Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 147
Articolo 2
- Legge 12 aprile 1995, n. 147
Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 147
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30 aprile 1995
30 aprile 1995