TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa OS LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6926/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimiliano C.F._1
Marinelli
Ricorrente
CONTRO
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del La-voro –
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – servizio XXI – Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Palermo, c.f. , con sede di via Praga, 29, 90146 Palermo P.IVA_1
di Palermo Controparte_1
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC DEL 21.11.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia dell'Ispettorato del Lavoro di Palermo;
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
2025/270 PROT. N. 10773 del 7/4/2025; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 259,00 per anticipazione ed € 2.050,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.05.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/270 prot. n. 10773 notificata il
09.04.2025 emessa dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Palermo per violazione delle disposizioni in tema di comunicazione di assunzione di lavoratori, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021-
177388-PCON-1 del 20 marzo 2021, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa di € 43.200,00.
Contestava quanto accertato nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione ed in via preliminare eccepiva la decadenza dal potere impositivo per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte opposta, di cui va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del g. 21.11.2025 e, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, è decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso va accolto.
L'Ispettorato non ha dimostrato, come suo onere, la debenza della sanzione, non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta. Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo della tariffa e per l'attività effettivamente svolta, applicando i parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 e succ. mod., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 21.11.2025.
Il Giudice onorario
OS LL
Firmato digitalmente