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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1702/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI SC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5913/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1943/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'Ricorrente_1 insiste come in atti Resistente/Appellato: Assente Comune di Giarre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato il 15/10/2022 al Comune di Giarre, qui inviato l'08/11/2022 e iscritto al n. 5913/2022 R.G.A., l'Ricorrente_1 (di seguito Ric._1), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 1943/07/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, depositata il 14/03/2022 e non notificata, pronunciata sul ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 12464 del 14.12.2020 relativo a TASI 2015, con cui il
Comune aveva assoggettato l'Ric._1 a tassazione TASI, con aliquote del 1,50 e del 2,50 per mille, rispettivamente per gli immobili classificati come A3/A4 ed A2, inquadrando erroneamente tra le
“abitazioni principali” i fabbricati dell'Istituto per converso destinati ad alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, per un totale di € 20.092,00=.
Nella contumacia del Comune, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1943/07/2022, depositata il
14/03/2022, rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese giudiziali.
L'Ric._1 chiedeva la riforma della sentenza, riproponendo le medesime censure fatte valere in primo grado, e segnatamente: a) intervenuta decadenza ex l. 296/2006, art. 1, comma 161, con consequenziale estinzione della pretesa tributaria;
b) illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva, trattandosi di fabbricati destinati ad alloggi sociali, aventi diritto all'esenzione TASI;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 2, d.l. 201/2011, conv. con modif. dalla l. 214/2011, come integrato con la legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147); c) illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva, trattandosi di fabbricati comunque non assoggettabili a Tasi per azzeramento dell'aliquota da parte del
Comune di Giarre (delibera n. 63 dell'8.09.2014); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 676,
L. n. 147 del 27.12.2013.
§2. Si costituiva in giudizio in data 24/01/2024 il Comune di Giarre, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso.
§3. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 28/01/2026, l'Istituto appellante insisteva nelle proprie eccezioni e difese. Deduceva l'inammissibilità della costituzione del Comune e la fondatezza dell'appello, insistendo nell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore dell'Istituto ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Preliminarmente, osserva la Corte che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Giarre, formulata nelle memorie illustrative dall'appellante, con cui si sostiene il difetto di autorizzazione alla nomina del legale esterno costituitosi, avv. Difensore_2, non risultando dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 10/07/2023, prodotta in atti, gli elenchi (ivi richiamati) delle controversie pendenti. È sufficiente osservare che il Comune, costituendosi, ha prodotto il verbale di deliberazione della Giunta
Municipale n. 78 del 10/07/2023 (proposta n. 88 del 21/06/2023), avente ad oggetto: “Costituzione e difesa dell'ente nei giudizi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Catania, di primo e secondo grado, in materia di tributi locali. Efficientamento delle procedure. Conferimento incarico legale”.
Nell'atto è nominativamente indicata, tra gli avvocati autorizzati alla costituzione per conto dell'Ente nei giudizi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Catania di primo e secondo grado, proposti in materia di tributi locali, notificati all'Ente e comunque iscritti a ruolo dal mese di giugno 2021, nonché nel corso dell'anno 2022 (come il presente giudizio) e del 2023, l'Avvocato Difensore_2 con studio in Catania, alla Indirizzo_1.
Ne consegue la ritualità della procura (in atti) rilasciata sulla base della predetta autorizzazione.
§6. Ciò posto, l'appello è infondato, atteso che la sentenza si sottrae alle censure che l'Ric._1 ripropone sostanzialmente riprendendo quelle già spiegate avverso l'avviso di accertamento in primo grado.
Al proposito, occorre osservare che, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza;
ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo (l'appellante) limitarsi a sottoporre al giudice del gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del
2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019).
§7. Per quanto concerne il merito delle doglianze, il primo motivo di appello risulta infondato, poiché il termine per la notifica a pena di decadenza dell'accertamento relativo ai tributi degli enti locali, compresa la TASI oggetto di contestazione, è regolato dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Tale termine scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione o eseguito il versamento. Occorre tuttavia rilevare che il decorso del termine è stato sospeso a seguito delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare l'epidemia da Covid-19, in particolare dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il quale, al comma 1, ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Pertanto, la notifica avvenuta il 16 marzo 2021 (data di spedizione dell'avviso, poi ricevuto il 19 marzo
2021) deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta entro il termine di decadenza, considerando la sospensione di 84 giorni che posticipava la scadenza al 21 marzo 2021. Non assume rilevanza contraria quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§8. In ogni caso, il successivo art. 68 del citato D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), come in seguito integrato e modificato, ha ampliato la prevista sospensione dei termini dell'attività di riscossione dall'8/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, ha stabilito la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettata per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, (laddove si legge "...
Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159") -, la cui ratio
è da ravvisare nell'esigenza di vietare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, il richiamato art. 12, comma 1, del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, .... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia, altresì, l'ulteriore disposto del comma 4 bis del citato art. 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, stabilendo che “Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie... sono prorogati: di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Come già detto, l'articolo 68 D.L. n. 18/2020, come convertito con la legge 77/2020, e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis prevede che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga di 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto legge.
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 23.05.2022, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
§9. Parimenti priva di fondamento risulta la seconda censura, anche alla luce dell'esenzione tributaria prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Tale norma prevede che l'IMU non sia dovuta, tra gli altri casi, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, occorre attenersi a quanto stabilito dal D.
M. 22 aprile 2008, il quale definisce l'alloggio sociale come “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.” (articoli 1 e 2).
Il richiamo alla “salvaguardia della coesione sociale” e al “disagio abitativo” non consente di ravvisare una piena corrispondenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex Ric._1 e gli alloggi sociali, considerato che il legislatore, nell'ambito dello stesso quadro normativo, ha regolamentato in modo autonomo e distintivo le due fattispecie. In particolare, l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 prevede una specifica agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ric._1) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla denominazione utilizzata.
Ne consegue che il legislatore ha inteso distinguere gli alloggi ex Ric._1 da quelli classificati come “sociali”, i quali sono invece esenti dal prelievo in base alla disposizione normativa di cui all'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. n. 201/2011, la quale sancisce l'assimilazione ad abitazione principale, con conseguente esenzione dall'IMU. Si precisa, inoltre, che le suddette assimilazioni presentano natura peculiare e sono riferite a quelle ipotesi che diversamente non potrebbero essere ricondotte alla categoria tipica di abitazione principale.
In particolare, per quanto concerne gli alloggi sociali, la loro assimilazione assume rilievo determinante qualora l'alloggio sia conforme alle caratteristiche individuate dal D.M. 22 aprile 2008 e venga adibito ad abitazione principale. Di conseguenza, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti competenti rientrano nell'ipotesi di assimilazione — e quindi di esenzione dall'Imu — esclusivamente laddove tali immobili possiedano i requisiti previsti dalla definizione di alloggio sociale ai sensi del suddetto decreto ministeriale.
L'assimilazione richiesta dall'Ric._1 tra gli alloggi concessi in locazione e quelli “sociali” deve essere, altresì, esclusa in virtù dell'applicazione del principio generale in materia fiscale, secondo cui “le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono soggette a stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, senza possibilità di ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previste” (Corte di Cassazione, 25 luglio 2019, n. 20135; Cass. n.
15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Ne consegue che gli alloggi gestiti dall'Ric._1 non sono da considerarsi automaticamente alloggi sociali, bensì rientrano nella categoria dell'edilizia popolare;
pertanto, possono beneficiare dell'esenzione esclusivamente laddove presentino anche i requisiti propri degli alloggi sociali. In conformità a tale principio e alle disposizioni richiamate, nel caso specifico correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la non applicazione dell'IMU, da parte del Comune di Giarre, agli immobili dell'Ric._1 effettivamente locati a soggetti che li utilizzano quale abitazione principale, equiparandoli agli alloggi sociali, e l'applicazione dell'imposta agli immobili dell'Ric._1 privi di tali caratteristiche, come risulta dalla documentazione in atti, prodotta dall'Istituto in relazione all'accertamento IMU per l'anno 2015.
Occorre tuttavia precisare che tale disciplina non trova applicazione per quanto concerne la TASI, la cui esenzione per l'abitazione principale è stata introdotta in modo esplicito solo a decorrere dal 2016 con la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Pertanto, per gli anni 2014 e 2015, la prima casa, al pari degli altri immobili, rimaneva assoggettata alla TASI indipendentemente dalla categoria catastale. §10. In riferimento all'ultima censura, si rileva che il Comune di Giarre, con la delibera n. 63 dell'8 settembre 2014 inerente la determinazione delle aliquote per l'anno 2014 - valide anche per il 2015 oggetto del presente procedimento (come indicato nell'accertamento impugnato) - ha provveduto ad azzerare, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 L. n. 147/2013, le aliquote TASI relative agli immobili diversi dall'abitazione principale e a quelli ad essa assimilati, fatta eccezione per gli immobili rurali ad uso strumentale, come previsto al punto 4 lett. e), nonché per gli immobili destinati ad abitazione principale.
Ora, premesso che il presupposto impositivo della TASI (tassa sui servizi indivisibili) è rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, inclusa l'abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria, oltre che di aree scoperte e di quelle edificabili, adibite a qualsiasi uso, è opportuno precisare che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il relativo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Alla luce di tali circostanze, anche l'ultima contestazione deve ritenersi priva di fondamento.
È opportuno sottolineare che la TASI costituisce un'imposta dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile e trova applicazione anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale. In particolare, l'art. 1 della Legge 147/2013, al comma 681, nella formulazione vigente all'epoca dell'imposizione, dispone che: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 12464 del 14.12.2020 relativo alla TASI 2015, emesso dal
Comune di Giarre sulla base della delibera n. 63 dell'8 settembre 2014, è legittimo, come ritenuto dal primo giudice.
§11. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso in appello dell'Ric._1.
§12. Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto dall'Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1943/07/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Compensa per intero fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
SC LE MA FR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
EI SC, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5913/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1943/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 7 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12464 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'Ricorrente_1 insiste come in atti Resistente/Appellato: Assente Comune di Giarre
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato il 15/10/2022 al Comune di Giarre, qui inviato l'08/11/2022 e iscritto al n. 5913/2022 R.G.A., l'Ricorrente_1 (di seguito Ric._1), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 1943/07/2022 della Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, depositata il 14/03/2022 e non notificata, pronunciata sul ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 12464 del 14.12.2020 relativo a TASI 2015, con cui il
Comune aveva assoggettato l'Ric._1 a tassazione TASI, con aliquote del 1,50 e del 2,50 per mille, rispettivamente per gli immobili classificati come A3/A4 ed A2, inquadrando erroneamente tra le
“abitazioni principali” i fabbricati dell'Istituto per converso destinati ad alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, per un totale di € 20.092,00=.
Nella contumacia del Comune, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1943/07/2022, depositata il
14/03/2022, rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese giudiziali.
L'Ric._1 chiedeva la riforma della sentenza, riproponendo le medesime censure fatte valere in primo grado, e segnatamente: a) intervenuta decadenza ex l. 296/2006, art. 1, comma 161, con consequenziale estinzione della pretesa tributaria;
b) illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva, trattandosi di fabbricati destinati ad alloggi sociali, aventi diritto all'esenzione TASI;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, comma 2, d.l. 201/2011, conv. con modif. dalla l. 214/2011, come integrato con la legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147); c) illegittimità ed infondatezza della pretesa impositiva, trattandosi di fabbricati comunque non assoggettabili a Tasi per azzeramento dell'aliquota da parte del
Comune di Giarre (delibera n. 63 dell'8.09.2014); violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 676,
L. n. 147 del 27.12.2013.
§2. Si costituiva in giudizio in data 24/01/2024 il Comune di Giarre, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso.
§3. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 28/01/2026, l'Istituto appellante insisteva nelle proprie eccezioni e difese. Deduceva l'inammissibilità della costituzione del Comune e la fondatezza dell'appello, insistendo nell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore dell'Istituto ricorrente che ha insistito nelle proprie deduzioni. Nessun altro era presente. Indi, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Preliminarmente, osserva la Corte che non ha pregio l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Giarre, formulata nelle memorie illustrative dall'appellante, con cui si sostiene il difetto di autorizzazione alla nomina del legale esterno costituitosi, avv. Difensore_2, non risultando dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 10/07/2023, prodotta in atti, gli elenchi (ivi richiamati) delle controversie pendenti. È sufficiente osservare che il Comune, costituendosi, ha prodotto il verbale di deliberazione della Giunta
Municipale n. 78 del 10/07/2023 (proposta n. 88 del 21/06/2023), avente ad oggetto: “Costituzione e difesa dell'ente nei giudizi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Catania, di primo e secondo grado, in materia di tributi locali. Efficientamento delle procedure. Conferimento incarico legale”.
Nell'atto è nominativamente indicata, tra gli avvocati autorizzati alla costituzione per conto dell'Ente nei giudizi dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Catania di primo e secondo grado, proposti in materia di tributi locali, notificati all'Ente e comunque iscritti a ruolo dal mese di giugno 2021, nonché nel corso dell'anno 2022 (come il presente giudizio) e del 2023, l'Avvocato Difensore_2 con studio in Catania, alla Indirizzo_1.
Ne consegue la ritualità della procura (in atti) rilasciata sulla base della predetta autorizzazione.
§6. Ciò posto, l'appello è infondato, atteso che la sentenza si sottrae alle censure che l'Ric._1 ripropone sostanzialmente riprendendo quelle già spiegate avverso l'avviso di accertamento in primo grado.
Al proposito, occorre osservare che, in materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza;
ed il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo (l'appellante) limitarsi a sottoporre al giudice del gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità (cfr. Cass. n. 30525 del 2018; Cass. n. 32838 del
2018; Cass. n. 32954 del 2018; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 30341 del 2019).
§7. Per quanto concerne il merito delle doglianze, il primo motivo di appello risulta infondato, poiché il termine per la notifica a pena di decadenza dell'accertamento relativo ai tributi degli enti locali, compresa la TASI oggetto di contestazione, è regolato dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Tale termine scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione o eseguito il versamento. Occorre tuttavia rilevare che il decorso del termine è stato sospeso a seguito delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare l'epidemia da Covid-19, in particolare dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il quale, al comma 1, ha disposto la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Pertanto, la notifica avvenuta il 16 marzo 2021 (data di spedizione dell'avviso, poi ricevuto il 19 marzo
2021) deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta entro il termine di decadenza, considerando la sospensione di 84 giorni che posticipava la scadenza al 21 marzo 2021. Non assume rilevanza contraria quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§8. In ogni caso, il successivo art. 68 del citato D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), come in seguito integrato e modificato, ha ampliato la prevista sospensione dei termini dell'attività di riscossione dall'8/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, ha stabilito la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dette previsioni vanno necessariamente lette in una prospettiva di carattere generale dettata per la sospensione dei termini in materia, in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, (laddove si legge "...
Si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n 159") -, la cui ratio
è da ravvisare nell'esigenza di vietare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, il richiamato art. 12, comma 1, del D.lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, .... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...".
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero anche coattivo, relativamente tra l'altro a carichi derivanti anche da ruoli/cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Alla sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione si è accompagnata la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione.
In tale contesto si evidenzia, altresì, l'ulteriore disposto del comma 4 bis del citato art. 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, stabilendo che “Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie... sono prorogati: di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Per il credito intimato, portato dalla cartella in argomento, la Regione Sicilia ha reso esecutivi i ruoli nell'anno 2021 e la notifica è avvenuta prima del maturarsi del termine di prescrizione del credito.
Come già detto, l'articolo 68 D.L. n. 18/2020, come convertito con la legge 77/2020, e successive modifiche, al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione …” mentre al comma 4-bis prevede che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata.
Pertanto, al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga di 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto legge.
In conclusione, la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 23.05.2022, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 26/03/2024 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa.
§9. Parimenti priva di fondamento risulta la seconda censura, anche alla luce dell'esenzione tributaria prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Tale norma prevede che l'IMU non sia dovuta, tra gli altri casi, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, occorre attenersi a quanto stabilito dal D.
M. 22 aprile 2008, il quale definisce l'alloggio sociale come “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.” (articoli 1 e 2).
Il richiamo alla “salvaguardia della coesione sociale” e al “disagio abitativo” non consente di ravvisare una piena corrispondenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex Ric._1 e gli alloggi sociali, considerato che il legislatore, nell'ambito dello stesso quadro normativo, ha regolamentato in modo autonomo e distintivo le due fattispecie. In particolare, l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 prevede una specifica agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ric._1) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla denominazione utilizzata.
Ne consegue che il legislatore ha inteso distinguere gli alloggi ex Ric._1 da quelli classificati come “sociali”, i quali sono invece esenti dal prelievo in base alla disposizione normativa di cui all'art. 13, comma 2, lettera b, del D.L. n. 201/2011, la quale sancisce l'assimilazione ad abitazione principale, con conseguente esenzione dall'IMU. Si precisa, inoltre, che le suddette assimilazioni presentano natura peculiare e sono riferite a quelle ipotesi che diversamente non potrebbero essere ricondotte alla categoria tipica di abitazione principale.
In particolare, per quanto concerne gli alloggi sociali, la loro assimilazione assume rilievo determinante qualora l'alloggio sia conforme alle caratteristiche individuate dal D.M. 22 aprile 2008 e venga adibito ad abitazione principale. Di conseguenza, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti competenti rientrano nell'ipotesi di assimilazione — e quindi di esenzione dall'Imu — esclusivamente laddove tali immobili possiedano i requisiti previsti dalla definizione di alloggio sociale ai sensi del suddetto decreto ministeriale.
L'assimilazione richiesta dall'Ric._1 tra gli alloggi concessi in locazione e quelli “sociali” deve essere, altresì, esclusa in virtù dell'applicazione del principio generale in materia fiscale, secondo cui “le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono soggette a stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, senza possibilità di ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni espressamente previste” (Corte di Cassazione, 25 luglio 2019, n. 20135; Cass. n.
15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Ne consegue che gli alloggi gestiti dall'Ric._1 non sono da considerarsi automaticamente alloggi sociali, bensì rientrano nella categoria dell'edilizia popolare;
pertanto, possono beneficiare dell'esenzione esclusivamente laddove presentino anche i requisiti propri degli alloggi sociali. In conformità a tale principio e alle disposizioni richiamate, nel caso specifico correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittima la non applicazione dell'IMU, da parte del Comune di Giarre, agli immobili dell'Ric._1 effettivamente locati a soggetti che li utilizzano quale abitazione principale, equiparandoli agli alloggi sociali, e l'applicazione dell'imposta agli immobili dell'Ric._1 privi di tali caratteristiche, come risulta dalla documentazione in atti, prodotta dall'Istituto in relazione all'accertamento IMU per l'anno 2015.
Occorre tuttavia precisare che tale disciplina non trova applicazione per quanto concerne la TASI, la cui esenzione per l'abitazione principale è stata introdotta in modo esplicito solo a decorrere dal 2016 con la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Pertanto, per gli anni 2014 e 2015, la prima casa, al pari degli altri immobili, rimaneva assoggettata alla TASI indipendentemente dalla categoria catastale. §10. In riferimento all'ultima censura, si rileva che il Comune di Giarre, con la delibera n. 63 dell'8 settembre 2014 inerente la determinazione delle aliquote per l'anno 2014 - valide anche per il 2015 oggetto del presente procedimento (come indicato nell'accertamento impugnato) - ha provveduto ad azzerare, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 L. n. 147/2013, le aliquote TASI relative agli immobili diversi dall'abitazione principale e a quelli ad essa assimilati, fatta eccezione per gli immobili rurali ad uso strumentale, come previsto al punto 4 lett. e), nonché per gli immobili destinati ad abitazione principale.
Ora, premesso che il presupposto impositivo della TASI (tassa sui servizi indivisibili) è rappresentato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, inclusa l'abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria, oltre che di aree scoperte e di quelle edificabili, adibite a qualsiasi uso, è opportuno precisare che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il relativo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Alla luce di tali circostanze, anche l'ultima contestazione deve ritenersi priva di fondamento.
È opportuno sottolineare che la TASI costituisce un'imposta dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile e trova applicazione anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale. In particolare, l'art. 1 della Legge 147/2013, al comma 681, nella formulazione vigente all'epoca dell'imposizione, dispone che: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 12464 del 14.12.2020 relativo alla TASI 2015, emesso dal
Comune di Giarre sulla base della delibera n. 63 dell'8 settembre 2014, è legittimo, come ritenuto dal primo giudice.
§11. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso in appello dell'Ric._1.
§12. Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto dall'Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 1943/07/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania. Compensa per intero fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
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