CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32992 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRINNA' CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32992 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 21/12/2023, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente RI DO, sottoposto agli arresti domiciliari (dalla data del 7/7/2020 al 26/8/2020) ed alla custodia cautelare in carcere (dal 27/8/2020 fino al 20/9/2020), in relazione al reato di usura;
reato dal quale costui era stato assolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/2/2022, irrevocabile il 12/7/2022, con la formula "per non aver commesso il fatto". Il giudice della riparazione per la ingiusta detenzione, ha rilevato che, anche sulla base di quanto accertato nella sentenza assolutoria, era emerso il coinvolgimento oggettivo di questi nella vicenda usuraria in quanto, nell'interesse del proprio genitore, aveva ricevuto assegni dalla persona offesa NE NI, e aveva mantenuto con questo ulteriori contatti, facendosi elargire personalmente una somma di danaro pari ad euro 500,00 nel corso di una vacanza in Sardegna. Il giudice di merito ha evidenziato, inoltre, che tale condotta si inseriva nell'ambito di un prestito usurario, giudizialmente accertato in via definitiva, elargito dal padre del ricorrente a NE NI, per il quale lo stesso genitore era stato condannato;
ha riconosciuto la condizione ostativa della colpa grave, laddove il ricorrente si era reso intermediario del proprio genitore in illecite operazioni finanziarie, ricevendo assegni circolari emessi in suo favore, a titolo di pagamenti di un credito che non gli competeva e di cui assumeva di non conoscere l'origine e la causa, senza sincerarsi dell'oggetto, delle cause e della natura del rapporto obbligatorio, tenendo pertanto una condotta che forniva l'apparenza di concorso nell'illecita attività del congiunto. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI DO, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione. 3.1 In particolare denuncia come apparente l'ordito motivazionale che ha fondato il titolo ostativo una condotta del tutto neutra del ricorrente, atteso che, dalla lettura del provvedimento assolutorio, emergeva che la prima ricezione di danaro avvenuta nel novembre 2014 non sarebbe stata oggetto di contestazione nel giudizio penale e che per tale motivo il predetto fatto non aveva avuto alcun accertamento istruttorio;
quanto al secondo episodio, consistito nella consegna di euro 500 da parte del signor NE al RI DO, nella sentenza di assoluzione era stato accertato che la stessa era estranea alla vicenda usuraria. Dunque, non sarebbe ravvisabile alcun atteggiamento colposo o negligente nel fatto di aver riscosso un credito di un prossimo congiunto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scrittecon cui ha chiesto il rigetto del t ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I cod.proc.pen. prevede, al primo comma, che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, RO ed altri, rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). v 3 1.2. La orte territoriale, con una motivazione resistente alle censure mosse in questa sede, ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del RI DO che si è posto come antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta. Il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico-giuridico, ha stigmatizzato l'opacità e la avventatezza di una condotta, volontariamente realizzata dal prossimo congiunto dell'usuraio, nell'ambito di una relazione effettivamente accertata come usuraria, avendo il RI DO oggettivamente svolto funzioni di intermediario tra usuraio ed usurato, attraverso la ricezione di un assegno di importo non irrisorio (euro 4000, nel novembre 2014), per di più versato sul proprio conto, senza sincerarsi delle ragioni del credito e del motivo per cui fosse destinato direttamente in suo favore. A fronte di un comportamento talmente avventato, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che RI DO abbia dato causa, con colpa grave, alla propria carcerazione preventiva. Invero nella specie la condotta del ricorrente è risultata del tutto contributiva alla realizzazione delle finalità usurarie del genitore ed il fatto di aver ricevuto sul proprio conto la restituzione di una parte del prestito usurario, senza limitarsi perciò ad una ricezione occasionale, per ragioni di mera cortesia, finalizzata all'immediata riconsegna al padre, hanno - per colpa grave dello stesso RI DO-, indotto in errore l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta gravemente colposa per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (ez.4, n.2619 del 7/11/2018 Ahmetovic, Rv.276253; in termini conformi 26/09/2017 n.48311, D'Urso, Rv.271039). Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione già espressa dal giudice di legittimità quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese;
22.9.2016, La Fornara, Rv.268952). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32992 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 21/12/2023, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente RI DO, sottoposto agli arresti domiciliari (dalla data del 7/7/2020 al 26/8/2020) ed alla custodia cautelare in carcere (dal 27/8/2020 fino al 20/9/2020), in relazione al reato di usura;
reato dal quale costui era stato assolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/2/2022, irrevocabile il 12/7/2022, con la formula "per non aver commesso il fatto". Il giudice della riparazione per la ingiusta detenzione, ha rilevato che, anche sulla base di quanto accertato nella sentenza assolutoria, era emerso il coinvolgimento oggettivo di questi nella vicenda usuraria in quanto, nell'interesse del proprio genitore, aveva ricevuto assegni dalla persona offesa NE NI, e aveva mantenuto con questo ulteriori contatti, facendosi elargire personalmente una somma di danaro pari ad euro 500,00 nel corso di una vacanza in Sardegna. Il giudice di merito ha evidenziato, inoltre, che tale condotta si inseriva nell'ambito di un prestito usurario, giudizialmente accertato in via definitiva, elargito dal padre del ricorrente a NE NI, per il quale lo stesso genitore era stato condannato;
ha riconosciuto la condizione ostativa della colpa grave, laddove il ricorrente si era reso intermediario del proprio genitore in illecite operazioni finanziarie, ricevendo assegni circolari emessi in suo favore, a titolo di pagamenti di un credito che non gli competeva e di cui assumeva di non conoscere l'origine e la causa, senza sincerarsi dell'oggetto, delle cause e della natura del rapporto obbligatorio, tenendo pertanto una condotta che forniva l'apparenza di concorso nell'illecita attività del congiunto. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, RI DO, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all'accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione. 3.1 In particolare denuncia come apparente l'ordito motivazionale che ha fondato il titolo ostativo una condotta del tutto neutra del ricorrente, atteso che, dalla lettura del provvedimento assolutorio, emergeva che la prima ricezione di danaro avvenuta nel novembre 2014 non sarebbe stata oggetto di contestazione nel giudizio penale e che per tale motivo il predetto fatto non aveva avuto alcun accertamento istruttorio;
quanto al secondo episodio, consistito nella consegna di euro 500 da parte del signor NE al RI DO, nella sentenza di assoluzione era stato accertato che la stessa era estranea alla vicenda usuraria. Dunque, non sarebbe ravvisabile alcun atteggiamento colposo o negligente nel fatto di aver riscosso un credito di un prossimo congiunto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scrittecon cui ha chiesto il rigetto del t ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I cod.proc.pen. prevede, al primo comma, che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit", secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, RO ed altri, rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). v 3 1.2. La orte territoriale, con una motivazione resistente alle censure mosse in questa sede, ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del RI DO che si è posto come antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta. Il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico-giuridico, ha stigmatizzato l'opacità e la avventatezza di una condotta, volontariamente realizzata dal prossimo congiunto dell'usuraio, nell'ambito di una relazione effettivamente accertata come usuraria, avendo il RI DO oggettivamente svolto funzioni di intermediario tra usuraio ed usurato, attraverso la ricezione di un assegno di importo non irrisorio (euro 4000, nel novembre 2014), per di più versato sul proprio conto, senza sincerarsi delle ragioni del credito e del motivo per cui fosse destinato direttamente in suo favore. A fronte di un comportamento talmente avventato, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che RI DO abbia dato causa, con colpa grave, alla propria carcerazione preventiva. Invero nella specie la condotta del ricorrente è risultata del tutto contributiva alla realizzazione delle finalità usurarie del genitore ed il fatto di aver ricevuto sul proprio conto la restituzione di una parte del prestito usurario, senza limitarsi perciò ad una ricezione occasionale, per ragioni di mera cortesia, finalizzata all'immediata riconsegna al padre, hanno - per colpa grave dello stesso RI DO-, indotto in errore l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta gravemente colposa per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (ez.4, n.2619 del 7/11/2018 Ahmetovic, Rv.276253; in termini conformi 26/09/2017 n.48311, D'Urso, Rv.271039). Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione già espressa dal giudice di legittimità quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese;
22.9.2016, La Fornara, Rv.268952). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.