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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2024 del R.G. Trib. in data 27/5/2024, promossa d a
- ata a Sedegliano (UD) il Parte_1
15/02/1950 (c.f. residente in [...]
16, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelita Cosentino, dall'avv. Giuseppe Spiniello e dall'avv.
DE AN,
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- con sede legale in Via Valtellina n. 15/17, Milano (MI – 20159), (C.F. e Controparte_1
P.IVA ) e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, (C.F. e P.IVA ), in persona
[...] P.IVA_2 del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Felicita Parte_2
Fenaroli,
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 26/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 - parte attrice/opponente, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 26/6/25 e pertanto:
“Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso prodotta, così giudicare:
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto per tutti i superiori motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova CP_1 della cessione del credito e della sua opponibilità all'attrice;
3. Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di mutuo;
IN VIA ISTRUTTORIA
4. ammettere la prova testimoniale del Consulente Dott. iscritto all'Albo dei Testimone_1
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino al n. 617/A, domiciliato in Formia (LT) in
Via XX Settembre n. 10, sulle risultanze emerse dalla Relazione e analisi del contratto Mutuo ipotecario n. rep. 8355 e raccolta n. 768;
IN OGNI CASO
5. Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
- parte convenuta/opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 12/6/2025 e pertanto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di , l'esistenza, validità ed efficacia del CP_1 titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, la validità ed efficacia del precetto opposto.
In via istruttoria:
2 Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, compresa la richiesta di ammissione della prova testimoniale e, in ogni caso, non sorrette da alcuna prova in punto di fatto circa la loro necessarietà, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al precetto notificatole in data 10/5/2024 da CP_1
qualificatasi cessionaria in blocco di crediti di precetto titolato
[...] Controparte_3 da contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con la banca. Contestando il diritto della cessionaria del credito di procedere a esecuzione forzata, l'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, il difetto di legittimazione attiva della precettante, la nullità del contratto mutuo per presenza di clausole abusive, l'estinzione del debito con strumento alternativo di pagamento.
Si è regolarmente costituita la parte convenuta/opposta, contestando tutti i motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, nell'udienza di comparizione delle parti, cui ha presenziato solo il procuratore della parte convenuta/opposta, che ha chiesto di procedere in assenza dell'attrice/opponente, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che sinteticamente si espongono di seguito.
2.1. L'opponente ha sostenuto che il contratto di mutuo, avendo previsto il contestuale e temporaneo vincolo della somma erogata in un deposito cauzionale infruttifero a favore della banca mutuante, non sarebbe idoneo a fondare l'azione esecutiva in quanto avrebbe perso la propria originaria natura e si sarebbe trasformato in un mutuo condizionato, essendo il suo perfezionamento subordinato a un successivo atto di svincolo delle somme, necessario per costituire l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario. Non essendo stata fornita, nel caso in esame, evidenza di tale
3 svincolo in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, secondo l'opponente andrebbe esclusa l'esistenza del titolo esecutivo.
La questione pregiudiziale è stata di recente risolta, in senso contrario alla tesi proposta con l'atto di opposizione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c..
É stato enunciato il principio per il quale “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SS.UU.
5968/2025). In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che, essendosi disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione in deposito cauzionale, non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. Infatti, il patto accessorio attiene all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, ma non è in grado di incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. In sostanza, il mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Nel caso in esame, le somme mutuate, appositamente quietanzate (art.1 del contratto di mutuo), sono state temporaneamente riconsegnate per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero (art.2), ma la mutuataria si è espressamente obbligata, in termini univoci e incondizionati, alla loro restituzione nei termini concordati (art.4). Ne deriva l'esistenza di un credito restitutorio certo, liquido ed esigibile, e quindi l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo.
2.2. L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
4 Pur nella genericità dell'eccezione, risulterebbe che l'opponente abbia contestato sia l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco, sia l'inclusione nella stessa operazione del credito azionato.
Quanto al primo profilo, la prova della cessione, la quale può essere data anche mediante elementi indiziari (Cass.17944/2023 e successive conformi), è stata fornita dalla combinazione di due elementi probatori che costituiscono un compendio idoneo e sufficiente. Il primo è la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n.72 del 23/6/2022 - Parte II) dell'avviso di cessione dei crediti in blocco da ad doc.7 di parte convenuta), che già di per sé ha Controparte_3 Controparte_1 valore indiziario (in tal senso la già citata Cass. 17944/2023). Il secondo è l'attestazione da parte della cedente dell'avvenuta cessione, nell'ambito dell'operazione in blocco, dello specifico credito azionato (doc.12).
Quanto al secondo profilo, sul presupposto che è applicabile all'operazione di cessione di cui si tratta in questo processo il principio enunciato nella materia in esame dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, nelle comunicazioni pubbliche di cessione non è necessaria l'individuazione del singolo rapporto, quando i crediti oggetto della cessione in blocco possono essere esattamente individuati (“… è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …” (in motivazione, Cass. 4277/2023), la certezza dell'individuazione dello specifico credito ceduto deriva, nella fattispecie concreta:
1) dal fatto che, nell'avviso di cessione citato, sono stati indicati precisamente, quali oggetto della cessione, “… i crediti pecuniari per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti da contratti bancari aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1967 e il 29 novembre2021 i cui debitori sono stati classificati dalla Cedente quali
"deteriorati" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 (Matrice dei
Conti) …”, richiamando la qualificazione “deteriorati” una precisa nozione tecnica, nell'ambito della quale rientrano anche i crediti per il cui recupero sono necessarie azioni legali;
5 2) dal fatto che non è stato specificamente contestato che il credito azionato in sede esecutiva dalla creditrice fosse deteriorato nel senso sopra indicato, così come documentato dalla creditrice opposta e come di fatto confermato a-posteriori proprio dalla introduzione della procedura esecutiva per il recupero;
3) dal fatto che, in ogni caso, assume valore probatorio decisivo la già citata attestazione di cessione resa dalla cedente (doc.12), che si riferisce specificamente al credito di cui si tratta in questo processo (il numero originario del rapporto indicato nell'attestazione coincide con quello riportato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc.10).
2.3. Non è fondata l'eccezione di abusività delle clausole contrattuali, prospettata in termini generici e scarsamente perspicui.
Sul punto, nell'atto introduttivo, è stata innanzitutto evidenziata l'assenza della clausola di salvaguardia sulla mora. A tal proposito, va ribadito quanto già evidenziato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. L'assenza della clausola di salvaguardia sulla mora non inficia la validità del contratto, essendo stati specificamente pattuiti un tasso fisso e una clausola sugli interessi di mora («in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due
(2) punti in ragione d'anno»), il che esclude la dedotta “indeterminatezza assoluta del tasso”.
In effetti, negli scritti conclusivi, la parte opponente ha convenuto che l'assenza di clausola di salvaguardia non costituisce motivo di nullità.
In secondo luogo, è stata lamentata l'applicazione di un TAEG diverso da quello convenuto, questione che però non attiene alla presenza di clausole abusive, ma si riferisce ad una circostanza di fatto dalla quale non è stata nemmeno dedotta la violazione della normativa in tema di trasparenza.
Ancora, la asserita “palese violazione” delle lett. l) ed m) del D.lgs. 206/2005 non si è tradotta nella corrispondente individuazione di una qualche clausola contrattuale vessatoria nel senso previsto dalle due disposizioni citate, individuazione che in effetti non risulta dall'esame del contratto.
Infine, a indiretta conferma dell'infondatezza delle questioni di nullità, negli scritti conclusivi l'opponente, su questo profilo, ha solo fatto riferimento alla presenza di clausola “... potenzialmente usuraria, anche se solo eventuale come quella sulla mora ...”, potenziale usurarietà che, in tesi di
6 opposizione, dovrebbe farne comunque rilevare d'ufficio l'invalidità. L'argomento si pone in contrasto con i consolidati principi in tema di onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha anche di recente ribadito che “... nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento ...” (in motivazione, Cass.
5709/2025). Non solo l'opponente non ha fornito la prova di cui è onerata, ma nella relazione del proprio consulente tecnico, tra l'altro tardivamente depositata, si è attestato che il contratto è
“... pienamente rispondente alle norme di legge, sotto il profilo della disciplina anti-usura ...”
(pag.2).
2.4. Da ultimo, l'attrice ha eccepito che non le è stato possibile estinguere il debito con uno strumento alternativo di pagamento, per mancata collaborazione di la quale Controparte_3 avrebbe omesso di registrare l'affidavit prodotto dalla debitrice e di consentire il conseguente accredito a suo favore.
Sotto questo profilo sono condivisibili le obiezioni poste dalla parte convenuta/opposta. Si è innanzitutto osservato che l'intento di adempiere con tale modalità era stato manifestato nei confronti della banca quando, per effetto della cessione, non era più titolare del credito. In ogni caso,
l'estinzione del mutuo non potrebbe avvenire, senza accettazione del creditore, con strumenti alternativi al denaro. In ogni caso, la questione non è stata posta correttamente, perché l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, che costituisce propriamente oggetto del presente giudizio, potrebbe in ipotesi conseguire solo alla prova dell'avvenuto pagamento quale fatto estintivo, fatto che nemmeno viene allegato, essendo questione ben diversa quella dell'asserita (e non provata) mancanza di buona fede della creditrice nell'esecuzione del contratto.
2.5. Infine, va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte attrice/opponente, che peraltro sarebbe anche risultata irrilevante, alla luce delle considerazioni sopra svolta in punto usurarietà del contratto.
7 3. In definitiva, l'opposizione è integralmente infondata e quindi deve essere rigettata. Ciò comporta l'integrale soccombenza dell'opponente e la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite. La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente al valore della causa
(determinato dalla somma oggetto di precetto) e per importi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2024 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla parte attrice Parte_1
[...]
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che liquida nella somma di € 7.052,00 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2024 del R.G. Trib. in data 27/5/2024, promossa d a
- ata a Sedegliano (UD) il Parte_1
15/02/1950 (c.f. residente in [...]
16, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelita Cosentino, dall'avv. Giuseppe Spiniello e dall'avv.
DE AN,
a t t r i c e / o p p o n e n t e
c o n t r o
- con sede legale in Via Valtellina n. 15/17, Milano (MI – 20159), (C.F. e Controparte_1
P.IVA ) e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, (C.F. e P.IVA ), in persona
[...] P.IVA_2 del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Felicita Parte_2
Fenaroli,
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 26/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 - parte attrice/opponente, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 26/6/25 e pertanto:
“Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda ed eccezione ex adverso prodotta, così giudicare:
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto per tutti i superiori motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova CP_1 della cessione del credito e della sua opponibilità all'attrice;
3. Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto di mutuo;
IN VIA ISTRUTTORIA
4. ammettere la prova testimoniale del Consulente Dott. iscritto all'Albo dei Testimone_1
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino al n. 617/A, domiciliato in Formia (LT) in
Via XX Settembre n. 10, sulle risultanze emerse dalla Relazione e analisi del contratto Mutuo ipotecario n. rep. 8355 e raccolta n. 768;
IN OGNI CASO
5. Condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
- parte convenuta/opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 12/6/2025 e pertanto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva di , l'esistenza, validità ed efficacia del CP_1 titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, la validità ed efficacia del precetto opposto.
In via istruttoria:
2 Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, compresa la richiesta di ammissione della prova testimoniale e, in ogni caso, non sorrette da alcuna prova in punto di fatto circa la loro necessarietà, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al precetto notificatole in data 10/5/2024 da CP_1
qualificatasi cessionaria in blocco di crediti di precetto titolato
[...] Controparte_3 da contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con la banca. Contestando il diritto della cessionaria del credito di procedere a esecuzione forzata, l'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, il difetto di legittimazione attiva della precettante, la nullità del contratto mutuo per presenza di clausole abusive, l'estinzione del debito con strumento alternativo di pagamento.
Si è regolarmente costituita la parte convenuta/opposta, contestando tutti i motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, nell'udienza di comparizione delle parti, cui ha presenziato solo il procuratore della parte convenuta/opposta, che ha chiesto di procedere in assenza dell'attrice/opponente, è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che sinteticamente si espongono di seguito.
2.1. L'opponente ha sostenuto che il contratto di mutuo, avendo previsto il contestuale e temporaneo vincolo della somma erogata in un deposito cauzionale infruttifero a favore della banca mutuante, non sarebbe idoneo a fondare l'azione esecutiva in quanto avrebbe perso la propria originaria natura e si sarebbe trasformato in un mutuo condizionato, essendo il suo perfezionamento subordinato a un successivo atto di svincolo delle somme, necessario per costituire l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario. Non essendo stata fornita, nel caso in esame, evidenza di tale
3 svincolo in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, secondo l'opponente andrebbe esclusa l'esistenza del titolo esecutivo.
La questione pregiudiziale è stata di recente risolta, in senso contrario alla tesi proposta con l'atto di opposizione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c..
É stato enunciato il principio per il quale “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. SS.UU.
5968/2025). In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che, essendosi disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione in deposito cauzionale, non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove non risulti esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato il titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. Infatti, il patto accessorio attiene all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, ma non è in grado di incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. In sostanza, il mutuo si arricchisce di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
Nel caso in esame, le somme mutuate, appositamente quietanzate (art.1 del contratto di mutuo), sono state temporaneamente riconsegnate per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero (art.2), ma la mutuataria si è espressamente obbligata, in termini univoci e incondizionati, alla loro restituzione nei termini concordati (art.4). Ne deriva l'esistenza di un credito restitutorio certo, liquido ed esigibile, e quindi l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo.
2.2. L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
4 Pur nella genericità dell'eccezione, risulterebbe che l'opponente abbia contestato sia l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco, sia l'inclusione nella stessa operazione del credito azionato.
Quanto al primo profilo, la prova della cessione, la quale può essere data anche mediante elementi indiziari (Cass.17944/2023 e successive conformi), è stata fornita dalla combinazione di due elementi probatori che costituiscono un compendio idoneo e sufficiente. Il primo è la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n.72 del 23/6/2022 - Parte II) dell'avviso di cessione dei crediti in blocco da ad doc.7 di parte convenuta), che già di per sé ha Controparte_3 Controparte_1 valore indiziario (in tal senso la già citata Cass. 17944/2023). Il secondo è l'attestazione da parte della cedente dell'avvenuta cessione, nell'ambito dell'operazione in blocco, dello specifico credito azionato (doc.12).
Quanto al secondo profilo, sul presupposto che è applicabile all'operazione di cessione di cui si tratta in questo processo il principio enunciato nella materia in esame dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, nelle comunicazioni pubbliche di cessione non è necessaria l'individuazione del singolo rapporto, quando i crediti oggetto della cessione in blocco possono essere esattamente individuati (“… è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …” (in motivazione, Cass. 4277/2023), la certezza dell'individuazione dello specifico credito ceduto deriva, nella fattispecie concreta:
1) dal fatto che, nell'avviso di cessione citato, sono stati indicati precisamente, quali oggetto della cessione, “… i crediti pecuniari per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti da contratti bancari aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1967 e il 29 novembre2021 i cui debitori sono stati classificati dalla Cedente quali
"deteriorati" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 (Matrice dei
Conti) …”, richiamando la qualificazione “deteriorati” una precisa nozione tecnica, nell'ambito della quale rientrano anche i crediti per il cui recupero sono necessarie azioni legali;
5 2) dal fatto che non è stato specificamente contestato che il credito azionato in sede esecutiva dalla creditrice fosse deteriorato nel senso sopra indicato, così come documentato dalla creditrice opposta e come di fatto confermato a-posteriori proprio dalla introduzione della procedura esecutiva per il recupero;
3) dal fatto che, in ogni caso, assume valore probatorio decisivo la già citata attestazione di cessione resa dalla cedente (doc.12), che si riferisce specificamente al credito di cui si tratta in questo processo (il numero originario del rapporto indicato nell'attestazione coincide con quello riportato nell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc.10).
2.3. Non è fondata l'eccezione di abusività delle clausole contrattuali, prospettata in termini generici e scarsamente perspicui.
Sul punto, nell'atto introduttivo, è stata innanzitutto evidenziata l'assenza della clausola di salvaguardia sulla mora. A tal proposito, va ribadito quanto già evidenziato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. L'assenza della clausola di salvaguardia sulla mora non inficia la validità del contratto, essendo stati specificamente pattuiti un tasso fisso e una clausola sugli interessi di mora («in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di due
(2) punti in ragione d'anno»), il che esclude la dedotta “indeterminatezza assoluta del tasso”.
In effetti, negli scritti conclusivi, la parte opponente ha convenuto che l'assenza di clausola di salvaguardia non costituisce motivo di nullità.
In secondo luogo, è stata lamentata l'applicazione di un TAEG diverso da quello convenuto, questione che però non attiene alla presenza di clausole abusive, ma si riferisce ad una circostanza di fatto dalla quale non è stata nemmeno dedotta la violazione della normativa in tema di trasparenza.
Ancora, la asserita “palese violazione” delle lett. l) ed m) del D.lgs. 206/2005 non si è tradotta nella corrispondente individuazione di una qualche clausola contrattuale vessatoria nel senso previsto dalle due disposizioni citate, individuazione che in effetti non risulta dall'esame del contratto.
Infine, a indiretta conferma dell'infondatezza delle questioni di nullità, negli scritti conclusivi l'opponente, su questo profilo, ha solo fatto riferimento alla presenza di clausola “... potenzialmente usuraria, anche se solo eventuale come quella sulla mora ...”, potenziale usurarietà che, in tesi di
6 opposizione, dovrebbe farne comunque rilevare d'ufficio l'invalidità. L'argomento si pone in contrasto con i consolidati principi in tema di onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha anche di recente ribadito che “... nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento ...” (in motivazione, Cass.
5709/2025). Non solo l'opponente non ha fornito la prova di cui è onerata, ma nella relazione del proprio consulente tecnico, tra l'altro tardivamente depositata, si è attestato che il contratto è
“... pienamente rispondente alle norme di legge, sotto il profilo della disciplina anti-usura ...”
(pag.2).
2.4. Da ultimo, l'attrice ha eccepito che non le è stato possibile estinguere il debito con uno strumento alternativo di pagamento, per mancata collaborazione di la quale Controparte_3 avrebbe omesso di registrare l'affidavit prodotto dalla debitrice e di consentire il conseguente accredito a suo favore.
Sotto questo profilo sono condivisibili le obiezioni poste dalla parte convenuta/opposta. Si è innanzitutto osservato che l'intento di adempiere con tale modalità era stato manifestato nei confronti della banca quando, per effetto della cessione, non era più titolare del credito. In ogni caso,
l'estinzione del mutuo non potrebbe avvenire, senza accettazione del creditore, con strumenti alternativi al denaro. In ogni caso, la questione non è stata posta correttamente, perché l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, che costituisce propriamente oggetto del presente giudizio, potrebbe in ipotesi conseguire solo alla prova dell'avvenuto pagamento quale fatto estintivo, fatto che nemmeno viene allegato, essendo questione ben diversa quella dell'asserita (e non provata) mancanza di buona fede della creditrice nell'esecuzione del contratto.
2.5. Infine, va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte attrice/opponente, che peraltro sarebbe anche risultata irrilevante, alla luce delle considerazioni sopra svolta in punto usurarietà del contratto.
7 3. In definitiva, l'opposizione è integralmente infondata e quindi deve essere rigettata. Ciò comporta l'integrale soccombenza dell'opponente e la sua conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite. La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente al valore della causa
(determinato dalla somma oggetto di precetto) e per importi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2024 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta dalla parte attrice Parte_1
[...]
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che liquida nella somma di € 7.052,00 per compenso Controparte_1 di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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