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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI NAPOLI, in persona dell'avv. dello Stato Mariano Valente, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI NAPOLI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. D'ALTERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
ANIELLO PALUMBO 57, GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. D'ALTERIO ANDREA
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RUSSO MARCO, elettivamente domiciliato in
Maddaloni, Piazza della Vittoria n. 10, presso il difensore avv. RUSSO
MARCO,
CONVENUTI
Società di diritto a Socio Unico, in CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Falciano alla Strada Cà
Valentino nr.124 – Repubblica di San Marino, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLUCCI EGIDIO, presso cui è elettivamente domiciliata in
Napoli, Via Manzoni nr. 50
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2024 le parti concludevano come da verbale ed
1 il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'
[...]
conveniva innanzi all'intestato Tribunale le Parte_1 società Controparte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., l'atto di scissione parziale della società “ e costituzione Controparte_1 della società “ , a rogito del notaio dott. Parte_2 Per_1
Rep. 1350 – Racc. 980 del 5.12.2013 e trascritto in data 02.1.2014
[...]
n. 84 R.G. e n. 76 R.P., limitatamente alla cessione di diritti reali e di quote riferibili all'odierna convenuta sui seguenti beni: fabbricato sito in Lusciano
(CE) alla strada Provinciale Trentola – Parete, composto da locale seminterrato adibito a deposito con una superficie di circa 350 metri quadri locale sito al piano primo di circa 400 metri quadrati adibito ed esposizione merci, locale sito al piano secondo di circa 400 metri quadrati adibito ad esposizione merce, e appartamento per civile abitazione, identificato al
NCEU del detto Comune al foglio 1, p.lla 5301, sub. 4, categoria C/1, classe 1^, di mq. 438, strada Prov.le Trentola Parete, piano T-S1, R.C. euro
4750,37; sub. 5, categoria A/2, classe 2^, di vani 6,5, strada Prov.le Trentola Parete, piano 1, R.C. euro 469,98; − sub. 6, categoria A/2, classe
2^, di vani 8,5, strada Prov.le Trentola Parete, piano1, R.C. euro 614,58.
A sostegno della pretesa deduceva di essere creditrice, al momento della domanda, di una somma pari ad euro 409.468,10 risultante dai ruoli allegati, di cui la aveva piena ed effettiva Controparte_1 conoscenza per intervenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottostanti. Deduceva, in particolare che “già alla data del
05.12.2013, risultano emesse a carico della società Controparte_1 cartelle di pagamento riferite ad anni di imposta pregressi per un totale complessivo di euro 5.563,44”. In ordine alla scientia damni affermava la considerevole riduzione del capitale sociale della dunque CP_1 CP_1 una riduzione della garanzia patrimoniale del credito vantato dall'amministrazione finanziaria che non avrebbe potuto ottenere l'integrale soddisfacimento.
Con comparsa di risposta depositata il 26.04.2019 si costituiva
[...]
deducendo l'insussistenza dei presupposti della scientia Controparte_1 damni del disponente e del consilium fraudis del terzo, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. poiché inammissibile ed infondata in quanto sfornita di prova. In particolare, contestava la ricostruzione operata dalla , precisando che la Parte_1 [...]
- come previsto dall'art. 2506 c.c.- con l'atto di scissione Controparte_1
2 impugnato avesse assegnato alla neocostituita Parte_2 esclusivamente il suo patrimonio immobiliare, sulla scorta di scelte strategiche di riorganizzazione della struttura aziendale, con differenziazione delle attività ed attribuzione alla Controparte_1 dell'attività commerciale ed alla dell'attività Parte_2 immobiliare. Deduceva il difetto del requisito delle scientia damni, alla luce della solidità patrimoniale di entrambe le società dopo l'atto di scissione, evincibile dai bilanci del 2014, 2015 e 2016 depositati, dai quali risulta che il capitale sociale della fosse rimasto invariato, pari ad Controparte_1 euro 10.400,00, oltre ad un attivo patrimoniale nel 2013 pari ad € 1.569.400
e nell'anno 2014 pari ad € 1.400.429, nel 2015 pari ad € 1.211.637.
Deduceva inoltre la propria ignoranza, al momento dell'atto impugnato, della debitoria oggi vantata, avendo ricevuto la notifica di cartelle per una esposizione di soli € 4.126,29, dunque addirittura inferiore a quanto dedotto dall'attrice (€ 5.563,44), rispetto alla quale la stessa risultava pienamente patrimonializzata. Affermava infatti che l'importo di € 304.375,63 fosse stato iscritto a ruolo solo nel 2015, originato da un avviso di accertamento, opposto con esito favorevole, con sentenza n. 402/05/12 emessa il
16.10.2012. e depositata il 18.10.2012.
Con comparsa di costituzione depositata il 14.01.2020 interveniva nel presente giudizio la deducendo di essere creditrice, nei Controparte_2 confronti di dell'importo complessivo di € Controparte_1
23.122,73 in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 06.07.2019 nell'ambito del procedimento monitorio r.g. n. 4591/2019, chiedendo dichiarare l'inefficacia dell'atto di scissione con assegnazione di beni alla anche propri Parte_2 confronti. recasse pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
Successivamente rinunciata in data 20.07.2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, assegnata a questo giudice solo a far data dal 2.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2024.
Con comparsa di risposta depositata il 16.06.2021 si costituiva
[...] eccependo preliminarmente l'incompetenza Parte_2 funzionale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese nonché la prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. per decorso del termine quinquennale previsto dall'art 2903 c.c. decorrente dalla data dell'atto di scissione del 5.12.2013. Sosteneva, altresì, la inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dall'attrice per violazione degli artt. 2506 ter e 2506 quater del c.c. per omessa opposizione in qualità di creditore al progetto di scissione entro i 60 giorni ex art. 2503 c.c., l'applicabilità dei quali
3 eliderebbe in radice l'ammissibilità del ricorso all'azione revocatoria.
Deduceva, comunque, infondata l'azione revocatoria per difetto dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. In particolare, affermava l'esiguità del credito vantato dall'attrice al momento dell'atto di scissione, rispetta al quale dai bilanci la società risultava certamente patrimonializzata dunque sussistenti le garanzie per farvi fronte.
All'udienza del 2.7.2024 la chiedeva Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver corrisposto tutte le somme vantate dall'attrice. Tale circostanza veniva contestata dall' , affermando di vantare ancora un credito nei Parte_1 confronti della in virtù di crediti maturati nel corso Controparte_1 del giudizio.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene le eccezioni di incompetenza funzionale e prescrizione siano tardive in quanto proposte da ben oltre il Parte_2 termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 secondo comma c.p.c., le stesse vanno comunque disattese.
Non appare infatti condivisibile la tesi proposta da
[...] secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avendo Parte_2 ad oggetto un atto di scissione, sia riconducibile nel novero delle azioni previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ossia delle azioni concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, in quanto volta a provocare soltanto l'inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione patrimoniale, senza incidere sull'assetto della società e sull'entità del suo patrimonio.
Né può essere ricompresa nel novero dei rapporti societari lato sensu intesi, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del
2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca
4 natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. Civ. n. 22149/2020). In applicazione di tale principio, in una situazione analoga, la Suprema Corte ha ritenuto non ricompresa nella competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur avendo ad oggetto, diretto od indiretto, partecipazioni sociali, riguardando la causa petendi, la violazione degli obblighi del donante, dunque del tutto estraneo dalle vicende societarie (Cass. Civ. n.
22341/2020).
Ebbene nel caso di specie, al pari di quello pocanzi citato, le vicende societarie appaiono del tutto estranee rispetto alla causa petendi dedotta dall' , la quale ha ravvisato, incidenter tantum, nelle Parte_1 vicende societarie, quali la scissione, la lesione della garanzia patrimoniale generica del dante causa, assumendosi creditrice dello stesso.
Va altresì disattesa l'eccezione, già di per sé tardiva, di prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. per decorso del termine quinquennale avanzata da Parte_2
Occorre infatti sottolineare che sebbene l'atto di scissione sia stato stipulato in data 5.12.2013, lo stesso risulta trascritto in data 2.1.2014 ed a fronte della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.12.2018, non può ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Muovendo dal principio generale espresso dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il riferimento operato dall'articolo 2903 c.c. “all'atto” deve essere interpretato nel senso che la stessa cominci a decorrere dal giorno in cui il terzo ha avuto conoscenza dell'atto che, nel caso di specie può ritenersi avvenuta con la trascrizione presso il Registro delle Imprese, avendo proprio funzione pubblicitaria (cfr. Cass. Civ. n. 11758/2018).
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per violazione degli articoli 2506 ter e 2506 quater c.c.
Va, infatti, ritenuta esperibile l'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901
c.c. nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale contenuto in una scissione societaria nonostante i creditori dispongano del rimedio dell'opposizione alla scissione previsto dagli articoli 2506 ter, comma 5, e
2503 c.c., e possano avvalersi della tutela prevista dall'articolo 2506 quater, comma 3, c.c. E ciò in ragione della diversità dei due rimedi, difatti l'opposizione alla scissione, prevista dagli articoli 2506 ter, comma 5, e
2503 c.c. impedisce l'esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post. Inoltre, l'opposizione alla scissione è un rimedio speciale rispetto all'actio pauliana, che ha invece carattere
5 generale, e richiede anche la sussistenza dell'elemento psicologico della conoscenza del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore.
Tale impostazione risulta avallata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria deve ritenersi sempre esperibile, in quanto mira a ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2503 del codice civile, finalizzata, viceversa, a farne valere l'invalidità” (cfr. Cass. civ., n. 1204/2021; n. 2153/2021; ord. n.
31654/2019).
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, essendo consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014), la domanda attorea va rigettata non risultando provati i requisiti della scientia damni del consilium fraudis.
Giova premettere che secondo quanto previsto dall'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria permette al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi riguardi
“gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio” alle sue ragioni. Presupposto oggettivo per il suo esperimento
è, quindi, il c.d. eventus damni, ovverosia il pericolo che il patrimonio del debitore, costituente garanzia generica ai sensi dell'art. 2470 c.c., non risulti capiente rispetto alle ragioni di credito. Tale presupposto ricorre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
6 creditore» 3 . Sotto tale profilo, pertanto, l'azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., si pone come rimedio a tutela dei creditori che devono fronteggiare, per effetto di atti dispositivi realizzati dal debitore, un depauperamento del suo patrimonio;
così atteggiandosi a tipico “mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, la finalità dell'azione è quella di consentire al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, sì da poter coltivare le azioni esecutive o conservative a tutela delle sue ragioni come se tale atto non fosse mai stato compiuto.
Tuttavia, la declaratoria di inefficacia così ottenuta ha carattere relativo, in quanto comporta esclusivamente l'inopponibilità dell'atto pregiudizievole al solo creditore istante, non privando di validità l'atto medesimo che, quindi, continua a produrre i suoi effetti nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittorioso. Pertanto, i beni “distaccati” non sono comunque destinati a rientrare nel patrimonio del debitore, pur essendo assoggettabili a una possibile cautela “conservativa” della pretesa in corso di accertamento,
o alla futura azione esecutiva a tutela della medesima pretesa ormai accertata
Invero, in base all'art. 2901 c.c. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Tuttavia, ai sensi del terzo comma, non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'azione revocatoria ordinaria è volta alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., ovvero a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita (v. Cass. Civ. n. 5105/2006).
Per quanto attiene all'eventus damni, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da
7 lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori. (v. Cass., n.
5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass., n. 12144/1999). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., n. 5105/2006). Pertanto, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Quanto al secondo elemento, della c.d. scientia damni, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, secondo la giurisprudenza, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Inoltre, nel caso di atto a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
8 In primo luogo, è opportuno rilevare che, per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione.
Analizzando la struttura e la natura giuridica della scissione societaria, può sicuramente essere considerato un atto di disposizione del patrimonio in grado di incidere sulla consistenza della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio del debitore coinvolto in una scissione e, conseguentemente, di arrecare pregiudizio potenziale ai creditori del medesimo soggetto. Com'è noto, la scissione (regolata dagli artt. da 2506 a 2506-quater cod. civ. con un sostanziale rinvio alla disciplina dettata per la fusione) consiste nell'operazione a seguito della quale una società assegna tutto o parte del proprio patrimonio ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, le quali, contestualmente, assegneranno le proprie azioni o quote ai soci della società scissa. L'effetto proprio dell'operazione di scissione, dunque, è quello c.d. "divisionale", ovvero la ripartizione dell'originario patrimonio della società scindenda in favore della (o delle) società beneficiarie, siano esse preesistenti o di nuova costituzione. L'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento del procedimento di scissione, in particolare, integra, come ritenuto da parte consistente della dottrina, un vero e proprio atto traslativo, inscritto in un fenomeno, latu sensu, successorio a carattere universale (nel caso di scissione totale) o particolare
(nel caso di scissione parziale).
Così ricostruita, la scissione si pone come espressione di una volontà di riordino di società, dunque dell'attività d'impresa, attuato con un amalgama di "trasferimenti" di parti di patrimonio, di attribuzione e redistribuzione di partecipazioni, trasferimenti di beni e mutamenti nella titolarità soggettiva di posizioni giuridiche, tanto attive quanto passive, ossia mediante atti di vera e propria disposizione patrimoniale rilevanti ai fini di una potenziale della lesione della garanzia patrimoniale del debitore e, conseguentemente, dell'esperibilità delle azioni revocatorie.
Qualificato come atto traslativo, per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione. Pertanto, se, alla beneficiaria vengono contestualmente assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi, l'atto dovrà essere qualificato oneroso, salvo verificare la proporzione tra attivo e passivo per determinare il regime normativo cui sarà soggetta l'azione nel caso di revocatoria fallimentare. Qualora, in ipotesi, si assegnino alla società beneficiaria solo elementi attivi, si è in presenza di un vero e proprio atto a titolo gratuito (in tal senso, cfr. Trib.
Pescara, 4 maggio 2017; Trib. Roma, ord. 16 agosto 2016; Trib. Palermo, sent. 25 maggio 2012).
9 Nella specie, nell'atto di scissione fu previsto il subingresso della società beneficiaria sia nel patrimonio attivo che passivo dell'attività conferite in tutti gli elementi attivi e passivi ivi meglio descritti, sicché deve propendersi per la natura onerosa dell'atto in contestazione. In particolare, a pag. 6 dell'atto di scissione (all. da parte attrice) si legge “la società qui costituita, quindi, limitatamente al complesso patrimoniale trasferitole, subentra in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa”.
Dalla qualificazione della scissione in termini onerosi, in applicazione dei principi espressi in ambito di revocatoria, discende la necessaria prova, oltre all'eventus damni, della scientia damni e consilium fraudis del terzo, i quali, nel caso di specie appaiono de tutto inesistenti.
Innanzitutto, occorre affermare che, contrariamente a quanto dedotto dall' , la quale si è assunta creditrice della somma di € Parte_1
409.468,10, al momento dell'atto, momento al quale deve necessariamente guardarsi, la stessa vantava un credito nei confronti della Controparte_1 ammontante alla ben inferiore somma di € 5.563,44, portata dalle cartelle notificate, dunque l'unica di cui la debitrice poteva essere a conoscenza.
È infatti a tale dato che deve farsi riferimento al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
A fronte di ciò, si ritiene che abbia provato, mediante il Controparte_1 deposito del bilancio 2014 (riferito all'esercizio 2013) una consistenza patrimoniale idonea a coprire ampiamente la debitoria allora maturata e conoscibile, nei confronti dell' . In particolare, dal Parte_1 bilancio 2014, relativo all'esercizio finanziario al 31.12.2013 (afferente dunque il periodo interessato dall'atto di scissione) è emerso che la
[...] aveva: attivo circolante per € 1.070.778, di cui crediti Controparte_1 esigibili entro l'esercizio successivo per € 22.386; Utile di esercizio pari ad
€ 17.895,00; Ricavi complessivi per € 1.775.326.
Appare dunque evidente l'assenza di uno squilibrio patrimoniale che non consentisse di far fronte all'esiguo debito allora esistente.
Per quanto attiene alla residua esposizione erariale, sebbene questo
Giudice ritenga che la stessa non possa essere considerata ai fini della revocatoria poiché entrata nella sfera di conoscenza del debitore dopo la predisposizione dell'atto stesso, non può sottacersi che, nelle more del presente giudizio, in esecuzione di una procedura di Controparte_1 definizione agevolata, abbia estinto quantomeno parte della debitoria, atteso che, secondo la prospettazione dell' il residuo importo Parte_1 di € 42.420,16 sarebbe ancora esistente.
Ciò detto, quanto dedotto nella comparsa conclusionale dell' Parte_1
, conduce alla medesima decisione di rigetto.
[...]
10 Difatti, nella suddetta memoria ha posto a Parte_1 fondamento del residuo credito di € 42.420,16 i seguenti atti: avviso di addebito n. 32820150002752872000 di euro 9.752,28; cartella n.0282016000493580001 di euro 172,97; cartella n.
0282017001097219000 di euro 486,96; cartella n. 02820170026547810000 di euro 7.340,01; cartella n. 02820170028547613000 di euro 481,89; avviso di addebito n. 32820180003911576000 di euro 1.931,84; avviso di addebito n. 32820180003911677000 di euro 11.815,87; avviso di addebito n.
32820180003911778000 di euro 10.438,34.
Ebbene, da un confronto con i ruoli depositati dalla stessa Parte_1
in data 24.1.2019 (dopo il deposito dell'atto di citazione ma entro i
[...] termini delle preclusioni istruttorie) si evince che l'avviso di addebito n.
32820150002752872000 sia stato notificato in data 14.10.2015; la cartella n.0282016000493580001 sia stata notificata il 3.5.2016; cartella n.
0282017001097219000 sia stata notificata il 22.8.2017; la cartella n.
02820170026547810000 sia stata notificata il 23.1.2018; la cartella n.
02820170028547613000 sia stata notificata il 19.1.2018; l'avviso di addebito n. 32820180003911576000 sia stato notificato il 14.9.2018;
l'avviso di addebito n. 32820180003911677000 sia stato notificato il
14.9.2018; l'avviso di addebito n. 32820180003911778000 sia stato notificato il 14.9.2018.
Dunque, tale debito non solo risulta portato a conoscenza della debitrice successivamente all'atto di scissione, ma altresì sorto oltre tale data.
Ebbene, in assenza di prova circa la preordinazione dell'atto di scissione, di natura onerosa, a ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, la domanda non potrà che essere rigettata.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata, in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
La rinuncia dell'interventore giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
[...]
11 2. Condanna alla refusione delle Parte_1 spese processuali in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 14.170,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna alla refusione delle Controparte_4 spese processuali in favore di che si Parte_2 liquidano in € 14.170,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. Compensa le spese di lite tra ed i convenuti Controparte_2 [...]
e Controparte_1 Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI NAPOLI, in persona dell'avv. dello Stato Mariano Valente, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI NAPOLI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. D'ALTERIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA
ANIELLO PALUMBO 57, GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. D'ALTERIO ANDREA
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RUSSO MARCO, elettivamente domiciliato in
Maddaloni, Piazza della Vittoria n. 10, presso il difensore avv. RUSSO
MARCO,
CONVENUTI
Società di diritto a Socio Unico, in CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Falciano alla Strada Cà
Valentino nr.124 – Repubblica di San Marino, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLUCCI EGIDIO, presso cui è elettivamente domiciliata in
Napoli, Via Manzoni nr. 50
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.07.2024 le parti concludevano come da verbale ed
1 il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'
[...]
conveniva innanzi all'intestato Tribunale le Parte_1 società Controparte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., l'atto di scissione parziale della società “ e costituzione Controparte_1 della società “ , a rogito del notaio dott. Parte_2 Per_1
Rep. 1350 – Racc. 980 del 5.12.2013 e trascritto in data 02.1.2014
[...]
n. 84 R.G. e n. 76 R.P., limitatamente alla cessione di diritti reali e di quote riferibili all'odierna convenuta sui seguenti beni: fabbricato sito in Lusciano
(CE) alla strada Provinciale Trentola – Parete, composto da locale seminterrato adibito a deposito con una superficie di circa 350 metri quadri locale sito al piano primo di circa 400 metri quadrati adibito ed esposizione merci, locale sito al piano secondo di circa 400 metri quadrati adibito ad esposizione merce, e appartamento per civile abitazione, identificato al
NCEU del detto Comune al foglio 1, p.lla 5301, sub. 4, categoria C/1, classe 1^, di mq. 438, strada Prov.le Trentola Parete, piano T-S1, R.C. euro
4750,37; sub. 5, categoria A/2, classe 2^, di vani 6,5, strada Prov.le Trentola Parete, piano 1, R.C. euro 469,98; − sub. 6, categoria A/2, classe
2^, di vani 8,5, strada Prov.le Trentola Parete, piano1, R.C. euro 614,58.
A sostegno della pretesa deduceva di essere creditrice, al momento della domanda, di una somma pari ad euro 409.468,10 risultante dai ruoli allegati, di cui la aveva piena ed effettiva Controparte_1 conoscenza per intervenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottostanti. Deduceva, in particolare che “già alla data del
05.12.2013, risultano emesse a carico della società Controparte_1 cartelle di pagamento riferite ad anni di imposta pregressi per un totale complessivo di euro 5.563,44”. In ordine alla scientia damni affermava la considerevole riduzione del capitale sociale della dunque CP_1 CP_1 una riduzione della garanzia patrimoniale del credito vantato dall'amministrazione finanziaria che non avrebbe potuto ottenere l'integrale soddisfacimento.
Con comparsa di risposta depositata il 26.04.2019 si costituiva
[...]
deducendo l'insussistenza dei presupposti della scientia Controparte_1 damni del disponente e del consilium fraudis del terzo, insistendo, quindi, per il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. poiché inammissibile ed infondata in quanto sfornita di prova. In particolare, contestava la ricostruzione operata dalla , precisando che la Parte_1 [...]
- come previsto dall'art. 2506 c.c.- con l'atto di scissione Controparte_1
2 impugnato avesse assegnato alla neocostituita Parte_2 esclusivamente il suo patrimonio immobiliare, sulla scorta di scelte strategiche di riorganizzazione della struttura aziendale, con differenziazione delle attività ed attribuzione alla Controparte_1 dell'attività commerciale ed alla dell'attività Parte_2 immobiliare. Deduceva il difetto del requisito delle scientia damni, alla luce della solidità patrimoniale di entrambe le società dopo l'atto di scissione, evincibile dai bilanci del 2014, 2015 e 2016 depositati, dai quali risulta che il capitale sociale della fosse rimasto invariato, pari ad Controparte_1 euro 10.400,00, oltre ad un attivo patrimoniale nel 2013 pari ad € 1.569.400
e nell'anno 2014 pari ad € 1.400.429, nel 2015 pari ad € 1.211.637.
Deduceva inoltre la propria ignoranza, al momento dell'atto impugnato, della debitoria oggi vantata, avendo ricevuto la notifica di cartelle per una esposizione di soli € 4.126,29, dunque addirittura inferiore a quanto dedotto dall'attrice (€ 5.563,44), rispetto alla quale la stessa risultava pienamente patrimonializzata. Affermava infatti che l'importo di € 304.375,63 fosse stato iscritto a ruolo solo nel 2015, originato da un avviso di accertamento, opposto con esito favorevole, con sentenza n. 402/05/12 emessa il
16.10.2012. e depositata il 18.10.2012.
Con comparsa di costituzione depositata il 14.01.2020 interveniva nel presente giudizio la deducendo di essere creditrice, nei Controparte_2 confronti di dell'importo complessivo di € Controparte_1
23.122,73 in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 06.07.2019 nell'ambito del procedimento monitorio r.g. n. 4591/2019, chiedendo dichiarare l'inefficacia dell'atto di scissione con assegnazione di beni alla anche propri Parte_2 confronti. recasse pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
Successivamente rinunciata in data 20.07.2021.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa, assegnata a questo giudice solo a far data dal 2.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.07.2024.
Con comparsa di risposta depositata il 16.06.2021 si costituiva
[...] eccependo preliminarmente l'incompetenza Parte_2 funzionale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese nonché la prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. per decorso del termine quinquennale previsto dall'art 2903 c.c. decorrente dalla data dell'atto di scissione del 5.12.2013. Sosteneva, altresì, la inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dall'attrice per violazione degli artt. 2506 ter e 2506 quater del c.c. per omessa opposizione in qualità di creditore al progetto di scissione entro i 60 giorni ex art. 2503 c.c., l'applicabilità dei quali
3 eliderebbe in radice l'ammissibilità del ricorso all'azione revocatoria.
Deduceva, comunque, infondata l'azione revocatoria per difetto dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. In particolare, affermava l'esiguità del credito vantato dall'attrice al momento dell'atto di scissione, rispetta al quale dai bilanci la società risultava certamente patrimonializzata dunque sussistenti le garanzie per farvi fronte.
All'udienza del 2.7.2024 la chiedeva Controparte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver corrisposto tutte le somme vantate dall'attrice. Tale circostanza veniva contestata dall' , affermando di vantare ancora un credito nei Parte_1 confronti della in virtù di crediti maturati nel corso Controparte_1 del giudizio.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene le eccezioni di incompetenza funzionale e prescrizione siano tardive in quanto proposte da ben oltre il Parte_2 termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 secondo comma c.p.c., le stesse vanno comunque disattese.
Non appare infatti condivisibile la tesi proposta da
[...] secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avendo Parte_2 ad oggetto un atto di scissione, sia riconducibile nel novero delle azioni previsto dall'art. 3 comma 2 lett. a del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ossia delle azioni concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, in quanto volta a provocare soltanto l'inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione patrimoniale, senza incidere sull'assetto della società e sull'entità del suo patrimonio.
Né può essere ricompresa nel novero dei rapporti societari lato sensu intesi, alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del
2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca
4 natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. Civ. n. 22149/2020). In applicazione di tale principio, in una situazione analoga, la Suprema Corte ha ritenuto non ricompresa nella competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur avendo ad oggetto, diretto od indiretto, partecipazioni sociali, riguardando la causa petendi, la violazione degli obblighi del donante, dunque del tutto estraneo dalle vicende societarie (Cass. Civ. n.
22341/2020).
Ebbene nel caso di specie, al pari di quello pocanzi citato, le vicende societarie appaiono del tutto estranee rispetto alla causa petendi dedotta dall' , la quale ha ravvisato, incidenter tantum, nelle Parte_1 vicende societarie, quali la scissione, la lesione della garanzia patrimoniale generica del dante causa, assumendosi creditrice dello stesso.
Va altresì disattesa l'eccezione, già di per sé tardiva, di prescrizione dell'azione ex art. 2901 c.c. per decorso del termine quinquennale avanzata da Parte_2
Occorre infatti sottolineare che sebbene l'atto di scissione sia stato stipulato in data 5.12.2013, lo stesso risulta trascritto in data 2.1.2014 ed a fronte della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 21.12.2018, non può ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Muovendo dal principio generale espresso dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il riferimento operato dall'articolo 2903 c.c. “all'atto” deve essere interpretato nel senso che la stessa cominci a decorrere dal giorno in cui il terzo ha avuto conoscenza dell'atto che, nel caso di specie può ritenersi avvenuta con la trascrizione presso il Registro delle Imprese, avendo proprio funzione pubblicitaria (cfr. Cass. Civ. n. 11758/2018).
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria per violazione degli articoli 2506 ter e 2506 quater c.c.
Va, infatti, ritenuta esperibile l'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901
c.c. nei confronti dell'atto di disposizione patrimoniale contenuto in una scissione societaria nonostante i creditori dispongano del rimedio dell'opposizione alla scissione previsto dagli articoli 2506 ter, comma 5, e
2503 c.c., e possano avvalersi della tutela prevista dall'articolo 2506 quater, comma 3, c.c. E ciò in ragione della diversità dei due rimedi, difatti l'opposizione alla scissione, prevista dagli articoli 2506 ter, comma 5, e
2503 c.c. impedisce l'esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post. Inoltre, l'opposizione alla scissione è un rimedio speciale rispetto all'actio pauliana, che ha invece carattere
5 generale, e richiede anche la sussistenza dell'elemento psicologico della conoscenza del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore.
Tale impostazione risulta avallata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria deve ritenersi sempre esperibile, in quanto mira a ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2503 del codice civile, finalizzata, viceversa, a farne valere l'invalidità” (cfr. Cass. civ., n. 1204/2021; n. 2153/2021; ord. n.
31654/2019).
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, essendo consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014), la domanda attorea va rigettata non risultando provati i requisiti della scientia damni del consilium fraudis.
Giova premettere che secondo quanto previsto dall'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria permette al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi riguardi
“gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio” alle sue ragioni. Presupposto oggettivo per il suo esperimento
è, quindi, il c.d. eventus damni, ovverosia il pericolo che il patrimonio del debitore, costituente garanzia generica ai sensi dell'art. 2470 c.c., non risulti capiente rispetto alle ragioni di credito. Tale presupposto ricorre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
6 creditore» 3 . Sotto tale profilo, pertanto, l'azione revocatoria disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., si pone come rimedio a tutela dei creditori che devono fronteggiare, per effetto di atti dispositivi realizzati dal debitore, un depauperamento del suo patrimonio;
così atteggiandosi a tipico “mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, la finalità dell'azione è quella di consentire al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, sì da poter coltivare le azioni esecutive o conservative a tutela delle sue ragioni come se tale atto non fosse mai stato compiuto.
Tuttavia, la declaratoria di inefficacia così ottenuta ha carattere relativo, in quanto comporta esclusivamente l'inopponibilità dell'atto pregiudizievole al solo creditore istante, non privando di validità l'atto medesimo che, quindi, continua a produrre i suoi effetti nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittorioso. Pertanto, i beni “distaccati” non sono comunque destinati a rientrare nel patrimonio del debitore, pur essendo assoggettabili a una possibile cautela “conservativa” della pretesa in corso di accertamento,
o alla futura azione esecutiva a tutela della medesima pretesa ormai accertata
Invero, in base all'art. 2901 c.c. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
e, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Tuttavia, ai sensi del terzo comma, non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'azione revocatoria ordinaria è volta alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., ovvero a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita (v. Cass. Civ. n. 5105/2006).
Per quanto attiene all'eventus damni, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da
7 lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori. (v. Cass., n.
5972/2005; Cass., n. 20813/2004; Cass., n. 12144/1999). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., n. 5105/2006). Pertanto, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (v. Cass., n. 5972/2005).
Quanto al secondo elemento, della c.d. scientia damni, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione. In particolare, secondo la giurisprudenza, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Inoltre, nel caso di atto a titolo oneroso, si ritiene necessario anche un ulteriore presupposto, consistente nella c.d. partecipatio fraudis del terzo, che deve essere conscio del pregiudizio arrecato dall'atto al creditore o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
8 In primo luogo, è opportuno rilevare che, per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione.
Analizzando la struttura e la natura giuridica della scissione societaria, può sicuramente essere considerato un atto di disposizione del patrimonio in grado di incidere sulla consistenza della garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio del debitore coinvolto in una scissione e, conseguentemente, di arrecare pregiudizio potenziale ai creditori del medesimo soggetto. Com'è noto, la scissione (regolata dagli artt. da 2506 a 2506-quater cod. civ. con un sostanziale rinvio alla disciplina dettata per la fusione) consiste nell'operazione a seguito della quale una società assegna tutto o parte del proprio patrimonio ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, le quali, contestualmente, assegneranno le proprie azioni o quote ai soci della società scissa. L'effetto proprio dell'operazione di scissione, dunque, è quello c.d. "divisionale", ovvero la ripartizione dell'originario patrimonio della società scindenda in favore della (o delle) società beneficiarie, siano esse preesistenti o di nuova costituzione. L'attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento del procedimento di scissione, in particolare, integra, come ritenuto da parte consistente della dottrina, un vero e proprio atto traslativo, inscritto in un fenomeno, latu sensu, successorio a carattere universale (nel caso di scissione totale) o particolare
(nel caso di scissione parziale).
Così ricostruita, la scissione si pone come espressione di una volontà di riordino di società, dunque dell'attività d'impresa, attuato con un amalgama di "trasferimenti" di parti di patrimonio, di attribuzione e redistribuzione di partecipazioni, trasferimenti di beni e mutamenti nella titolarità soggettiva di posizioni giuridiche, tanto attive quanto passive, ossia mediante atti di vera e propria disposizione patrimoniale rilevanti ai fini di una potenziale della lesione della garanzia patrimoniale del debitore e, conseguentemente, dell'esperibilità delle azioni revocatorie.
Qualificato come atto traslativo, per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione. Pertanto, se, alla beneficiaria vengono contestualmente assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi, l'atto dovrà essere qualificato oneroso, salvo verificare la proporzione tra attivo e passivo per determinare il regime normativo cui sarà soggetta l'azione nel caso di revocatoria fallimentare. Qualora, in ipotesi, si assegnino alla società beneficiaria solo elementi attivi, si è in presenza di un vero e proprio atto a titolo gratuito (in tal senso, cfr. Trib.
Pescara, 4 maggio 2017; Trib. Roma, ord. 16 agosto 2016; Trib. Palermo, sent. 25 maggio 2012).
9 Nella specie, nell'atto di scissione fu previsto il subingresso della società beneficiaria sia nel patrimonio attivo che passivo dell'attività conferite in tutti gli elementi attivi e passivi ivi meglio descritti, sicché deve propendersi per la natura onerosa dell'atto in contestazione. In particolare, a pag. 6 dell'atto di scissione (all. da parte attrice) si legge “la società qui costituita, quindi, limitatamente al complesso patrimoniale trasferitole, subentra in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa”.
Dalla qualificazione della scissione in termini onerosi, in applicazione dei principi espressi in ambito di revocatoria, discende la necessaria prova, oltre all'eventus damni, della scientia damni e consilium fraudis del terzo, i quali, nel caso di specie appaiono de tutto inesistenti.
Innanzitutto, occorre affermare che, contrariamente a quanto dedotto dall' , la quale si è assunta creditrice della somma di € Parte_1
409.468,10, al momento dell'atto, momento al quale deve necessariamente guardarsi, la stessa vantava un credito nei confronti della Controparte_1 ammontante alla ben inferiore somma di € 5.563,44, portata dalle cartelle notificate, dunque l'unica di cui la debitrice poteva essere a conoscenza.
È infatti a tale dato che deve farsi riferimento al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
A fronte di ciò, si ritiene che abbia provato, mediante il Controparte_1 deposito del bilancio 2014 (riferito all'esercizio 2013) una consistenza patrimoniale idonea a coprire ampiamente la debitoria allora maturata e conoscibile, nei confronti dell' . In particolare, dal Parte_1 bilancio 2014, relativo all'esercizio finanziario al 31.12.2013 (afferente dunque il periodo interessato dall'atto di scissione) è emerso che la
[...] aveva: attivo circolante per € 1.070.778, di cui crediti Controparte_1 esigibili entro l'esercizio successivo per € 22.386; Utile di esercizio pari ad
€ 17.895,00; Ricavi complessivi per € 1.775.326.
Appare dunque evidente l'assenza di uno squilibrio patrimoniale che non consentisse di far fronte all'esiguo debito allora esistente.
Per quanto attiene alla residua esposizione erariale, sebbene questo
Giudice ritenga che la stessa non possa essere considerata ai fini della revocatoria poiché entrata nella sfera di conoscenza del debitore dopo la predisposizione dell'atto stesso, non può sottacersi che, nelle more del presente giudizio, in esecuzione di una procedura di Controparte_1 definizione agevolata, abbia estinto quantomeno parte della debitoria, atteso che, secondo la prospettazione dell' il residuo importo Parte_1 di € 42.420,16 sarebbe ancora esistente.
Ciò detto, quanto dedotto nella comparsa conclusionale dell' Parte_1
, conduce alla medesima decisione di rigetto.
[...]
10 Difatti, nella suddetta memoria ha posto a Parte_1 fondamento del residuo credito di € 42.420,16 i seguenti atti: avviso di addebito n. 32820150002752872000 di euro 9.752,28; cartella n.0282016000493580001 di euro 172,97; cartella n.
0282017001097219000 di euro 486,96; cartella n. 02820170026547810000 di euro 7.340,01; cartella n. 02820170028547613000 di euro 481,89; avviso di addebito n. 32820180003911576000 di euro 1.931,84; avviso di addebito n. 32820180003911677000 di euro 11.815,87; avviso di addebito n.
32820180003911778000 di euro 10.438,34.
Ebbene, da un confronto con i ruoli depositati dalla stessa Parte_1
in data 24.1.2019 (dopo il deposito dell'atto di citazione ma entro i
[...] termini delle preclusioni istruttorie) si evince che l'avviso di addebito n.
32820150002752872000 sia stato notificato in data 14.10.2015; la cartella n.0282016000493580001 sia stata notificata il 3.5.2016; cartella n.
0282017001097219000 sia stata notificata il 22.8.2017; la cartella n.
02820170026547810000 sia stata notificata il 23.1.2018; la cartella n.
02820170028547613000 sia stata notificata il 19.1.2018; l'avviso di addebito n. 32820180003911576000 sia stato notificato il 14.9.2018;
l'avviso di addebito n. 32820180003911677000 sia stato notificato il
14.9.2018; l'avviso di addebito n. 32820180003911778000 sia stato notificato il 14.9.2018.
Dunque, tale debito non solo risulta portato a conoscenza della debitrice successivamente all'atto di scissione, ma altresì sorto oltre tale data.
Ebbene, in assenza di prova circa la preordinazione dell'atto di scissione, di natura onerosa, a ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, la domanda non potrà che essere rigettata.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata, in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
La rinuncia dell'interventore giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Parte_2
[...]
11 2. Condanna alla refusione delle Parte_1 spese processuali in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 14.170,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna alla refusione delle Controparte_4 spese processuali in favore di che si Parte_2 liquidano in € 14.170,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. Compensa le spese di lite tra ed i convenuti Controparte_2 [...]
e Controparte_1 Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, 9 febbraio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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