Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 28/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2026, proposto dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e Dell’Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
a - dell'ordinanza n. 60 del 17/12/2025, notificata il 18/12/2025 a mezzo pec, con la quale il Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, ha intimato al Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno di provvedere ad horas alla radicale pulizia dell'intero alveo del torrente Cavaiola mediante la rimozione di tutte le essenze vegetali ed arboree e dei detriti ostruenti il normale deflusso delle acque;
b- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IM AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
con ricorso notificato in data 30.12.2025 e depositato il 02.01.2026 il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno e dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno ha impugnato l'ordinanza n. 60 del 17.12.2025 Reg. Gen. 388 con cui il Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni ha ordinato al Consorzio di provvedere ad horas alla radicale pulizia dell’intero alveo del torrente Cavaiola mediante la rimozione di tutte le essenze vegetali ed arboree e dei detriti ostruenti il normale deflusso delle acque;
Considerato che
tra le doglianze profilate in ricorso è stata dedotta la violazione, sotto diversi profili, della normativa regionale e nazionale in materia di opere di bonifica e di gestione del demanio idrico e, più in dettaglio, della legge regionale della Campania n. 7 del 06.06.2025 per difetto di competenze del suddetto Consorzio di Bonifica rispetto alle attività indicate nella gravata ordinanza;
si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e la Regione Campania;
Rilevato che
con istanza congiunta depositata in data 22.01.2026 è stata rappresentata l’intervenuta rettifica in autotutela dell'ordinanza n. 60 del 17/12/2025 Reg. Gen. 388 - e la revoca parziale della stessa, con stralcio della parte dispositiva intimata al Consorzio di Bonifica ed individuazione del solo Genio Civile della Regione Campania come ente competente alla radicale pulizia dell'asta torrentizia a tutela della pubblica e privata incolumità - ad opera dell’ordinanza n. 18 del 22.01.2026 adottata dal Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni, regolarmente notificata al Consorzio ricorrente e depositata agli atti del giudizio;
Ritenuto che
alla luce di detta sopravvenienza non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in capo alla parte ricorrente;
possano essere integralmente compensate le spese del giudizio alla luce dell’accordo delle parti, espresso nell’istanza del 22.01.2026 e confermato nell’odierna udienza, come pure riportato a verbale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
IM AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AR | UI RU |
IL SEGRETARIO