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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2024, n. 21148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21148 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE tE-Erlzi ---7 1 4.46€ DI MILANO nel procedimento a carico di: LL AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sehdte le conclusioni del PG L. c.)2-.A.t. (L3 c_ect.A.,_ t (-4.1 c)%3 r)-c_ 42.Cs—ofe IR GRA( .)-(C -Q) 4 ) Penale Sent. Sez. 1 Num. 21148 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 01/02/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da LI RI. In particolare il GIP ha ritenuto sussistente, per quanto emerge dal contenuto della decisione, il vincolo della continuazione tra un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 16 marzo del 2017 (sent. irr. dal 26.10.2022) e un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 13 settembre del 2013 (sent. irr. dal 13.7.2022). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Con articolato atto, si rappresenta che la decisione relativa al fatto di bancarotta del settembre 2013 non poteva essere riunita in continuazione con la bancarotta commessa nel marzo 2017 (sentenza irr. dal 27.11.2022), atteso che questa ultima decisione era stata già riunita in continuazione con altri fatti di bancarotta (commessi uno nel 2010 e due nel 2011) e in sede di cognizione si era esclusa la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra uno deo. fatti già riuniti in continuazione e la sentenza relativa alla bancarotta del settembre 2013. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II giudice della esecuzione non ha congruamente motivato circa la possibilità di superamento della ragione ostativa introdotta dal Pubblico Ministero già nel parere relativo alla domanda. In particolare, il fatto di bancarotta commesso in data 26 settembre del 2013 (sentenza C.App. Milano del 17 maggio 2021) è stato oggetto di espressa statuizione di 'non sussistenza' del vincolo della continuazione (in sede di cognizione, sent. del 9.6.2020) con il fatto di bancarotta commesso nel 2010 (sent. del 7 marzo 2013). Ora, come è stato documentato dal PM impugnante il fatto di bancarotta del 2010 è stato - nel frattempo - riunito in continuazione con i due fatti di bancarotta del 2011 e con quello del 2017 (oggetto della decisione qui in rilievo). Non poteva, pertanto, il GIP 'scindere' un reato continuato già deliberato come tale, ritagliarne uno degli elementi costitutivi e riunire detto episodio ad un altro fatto di bancarotta in precedenza escluso dal riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sehdte le conclusioni del PG L. c.)2-.A.t. (L3 c_ect.A.,_ t (-4.1 c)%3 r)-c_ 42.Cs—ofe IR GRA( .)-(C -Q) 4 ) Penale Sent. Sez. 1 Num. 21148 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 01/02/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Milano - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da LI RI. In particolare il GIP ha ritenuto sussistente, per quanto emerge dal contenuto della decisione, il vincolo della continuazione tra un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 16 marzo del 2017 (sent. irr. dal 26.10.2022) e un fatto di bancarotta fraudolenta commesso il 13 settembre del 2013 (sent. irr. dal 13.7.2022). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Con articolato atto, si rappresenta che la decisione relativa al fatto di bancarotta del settembre 2013 non poteva essere riunita in continuazione con la bancarotta commessa nel marzo 2017 (sentenza irr. dal 27.11.2022), atteso che questa ultima decisione era stata già riunita in continuazione con altri fatti di bancarotta (commessi uno nel 2010 e due nel 2011) e in sede di cognizione si era esclusa la ricorrenza del medesimo disegno criminoso tra uno deo. fatti già riuniti in continuazione e la sentenza relativa alla bancarotta del settembre 2013. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II giudice della esecuzione non ha congruamente motivato circa la possibilità di superamento della ragione ostativa introdotta dal Pubblico Ministero già nel parere relativo alla domanda. In particolare, il fatto di bancarotta commesso in data 26 settembre del 2013 (sentenza C.App. Milano del 17 maggio 2021) è stato oggetto di espressa statuizione di 'non sussistenza' del vincolo della continuazione (in sede di cognizione, sent. del 9.6.2020) con il fatto di bancarotta commesso nel 2010 (sent. del 7 marzo 2013). Ora, come è stato documentato dal PM impugnante il fatto di bancarotta del 2010 è stato - nel frattempo - riunito in continuazione con i due fatti di bancarotta del 2011 e con quello del 2017 (oggetto della decisione qui in rilievo). Non poteva, pertanto, il GIP 'scindere' un reato continuato già deliberato come tale, ritagliarne uno degli elementi costitutivi e riunire detto episodio ad un altro fatto di bancarotta in precedenza escluso dal riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente