Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23636 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nata a [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RAIMONDI C.F._1
ANNAMARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi rassegnando le seguenti conclusioni:
“[…] chiede la conferma della disciplina in atto per quanto riguarda il regime di affido, la collocazione dei figli presso la madre, l'assegnazione della casa familiare e la misura dell'assegno di mantenimento – che allo stato ammonta, con la rivalutazione ISTAT a €
800,00 – chiede, altresì attribuirsi l'Assegno Unico alla sig.ra oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie. Per quanto riguarda le modalità di frequentazione, considerando l'assolta inaffidabilità del sig. – come emerge anche dalla relazione del Servizio sociale – e la CP_1 sua inclinazione a non rispettare la disciplina dettata dal Tribunale, chiede che in primo luogo
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qualsiasi comunicazione relativa ai figli avvenga tra i genitori e non direttamente con loro
(pertanto, la sig.ra andrebbe autorizzata a bloccare il sig. dal telefono del Parte_1 CP_1 figlio) e chiede, altresì, di “blindare” la disciplina dei tempi di frequentazione chiarendo che il padre non può prelevare o vedere i figli in nessun altro orario se non in quelli espressamente previsti. Infine, per quanto riguarda le visite infrasettimanali, chiede che il bambino sia prelevato al domicilio della madre e non può a scuola, considerando l'episodio documentato”.
Il Pubblico Ministero ha concluso affinché il Tribunale disciplinasse i rapporti
“prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 850 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Capri (NA) il 16/10/2010; che dal matrimonio erano nati: , il 26.03.2011, e , il 02.03.2017; Per_1 Per_2 che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge, il quale era stato in più occasioni violento “sotto l'aspetto psicologico con frequenti disturbi dell'umore aggravati da una dipendenza ludopatica che [aveva] sottratto le sue risorse economiche alla famiglia”; che tali condotte erano state da lei denunciate nell'ottobre 2019; che in data 13.02.2020, il GIP del Tribunale di Napoli aveva disposto un giudizio penale per maltrattamenti a carico del sig. CP_1 che, tuttavia, quest'ultimo aveva promesso alla moglie di mutare i propri comportamenti maltrattanti e le aveva proposto di separarsi consensualmente;
richiesta, quest'ultima, alla quale la ricorrente accettava;
che, pertanto, in data 02.03.2020, veniva autorizzato l'accordo di separazione dei coniugi raggiunto mediante procedura di negoziazione assistita che prevedeva: l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre, calendario di visita padre-figli, l'obbligo a carico del Sig. di versare, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
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che in data 20.02.2023 il Tribunale di Napoli aveva emesso la condanna del sig. a CP_1 due anni di reclusione “per le violenze commesse ai danni della moglie nel corso della vita matrimoniale, per il reato ascritto all'art. 572 e 61 n. 1 quinquies c.p.”; che dopo la separazione consensuale, il resistente aveva sviluppato una “forma post- separativa di violenza psicologica” nei suoi confronti e nei confronti dei figli pretendendo di gestire a proprio piacimento le modalità di frequentazione padre-figli; che, allorquando contraddetto, il resistente attuava comportamenti di violenza verbale nei confronti dei figli ingenerando negli stessi un “profondo disagio nonché senso di colpa”;
che la situazione era progressivamente degenerata sino a quando, a maggio 2023, il padre sopraggiungeva presso il luogo in cui i figli si trovavano con la madre inveendo contro di loro e impedendogli di andare al cinema – come precedentemente concordato insieme alla madre – in quanto “gli stessi avrebbero dovuto riferirgli tutte le loro decisioni”, obbligando altresì il figlio a seguirlo;
Per_1
che in quell'occasione la ricorrente si era rivolta alle forze dell'ordine denunciando quanto accaduto e si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Capilupi di Capri” ove le veniva refertato uno “stato ansioso reattivo”; che in seguito, le era stato rilasciato dal Servizio di Prima Accoglienza delle Donne
Vittime di Violenza presso l'Ospedale San Paolo un referto psicologico che integrava il precedente in base al quale “risultava affetta da: stato ansioso reattivo con sintomi post- traumatici da stress. Lo stato psichico riscontrato è correlabile con gli eventi stressanti riferiti, ovvero: violenza domestica […], stalking post separazione con telefonate: pedinamenti/appostamenti […], uso strumentale di minori, minacce di morte”; che successivamente era stata presa in carico dal Centro Antiviolenza del Comune di
Napoli-Montecalvario ove aveva iniziato e concluso un percorso di sostegno psicologico individuale ed uno di sostegno alla genitorialità in condizioni di violenza;
che il resistente poneva in essere un comportamento aggressivo e violento in particolare nei confronti del figlio che durante la giornata veniva “tempestato di messaggi e Per_1 telefonate” e veniva sistematicamente condizionato e ricattato;
che il clima di continua pressione cui erano sottoposti lei e i figli si rivelava limitante per la loro vita essendo costretti a “piegarsi” al volere del padre o, in caso contrario, a subire le sue minacce;
che il padre, inoltre, oltre a intimorire i figli, li ostacolava nello svolgimento di attività scolastiche e sociali (rappresentava, a titolo esemplificativo, che il sig. pretendeva di CP_1 impedire ai figli di frequentare una materna e in un'occasione in particolare aveva impedito a
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di partire per un campo scuola con la Parrocchia – pur avendo prestato il proprio Per_1 consenso un mese prima – accusando la madre di aver falsificato la sua firma);
che l'ampiezza del calendario di visita padre-figli - e l'ampia libertà lasciata al sig. nel determinare le modalità di frequentazione – stabilito in sede di separazione CP_1 consensuale non tutelava i minori e aveva acuito il comportamento di stalking post-separativo del convenuto;
che in data 01.09.2023 la psicologa del Centro Antiviolenza aveva redatto una relazione finale del percorso psicologico da lei seguito nella quale suggeriva “un approfondimento delle condizioni psicologiche dei minori in relazione alla figura paterna che […] appar[iva] ambivalente e destabilizzante per gli stessi”;
che il resistente versava in modo discontinuo e discrezionale sia l'assegno di mantenimento per i minori sia le spese straordinarie;
che viveva a Capri in un appartamento di sua proprietà e nel 2023 aveva lavorato sei mesi sino al 31.12.2025 come commessa percependo una retribuzione netta pari a € 1.200,00;
che il resistente non aveva una “fissa dimora” e lavorava come cameriere stagionale con una retribuzione netta di circa € 2.000,00 mensili cui andavano aggiunte “le mance”; tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) all'esito dell'ascolto dei minori e della positività dei percorsi prescritti al padre, confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata degli stessi presso la madre, eliminando la possibilità del padre di vedere i figli liberamente e prevedendo un dettagliato calendario di visite padre-figli previa, certezza di una sua stabile abitazione e come da piano genitoriale che si allega […];
B) in subordine, qualora i percorsi prescritti al padre avessero un esito negativo, stabilire l'affido super esclusivo dei due figli minori alla madre;
C) confermare la somma mensile di € 700,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, farmaceutiche e sportive eventualmente occorrenti ai figli, così come previsto in data 7/3/2018 dal Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Napoli;
D) con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, cassa avv.ti ed IVA da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 16.05.2024 il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, a richiesta specifica della
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ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status in via preliminare rispetto all'adozione di provvedimenti provvisori.
Emessa la sentenza parziale, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio investendo i
Servizi sociali del compito di effettuare un monitoraggio circa il contesto abitativo e i rapporti tra i genitori e i figli e . Per_1 Per_2
Successivamente, il giudice relatore disponeva l'ascolto del minore;
Per_1 all'udienza del 17.04.2025, all'esito dell'audizione del minore, il giudice relatore, a modifica della disciplina in atto, emanava i seguenti provvedimenti provvisori prevedendo che:
“la madre [potesse] adottare qualsiasi decisione nell'interesse dei figli minori, comprese quelle di maggiore interesse;
il padre [potesse] vedere e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 quando il figlio più piccolo esce da scuola sino alle ore Per_2
8:00 del mattino seguente quando lo stesso verrà accompagnato a scuola mentre , Per_1 quattordicenne d'età, è autonomo nei propri spostamenti;
il padre a settimane alterne [vedesse e tenesse] i figli dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alla domenica alle ore 21:30; invita[va] il Servizio Sociale di Anacapri, competente per territorio in relazione al domicilio del sig. , in p.zza San Nicola n. 5, a prendere in carico lo stesso affinché CP_1 continui il percorso psicologico intrapreso presso “il Centro per la famiglia” di Capri come sostegno alla genitorialità nonché ad iniziare un percorso presso il SERD per valutare e, eventualmente, superare la dipendenza dal gioco”; il giudice relatore investiva, infine, il
Servizio sociale del compito di predisporre una relazione socio-ambientale “tenuto conto della disponibilità della predetta abitazione in piazza San Nicola n. 5”.
All'udienza del 25.09.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative all'affido dei figli, alle modalità di frequentazione e alle determinazioni economiche concernenti la quantificazione dell'assegno di mantenimento per loro. in ordine all'affidamento dei figli e alle modalità di frequentazione
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Osserva il Collegio che dalla lettura del ricorso, la discussione in udienza, la documentazione prodotta e la relazione dei SS, i figli minori vadano affidati in via esclusiva alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337-quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr., tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587),
i giudici di legittimità hanno statuito che “ sussiste specifica controindicazione e, dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso […] nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge un comportamento assolutamente pregiudizievole del sig. nei confronti dei minori. CP_1
In considerazione del preminente interesse dei minori reputa il Collegio che possano valorizzarsi in giudizio – unitamente alle ulteriori risultanze probatorie di cui si dirà – le dichiarazioni del resistente utili a corroborare la prognosi negativa del Collegio sulle sue competenze genitoriali.
Infatti, in caso di processo contumaciale, le dichiarazioni rese dalla parte non costituita alle operatrici del Servizio sociale, debitamente documentate (cfr. relazione del 22.09.2025 in atti), possono essere utilizzate dal Collegio per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei figli minori, fermo restando che le stesse dichiarazioni non potrebbero mai surrogare un onere probatorio non assolto relativo a diritti disponibili.
Quanto appena affermato in ordine all'assunzione da parte del sig. di CP_1 atteggiamenti potenzialmente destabilizzanti nei confronti dei minori, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione in data 17.04.2025; si Per_1 riportano, di seguito, alcuni stralci del suo ascolto:
“Per un periodo di 6 mesi ho frequentato il Convitto Vittorio Emanuele, a p.zza Dante,
a Napoli e poi a febbraio sono ritornato a Capri. Avevo scelto inizialmente questa scuola perché era una scuola consigliata e perché volevo andare via dall'isola perché il posto è un po' chiuso e per cercare di crescere al di fuori dell'isola. Quando ho detto a mamma della scelta del Convitto lei era d'accordo mentre AP non era d'accordo perché, conoscendomi, pensava che per me potesse essere un problema. Nonostante il disaccordo di AP io ci ho
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provato ma l'ambiente del Convitto, il fatto che dormivo lì, non mi è piaciuto e quindi sono poi tornato a Capri e sia mamma che AP erano d'accordo perché comunque si vedeva che non stavo bene lì e anche loro se ne sono accorti, anche perché persi un po' di kg. […] Vedo AP due-tre volte a settimana e quando vado da lui dormo anche lì e poi la mattina vado a scuola, anche perché la scuola è ad Anacapri. Il martedì e il giovedì, sono i giorni stabiliti, in cui vedo AP, ma c'è una gestione molto libera degli incontri.
Vedo AP due-tre volte a settimana e quando vado da lui dormo anche lì e poi la mattina vado a scuola, anche perché la scuola è a Anacapri. Il martedì e il giovedì, sono i giorni stabiliti, in cui vedo AP, ma c'è una gestione molto libera degli incontri.
[…] In passato ci sono stati periodi in cui non l'ho visto, ad es. nei mesi in cui ero al
Convitto. In quel periodo, per quattro mesi, però non l'ho sentito neppure, perché AP fece una scenata sulla scuola. Io però avevo già problemi per via della scuola e per stare tranquillo avevo deciso di non chiamarlo e lui neanche mi chiamava. Quando ero al convitto lui aveva un atteggiamento molto presuntuoso, e li esprimeva in modi sbagliati. Dopo questi quattro mesi poi lui mi ha chiamato e abbiamo ripreso i rapporti, forse rendendosi conto di aver sbagliato. Devo precisare che con mio fratello lui ha sempre avuto un rapporto tranquillo. I rapporti con AP li abbiamo ripresi come due persone adulte dove lui ha iniziato
a parlare con me, sulla scorta del fatto che vedeva mio fratello.
Negli anni passati io e AP abbiamo litigato, anche per le minime cose. Ad es. mia mamma invitava mia zia a casa e lui pretendeva che io cacciassi mia zia di casa, perché a detta di AP, lei rovinava la nostra famiglia, ma io non lo facevo e litigavamo. C'era un rapporto molto polemico prima, forse anche perché ero più piccolo, mentre ora non è così perché sono anche cresciuto. Io e mio fratello andiamo insieme a casa di AP e dormiamo entrambi. Mamma e AP hanno un modo di educare diverso. Mamma è più elastica e ha un modo diverso di farmi capire le cose, a me non piace che le persone mi fanno capire le cose con cattiveria o che mi vogliono costringere” (cfr., verbale di audizione del minore Per_1 del 17.04.2025).
In sintesi, sebbene il minore abbia rappresentato un miglioramento della relazione con il padre, al momento dell'ascolto, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le dichiarazioni palesano delle criticità non trascurabili nel rapporto padre-figli.
Inoltre, il miglioramento della relazione padre-figlio risulta nuovamente venuto meno in data immediatamente successiva atteso che nell'ultima relazione dei Servizi sociali di Capri del
22.09.2025 ove si dà atto di un nuovo peggioramento palesato dall'emersione di una
“conflittualità con il figlio adolescente” forse mai del tutto sopita.
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Quanto appena affermato trova riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dal resistente medesimo in sede di colloquio con il Servizio sociale di Capri ove – dopo aver dichiarato la propria indisponibilità a seguire qualsivoglia percorso di sostegno [alla genitorialità] essendo “impegnato tutto il giorno nella gestione di un locale di intrattenimento”
– ha confermato la sussistenza di una conflittualità non trascurabile con il figlio adolescente
. Per_1
Giova riportare, sul punto, alcuni tratti significativi della relazione del Servizio sociale del 22.09.2025 (si precisa che il grassetto è dello scrivente e non dell'operatrice):
“Durante i colloqui emerge sempre la conflittualità con il figlio adolescente, il padre riferisce che i litigi sono frequenti e legati principalmente al tentativo di stabilire delle regole educative. Il figlio data l'età adolescenziale tende ad attivare " il senso di lealtà" generando tensioni nei rapporti sia con il padre che con la madre. I ragazzi hanno rapporti telefonici quotidiani con il padre, in seguito ad un litigio on il padre, per un tempo non è Per_1 andato a dormire dal lui ad Anacapri. Le comunicazioni tra i due ex avvengono sempre attraverso i figli, che si trovano al "centro" delle loro dispute, sulle decisioni e soprattutto sulla parte economica. […] Alla luce di quanto sopra descritto si evidenzia l'esistenza di una relazione padre figlio caratterizzata da difficoltà comunicative e da una gestione educativa complessa, tipica dell'adolescenza. Inoltre, il padre ha chiesto per il figlio un percorso di sostegno psicologico, perché a suo dire il ragazzo appare confuso e preoccupato alla luce della complessa situazione familiare”.
Da tali emergenze processuali deve ritenersi provata, in ordine alla frequentazione padre-figli, un'evidente discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi: si osserva, infatti, che il padre alterna periodi di assenza (si cita, a titolo esemplificativo, il periodo in cui il
– presumibilmente in disaccordo rispetto alla scelta della scuola per il figlio – CP_1 Per_1 non ha visto né sentito il minore per circa quattro mesi) a periodi di “quasi ingerenza” nella vita dei minori dimostrando scarsa sensibilità rispetto alla necessità, anche nell'interesse degli stessi, di rispettare qualsivoglia calendario di frequentazione.
Tutto ciò si traduce nella sua assoluta inaffidabilità.
Analogamente, si osserva come emerga dal contegno del sig. una scarsa CP_1 consapevolezza in ordine alla sussistenza di obblighi di sostentamento morale nei confronti del minore attuabili mediante una condivisione delle scelte educative della prole. A ciò si aggiunga una consapevolezza, altrettanto deficitaria, dei propri limiti genitoriali (si riportano, sul punto, le osservazioni rese dall'operatrice del Servizio sociale in data 05.03.2025 in ordine al fatto che
“il Signor spesso pecca di presunzione affermando che lui sa fare molto bene il padre, CP_1
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già avendo un divorzio alle spalle e due figli grandi, anche stressando i figli con continue prese di posizione”), oltre alla circostanza – parimenti rilevante – rappresentata dal netto rifiuto di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto sin qui osservato e la sistematica e reiterata violazione anche dell'obbligo di mantenimento, permette di formulare una prognosi assolutamente negativa in ordine alle competenze genitoriali del sig. e, di conseguenza, a condividere la valutazione del CP_1 giudice relatore in ordine alla necessità di disporre l'affido super-esclusivo della madre “tenuto conto della incostante presenza del sig. nella vita dei figli, nonché del perdurante CP_1 inadempimento del versamento dell'obbligo di mantenimento e della condanna del sig. CP_1 ottenuta in sede penale, con l'accertamento anche della “violenza assistita”.
Può trovare conferma il calendario di visita attualmente vigente;
pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 quando il figlio più piccolo esce da scuola sino alle ore 8:00 del mattino seguente quando lo Per_2 stesso verrà accompagnato a scuola;
il padre a settimane alterne vedrà e terrà i figli dalle ore
10:00 del sabato mattina sino alla domenica alle ore 21:30. in ordine all'assegno di mantenimento per i figli minori
Passando alle questioni economiche, premesso che la ricorrente ha chiesto la conferma della disciplina prevista in sede di separazione per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. – “che allo stato ammonta, con la CP_1 rivalutazione ISTAT a € 800,00” - si ritiene che la relativa domanda possa essere accolta atteso che lo stesso, restando contumace, ha scelto di non fornire prova della propria condizione reddituale che deve, pertanto, presumersi essere rimasta invariata rispetto all'epoca di raggiungimento dell'accordo; la contribuzione alle spese straordinarie è ripartita al 50%.
Anche l'Assegno Unico, conformemente alla domanda della ricorrente, sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%. sulle spese di lite
Stante la soccombenza sulla domanda di affido esclusivo, le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori di medi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
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1. affida i figli minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
2. dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre CP_1 il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 800,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. ammonisce il sig. al rispetto della disciplina;
CP_1
5. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della ricorrente liquidate in € 3808,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Presidente est.
LE SD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. LE SD presidente est.
2) Dott.ssa Eva Scalfati giudice
3) Dott.ssa Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23636 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, nata a [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RAIMONDI C.F._1
ANNAMARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi rassegnando le seguenti conclusioni:
“[…] chiede la conferma della disciplina in atto per quanto riguarda il regime di affido, la collocazione dei figli presso la madre, l'assegnazione della casa familiare e la misura dell'assegno di mantenimento – che allo stato ammonta, con la rivalutazione ISTAT a €
800,00 – chiede, altresì attribuirsi l'Assegno Unico alla sig.ra oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie. Per quanto riguarda le modalità di frequentazione, considerando l'assolta inaffidabilità del sig. – come emerge anche dalla relazione del Servizio sociale – e la CP_1 sua inclinazione a non rispettare la disciplina dettata dal Tribunale, chiede che in primo luogo
1 2
qualsiasi comunicazione relativa ai figli avvenga tra i genitori e non direttamente con loro
(pertanto, la sig.ra andrebbe autorizzata a bloccare il sig. dal telefono del Parte_1 CP_1 figlio) e chiede, altresì, di “blindare” la disciplina dei tempi di frequentazione chiarendo che il padre non può prelevare o vedere i figli in nessun altro orario se non in quelli espressamente previsti. Infine, per quanto riguarda le visite infrasettimanali, chiede che il bambino sia prelevato al domicilio della madre e non può a scuola, considerando l'episodio documentato”.
Il Pubblico Ministero ha concluso affinché il Tribunale disciplinasse i rapporti
“prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 850 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Capri (NA) il 16/10/2010; che dal matrimonio erano nati: , il 26.03.2011, e , il 02.03.2017; Per_1 Per_2 che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge, il quale era stato in più occasioni violento “sotto l'aspetto psicologico con frequenti disturbi dell'umore aggravati da una dipendenza ludopatica che [aveva] sottratto le sue risorse economiche alla famiglia”; che tali condotte erano state da lei denunciate nell'ottobre 2019; che in data 13.02.2020, il GIP del Tribunale di Napoli aveva disposto un giudizio penale per maltrattamenti a carico del sig. CP_1 che, tuttavia, quest'ultimo aveva promesso alla moglie di mutare i propri comportamenti maltrattanti e le aveva proposto di separarsi consensualmente;
richiesta, quest'ultima, alla quale la ricorrente accettava;
che, pertanto, in data 02.03.2020, veniva autorizzato l'accordo di separazione dei coniugi raggiunto mediante procedura di negoziazione assistita che prevedeva: l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre, calendario di visita padre-figli, l'obbligo a carico del Sig. di versare, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
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che in data 20.02.2023 il Tribunale di Napoli aveva emesso la condanna del sig. a CP_1 due anni di reclusione “per le violenze commesse ai danni della moglie nel corso della vita matrimoniale, per il reato ascritto all'art. 572 e 61 n. 1 quinquies c.p.”; che dopo la separazione consensuale, il resistente aveva sviluppato una “forma post- separativa di violenza psicologica” nei suoi confronti e nei confronti dei figli pretendendo di gestire a proprio piacimento le modalità di frequentazione padre-figli; che, allorquando contraddetto, il resistente attuava comportamenti di violenza verbale nei confronti dei figli ingenerando negli stessi un “profondo disagio nonché senso di colpa”;
che la situazione era progressivamente degenerata sino a quando, a maggio 2023, il padre sopraggiungeva presso il luogo in cui i figli si trovavano con la madre inveendo contro di loro e impedendogli di andare al cinema – come precedentemente concordato insieme alla madre – in quanto “gli stessi avrebbero dovuto riferirgli tutte le loro decisioni”, obbligando altresì il figlio a seguirlo;
Per_1
che in quell'occasione la ricorrente si era rivolta alle forze dell'ordine denunciando quanto accaduto e si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Capilupi di Capri” ove le veniva refertato uno “stato ansioso reattivo”; che in seguito, le era stato rilasciato dal Servizio di Prima Accoglienza delle Donne
Vittime di Violenza presso l'Ospedale San Paolo un referto psicologico che integrava il precedente in base al quale “risultava affetta da: stato ansioso reattivo con sintomi post- traumatici da stress. Lo stato psichico riscontrato è correlabile con gli eventi stressanti riferiti, ovvero: violenza domestica […], stalking post separazione con telefonate: pedinamenti/appostamenti […], uso strumentale di minori, minacce di morte”; che successivamente era stata presa in carico dal Centro Antiviolenza del Comune di
Napoli-Montecalvario ove aveva iniziato e concluso un percorso di sostegno psicologico individuale ed uno di sostegno alla genitorialità in condizioni di violenza;
che il resistente poneva in essere un comportamento aggressivo e violento in particolare nei confronti del figlio che durante la giornata veniva “tempestato di messaggi e Per_1 telefonate” e veniva sistematicamente condizionato e ricattato;
che il clima di continua pressione cui erano sottoposti lei e i figli si rivelava limitante per la loro vita essendo costretti a “piegarsi” al volere del padre o, in caso contrario, a subire le sue minacce;
che il padre, inoltre, oltre a intimorire i figli, li ostacolava nello svolgimento di attività scolastiche e sociali (rappresentava, a titolo esemplificativo, che il sig. pretendeva di CP_1 impedire ai figli di frequentare una materna e in un'occasione in particolare aveva impedito a
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di partire per un campo scuola con la Parrocchia – pur avendo prestato il proprio Per_1 consenso un mese prima – accusando la madre di aver falsificato la sua firma);
che l'ampiezza del calendario di visita padre-figli - e l'ampia libertà lasciata al sig. nel determinare le modalità di frequentazione – stabilito in sede di separazione CP_1 consensuale non tutelava i minori e aveva acuito il comportamento di stalking post-separativo del convenuto;
che in data 01.09.2023 la psicologa del Centro Antiviolenza aveva redatto una relazione finale del percorso psicologico da lei seguito nella quale suggeriva “un approfondimento delle condizioni psicologiche dei minori in relazione alla figura paterna che […] appar[iva] ambivalente e destabilizzante per gli stessi”;
che il resistente versava in modo discontinuo e discrezionale sia l'assegno di mantenimento per i minori sia le spese straordinarie;
che viveva a Capri in un appartamento di sua proprietà e nel 2023 aveva lavorato sei mesi sino al 31.12.2025 come commessa percependo una retribuzione netta pari a € 1.200,00;
che il resistente non aveva una “fissa dimora” e lavorava come cameriere stagionale con una retribuzione netta di circa € 2.000,00 mensili cui andavano aggiunte “le mance”; tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) all'esito dell'ascolto dei minori e della positività dei percorsi prescritti al padre, confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata degli stessi presso la madre, eliminando la possibilità del padre di vedere i figli liberamente e prevedendo un dettagliato calendario di visite padre-figli previa, certezza di una sua stabile abitazione e come da piano genitoriale che si allega […];
B) in subordine, qualora i percorsi prescritti al padre avessero un esito negativo, stabilire l'affido super esclusivo dei due figli minori alla madre;
C) confermare la somma mensile di € 700,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, farmaceutiche e sportive eventualmente occorrenti ai figli, così come previsto in data 7/3/2018 dal Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Napoli;
D) con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, cassa avv.ti ed IVA da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 16.05.2024 il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, a richiesta specifica della
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ricorrente rimetteva la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status in via preliminare rispetto all'adozione di provvedimenti provvisori.
Emessa la sentenza parziale, la causa era rimessa sul ruolo istruttorio investendo i
Servizi sociali del compito di effettuare un monitoraggio circa il contesto abitativo e i rapporti tra i genitori e i figli e . Per_1 Per_2
Successivamente, il giudice relatore disponeva l'ascolto del minore;
Per_1 all'udienza del 17.04.2025, all'esito dell'audizione del minore, il giudice relatore, a modifica della disciplina in atto, emanava i seguenti provvedimenti provvisori prevedendo che:
“la madre [potesse] adottare qualsiasi decisione nell'interesse dei figli minori, comprese quelle di maggiore interesse;
il padre [potesse] vedere e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 quando il figlio più piccolo esce da scuola sino alle ore Per_2
8:00 del mattino seguente quando lo stesso verrà accompagnato a scuola mentre , Per_1 quattordicenne d'età, è autonomo nei propri spostamenti;
il padre a settimane alterne [vedesse e tenesse] i figli dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alla domenica alle ore 21:30; invita[va] il Servizio Sociale di Anacapri, competente per territorio in relazione al domicilio del sig. , in p.zza San Nicola n. 5, a prendere in carico lo stesso affinché CP_1 continui il percorso psicologico intrapreso presso “il Centro per la famiglia” di Capri come sostegno alla genitorialità nonché ad iniziare un percorso presso il SERD per valutare e, eventualmente, superare la dipendenza dal gioco”; il giudice relatore investiva, infine, il
Servizio sociale del compito di predisporre una relazione socio-ambientale “tenuto conto della disponibilità della predetta abitazione in piazza San Nicola n. 5”.
All'udienza del 25.09.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative all'affido dei figli, alle modalità di frequentazione e alle determinazioni economiche concernenti la quantificazione dell'assegno di mantenimento per loro. in ordine all'affidamento dei figli e alle modalità di frequentazione
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Osserva il Collegio che dalla lettura del ricorso, la discussione in udienza, la documentazione prodotta e la relazione dei SS, i figli minori vadano affidati in via esclusiva alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337-quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr., tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587),
i giudici di legittimità hanno statuito che “ sussiste specifica controindicazione e, dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso […] nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge un comportamento assolutamente pregiudizievole del sig. nei confronti dei minori. CP_1
In considerazione del preminente interesse dei minori reputa il Collegio che possano valorizzarsi in giudizio – unitamente alle ulteriori risultanze probatorie di cui si dirà – le dichiarazioni del resistente utili a corroborare la prognosi negativa del Collegio sulle sue competenze genitoriali.
Infatti, in caso di processo contumaciale, le dichiarazioni rese dalla parte non costituita alle operatrici del Servizio sociale, debitamente documentate (cfr. relazione del 22.09.2025 in atti), possono essere utilizzate dal Collegio per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei figli minori, fermo restando che le stesse dichiarazioni non potrebbero mai surrogare un onere probatorio non assolto relativo a diritti disponibili.
Quanto appena affermato in ordine all'assunzione da parte del sig. di CP_1 atteggiamenti potenzialmente destabilizzanti nei confronti dei minori, trova ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione in data 17.04.2025; si Per_1 riportano, di seguito, alcuni stralci del suo ascolto:
“Per un periodo di 6 mesi ho frequentato il Convitto Vittorio Emanuele, a p.zza Dante,
a Napoli e poi a febbraio sono ritornato a Capri. Avevo scelto inizialmente questa scuola perché era una scuola consigliata e perché volevo andare via dall'isola perché il posto è un po' chiuso e per cercare di crescere al di fuori dell'isola. Quando ho detto a mamma della scelta del Convitto lei era d'accordo mentre AP non era d'accordo perché, conoscendomi, pensava che per me potesse essere un problema. Nonostante il disaccordo di AP io ci ho
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provato ma l'ambiente del Convitto, il fatto che dormivo lì, non mi è piaciuto e quindi sono poi tornato a Capri e sia mamma che AP erano d'accordo perché comunque si vedeva che non stavo bene lì e anche loro se ne sono accorti, anche perché persi un po' di kg. […] Vedo AP due-tre volte a settimana e quando vado da lui dormo anche lì e poi la mattina vado a scuola, anche perché la scuola è ad Anacapri. Il martedì e il giovedì, sono i giorni stabiliti, in cui vedo AP, ma c'è una gestione molto libera degli incontri.
Vedo AP due-tre volte a settimana e quando vado da lui dormo anche lì e poi la mattina vado a scuola, anche perché la scuola è a Anacapri. Il martedì e il giovedì, sono i giorni stabiliti, in cui vedo AP, ma c'è una gestione molto libera degli incontri.
[…] In passato ci sono stati periodi in cui non l'ho visto, ad es. nei mesi in cui ero al
Convitto. In quel periodo, per quattro mesi, però non l'ho sentito neppure, perché AP fece una scenata sulla scuola. Io però avevo già problemi per via della scuola e per stare tranquillo avevo deciso di non chiamarlo e lui neanche mi chiamava. Quando ero al convitto lui aveva un atteggiamento molto presuntuoso, e li esprimeva in modi sbagliati. Dopo questi quattro mesi poi lui mi ha chiamato e abbiamo ripreso i rapporti, forse rendendosi conto di aver sbagliato. Devo precisare che con mio fratello lui ha sempre avuto un rapporto tranquillo. I rapporti con AP li abbiamo ripresi come due persone adulte dove lui ha iniziato
a parlare con me, sulla scorta del fatto che vedeva mio fratello.
Negli anni passati io e AP abbiamo litigato, anche per le minime cose. Ad es. mia mamma invitava mia zia a casa e lui pretendeva che io cacciassi mia zia di casa, perché a detta di AP, lei rovinava la nostra famiglia, ma io non lo facevo e litigavamo. C'era un rapporto molto polemico prima, forse anche perché ero più piccolo, mentre ora non è così perché sono anche cresciuto. Io e mio fratello andiamo insieme a casa di AP e dormiamo entrambi. Mamma e AP hanno un modo di educare diverso. Mamma è più elastica e ha un modo diverso di farmi capire le cose, a me non piace che le persone mi fanno capire le cose con cattiveria o che mi vogliono costringere” (cfr., verbale di audizione del minore Per_1 del 17.04.2025).
In sintesi, sebbene il minore abbia rappresentato un miglioramento della relazione con il padre, al momento dell'ascolto, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le dichiarazioni palesano delle criticità non trascurabili nel rapporto padre-figli.
Inoltre, il miglioramento della relazione padre-figlio risulta nuovamente venuto meno in data immediatamente successiva atteso che nell'ultima relazione dei Servizi sociali di Capri del
22.09.2025 ove si dà atto di un nuovo peggioramento palesato dall'emersione di una
“conflittualità con il figlio adolescente” forse mai del tutto sopita.
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Quanto appena affermato trova riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese dal resistente medesimo in sede di colloquio con il Servizio sociale di Capri ove – dopo aver dichiarato la propria indisponibilità a seguire qualsivoglia percorso di sostegno [alla genitorialità] essendo “impegnato tutto il giorno nella gestione di un locale di intrattenimento”
– ha confermato la sussistenza di una conflittualità non trascurabile con il figlio adolescente
. Per_1
Giova riportare, sul punto, alcuni tratti significativi della relazione del Servizio sociale del 22.09.2025 (si precisa che il grassetto è dello scrivente e non dell'operatrice):
“Durante i colloqui emerge sempre la conflittualità con il figlio adolescente, il padre riferisce che i litigi sono frequenti e legati principalmente al tentativo di stabilire delle regole educative. Il figlio data l'età adolescenziale tende ad attivare " il senso di lealtà" generando tensioni nei rapporti sia con il padre che con la madre. I ragazzi hanno rapporti telefonici quotidiani con il padre, in seguito ad un litigio on il padre, per un tempo non è Per_1 andato a dormire dal lui ad Anacapri. Le comunicazioni tra i due ex avvengono sempre attraverso i figli, che si trovano al "centro" delle loro dispute, sulle decisioni e soprattutto sulla parte economica. […] Alla luce di quanto sopra descritto si evidenzia l'esistenza di una relazione padre figlio caratterizzata da difficoltà comunicative e da una gestione educativa complessa, tipica dell'adolescenza. Inoltre, il padre ha chiesto per il figlio un percorso di sostegno psicologico, perché a suo dire il ragazzo appare confuso e preoccupato alla luce della complessa situazione familiare”.
Da tali emergenze processuali deve ritenersi provata, in ordine alla frequentazione padre-figli, un'evidente discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi: si osserva, infatti, che il padre alterna periodi di assenza (si cita, a titolo esemplificativo, il periodo in cui il
– presumibilmente in disaccordo rispetto alla scelta della scuola per il figlio – CP_1 Per_1 non ha visto né sentito il minore per circa quattro mesi) a periodi di “quasi ingerenza” nella vita dei minori dimostrando scarsa sensibilità rispetto alla necessità, anche nell'interesse degli stessi, di rispettare qualsivoglia calendario di frequentazione.
Tutto ciò si traduce nella sua assoluta inaffidabilità.
Analogamente, si osserva come emerga dal contegno del sig. una scarsa CP_1 consapevolezza in ordine alla sussistenza di obblighi di sostentamento morale nei confronti del minore attuabili mediante una condivisione delle scelte educative della prole. A ciò si aggiunga una consapevolezza, altrettanto deficitaria, dei propri limiti genitoriali (si riportano, sul punto, le osservazioni rese dall'operatrice del Servizio sociale in data 05.03.2025 in ordine al fatto che
“il Signor spesso pecca di presunzione affermando che lui sa fare molto bene il padre, CP_1
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già avendo un divorzio alle spalle e due figli grandi, anche stressando i figli con continue prese di posizione”), oltre alla circostanza – parimenti rilevante – rappresentata dal netto rifiuto di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto sin qui osservato e la sistematica e reiterata violazione anche dell'obbligo di mantenimento, permette di formulare una prognosi assolutamente negativa in ordine alle competenze genitoriali del sig. e, di conseguenza, a condividere la valutazione del CP_1 giudice relatore in ordine alla necessità di disporre l'affido super-esclusivo della madre “tenuto conto della incostante presenza del sig. nella vita dei figli, nonché del perdurante CP_1 inadempimento del versamento dell'obbligo di mantenimento e della condanna del sig. CP_1 ottenuta in sede penale, con l'accertamento anche della “violenza assistita”.
Può trovare conferma il calendario di visita attualmente vigente;
pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 quando il figlio più piccolo esce da scuola sino alle ore 8:00 del mattino seguente quando lo Per_2 stesso verrà accompagnato a scuola;
il padre a settimane alterne vedrà e terrà i figli dalle ore
10:00 del sabato mattina sino alla domenica alle ore 21:30. in ordine all'assegno di mantenimento per i figli minori
Passando alle questioni economiche, premesso che la ricorrente ha chiesto la conferma della disciplina prevista in sede di separazione per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. – “che allo stato ammonta, con la CP_1 rivalutazione ISTAT a € 800,00” - si ritiene che la relativa domanda possa essere accolta atteso che lo stesso, restando contumace, ha scelto di non fornire prova della propria condizione reddituale che deve, pertanto, presumersi essere rimasta invariata rispetto all'epoca di raggiungimento dell'accordo; la contribuzione alle spese straordinarie è ripartita al 50%.
Anche l'Assegno Unico, conformemente alla domanda della ricorrente, sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50%. sulle spese di lite
Stante la soccombenza sulla domanda di affido esclusivo, le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori di medi di riferimento, di cui al D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
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1. affida i figli minori in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
2. dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo il calendario dei tempi di permanenza indicato in motivazione;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre CP_1 il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 800,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. ammonisce il sig. al rispetto della disciplina;
CP_1
5. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della ricorrente liquidate in € 3808,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Presidente est.
LE SD
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