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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 N.q. Rapp.te Ricorrente_1 Autoricambi Società_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502BQ006692021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2348/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato via PEC in data 13.12.2024, la società appellante AUTORICAMBI Società_1 di Ricorrente_1 & C. s.a.s. (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato la sentenza n. 1447/05/2024 della CGT di primo grado di Agrigento che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY502BQ00669/2021 relativo al periodo d'imposta 2016, con conseguente condanna alle spese di lite quantificate in € 1.500,00.
La società appellante ha lamentato:
- Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 per pretesa illegittimità della delega di firma del funzionario sottoscrittore;
- Violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992 per difetto di motivazione e attività istruttoria fondata su meri questionari;
- Difetto di motivazione e illegittima motivazione per relationem.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e confermando che:
- l'avviso è stato sottoscritto il 03.12.2021 dal funzionario Nominativo_1, Nominativo_2, munito di valida delega di firma (disposizione n. 57/2021);
- i maggiori ricavi pari a € 115.340,00 sono stati documentalmente provati tramite fatture acquisite attraverso questionari e controlli incrociati;
- è stata rilevata anche una indebita deduzione di € 324,95 relativa a costi non di competenza.
La parte appellante depositava memoria illustrativa ribadendo che l'atto di conferimento incarico prodotto dall'Agenzia delle Entrate, con il quale è stato conferito l'incarico per la sottoscrizione dell'atto impugnato non può ritenersi valido, né legittimante la sottoscrizione,per la temporaneità dell'incarico conferito al Dott.
Nominativo_1. Infatti, se è vero che dall'atto dispositivo 57/2021 emerge che il Dott. Nominativo_3 abbia delegato il sig. Nominativo_1 alla sottoscrizione degli atti di accertamento è pur vero che tale atto non reca il periodo di validità di detta delega.
Inoltre risulterebbe violato il principio del contraddittorio, avendo l'Agenzia delle Entrate fatto riferimento solamente ai “questionari inviati dai clienti” senza alcuna ricostruzione analitica degli elementi di reddito dichiarati e, quindi, senza alcun accertamento delle condizioni legittimanti l'accertamento.
Insiste anche nel difetto di motivazione.dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla dedotta nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 DPR 600/1973. L'appellante sostiene che l'avviso sarebbe nullo poiché sottoscritto nel dicembre 2022, oltre la durata dell'incarico del Direttore provinciale, con conseguente carenza di potere delegatorio e inefficacia della delega conferita al funzionario.
La doglianza non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge con certezza che:
1. l'avviso impugnato è stato sottoscritto in data 03.12.2021, e non nel 2022;
2. la delega di firma era stata conferita con atto dispositivo n. 57/2021 al funzionario Nominativo_1 , appartenente alla carriera direttiva (III area);
3. la delega era scritta, nominativa e pienamente vigente alla data di sottoscrizione.
Il richiamo dell'appellante alla presunta scadenza dell'incarico del Direttore non trova riscontro negli atti, poiché la sottoscrizione dell'avviso è anterioore alla data del 01.11.2022 cui fa riferimento la difesa. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere valida la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, anche senza allegazione materiale della delega, trattandosi di atto endoprocedimentale (Cass. nn. 11013/2019; 8814/2019). Nessun vizio di nullità può dunque ravvisarsi.
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992. L'appellante sostiene che l'accertamento sia stato fondato su meri questionari senza ulteriori riscontri istruttori, in violazione del principio del contraddittorio e dell'onere probatorio dell'Amministrazione.
La censura è infondata.
Dalla lettura del PVC e delle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che l'attività ispettiva non si è limitata ai questionari, ma ha portato all'acquisizione di fatture di vendita non registrate, provenienti dai clienti dell'appellante; inoltre è stata condotta mediante controlli incrociati e verifiche documentali che hanno consentito la ricostruzione analitica dei maggiori ricavi per € 115.340,00, dettagliati nell'allegato n. 2 al PVC;
inoltre sono stati rilevati costi indeducibili riferiti ad anni precedenti (€ 324,95).
La prova della pretesa tributaria non è dunque stata affidata a meri indizi, bensì a documentazione contabile
(fatture) nella disponibilità di terzi ma imputabili all'attività dell'appellante.
L'appellante non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione contraria, né ha confutato puntualmente le fatture rinvenute, limitandosi a contestazioni generiche.
Ne consegue la piena legittimità dell'accertamento ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973.
3. Sulla motivazione dell'avviso e sulla motivazione per relationem. L'appellante sostiene che l'avviso sarebbe carente di motivazione perché fondato per relationem sul PVC della Guardia di Finanza.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, in consolidato orientamento (Cass. nn. 27060/2005; 7230/2003; 6232/2003;
5677/2014), ha stabilito che la motivazione per relationem è pienamente legittima, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente;
il PVC costituisce atto idoneo a fondare la motivazione dell'avviso; non è richiesta alcuna trascrizione integrale del PVC nell'atto impositivo. Nel caso di specie l'avviso richiama il PVC notificato all'appellante e contiene comunque una autonoma ricostruzione dei fatti e dei rilievi;
consente pienamente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e dunque di difendersi e , pertanto, non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 né difetto di motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è integralmente infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
2.300,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 N.q. Rapp.te Ricorrente_1 Autoricambi Società_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502BQ006692021 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2348/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato via PEC in data 13.12.2024, la società appellante AUTORICAMBI Società_1 di Ricorrente_1 & C. s.a.s. (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato la sentenza n. 1447/05/2024 della CGT di primo grado di Agrigento che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY502BQ00669/2021 relativo al periodo d'imposta 2016, con conseguente condanna alle spese di lite quantificate in € 1.500,00.
La società appellante ha lamentato:
- Violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 per pretesa illegittimità della delega di firma del funzionario sottoscrittore;
- Violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992 per difetto di motivazione e attività istruttoria fondata su meri questionari;
- Difetto di motivazione e illegittima motivazione per relationem.
L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e confermando che:
- l'avviso è stato sottoscritto il 03.12.2021 dal funzionario Nominativo_1, Nominativo_2, munito di valida delega di firma (disposizione n. 57/2021);
- i maggiori ricavi pari a € 115.340,00 sono stati documentalmente provati tramite fatture acquisite attraverso questionari e controlli incrociati;
- è stata rilevata anche una indebita deduzione di € 324,95 relativa a costi non di competenza.
La parte appellante depositava memoria illustrativa ribadendo che l'atto di conferimento incarico prodotto dall'Agenzia delle Entrate, con il quale è stato conferito l'incarico per la sottoscrizione dell'atto impugnato non può ritenersi valido, né legittimante la sottoscrizione,per la temporaneità dell'incarico conferito al Dott.
Nominativo_1. Infatti, se è vero che dall'atto dispositivo 57/2021 emerge che il Dott. Nominativo_3 abbia delegato il sig. Nominativo_1 alla sottoscrizione degli atti di accertamento è pur vero che tale atto non reca il periodo di validità di detta delega.
Inoltre risulterebbe violato il principio del contraddittorio, avendo l'Agenzia delle Entrate fatto riferimento solamente ai “questionari inviati dai clienti” senza alcuna ricostruzione analitica degli elementi di reddito dichiarati e, quindi, senza alcun accertamento delle condizioni legittimanti l'accertamento.
Insiste anche nel difetto di motivazione.dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla dedotta nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 DPR 600/1973. L'appellante sostiene che l'avviso sarebbe nullo poiché sottoscritto nel dicembre 2022, oltre la durata dell'incarico del Direttore provinciale, con conseguente carenza di potere delegatorio e inefficacia della delega conferita al funzionario.
La doglianza non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge con certezza che:
1. l'avviso impugnato è stato sottoscritto in data 03.12.2021, e non nel 2022;
2. la delega di firma era stata conferita con atto dispositivo n. 57/2021 al funzionario Nominativo_1 , appartenente alla carriera direttiva (III area);
3. la delega era scritta, nominativa e pienamente vigente alla data di sottoscrizione.
Il richiamo dell'appellante alla presunta scadenza dell'incarico del Direttore non trova riscontro negli atti, poiché la sottoscrizione dell'avviso è anterioore alla data del 01.11.2022 cui fa riferimento la difesa. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere valida la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, anche senza allegazione materiale della delega, trattandosi di atto endoprocedimentale (Cass. nn. 11013/2019; 8814/2019). Nessun vizio di nullità può dunque ravvisarsi.
2. Sulla dedotta violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992. L'appellante sostiene che l'accertamento sia stato fondato su meri questionari senza ulteriori riscontri istruttori, in violazione del principio del contraddittorio e dell'onere probatorio dell'Amministrazione.
La censura è infondata.
Dalla lettura del PVC e delle controdeduzioni dell'Ufficio emerge che l'attività ispettiva non si è limitata ai questionari, ma ha portato all'acquisizione di fatture di vendita non registrate, provenienti dai clienti dell'appellante; inoltre è stata condotta mediante controlli incrociati e verifiche documentali che hanno consentito la ricostruzione analitica dei maggiori ricavi per € 115.340,00, dettagliati nell'allegato n. 2 al PVC;
inoltre sono stati rilevati costi indeducibili riferiti ad anni precedenti (€ 324,95).
La prova della pretesa tributaria non è dunque stata affidata a meri indizi, bensì a documentazione contabile
(fatture) nella disponibilità di terzi ma imputabili all'attività dell'appellante.
L'appellante non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione contraria, né ha confutato puntualmente le fatture rinvenute, limitandosi a contestazioni generiche.
Ne consegue la piena legittimità dell'accertamento ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973.
3. Sulla motivazione dell'avviso e sulla motivazione per relationem. L'appellante sostiene che l'avviso sarebbe carente di motivazione perché fondato per relationem sul PVC della Guardia di Finanza.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione, in consolidato orientamento (Cass. nn. 27060/2005; 7230/2003; 6232/2003;
5677/2014), ha stabilito che la motivazione per relationem è pienamente legittima, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente;
il PVC costituisce atto idoneo a fondare la motivazione dell'avviso; non è richiesta alcuna trascrizione integrale del PVC nell'atto impositivo. Nel caso di specie l'avviso richiama il PVC notificato all'appellante e contiene comunque una autonoma ricostruzione dei fatti e dei rilievi;
consente pienamente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e dunque di difendersi e , pertanto, non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 né difetto di motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è integralmente infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
2.300,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente