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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4437/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona (VR), Lungadige Matteotti 12, presso lo studio dell'Avv. TONNI SERGIO, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Villafranca di Verona (VR), Corso
Vittorio Emanuele II 81/A, presso lo studio degli Avv. RIGHETTI
LF GI e RIGHETTI RT, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.9.2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in via principale, che, previo accertamento della sussistenza del credito di 17.105,00 euro da lui vantato a titolo di mutuo, venga condannata alla restituzione di detta somma. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di mutuo mediante bonifici indicanti la causale
“prestito” (ammontanti a 11.800,00 euro) e l'accertamento del proprio diritto a ripetere ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. i restanti 5.350,00 euro. In via ulteriormente subordinata, l'attore ha chiesto l'accertamento del diritto alla ripetizione dei complessivi
17.105,00 euro ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in ultima istanza, la condanna al pagamento dello stesso importo ai sensi dell'art. 2041
c.c.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto: a) che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2014 al 2019, convivendo per un solo mese nel corso del 2017; b) di avere eseguito venti bonifici sul conto corrente della convenuta da ottobre 2016 a ottobre 2017 per una somma complessiva di
17.105,00 (doc. 1 parte attrice); c) che tali versamenti sarebbero stati effettuati a titolo di mutuo.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto che l'indicazione della dicitura
“prestito” nella causale del bonifico - rinvenibile nei bonifici datati
23.08.2017 (di 5.000 euro) e 28.08.2017 (il primo di 5.000 euro e il secondo di 1.800 euro) – sarebbe elemento sufficiente a giustificare la richiesta di restituzione delle somme mutuate. Per gli altri versamenti, il titolo di mutuo si evincerebbe invece dall'uso del termine “bonifico” nella causale. Quanto a quelli di più lieve entità
– sempre secondo l'attore - la scelta del bonifico sarebbe stata preferita alla consegna a mano al solo scopo di tenere traccia dei pagamenti effettuati.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio parte convenuta sostenendo, innanzitutto, che i bonifici per cui è causa furono effettuati dal in proprio favore, affinché la stessa li trasferisse al signor Pt_1 per consentire a parte attrice l'acquisto di Persona_1 un'autovettura Mercedes Benz targata FK747NG; che, in effetti, in data 20.06.2017 la sig.ra ha effettuato un bonifico di euro CP_1
11.300,00 (doc. 1 parte convenuta) e un bonifico di 500,00 euro
(doc. 2 parte convenuta); che le somme non sarebbero state corrisposte a titolo di mutuo, ma in adempimento agli obblighi derivanti dalla convivenza instaurata tra marzo 2017 e giugno
2017 e come contributo per l'attività di badante della madre dell'attore (pag. 2 comparsa).
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la compensazione con un proprio controcredito di euro 17.293,00, attestato da una serie di bonifici (docc. 3 e 4 parte convenuta) cui dovrebbero aggiungersi altri pagamenti corrisposti in contanti.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 16.9.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere, innanzitutto, evidenziato come non possa trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui la dazione dell'importo oggetto di causa sarebbe stata effettuata, dal sig. in proprio favore, a titolo di adempimento di Pt_1 un'obbligazione naturale. A questo proposito basti, infatti, osservare come la giurisprudenza costante ritenga a tal fine necessaria la convivenza more uxorio tra le parti (cfr. da ultimo
Cass. 11337/2025) e come, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea secondo cui la convivenza tra le parti si sarebbe protratta per solo un mese, la sig.ra non abbia CP_1
pagina 3 di 8 dato alcuna prova circa la stabilità e la serietà della convivenza instaurata tra le parti.
Ciò posto, non può nemmeno ritenersi sufficientemente provato l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'importo di euro
11.800,00 le sarebbe stato versato dall'attore per l'acquisto di un'auto in Germania, tenuto conto del fatto che: a) una parte dell'importo, pari a 500,00 euro, che reca la causale “giroconto”, è destinato al sig. mentre il solo bonifico di 11.300,00 euro, Pt_1 in cui la causale è effettivamente “acquisto auto”, è destinata al sig. sicché non risulta dimostrato il versamento al sig. Per_1 dell'importo di euro 11.800,00, che invece è stato affermato Per_1 dalla convenuta;
b) parte convenuta ha allegato, in comparsa di costituzione e risposta, che “Il bonifico di €. 11.300,00 fu fatto alla resistente affinché a sua volta lo girasse al sig. Persona_1 venditore dell'autovettura targata FK 747 NG, poi intestata allo stesso sig. ma tale circostanza è smentita dal fatto che i Pt_1 bonifici dimessi quali docc. 1 e 2 da parte convenuta erano in realtà antecedenti di circa due mesi rispetto ai versamenti fatti dal sig. c) il prezzo dell'auto risultante dal doc. 5 di parte Pt_1 convenuta non corrisponde a quello indicato in atti dalla sig.ra
d) la difesa della convenuta è, comunque, contraddittoria CP_1 nel sostenere, per un verso, che le somme sarebbero servite per acquistare l'auto, e, per altro verso, che le stesse sarebbero state versate in adempimento di un'obbligazione naturale;
e) la sig.ra ha manifestato, comunque, in via stragiudiziale la volontà CP_1 di ripianare un proprio debito;
f) vi sono incongruenze nelle deposizioni del teste , il quale ha dapprima Testimone_1 affermato che il bonifico doveva essere effettuato al sig. dal Per_1 sig. e, successivamente, che l'attore avrebbe dovuto Pt_1 versare allo stesso il prezzo dell'auto; g) peraltro, Testimone_1 vi sono valide ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste pagina 4 di 8 medesimo, non essendo contestato l'esistenza di un suo considerevole debito nei confronti dell'attore.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi dimostrato che, quantomeno l'importo di euro 11.800,00 fu versato dal sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di mutuo (prova, questa, che, come è CP_1 noto, grava su colui che agisce in restituzione: Cass. 27372/2021).
Va, infatti, applicato l'orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, secondo cui “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. 8829/23). Per un verso, infatti, i tre bonifici eseguiti in data 23.8.2017 e 28.8.2017 recano nella causale la dicitura “prestito” (cfr. doc. 1 attoreo) e, per altro verso, come è stato poc'anzi osservato, parte convenuta ha ricevuto la somma senza contestare stragiudizialmente tale imputazione (e si è, anzi, dichiarata disponibile alla restituzione) e non è riuscita nemmeno in corso di causa a fornire diverse verosimili ragioni idonee a giustificare il trasferimento di denaro. A fronte, quindi, di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attore, come documentata dalla causale del bonifico, e di una allegazione difensiva della controparte che si fonda su circostanze non dimostrate e articolate solo in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento, ritiene questo Giudice provata l'esistenza di un negozio di mutuo, in ossequio ai criteri dettati dalla Corte di Cassazione.
Quanto ai restanti versamenti, per euro 5.305,00 (e non 5.350,00, come invece richiesto dall'attore), va osservato come parte attrice pagina 5 di 8 non abbia dato prova della sussistenza di un contratto di mutuo, posto che le relative contabili di pagamento sono motivate in maniera generica attraverso la semplice causale “bonifico” oppure mediante intestazioni scherzose ed affettuose, che non alludono ad alcun obbligo di restituzione in capo alla convenuta.
La domanda di restituzione di tali importi fondata su un rapporto mutuo deve, pertanto, essere rigettata, poiché la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 20964/25).
Sennonché, va accolta, in via subordinata, la domanda di ripetizione di tali somme a titolo di indebito.
In tema di domanda ex art. 2033 c.c., chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. 21340/2025).
Nel caso di specie, come è stato appena evidenziato, la convenuta non ha né allegato in modo specifico, né dimostrato le CP_1 ragioni giustificatrici dei singoli versamenti effettuati dal sig.
sicché la domanda di quest'ultimo deve essere accolta. Pt_1
deve essere, quindi, condannata a Controparte_1 corrispondere al sig. l'importo di euro 17.105,00, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione pagina 6 di 8 sino al saldo effettivo, non potendosi ravvisare – quanto all'importo dovuto a titolo di ripetizione – una mala fede dell'accipiens.
Infine, non può essere accolta l'eccezione di compensazione sollevata dalla sig.ra poiché, da un lato, tutti i bonifici CP_1 dalla stessa prodotti quale doc. 3 indicano come causale
“restituzione prestito”, il che smentisce radicalmente l'assunto di parte convenuta secondo cui la stessa vanterebbe, per effetto di tali versamenti, un credito di tale importo nei confronti del sig.
e, dall'altro lato, non è stato nemmeno allegata dalla Pt_1 convenuta la causa giustificatrice né dei versamenti effettuati nel
2019 (doc. 4) né delle (indimostrate) dazioni di contanti.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In accoglimento delle domande attoree, condanna parte convenuta al versamento in favore di della somma di euro Parte_1
17.105,00, oltre agli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo;
Condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14
T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4437/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona (VR), Lungadige Matteotti 12, presso lo studio dell'Avv. TONNI SERGIO, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Villafranca di Verona (VR), Corso
Vittorio Emanuele II 81/A, presso lo studio degli Avv. RIGHETTI
LF GI e RIGHETTI RT, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.9.2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in via principale, che, previo accertamento della sussistenza del credito di 17.105,00 euro da lui vantato a titolo di mutuo, venga condannata alla restituzione di detta somma. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di mutuo mediante bonifici indicanti la causale
“prestito” (ammontanti a 11.800,00 euro) e l'accertamento del proprio diritto a ripetere ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. i restanti 5.350,00 euro. In via ulteriormente subordinata, l'attore ha chiesto l'accertamento del diritto alla ripetizione dei complessivi
17.105,00 euro ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in ultima istanza, la condanna al pagamento dello stesso importo ai sensi dell'art. 2041
c.c.
In particolare, parte attrice ha riportato, in fatto: a) che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2014 al 2019, convivendo per un solo mese nel corso del 2017; b) di avere eseguito venti bonifici sul conto corrente della convenuta da ottobre 2016 a ottobre 2017 per una somma complessiva di
17.105,00 (doc. 1 parte attrice); c) che tali versamenti sarebbero stati effettuati a titolo di mutuo.
Ciò posto, parte attrice ha dedotto che l'indicazione della dicitura
“prestito” nella causale del bonifico - rinvenibile nei bonifici datati
23.08.2017 (di 5.000 euro) e 28.08.2017 (il primo di 5.000 euro e il secondo di 1.800 euro) – sarebbe elemento sufficiente a giustificare la richiesta di restituzione delle somme mutuate. Per gli altri versamenti, il titolo di mutuo si evincerebbe invece dall'uso del termine “bonifico” nella causale. Quanto a quelli di più lieve entità
– sempre secondo l'attore - la scelta del bonifico sarebbe stata preferita alla consegna a mano al solo scopo di tenere traccia dei pagamenti effettuati.
pagina 2 di 8 Si è costituita in giudizio parte convenuta sostenendo, innanzitutto, che i bonifici per cui è causa furono effettuati dal in proprio favore, affinché la stessa li trasferisse al signor Pt_1 per consentire a parte attrice l'acquisto di Persona_1 un'autovettura Mercedes Benz targata FK747NG; che, in effetti, in data 20.06.2017 la sig.ra ha effettuato un bonifico di euro CP_1
11.300,00 (doc. 1 parte convenuta) e un bonifico di 500,00 euro
(doc. 2 parte convenuta); che le somme non sarebbero state corrisposte a titolo di mutuo, ma in adempimento agli obblighi derivanti dalla convivenza instaurata tra marzo 2017 e giugno
2017 e come contributo per l'attività di badante della madre dell'attore (pag. 2 comparsa).
Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la compensazione con un proprio controcredito di euro 17.293,00, attestato da una serie di bonifici (docc. 3 e 4 parte convenuta) cui dovrebbero aggiungersi altri pagamenti corrisposti in contanti.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale e in data 16.9.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono fondate alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere, innanzitutto, evidenziato come non possa trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dalla convenuta, secondo cui la dazione dell'importo oggetto di causa sarebbe stata effettuata, dal sig. in proprio favore, a titolo di adempimento di Pt_1 un'obbligazione naturale. A questo proposito basti, infatti, osservare come la giurisprudenza costante ritenga a tal fine necessaria la convivenza more uxorio tra le parti (cfr. da ultimo
Cass. 11337/2025) e come, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea secondo cui la convivenza tra le parti si sarebbe protratta per solo un mese, la sig.ra non abbia CP_1
pagina 3 di 8 dato alcuna prova circa la stabilità e la serietà della convivenza instaurata tra le parti.
Ciò posto, non può nemmeno ritenersi sufficientemente provato l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'importo di euro
11.800,00 le sarebbe stato versato dall'attore per l'acquisto di un'auto in Germania, tenuto conto del fatto che: a) una parte dell'importo, pari a 500,00 euro, che reca la causale “giroconto”, è destinato al sig. mentre il solo bonifico di 11.300,00 euro, Pt_1 in cui la causale è effettivamente “acquisto auto”, è destinata al sig. sicché non risulta dimostrato il versamento al sig. Per_1 dell'importo di euro 11.800,00, che invece è stato affermato Per_1 dalla convenuta;
b) parte convenuta ha allegato, in comparsa di costituzione e risposta, che “Il bonifico di €. 11.300,00 fu fatto alla resistente affinché a sua volta lo girasse al sig. Persona_1 venditore dell'autovettura targata FK 747 NG, poi intestata allo stesso sig. ma tale circostanza è smentita dal fatto che i Pt_1 bonifici dimessi quali docc. 1 e 2 da parte convenuta erano in realtà antecedenti di circa due mesi rispetto ai versamenti fatti dal sig. c) il prezzo dell'auto risultante dal doc. 5 di parte Pt_1 convenuta non corrisponde a quello indicato in atti dalla sig.ra
d) la difesa della convenuta è, comunque, contraddittoria CP_1 nel sostenere, per un verso, che le somme sarebbero servite per acquistare l'auto, e, per altro verso, che le stesse sarebbero state versate in adempimento di un'obbligazione naturale;
e) la sig.ra ha manifestato, comunque, in via stragiudiziale la volontà CP_1 di ripianare un proprio debito;
f) vi sono incongruenze nelle deposizioni del teste , il quale ha dapprima Testimone_1 affermato che il bonifico doveva essere effettuato al sig. dal Per_1 sig. e, successivamente, che l'attore avrebbe dovuto Pt_1 versare allo stesso il prezzo dell'auto; g) peraltro, Testimone_1 vi sono valide ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste pagina 4 di 8 medesimo, non essendo contestato l'esistenza di un suo considerevole debito nei confronti dell'attore.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi dimostrato che, quantomeno l'importo di euro 11.800,00 fu versato dal sig. Pt_1 alla sig.ra a titolo di mutuo (prova, questa, che, come è CP_1 noto, grava su colui che agisce in restituzione: Cass. 27372/2021).
Va, infatti, applicato l'orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, secondo cui “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. 8829/23). Per un verso, infatti, i tre bonifici eseguiti in data 23.8.2017 e 28.8.2017 recano nella causale la dicitura “prestito” (cfr. doc. 1 attoreo) e, per altro verso, come è stato poc'anzi osservato, parte convenuta ha ricevuto la somma senza contestare stragiudizialmente tale imputazione (e si è, anzi, dichiarata disponibile alla restituzione) e non è riuscita nemmeno in corso di causa a fornire diverse verosimili ragioni idonee a giustificare il trasferimento di denaro. A fronte, quindi, di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attore, come documentata dalla causale del bonifico, e di una allegazione difensiva della controparte che si fonda su circostanze non dimostrate e articolate solo in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento, ritiene questo Giudice provata l'esistenza di un negozio di mutuo, in ossequio ai criteri dettati dalla Corte di Cassazione.
Quanto ai restanti versamenti, per euro 5.305,00 (e non 5.350,00, come invece richiesto dall'attore), va osservato come parte attrice pagina 5 di 8 non abbia dato prova della sussistenza di un contratto di mutuo, posto che le relative contabili di pagamento sono motivate in maniera generica attraverso la semplice causale “bonifico” oppure mediante intestazioni scherzose ed affettuose, che non alludono ad alcun obbligo di restituzione in capo alla convenuta.
La domanda di restituzione di tali importi fondata su un rapporto mutuo deve, pertanto, essere rigettata, poiché la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa e, anzi, ne contesti la legittimità, giacché, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e tale onere si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 20964/25).
Sennonché, va accolta, in via subordinata, la domanda di ripetizione di tali somme a titolo di indebito.
In tema di domanda ex art. 2033 c.c., chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. 21340/2025).
Nel caso di specie, come è stato appena evidenziato, la convenuta non ha né allegato in modo specifico, né dimostrato le CP_1 ragioni giustificatrici dei singoli versamenti effettuati dal sig.
sicché la domanda di quest'ultimo deve essere accolta. Pt_1
deve essere, quindi, condannata a Controparte_1 corrispondere al sig. l'importo di euro 17.105,00, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione pagina 6 di 8 sino al saldo effettivo, non potendosi ravvisare – quanto all'importo dovuto a titolo di ripetizione – una mala fede dell'accipiens.
Infine, non può essere accolta l'eccezione di compensazione sollevata dalla sig.ra poiché, da un lato, tutti i bonifici CP_1 dalla stessa prodotti quale doc. 3 indicano come causale
“restituzione prestito”, il che smentisce radicalmente l'assunto di parte convenuta secondo cui la stessa vanterebbe, per effetto di tali versamenti, un credito di tale importo nei confronti del sig.
e, dall'altro lato, non è stato nemmeno allegata dalla Pt_1 convenuta la causa giustificatrice né dei versamenti effettuati nel
2019 (doc. 4) né delle (indimostrate) dazioni di contanti.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
In accoglimento delle domande attoree, condanna parte convenuta al versamento in favore di della somma di euro Parte_1
17.105,00, oltre agli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione sino al saldo effettivo;
Condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed euro
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14
T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 8 di 8