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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 436/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giovanni
CO per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 436 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni CO;
- appellante - contro
Controparte_1
(C.F. ) e , in persona dei P.IVA_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro;
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254-21, resa dal Giudice di Pace di Corigliano il 26.7.2021
e depositata in cancelleria in data 27.7.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame ha invocato la riforma della sentenza appellata Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato il ricorso in opposizione dal medesimo proposto avverso i verbali di contestazione n. 700017379784 (per violazione dell'articolo 116 comma 15 e 17 del CdS) e n. 700017379785 (per violazione dell'articolo 192 comma 1 e 6 del CdS), redatti in data 08/09/2020 dagli Agenti di Polizia Stradale, all'uopo lamentando che il primo giudice non aveva considerato provato il fatto che - nell'occasione, nonostante le emergenze istruttorie - il trasgressore avesse agito in stato di necessità, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) accogliere, per i tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 254 del 2021 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, accogliere la domanda di parte attrice in primo grado in quanto fondata in fatto e in diritto, dichiarare l'illegittimità̀ degli impugnati. 2) in riforma della sentenza impugnata, condannare la parte convenuta in primo grado al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado in favore della parte attrice. 3) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di appello”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata telematicamente il 24.3.2025 si è costituita in giudizio parte appellata, la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2015, n. 19372).
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 13/06/2023,
n. 16778).
3. Detto che costituisce circostanza espressamente ammessa dal procuratore di parte appellante, oltre documentalmente provata, che in data 25.10.2021 parte appellata ebbe a notificargli a mezzo pec la sentenza di primo grado, va da sé che da tale giorno è da ritenersi cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per la tempestiva proposizione dell'appello, a nulla rilevando la circostanza che detta notifica fosse priva della relativa relata.
Nella specie, la pacifica comunicazione telematica della sentenza, avvenuta il 25.10.2021, aveva prodotto il risultato di portare inequivocabilmente il destinatario a conoscenza di siffatto atto, così determinando il raggiungimento dello scopo, non essendo il vizio dedotto idoneo ad impedire tale effetto.
Pertanto, avendo parte appellante eseguito la notifica dell'atto di appello solo il 22.2.2022 (curando, poi, la relativa iscrizione a ruolo il 25.2.2022), logico corollario è che l'odierno gravame non può che essere dichiarato inammissibile giacché tardivamente proposto ben oltre lo spirare del “termine breve” di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando - sulla scorta del sopra richiamato insegnamento della Cassazione - la pur denunciata mancanza della relata di notifica.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo testé illustrato ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
436/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 436/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giovanni
CO per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 436 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni CO;
- appellante - contro
Controparte_1
(C.F. ) e , in persona dei P.IVA_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro;
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254-21, resa dal Giudice di Pace di Corigliano il 26.7.2021
e depositata in cancelleria in data 27.7.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con il presente gravame ha invocato la riforma della sentenza appellata Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato il ricorso in opposizione dal medesimo proposto avverso i verbali di contestazione n. 700017379784 (per violazione dell'articolo 116 comma 15 e 17 del CdS) e n. 700017379785 (per violazione dell'articolo 192 comma 1 e 6 del CdS), redatti in data 08/09/2020 dagli Agenti di Polizia Stradale, all'uopo lamentando che il primo giudice non aveva considerato provato il fatto che - nell'occasione, nonostante le emergenze istruttorie - il trasgressore avesse agito in stato di necessità, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis, così provvedere: 1) accogliere, per i tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 254 del 2021 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro, accogliere la domanda di parte attrice in primo grado in quanto fondata in fatto e in diritto, dichiarare l'illegittimità̀ degli impugnati. 2) in riforma della sentenza impugnata, condannare la parte convenuta in primo grado al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado in favore della parte attrice. 3) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite del presente giudizio di appello”.
Instaurato il contradditorio, con comparsa depositata telematicamente il 24.3.2025 si è costituita in giudizio parte appellata, la quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2015, n. 19372).
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 13/06/2023,
n. 16778).
3. Detto che costituisce circostanza espressamente ammessa dal procuratore di parte appellante, oltre documentalmente provata, che in data 25.10.2021 parte appellata ebbe a notificargli a mezzo pec la sentenza di primo grado, va da sé che da tale giorno è da ritenersi cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per la tempestiva proposizione dell'appello, a nulla rilevando la circostanza che detta notifica fosse priva della relativa relata.
Nella specie, la pacifica comunicazione telematica della sentenza, avvenuta il 25.10.2021, aveva prodotto il risultato di portare inequivocabilmente il destinatario a conoscenza di siffatto atto, così determinando il raggiungimento dello scopo, non essendo il vizio dedotto idoneo ad impedire tale effetto.
Pertanto, avendo parte appellante eseguito la notifica dell'atto di appello solo il 22.2.2022 (curando, poi, la relativa iscrizione a ruolo il 25.2.2022), logico corollario è che l'odierno gravame non può che essere dichiarato inammissibile giacché tardivamente proposto ben oltre lo spirare del “termine breve” di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando - sulla scorta del sopra richiamato insegnamento della Cassazione - la pur denunciata mancanza della relata di notifica.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, il rilievo officioso del profilo testé illustrato ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
436/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.