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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 291/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuele Guarino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto ad accedere al Fondo di Garanzia CP_1
e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento del T.F.R. e delle ultime tre mensilità, per l'importo complessivo di € 7.793,28, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite e con risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con mansioni di autotrasportatore, Parte_2 dal 19.10.2009 fino al 15.11.2012, data di apertura del fallimento.
Rappresentava di non aver ricevuto la retribuzione ordinaria per le mensilità di
1 settembre, ottobre e novembre 2012, oltre al T.F.R. maturato, per un credito complessivo di € 7.793,28.
Precisava che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 75/2012, aveva dichiarato, in data 15.11.2012, il fallimento della società e che, a seguito di domanda di insinuazione, veniva ammesso al passivo del fallimento per l'importo suddetto.
Deduceva che, in assenza di opposizione al passivo del fallimento, aveva maturato tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia a CP_1 decorrere dalla data del 24.5.2013.
Rappresentava di aver proposto domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data
10.10.2023, rimasta priva di riscontro.
Vano il ricorso il ricorso telematico al Comitato Provinciale del 26.1.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato e del divieto di bis in idem, in quanto il ricorrente aveva presentato identica domanda giudiziaria, già respinta per inammissibilità con sentenza del Tribunale di Avellino n.
323/2023 (R.G. n. 1981/2020), pubblicata in data 20.4.2023.
Affermava che, come da relazione istruttoria affoliata, era emerso che il ricorrente aveva presentato, in data 17.1.2014, una prima domanda amministrativa al Fondo di
Garanzia, che veniva respinta con la seguente motivazione: “il modello Sr53 contiene dati incongruenti con quelli indicati in domanda e risultanti dallo stato passivo”.
Riferiva che, a seguito di cambio di residenza, il ricorrente aveva presentato una seconda domanda, datata 11.5.2016, che veniva rigettata con la seguente motivazione:
“la domanda è stata già definita dalla sede di Napoli Vomero per dati incongruenti”.
Precisava che, con P.E.C. del 10.7.2020, aveva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della domanda presentata in data 11.5.2016, ricorso che veniva rigettato per intervenuta decadenza ed a cui seguiva il ricorso giudiziario definito con sentenza n. 323/2023.
Evidenziava che il ricorrente aveva presentato, in data 10.10.2023, una nuova domanda amministrativa di intervento del Fondo, definita con provvedimento di reiezione del 26.10.2023, a cui seguiva ricorso amministrativo datato 26.1.2024.
Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente preclusione di
2 esercizio di una nuova azione giudiziaria in ordine al medesimo oggetto e tra le stesse parti, proprio in quanto l'azione già proposta era stata definita con decisione di merito.
Deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione per decadenza sostanziale ex art. 47 D.P.R. 639/1970, con conseguente estinzione del diritto alla prestazione, attesa la mancata proposizione di azione giudiziaria nel termine annuale di legge, successivamente alla proposizione della domanda nell'anno 2014.
Proponeva istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in ragione della strumentalità e della palese infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione del 26.10.2023 della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. presso l' presentata in data CP_1
10.10.2023, rivendicando il diritto al trattamento ed alle ultime tre mensilità a carico dell' . CP_2
Si rammenta che il provvedimento sfavorevole recava la seguente motivazione:
“sopravvenuta decadenza: si tratta di riproposizione di domanda presentata e definita con provvedimento di reiezione dalla sede di Napoli Vomero”.
Rileva questo che giudice che, come eccepito dall' parte ricorrente è già stata CP_1 dichiarata decaduta dal diritto in contesa, e ciò con la succitata sentenza di questo
Tribunale, da ritenersi passata in giudicato in quanto non ne è stata documentata l'impugnazione in grado d'appello.
Nella sentenza de qua, il giudice del lavoro dichiarava l'azione inammissibile poiché proposta oltre il termine decadenziale ex art. 47 D.P.R. 639/1970.
Ciò preclude non solo la riproposizione dell'azione giudiziaria, ma, a monte, della stessa domanda amministrativa, nuovamente presentata dal ricorrente nella data suindicata, giacché la norma evocata delinea una decadenza di natura sostanziale, in termini di fatto estintivo del diritto e non solo del proposto atto di esercizio.
Difatti, essa investe il sotteso diritto estinguendolo.
Dunque, si tratta di fattispecie diversa dalla mera decadenza processuale o procedimentale, la quale pregiudica esclusivamente l'azione, consentendo, invece, di riproporre l'istanza in via amministrativa e giudiziaria.
Invero, la decadenza ex art. 47 cit. ha funzione pubblicistica, diretta a garantire la
3 certezza delle situazioni giuridiche previdenziali, sicché il suo avveramento preclude la possibilità di riproporre sia la domanda amministrativa sia la domanda giudiziaria, per rivendicare il medesimo diritto, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 17792 del 26/08/2020: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti”;
Cass. civ., sez. lav., n. 28639 del 09/11/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale
"di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici …”; Cass. civ., sez. lav., n. 21039 del
23/08/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa)”; Cass. civ., sez. lav., n. 8926 del 19/04/2011: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
2. Peraltro, la decadenza, in cui parte ricorrente è incorsa, è sancita da res iudicata, il che preclude un nuovo esame della questione in ossequio dal divieto di bis in idem,
e ciò sia in ordine all'effettivo avveramento della decadenza stessa, sia in ordine alla sua rilevabilità officiosa, sia in ordine alla sua applicazione alla prestazione de qua.
Invero, non può comunque esservi dubbio alcuno circa tali profili (Cass. civ., sez. lav.,
19/03/2014, n. 6331: “In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”; Cass. civ., sez. lav.,
08/07/2014, n. 15531: “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 …, si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, il quale rientra nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
4 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970”).
In particolare, non può essere oggetto di nuova delibazione il conteggio dei termini articolato nel giudicato predetto, nel quale si statuiva quanto segue: “Asserisce di aver inoltrato domanda di intervento al fondo tramite il modello SR 53, in data 11.05.2016, senza ricevere alcun riscontro dall , a cui è CP_2 seguito il successivo ricorso amministrativo depositato in data 10.07.2020, anche questo senza esito. E, dunque, nei termini di decadenza annuale, sostiene di aver depositato ricorso giudiziale. L'eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 DPR n. 639 del 1970 è fondata. A norma dell'art. 47, 3° comma dei DPR richiamato come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92, per le controversie aventi ad oggetto prestazioni di carattere temporaneo di competenza della apposita CP Gestione istituita presso l ai sensi dell'art. 24 della L. n. 88/1989 (tra le quali viene fatto espressamente riferimento al trattamento di fine rapporto), "l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno" dalle date di cui al precedente comma II, e cioè dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di CP_2 scadenza, dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". A sensi poi dell'art. 46 della L. n. 88/1989 il termine per la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, è di 90 giorni (5° comma) e la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi (6° comma), mentre trascorso inutilmente tale termine l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Ed in seguito ai dubbi sorti sulla natura della decadenza, è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa (art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991) la cui legittimità è stata riconosciuta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 246/1992, ne ha espressamente affermata la natura sostanziale. Nel caso di specie non sono stati rispettati i termini di decadenza decorrenti dall'esito della domanda amministrativa. Difatti, mentre la domanda CP all è stata inoltrata pacificamente in data 11.05.2016, ed è stata respinta, a detta dell'Ente, con provvedimento del
18.10.2016, il ricorso amministrativo è stato azionato tardivamente, ovvero solo in data 10.07.2020, oltre, quindi, il primo termine di decadenza di novanta giorni previsto, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto, o comunque dalla formazione del silenzio rigetto da parte dell . Ne segue anche lo spirare della relativa Controparte_2 decadenza annuale, decorrente non dalla data del 10.07.2020, ma dalla data di conclusione del procedimento di ricorso amministrativo qualora fosse stato azionato nei termini. Né va sottaciuta la presentazione di una precedente domanda all'Ente convenuto in data 17.01.2014 rigettata con provvedimento del 14.07.2015, circostanza non contestata dal ricorrente”.
L'accertamento così operato (com'è evidente, in piena conformità ai criteri interpretativi enucleati in materia;
cfr.: Cassazione civile, sez. un., n. 12718 del
29/05/2009; Cassazione civile, sez. lav., n. 28671 del 07/11/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 23484 del 2.9.2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 23399, 30.8.2024;
Cassazione civile, n. 27476, 27.9.2023; Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2016, n.
18097), non può quindi essere rimesso in discussione.
Né l'avveramento della decadenza, secondo quanto già osservato, può essere aggirato od eluso attraverso la presentazione di una nuova domanda amministrativa.
Va perciò condivisa la tesi professata dall' , anche laddove si è sostenuto che il CP_2 giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti in causa in altro giudizio, determina uno specifico effetto preclusivo, nel senso che l'accertamento compiuto in ordine a questioni di fatto e di diritto, comuni alle due controversia, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, in applicazione del principio “ne bis in idem” (Cass. civ., S.U., n. 13916/2006: “L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde
5 ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; Corte di Giustizia
U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione «idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili.
L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
Pertanto, occorre ribadire che l'esito giudiziale, sancito a chiare lettere nella citata sentenza n. 323/2023, non può essere oggetto di nuovo esame nella presente sede, in forza della segnalata preclusione ex iudicato.
In ragione di tutto quanto sinora argomentato, avveratasi la decadenza, incontrovertibilmente cristallizzata nel giudicato predetto, la presentazione di una nuova domanda amministrativa non può consentirne un nuovo decorso, né spostarne in avanti il dies a quo, giacché trattasi di fatto estintivo del diritto e non dell'azione.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
3. In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., avanzata dall' va premesso, in termini generali, che la condanna per lite temeraria, ai CP_1 sensi del co. 1 della citata disposizione normativa, postula che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infatti, la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in un risarcimento del danno di tipo punitivo, volto a scoraggiare l'abuso del processo.
In tema di responsabilità aggravata, questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema
Corte, la quale, in ossequio ai criteri ordinari di distribuzione dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto istante la prova degli elementi costitutivi del diritto preteso: ai fini della condanna per lite temeraria, è, dunque, necessario provare la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte (Cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376), e ciò anche nel senso di “assenza di normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza” (Cass. civ., 22.10.1976 n. 3752).
Pertanto, la parte vittoriosa, che assuma di essere stata danneggiata dalla condotta
6 processuale del soccombente, ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità, ossia la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo (Cass. civ., sez. lav., 21.11.2007 n. 246445).
Va, altresì, sottolineato che la temerarietà della lite non può desumersi esclusivamente dalla mera opinabilità del diritto ovvero dall'infondatezza delle prospettazioni giuridiche (Cass. civ., 22.2.2016, n. 3376; Cass. civ., Sez. Un., 11.12.2007, n. 25831).
Ciò premesso, osserva il giudicante che l'azione esercitata dal ricorrente non può essere ricondotta a mala fede o colpa grave, per violazione del precedente giudicato già formatosi tra le parti con la sentenza n. 323/2023 resa dall'intestato Tribunale.
Difatti, viene in rilievo, nel presente giudizio, la collegata ma diversa questione della natura sostanziale o processuale / procedimentale della decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970, questione che ha reso necessario il suesteso accertamento di merito e la cui soluzione non poteva affatto dirsi postulata dal giudicato.
Né può venire in rilievo l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel senso sopra segnalato, sfavorevole alla tesi del ricorrente, non essendovi pronuncia nomofilattica e ben potendo essere ravvisato, in dottrina, un orientamento diametralmente opposto, invece favorevole alla riproposizione delle istanze dirette ad ottenere prestazioni di previdenza per le quali si sia avverata la decadenza.
Quanto alla fattispecie ex art. 96 co. 3 c.p.c., si osserva che detta norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa,
e ciò all'atto della liquidazione delle spese di lite.
Tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta o la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alle finalità a cui è preposto (Cass. civ., sez. un., 13/09/2018, n. 22405: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
7 Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, che si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez.
II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cassazione civile, sez. III, n.
36591 del 30/12/2023: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il ricorso non può dirsi affetto da manifesta infondatezza, tale da poter essere rilevata dallo stesso ricorrente già prima dell'introduzione dell'azione.
Non sussiste, quindi, il presupposto soggettivo della colpa grave, il che impedisce la configurazione della responsabilità aggravata per entrambe le fattispecie astratte.
4. In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 CP_1 presidente p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), inclusi oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 291/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuele Guarino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto ad accedere al Fondo di Garanzia CP_1
e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento del T.F.R. e delle ultime tre mensilità, per l'importo complessivo di € 7.793,28, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite e con risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con mansioni di autotrasportatore, Parte_2 dal 19.10.2009 fino al 15.11.2012, data di apertura del fallimento.
Rappresentava di non aver ricevuto la retribuzione ordinaria per le mensilità di
1 settembre, ottobre e novembre 2012, oltre al T.F.R. maturato, per un credito complessivo di € 7.793,28.
Precisava che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 75/2012, aveva dichiarato, in data 15.11.2012, il fallimento della società e che, a seguito di domanda di insinuazione, veniva ammesso al passivo del fallimento per l'importo suddetto.
Deduceva che, in assenza di opposizione al passivo del fallimento, aveva maturato tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia a CP_1 decorrere dalla data del 24.5.2013.
Rappresentava di aver proposto domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data
10.10.2023, rimasta priva di riscontro.
Vano il ricorso il ricorso telematico al Comitato Provinciale del 26.1.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato e del divieto di bis in idem, in quanto il ricorrente aveva presentato identica domanda giudiziaria, già respinta per inammissibilità con sentenza del Tribunale di Avellino n.
323/2023 (R.G. n. 1981/2020), pubblicata in data 20.4.2023.
Affermava che, come da relazione istruttoria affoliata, era emerso che il ricorrente aveva presentato, in data 17.1.2014, una prima domanda amministrativa al Fondo di
Garanzia, che veniva respinta con la seguente motivazione: “il modello Sr53 contiene dati incongruenti con quelli indicati in domanda e risultanti dallo stato passivo”.
Riferiva che, a seguito di cambio di residenza, il ricorrente aveva presentato una seconda domanda, datata 11.5.2016, che veniva rigettata con la seguente motivazione:
“la domanda è stata già definita dalla sede di Napoli Vomero per dati incongruenti”.
Precisava che, con P.E.C. del 10.7.2020, aveva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della domanda presentata in data 11.5.2016, ricorso che veniva rigettato per intervenuta decadenza ed a cui seguiva il ricorso giudiziario definito con sentenza n. 323/2023.
Evidenziava che il ricorrente aveva presentato, in data 10.10.2023, una nuova domanda amministrativa di intervento del Fondo, definita con provvedimento di reiezione del 26.10.2023, a cui seguiva ricorso amministrativo datato 26.1.2024.
Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente preclusione di
2 esercizio di una nuova azione giudiziaria in ordine al medesimo oggetto e tra le stesse parti, proprio in quanto l'azione già proposta era stata definita con decisione di merito.
Deduceva, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione per decadenza sostanziale ex art. 47 D.P.R. 639/1970, con conseguente estinzione del diritto alla prestazione, attesa la mancata proposizione di azione giudiziaria nel termine annuale di legge, successivamente alla proposizione della domanda nell'anno 2014.
Proponeva istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in ragione della strumentalità e della palese infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione del 26.10.2023 della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. presso l' presentata in data CP_1
10.10.2023, rivendicando il diritto al trattamento ed alle ultime tre mensilità a carico dell' . CP_2
Si rammenta che il provvedimento sfavorevole recava la seguente motivazione:
“sopravvenuta decadenza: si tratta di riproposizione di domanda presentata e definita con provvedimento di reiezione dalla sede di Napoli Vomero”.
Rileva questo che giudice che, come eccepito dall' parte ricorrente è già stata CP_1 dichiarata decaduta dal diritto in contesa, e ciò con la succitata sentenza di questo
Tribunale, da ritenersi passata in giudicato in quanto non ne è stata documentata l'impugnazione in grado d'appello.
Nella sentenza de qua, il giudice del lavoro dichiarava l'azione inammissibile poiché proposta oltre il termine decadenziale ex art. 47 D.P.R. 639/1970.
Ciò preclude non solo la riproposizione dell'azione giudiziaria, ma, a monte, della stessa domanda amministrativa, nuovamente presentata dal ricorrente nella data suindicata, giacché la norma evocata delinea una decadenza di natura sostanziale, in termini di fatto estintivo del diritto e non solo del proposto atto di esercizio.
Difatti, essa investe il sotteso diritto estinguendolo.
Dunque, si tratta di fattispecie diversa dalla mera decadenza processuale o procedimentale, la quale pregiudica esclusivamente l'azione, consentendo, invece, di riproporre l'istanza in via amministrativa e giudiziaria.
Invero, la decadenza ex art. 47 cit. ha funzione pubblicistica, diretta a garantire la
3 certezza delle situazioni giuridiche previdenziali, sicché il suo avveramento preclude la possibilità di riproporre sia la domanda amministrativa sia la domanda giudiziaria, per rivendicare il medesimo diritto, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 17792 del 26/08/2020: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti”;
Cass. civ., sez. lav., n. 28639 del 09/11/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale
"di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici …”; Cass. civ., sez. lav., n. 21039 del
23/08/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa)”; Cass. civ., sez. lav., n. 8926 del 19/04/2011: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi”).
2. Peraltro, la decadenza, in cui parte ricorrente è incorsa, è sancita da res iudicata, il che preclude un nuovo esame della questione in ossequio dal divieto di bis in idem,
e ciò sia in ordine all'effettivo avveramento della decadenza stessa, sia in ordine alla sua rilevabilità officiosa, sia in ordine alla sua applicazione alla prestazione de qua.
Invero, non può comunque esservi dubbio alcuno circa tali profili (Cass. civ., sez. lav.,
19/03/2014, n. 6331: “In tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”; Cass. civ., sez. lav.,
08/07/2014, n. 15531: “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 …, si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, il quale rientra nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
4 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970”).
In particolare, non può essere oggetto di nuova delibazione il conteggio dei termini articolato nel giudicato predetto, nel quale si statuiva quanto segue: “Asserisce di aver inoltrato domanda di intervento al fondo tramite il modello SR 53, in data 11.05.2016, senza ricevere alcun riscontro dall , a cui è CP_2 seguito il successivo ricorso amministrativo depositato in data 10.07.2020, anche questo senza esito. E, dunque, nei termini di decadenza annuale, sostiene di aver depositato ricorso giudiziale. L'eccezione preliminare di decadenza ex art. 47 DPR n. 639 del 1970 è fondata. A norma dell'art. 47, 3° comma dei DPR richiamato come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92, per le controversie aventi ad oggetto prestazioni di carattere temporaneo di competenza della apposita CP Gestione istituita presso l ai sensi dell'art. 24 della L. n. 88/1989 (tra le quali viene fatto espressamente riferimento al trattamento di fine rapporto), "l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno" dalle date di cui al precedente comma II, e cioè dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di CP_2 scadenza, dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". A sensi poi dell'art. 46 della L. n. 88/1989 il termine per la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, è di 90 giorni (5° comma) e la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi (6° comma), mentre trascorso inutilmente tale termine l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Ed in seguito ai dubbi sorti sulla natura della decadenza, è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa (art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991) la cui legittimità è stata riconosciuta dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 246/1992, ne ha espressamente affermata la natura sostanziale. Nel caso di specie non sono stati rispettati i termini di decadenza decorrenti dall'esito della domanda amministrativa. Difatti, mentre la domanda CP all è stata inoltrata pacificamente in data 11.05.2016, ed è stata respinta, a detta dell'Ente, con provvedimento del
18.10.2016, il ricorso amministrativo è stato azionato tardivamente, ovvero solo in data 10.07.2020, oltre, quindi, il primo termine di decadenza di novanta giorni previsto, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto, o comunque dalla formazione del silenzio rigetto da parte dell . Ne segue anche lo spirare della relativa Controparte_2 decadenza annuale, decorrente non dalla data del 10.07.2020, ma dalla data di conclusione del procedimento di ricorso amministrativo qualora fosse stato azionato nei termini. Né va sottaciuta la presentazione di una precedente domanda all'Ente convenuto in data 17.01.2014 rigettata con provvedimento del 14.07.2015, circostanza non contestata dal ricorrente”.
L'accertamento così operato (com'è evidente, in piena conformità ai criteri interpretativi enucleati in materia;
cfr.: Cassazione civile, sez. un., n. 12718 del
29/05/2009; Cassazione civile, sez. lav., n. 28671 del 07/11/2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 23484 del 2.9.2024; Cassazione civile, sez. lav., n. 23399, 30.8.2024;
Cassazione civile, n. 27476, 27.9.2023; Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2016, n.
18097), non può quindi essere rimesso in discussione.
Né l'avveramento della decadenza, secondo quanto già osservato, può essere aggirato od eluso attraverso la presentazione di una nuova domanda amministrativa.
Va perciò condivisa la tesi professata dall' , anche laddove si è sostenuto che il CP_2 giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti in causa in altro giudizio, determina uno specifico effetto preclusivo, nel senso che l'accertamento compiuto in ordine a questioni di fatto e di diritto, comuni alle due controversia, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, in applicazione del principio “ne bis in idem” (Cass. civ., S.U., n. 13916/2006: “L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde
5 ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (essendo tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensivi)”; Corte di Giustizia
U.E., sez. IV, 23/03/2023, C-412/21: “L'applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall'altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»). Per quanto riguarda, in primis, la condizione «idem», essa richiede che i fatti materiali siano identici, e non semplicemente simili.
L'identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono indissociabilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda, in secundis la condizione «bis», affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario non solo che tale decisione sia divenuta definitiva, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa”).
Pertanto, occorre ribadire che l'esito giudiziale, sancito a chiare lettere nella citata sentenza n. 323/2023, non può essere oggetto di nuovo esame nella presente sede, in forza della segnalata preclusione ex iudicato.
In ragione di tutto quanto sinora argomentato, avveratasi la decadenza, incontrovertibilmente cristallizzata nel giudicato predetto, la presentazione di una nuova domanda amministrativa non può consentirne un nuovo decorso, né spostarne in avanti il dies a quo, giacché trattasi di fatto estintivo del diritto e non dell'azione.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Assorbito ogni altro profilo.
3. In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., avanzata dall' va premesso, in termini generali, che la condanna per lite temeraria, ai CP_1 sensi del co. 1 della citata disposizione normativa, postula che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infatti, la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in un risarcimento del danno di tipo punitivo, volto a scoraggiare l'abuso del processo.
In tema di responsabilità aggravata, questo giudice aderisce all'indirizzo della Suprema
Corte, la quale, in ossequio ai criteri ordinari di distribuzione dell'onere probatorio sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto istante la prova degli elementi costitutivi del diritto preteso: ai fini della condanna per lite temeraria, è, dunque, necessario provare la sussistenza della malafede o della colpa grave nella condotta della controparte (Cass. civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3376), e ciò anche nel senso di “assenza di normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza” (Cass. civ., 22.10.1976 n. 3752).
Pertanto, la parte vittoriosa, che assuma di essere stata danneggiata dalla condotta
6 processuale del soccombente, ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità, ossia la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo (Cass. civ., sez. lav., 21.11.2007 n. 246445).
Va, altresì, sottolineato che la temerarietà della lite non può desumersi esclusivamente dalla mera opinabilità del diritto ovvero dall'infondatezza delle prospettazioni giuridiche (Cass. civ., 22.2.2016, n. 3376; Cass. civ., Sez. Un., 11.12.2007, n. 25831).
Ciò premesso, osserva il giudicante che l'azione esercitata dal ricorrente non può essere ricondotta a mala fede o colpa grave, per violazione del precedente giudicato già formatosi tra le parti con la sentenza n. 323/2023 resa dall'intestato Tribunale.
Difatti, viene in rilievo, nel presente giudizio, la collegata ma diversa questione della natura sostanziale o processuale / procedimentale della decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970, questione che ha reso necessario il suesteso accertamento di merito e la cui soluzione non poteva affatto dirsi postulata dal giudicato.
Né può venire in rilievo l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel senso sopra segnalato, sfavorevole alla tesi del ricorrente, non essendovi pronuncia nomofilattica e ben potendo essere ravvisato, in dottrina, un orientamento diametralmente opposto, invece favorevole alla riproposizione delle istanze dirette ad ottenere prestazioni di previdenza per le quali si sia avverata la decadenza.
Quanto alla fattispecie ex art. 96 co. 3 c.p.c., si osserva che detta norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di condanna della parte soccombente, anche d'ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa,
e ciò all'atto della liquidazione delle spese di lite.
Tale potere, lungi dal potersi esercitare in via arbitraria, postula la sussistenza di precise condizioni, quali la stessa natura temeraria della condotta processuale della parte soccombente, oppure, in assenza di mala fede o colpa grave, la pretestuosità della condotta o la sua abusività, in termini di sviamento del mezzo processuale rispetto alle finalità a cui è preposto (Cass. civ., sez. un., 13/09/2018, n. 22405: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
7 Più di recente, la Suprema Corte ha delineato i confini di tale fattispecie, che si risolve in un abuso del processo generato da mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez.
II, 03/05/2022, n. 13859: “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cassazione civile, sez. III, n.
36591 del 30/12/2023: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il ricorso non può dirsi affetto da manifesta infondatezza, tale da poter essere rilevata dallo stesso ricorrente già prima dell'introduzione dell'azione.
Non sussiste, quindi, il presupposto soggettivo della colpa grave, il che impedisce la configurazione della responsabilità aggravata per entrambe le fattispecie astratte.
4. In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con assorbimento degli oneri riflessi (Cassazione civile, sez. lav., n. 4399 del 19/02/2025).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 CP_1 presidente p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), inclusi oneri riflessi.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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