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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. - est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2419 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 del Popolo, n. 101, presso lo studio dell'avv.to Emidio TT Gubbiotti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, corso CP_1 CodiceFiscale_2 del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Giocondi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 21/01/2025; la Procura della Repubblica precisava le conclusioni in data 27/01/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7/12/2023, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14/02/2005 e che dall'unione era nato TT, in data 1°/07/2005, nonché richiamata la separazione pronunciata da questo Tribunale su precisazioni congiunte nell'anno 2022 (che prevedeva l'affido condiviso del figlio minore, con disciplina della frequenta zione del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili e il mantenimento in favore della moglie in misura pari a euro 200,00 mensili), deduceva che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nella fase presidenziale e chiedeva la pronuncia di divorzio, nonché la riduzione del contributo paterno a euro 300,00 mensili, da versare direttamente al figlio, oltre alla partecipazione in pari quota dei genitori alle spese straordinarie, e il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie in ragione dell'attività svolta quale insegnante. A sostegno delle domande avanzate, detto ricorrente esponeva che il figlio, pur residente con la madre, frequentava abitualmente il padre, che aveva trasferito la sua residenza in altra abitazione.
pagina 1 di 6 Allegava, poi, di continuare a percepire retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro, come all'epoca della separazione, e di essere gravato di sopravvenute spese fisse non esistenti al momento dell'omologa (quali, il contratto di mutuo con rata mensile di euro 284,54, e tre contratti di finanziamento con Agos Ducato S.p.a. con esborsi mensili in virtù dell'ultima rinegoziazione pari a complessivi euro 614,00 mensili), lamentando una situazione di concreta difficoltà.
Il giudice delegato, con ordinanza del 12/12/2023, fissava udienza per la comparizione dei coniugi alla data del 5/03/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta resistente allegava che il marito non aveva mai accettato l'obbligo di mantenimento in favore della moglie, ragion per cui aveva creato alla stessa una condizione di difficoltà anche psicologica, come già avvenuto in costanza di rapporto di coniugio, anche dopo la separazione, pubblicando sui social la sua nuova relazione amorosa con le foto della figlia della compagna, revocando l'autorizzazione alla percezione dell'AU da parte della moglie sul presupposto inattuato che avrebbe versato tali somme al figlio, acquistando uno scooter al figlio nonostante la ritrosia della madre e trattando la resistente con maleducazione e durezza in ogni occasione.
Poneva in dubbio le condizioni economico patrimoniali del ricorrente, evide nziando che già in sede di separazione il Presidente di Sezione aveva evidenziato la presenza di giroconti in favore dei genitori del medesimo, non giustificati, così da escludere la buona fede del ricorrente nella ricostruzione delle sue condizioni, confermata dalle risultanze degli estratti del conto corrente, sempre depositati in sede di separazione, ove erano emerse spese mensili di circa 3.000,00 euro, laddove, invece, in costanza di rapporto di coniugio detti esborsi non superavano la minor somma di euro 400,00 mensili.
Rappresentava, poi, che subito dopo la nascita di TT, si era dimessa dal posto di lavoro per dedicarsi totalmente alle esigenze del figlio e del marito, così da sacrificare la propria realizzazione lavorativa e il conseguimento dell'autonomia, e aveva garantito al nucleo familiare di usufruire dell'abitazione di sua proprietà. Nel momento in cui il figlio era cresciuto, aveva cercato di inserirsi nel mondo del lavoro.
A fronte di tale quadro, il marito aveva potuto dedicare le proprie risorse al conseguimento di una specifica professionalità anche nel sindacato, quale dirigente, attività che aveva rappresentato la scusa per allontanarsi dalla famiglia.
Lamentava che la propria situazione lavorativa non si era ancora stabilizzata, nono stante le iniziative assunte, continuando a prestare attività quale insegnante precaria, con stipendio diminuito a euro 1.100,00 mensili per la riduzione d'orario, accettata per non perdere il posto in graduatoria. Contestava l'intensificazione dei rapporti padre-figlio, evidenziando che il padre raramente si intratteneva il sabato in compagnia da TT che, per tale ragione, consumava regolarmente i pasti e tornava quasi sempre a dormire dalla madre, nonché contestava il chiesto versamento al medesimo, in assenza del requisito della richiesta dell'avente diritto.
Aggiungeva che le accresciute esigenze del figlio escludevano la possibilità di disporre qualsivoglia riduzione.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, evidenziava che la necessità di r eperire altro alloggio era stata considerata in sede presidenziale, mentre le entrate disponibili erano pagina 2 di 6 maggiori rispetto allo stipendio in conseguenza dell'attività svolta in favore del sindacato e di IF. All'udienza del 26/03/2024, così rinviata su istanza di parte, il giudice, sentiti i coniugi, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 15/04/2024, il giudice in ragione delle sopravvenienze evidenziate nell'istanza presentata dalla parte resistente, fissava in prosecuzione la data del 24/04/2024, e all'esito di tale udienza, accoglieva la richiesta di integrazioni documentali formulata dal ricorrente, assegnando a tal fine termine di giorni 30 e rinviando in prosecuzione alla data del
4/06/2024. Quindi all'udienza del 4/06/2024, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti.
Con ordinanza del 4/07/2024, il giudice confermava le condizioni di cui alla separazione, fatta eccezione per il contributo al mantenimento in favore della moglie con riferimento al quale disponeva la riduzione a euro 100,00 mensili, fissando udienza per la decisione alla data del
5/11/2024, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente chiedeva termine per produrre contratto di lavoro del figlio, mentre parte resistente chiedeva termine per produrre documentazione attestante le proprie condizioni di salute, e il giudice, ammesse le produzioni documentali di entrambe le parti, assegnava il termine a tal fine richiesto e rinviava per la decisione all'udienza del 21/01/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70.
La separazione, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale in data in data 28/04/2022 (v. sentenza in atti) e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Ciò chiarito, giova evidenziare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la presente decisione investe, per un verso, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio
TT, di 19 anni (attualmente, previsto nella misura fissata in sede di separazione di euro 400,00 mensili, in accoglimento della domanda formulata dalla madre sull'opposizione del padre che ha chiesto la riduzione a euro 300,00 mensili, oltre che il versamento diretto nelle mani del figlio), e, per altro verso, l'assegno divorzile, chiesto dalla resistente in misura pari a euro 200,00 mensili, sull'opposizione del marito che ha domandato la revoca, e riconosciuto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti in misura pari a euro 100,00 mensili.
1.SULLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE PARTI. Dalle risultanze complessivamente acquisite emerge che:
-il ricorrente continua a lavorare, come all'epoca della separazione, quale dirigente sindacale, con retribuzione media (compresi i maggiori importi erogati a titolo di tredicesima) pari negli anni 2022
e 2023 a circa 1.800,00 euro mensili e percepisce rimborsi con cadenza costante in virtù dei quali le entrate mensili complessive ammontano mediamente tra 2.000/2.200,00 euro (v. accrediti della retribuzione e dei rimborsi evincibili dalle movimentazioni dei conti correnti); dalle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio (periodi di imposta 2021/2023) emerge un reddito imponibile tra 28.700/29.500,00 euro circa;
nell'anno 2022 ha stipulato un mutuo per acquistare la attuale pagina 3 di 6 abitazione, con rata mensile di circa 284,00 euro (v. doc. 4 nel fascicolo di parte ricorrente); ha, inoltre, stipulato nel recente passato ulteriori finanziamenti, dei quali non risulta neanche allegata la causale e deve, pertanto, ritenersi che tali finanziamenti esprimano le potenzialità reddituali del ricorrente;
inoltre, dalle risultanze documentali emergono elementi che portano presuntivamente a ritenere che la situazione dichiarata non corrisponda a quella effettiva;
in particolare, dalle movimentazioni dei conti correnti emergono numerosi versamenti (mediante assegni o bonifici) negli anni 2022 e 2023 (in particolare, nell'anno 2022: euro 22.600,00 a titolo di regalia ed euro 21.000,00 a mezzo assegno;
nell'anno 2023: euro 8.000,00 mediante assegno;
v. movimentazioni dei conti correnti); inoltre, lo stesso collabora con IF, effettuando acquisti non modesti (v. a titolo esemplificativo quanto acquistato nei mesi di luglio-settembre 2023 per circa 3.000,00 euro) e ricevendo accrediti sia da IF (v. i seguenti bonifici di cui al doc. 11 effettuati da IF: aprile 2023, euro 175,30; maggio 2023, 198,31; giugno 2023, 42,49 e 201,47; luglio 2023, euro
88,27; settembre 2023, euro 304,42; ottobre 2023, euro 262,30; novembre 2023, euro 186,52; dicembre 2023, euro 319,35) sia dal signor (v. bonifico del mese di novembre Parte_2
2022 per euro 115,70, doc. 10, e bonifico di euro 215,71 nel mese di settembre 2023, doc. 7) che lo stesso ha dichiarato essere una sua “linea superiore” (v. verbale di udienza del 24/04/2024); tali risultanze portano presuntivamente a ritenere che le entrate di cui il ricorrente dispone siano superiori a quanto percepito per l'attività lavorativa svolta e che lo stesso possa fare affidamento su ulteriori disponibilità, nonché, infine, che i finanziamenti -dei quali come sopra detto non risulta neanche allegata la causale- debbano essere letti quale capacità di spesa;
-la resistente continua a lavorare quale docente con rapporto a tempo determinato, da ultimo part time, con retribuzione mensile media nell'anno 2022 (comprese tutte le misure erogate) pari a circa 1.700,00 euro nell'anno 2022 e a circa 1.500,00 euro nell'anno 2023 (v. accrediti evincibili dalle movimentazioni dei conti correnti). La stessa ha dichiarato un reddito imponibile nell'anno 2021 pari ad euro 13.900,00 circa e nell'anno 2022 pari ad euro 20.400,00 circa;
continua a risiedere presso la ex casa coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo ed è titolare di accantonamenti riconducibili all'eredità paterna già devoluta al momento della separazione (al riguardo, la stessa ha dichiarato un saldo del conto corrente ricollegabile a tale successione pari a circa 60.000,00 euro) ovvero a pregresse esperienze lavorative (v. quanto dichiarato in ordine al libretto COOP con saldo dichiarato in sede di libero interrogatorio di circa 35.000,00 euro); nell'anno 2017 è stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%. Ciascuna parte, infine, ha percepito nel recente passato la quota parte dell'AU in misura pari a circa 80,00 euro mensili.
Nel corso del giudizio e, in particolare, con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 4/10/2024 (successivamente prorogato fino al mese di febbraio 2025), il figlio è stato assunto con le mansioni di operaio e retribuzione media mensile pari a euro 1.500,00 euro circa (v. contratto di lavoro e proroga, nonché buste paga relative alle mensilità ottobre-dicembre 2024).
La frequentazione padre figlio è regolare ma non particolarmente intensa in quanto sostanzialmente il figlio si reca a cena dal padre un paio di volte a settimana (v. dichiarazioni rese dai genitori in sede di libero interrogatorio), senza pernotto, e ha trascorso le ultime vacanze con lo stesso due anni fa.
2.SUL CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. Alla stregua di tali elementi, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la sospensione del contributo paterno al mantenimento, posto che i livelli di retribuzione percepiti dal figlio nel recente passato appaiono incompatibili con la corresponsione del mantenimento da parte del padre all'attualità.
pagina 4 di 6 Al contempo, non si ritiene possibile disporre la revoca del contributo in considerazione della giovane età del figlio (come detto di 19 anni), tale da rendere ipotizzabile l'abbandono degli studi come non definitivo, e del breve periodo trascorso da quando l'attività, comunque, a tempo determinato è stata avviata, dovendosi, sul punto, tenere in considerazione che tali circostanze ad avviso del Collegio non consentono di disporre la revoca del contributo, che determinerebbe l'irreversibile perdita del mantenimento da parte del figlio (sul punto, v. Cass., n. 26259/2005; Cass., n. 6509/2017; Cass., n. 40282/2021).
3.SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA MOGLIE. Sul punto, il Collegio osserva che, secondo quanto già evidenziato in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, l'attuale situazione consente di ravvisare la disparità economica che costituisce precondizione necessaria del riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018), dovendosi, al riguardo, valutare, per un verso, le entrate di cui ciascun coniuge dispone -posto che come sopra visto il marito ha dichiarato nel recente passato redditi per circa
29.500,00 euro, i quali tuttavia non si ritengono esaustivi in ragione della complessiva situazione emersa, mentre la moglie pari ad euro 20.400,00- e il carattere precario dell'attività della moglie e, per altro verso, i maggiori oneri economici di cui la stessa è gravata in ragione della immutata prevalente collocazione del figlio presso di sé -, mentre quanto ricevuto a titolo di eredità paterna
(mediante la vendita di un bene immobile) non consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo, si osserva che detta attribuzione patrimoniale, al fine di assumere rilievo, deve determinare una effettiva incidenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell'avente diritto all'assegno di portata tale da equilibrare, totalmente o parzialmente, il dislivello tra i coniugi, con carattere di stabilità (Cass., n. 18777/2021).
Tale requisito non sussiste nel caso di specie in cui occorre tener conto, per un verso, che tali accantonamenti -in effetti non modesti- sono funzionali ad assicurare le esigenze di vita in considerazione del carattere precario dell'attività svolta (come recentemente avvenuto) e, per altro verso, che l'ingresso nel mondo del lavoro in età avanzata da parte della resistente -quale diretta conseguenza delle scelte poste in essere in costanza di rapporto di coniugio (v. infra) - determinerà in via prognostica la spettanza di livelli di pensione non elevati, con conseguente verosimile destinazione delle somme accantonate anche a tali future esigenze.
Difatti, costituisce circostanza pacifica -perché non specificamente e tempestivamente contestata, sebbene allegata sin dalla comparsa di costituzione- che la moglie si sia dedicata per lungo tempo alle esigenze di accudimento del nucleo familiare, sacrificando le proprie prospettive lavorative e riprendendo il lavoro nel momento in cui la crescita del figlio ha consentito una maggiore disponibilità di tempo.
Tale circostanza fattuale costituisce elemento che deve essere indubbiamente apprezzato nella valutazione tesa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile, il quale, notoriamente, presenta anche una componente compensativa (Cass., n. 5603/2020; più di recente, per l'affermazione della disparità economica eziologicamente riconducibile alle scelte comuni di vita sul presupposto della funzione anche compensativa dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole in relazione al sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali reddituali: Cass., n. 35434 del 19/12/2023; per l'affermazione della irrilevanza delle motivazioni soggettiva che abbiano portato a compiere tale scelta poiché comunque accettata e condivisa dal coniuge: Cass., n. 27945/2023; sulla necessità di attribuire rilievo anche alla “conduzione univoca della vita familiare” la quale, di regola, “esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi … a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”: v. Cass., n. 4328 del 19/02/2024).
pagina 5 di 6 Non si può, invece, tenere in considerazione la invocata situazione di invalidità, come documentata, ai fini della quantificazione del contributo dovuto in quanto all'evidenza non ostativa all'espletamento dell'attività lavorativa avviata, sia pure con carattere precario della resistente, nella misura in cui il riconoscimento dell'invalidità risale al 2017 (v. documentazione nel fascicolo di parte resistente), mentre l'ultimo contratto a tempo determinato quale insegnante al 2024 (v. contratto di lavoro nel fascicolo di parte resistente dalla cui lettura emerge che “si conviene e stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto comune su tipologia posto interno, con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 30/06/2025”), dovendosi, sul punto, precisare quanto alla contrazione dell'orario lavorativo e delle entrate che in ogni caso tale circostanza non incide sulla capacità lavorativa specifica della resistente, anche in ambito privato previo ottenimento delle relative autorizzazioni, che certamente le consentirà di implementare le risorse dedicate al lavoro, né sugli accantonamenti non modesti sui quali può fare affidamento, così da provvedere in parte al proprio mantenimento.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della disparità economica accertata dai coniugi, delle complessive condizioni patrimoniali delle parti, come sopra descritte, e della componente perequativa dell'assegno divorzile, appare equo confermare detto assegno nella misura vigente, ossia in misura pari a euro 100,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni, in data 14/02/2005, tra
[...]
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Parte_1 CP_1
28/08/1968;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civil e dove è registrato l'atto (atto n. 10, parte I, anno 2005);
-a far data dal deposito del presente provvedimento, sospende il contributo paterno al mantenimento;
-il ricorrente corrisponderà alla resistente a titolo di assegno divorzile l'importo pari ad e uro
100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11/03/2025.
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel. - est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2419 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, corso Parte_1 CodiceFiscale_1 del Popolo, n. 101, presso lo studio dell'avv.to Emidio TT Gubbiotti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, corso CP_1 CodiceFiscale_2 del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Giocondi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 21/01/2025; la Procura della Repubblica precisava le conclusioni in data 27/01/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori in atto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7/12/2023, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14/02/2005 e che dall'unione era nato TT, in data 1°/07/2005, nonché richiamata la separazione pronunciata da questo Tribunale su precisazioni congiunte nell'anno 2022 (che prevedeva l'affido condiviso del figlio minore, con disciplina della frequenta zione del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari a euro 400,00 mensili e il mantenimento in favore della moglie in misura pari a euro 200,00 mensili), deduceva che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nella fase presidenziale e chiedeva la pronuncia di divorzio, nonché la riduzione del contributo paterno a euro 300,00 mensili, da versare direttamente al figlio, oltre alla partecipazione in pari quota dei genitori alle spese straordinarie, e il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie in ragione dell'attività svolta quale insegnante. A sostegno delle domande avanzate, detto ricorrente esponeva che il figlio, pur residente con la madre, frequentava abitualmente il padre, che aveva trasferito la sua residenza in altra abitazione.
pagina 1 di 6 Allegava, poi, di continuare a percepire retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro, come all'epoca della separazione, e di essere gravato di sopravvenute spese fisse non esistenti al momento dell'omologa (quali, il contratto di mutuo con rata mensile di euro 284,54, e tre contratti di finanziamento con Agos Ducato S.p.a. con esborsi mensili in virtù dell'ultima rinegoziazione pari a complessivi euro 614,00 mensili), lamentando una situazione di concreta difficoltà.
Il giudice delegato, con ordinanza del 12/12/2023, fissava udienza per la comparizione dei coniugi alla data del 5/03/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta resistente allegava che il marito non aveva mai accettato l'obbligo di mantenimento in favore della moglie, ragion per cui aveva creato alla stessa una condizione di difficoltà anche psicologica, come già avvenuto in costanza di rapporto di coniugio, anche dopo la separazione, pubblicando sui social la sua nuova relazione amorosa con le foto della figlia della compagna, revocando l'autorizzazione alla percezione dell'AU da parte della moglie sul presupposto inattuato che avrebbe versato tali somme al figlio, acquistando uno scooter al figlio nonostante la ritrosia della madre e trattando la resistente con maleducazione e durezza in ogni occasione.
Poneva in dubbio le condizioni economico patrimoniali del ricorrente, evide nziando che già in sede di separazione il Presidente di Sezione aveva evidenziato la presenza di giroconti in favore dei genitori del medesimo, non giustificati, così da escludere la buona fede del ricorrente nella ricostruzione delle sue condizioni, confermata dalle risultanze degli estratti del conto corrente, sempre depositati in sede di separazione, ove erano emerse spese mensili di circa 3.000,00 euro, laddove, invece, in costanza di rapporto di coniugio detti esborsi non superavano la minor somma di euro 400,00 mensili.
Rappresentava, poi, che subito dopo la nascita di TT, si era dimessa dal posto di lavoro per dedicarsi totalmente alle esigenze del figlio e del marito, così da sacrificare la propria realizzazione lavorativa e il conseguimento dell'autonomia, e aveva garantito al nucleo familiare di usufruire dell'abitazione di sua proprietà. Nel momento in cui il figlio era cresciuto, aveva cercato di inserirsi nel mondo del lavoro.
A fronte di tale quadro, il marito aveva potuto dedicare le proprie risorse al conseguimento di una specifica professionalità anche nel sindacato, quale dirigente, attività che aveva rappresentato la scusa per allontanarsi dalla famiglia.
Lamentava che la propria situazione lavorativa non si era ancora stabilizzata, nono stante le iniziative assunte, continuando a prestare attività quale insegnante precaria, con stipendio diminuito a euro 1.100,00 mensili per la riduzione d'orario, accettata per non perdere il posto in graduatoria. Contestava l'intensificazione dei rapporti padre-figlio, evidenziando che il padre raramente si intratteneva il sabato in compagnia da TT che, per tale ragione, consumava regolarmente i pasti e tornava quasi sempre a dormire dalla madre, nonché contestava il chiesto versamento al medesimo, in assenza del requisito della richiesta dell'avente diritto.
Aggiungeva che le accresciute esigenze del figlio escludevano la possibilità di disporre qualsivoglia riduzione.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, evidenziava che la necessità di r eperire altro alloggio era stata considerata in sede presidenziale, mentre le entrate disponibili erano pagina 2 di 6 maggiori rispetto allo stipendio in conseguenza dell'attività svolta in favore del sindacato e di IF. All'udienza del 26/03/2024, così rinviata su istanza di parte, il giudice, sentiti i coniugi, assumeva il procedimento in riserva.
Con ordinanza riservata del 15/04/2024, il giudice in ragione delle sopravvenienze evidenziate nell'istanza presentata dalla parte resistente, fissava in prosecuzione la data del 24/04/2024, e all'esito di tale udienza, accoglieva la richiesta di integrazioni documentali formulata dal ricorrente, assegnando a tal fine termine di giorni 30 e rinviando in prosecuzione alla data del
4/06/2024. Quindi all'udienza del 4/06/2024, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti.
Con ordinanza del 4/07/2024, il giudice confermava le condizioni di cui alla separazione, fatta eccezione per il contributo al mantenimento in favore della moglie con riferimento al quale disponeva la riduzione a euro 100,00 mensili, fissando udienza per la decisione alla data del
5/11/2024, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 5/11/2024, parte ricorrente chiedeva termine per produrre contratto di lavoro del figlio, mentre parte resistente chiedeva termine per produrre documentazione attestante le proprie condizioni di salute, e il giudice, ammesse le produzioni documentali di entrambe le parti, assegnava il termine a tal fine richiesto e rinviava per la decisione all'udienza del 21/01/2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70.
La separazione, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale in data in data 28/04/2022 (v. sentenza in atti) e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Ciò chiarito, giova evidenziare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la presente decisione investe, per un verso, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio
TT, di 19 anni (attualmente, previsto nella misura fissata in sede di separazione di euro 400,00 mensili, in accoglimento della domanda formulata dalla madre sull'opposizione del padre che ha chiesto la riduzione a euro 300,00 mensili, oltre che il versamento diretto nelle mani del figlio), e, per altro verso, l'assegno divorzile, chiesto dalla resistente in misura pari a euro 200,00 mensili, sull'opposizione del marito che ha domandato la revoca, e riconosciuto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti in misura pari a euro 100,00 mensili.
1.SULLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLE PARTI. Dalle risultanze complessivamente acquisite emerge che:
-il ricorrente continua a lavorare, come all'epoca della separazione, quale dirigente sindacale, con retribuzione media (compresi i maggiori importi erogati a titolo di tredicesima) pari negli anni 2022
e 2023 a circa 1.800,00 euro mensili e percepisce rimborsi con cadenza costante in virtù dei quali le entrate mensili complessive ammontano mediamente tra 2.000/2.200,00 euro (v. accrediti della retribuzione e dei rimborsi evincibili dalle movimentazioni dei conti correnti); dalle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio (periodi di imposta 2021/2023) emerge un reddito imponibile tra 28.700/29.500,00 euro circa;
nell'anno 2022 ha stipulato un mutuo per acquistare la attuale pagina 3 di 6 abitazione, con rata mensile di circa 284,00 euro (v. doc. 4 nel fascicolo di parte ricorrente); ha, inoltre, stipulato nel recente passato ulteriori finanziamenti, dei quali non risulta neanche allegata la causale e deve, pertanto, ritenersi che tali finanziamenti esprimano le potenzialità reddituali del ricorrente;
inoltre, dalle risultanze documentali emergono elementi che portano presuntivamente a ritenere che la situazione dichiarata non corrisponda a quella effettiva;
in particolare, dalle movimentazioni dei conti correnti emergono numerosi versamenti (mediante assegni o bonifici) negli anni 2022 e 2023 (in particolare, nell'anno 2022: euro 22.600,00 a titolo di regalia ed euro 21.000,00 a mezzo assegno;
nell'anno 2023: euro 8.000,00 mediante assegno;
v. movimentazioni dei conti correnti); inoltre, lo stesso collabora con IF, effettuando acquisti non modesti (v. a titolo esemplificativo quanto acquistato nei mesi di luglio-settembre 2023 per circa 3.000,00 euro) e ricevendo accrediti sia da IF (v. i seguenti bonifici di cui al doc. 11 effettuati da IF: aprile 2023, euro 175,30; maggio 2023, 198,31; giugno 2023, 42,49 e 201,47; luglio 2023, euro
88,27; settembre 2023, euro 304,42; ottobre 2023, euro 262,30; novembre 2023, euro 186,52; dicembre 2023, euro 319,35) sia dal signor (v. bonifico del mese di novembre Parte_2
2022 per euro 115,70, doc. 10, e bonifico di euro 215,71 nel mese di settembre 2023, doc. 7) che lo stesso ha dichiarato essere una sua “linea superiore” (v. verbale di udienza del 24/04/2024); tali risultanze portano presuntivamente a ritenere che le entrate di cui il ricorrente dispone siano superiori a quanto percepito per l'attività lavorativa svolta e che lo stesso possa fare affidamento su ulteriori disponibilità, nonché, infine, che i finanziamenti -dei quali come sopra detto non risulta neanche allegata la causale- debbano essere letti quale capacità di spesa;
-la resistente continua a lavorare quale docente con rapporto a tempo determinato, da ultimo part time, con retribuzione mensile media nell'anno 2022 (comprese tutte le misure erogate) pari a circa 1.700,00 euro nell'anno 2022 e a circa 1.500,00 euro nell'anno 2023 (v. accrediti evincibili dalle movimentazioni dei conti correnti). La stessa ha dichiarato un reddito imponibile nell'anno 2021 pari ad euro 13.900,00 circa e nell'anno 2022 pari ad euro 20.400,00 circa;
continua a risiedere presso la ex casa coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo ed è titolare di accantonamenti riconducibili all'eredità paterna già devoluta al momento della separazione (al riguardo, la stessa ha dichiarato un saldo del conto corrente ricollegabile a tale successione pari a circa 60.000,00 euro) ovvero a pregresse esperienze lavorative (v. quanto dichiarato in ordine al libretto COOP con saldo dichiarato in sede di libero interrogatorio di circa 35.000,00 euro); nell'anno 2017 è stata dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%. Ciascuna parte, infine, ha percepito nel recente passato la quota parte dell'AU in misura pari a circa 80,00 euro mensili.
Nel corso del giudizio e, in particolare, con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 4/10/2024 (successivamente prorogato fino al mese di febbraio 2025), il figlio è stato assunto con le mansioni di operaio e retribuzione media mensile pari a euro 1.500,00 euro circa (v. contratto di lavoro e proroga, nonché buste paga relative alle mensilità ottobre-dicembre 2024).
La frequentazione padre figlio è regolare ma non particolarmente intensa in quanto sostanzialmente il figlio si reca a cena dal padre un paio di volte a settimana (v. dichiarazioni rese dai genitori in sede di libero interrogatorio), senza pernotto, e ha trascorso le ultime vacanze con lo stesso due anni fa.
2.SUL CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. Alla stregua di tali elementi, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la sospensione del contributo paterno al mantenimento, posto che i livelli di retribuzione percepiti dal figlio nel recente passato appaiono incompatibili con la corresponsione del mantenimento da parte del padre all'attualità.
pagina 4 di 6 Al contempo, non si ritiene possibile disporre la revoca del contributo in considerazione della giovane età del figlio (come detto di 19 anni), tale da rendere ipotizzabile l'abbandono degli studi come non definitivo, e del breve periodo trascorso da quando l'attività, comunque, a tempo determinato è stata avviata, dovendosi, sul punto, tenere in considerazione che tali circostanze ad avviso del Collegio non consentono di disporre la revoca del contributo, che determinerebbe l'irreversibile perdita del mantenimento da parte del figlio (sul punto, v. Cass., n. 26259/2005; Cass., n. 6509/2017; Cass., n. 40282/2021).
3.SULL'ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELLA MOGLIE. Sul punto, il Collegio osserva che, secondo quanto già evidenziato in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, l'attuale situazione consente di ravvisare la disparità economica che costituisce precondizione necessaria del riconoscimento dell'assegno divorzile (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018), dovendosi, al riguardo, valutare, per un verso, le entrate di cui ciascun coniuge dispone -posto che come sopra visto il marito ha dichiarato nel recente passato redditi per circa
29.500,00 euro, i quali tuttavia non si ritengono esaustivi in ragione della complessiva situazione emersa, mentre la moglie pari ad euro 20.400,00- e il carattere precario dell'attività della moglie e, per altro verso, i maggiori oneri economici di cui la stessa è gravata in ragione della immutata prevalente collocazione del figlio presso di sé -, mentre quanto ricevuto a titolo di eredità paterna
(mediante la vendita di un bene immobile) non consente di addivenire a diverse conclusioni.
Al riguardo, si osserva che detta attribuzione patrimoniale, al fine di assumere rilievo, deve determinare una effettiva incidenza sulle condizioni economico-patrimoniali dell'avente diritto all'assegno di portata tale da equilibrare, totalmente o parzialmente, il dislivello tra i coniugi, con carattere di stabilità (Cass., n. 18777/2021).
Tale requisito non sussiste nel caso di specie in cui occorre tener conto, per un verso, che tali accantonamenti -in effetti non modesti- sono funzionali ad assicurare le esigenze di vita in considerazione del carattere precario dell'attività svolta (come recentemente avvenuto) e, per altro verso, che l'ingresso nel mondo del lavoro in età avanzata da parte della resistente -quale diretta conseguenza delle scelte poste in essere in costanza di rapporto di coniugio (v. infra) - determinerà in via prognostica la spettanza di livelli di pensione non elevati, con conseguente verosimile destinazione delle somme accantonate anche a tali future esigenze.
Difatti, costituisce circostanza pacifica -perché non specificamente e tempestivamente contestata, sebbene allegata sin dalla comparsa di costituzione- che la moglie si sia dedicata per lungo tempo alle esigenze di accudimento del nucleo familiare, sacrificando le proprie prospettive lavorative e riprendendo il lavoro nel momento in cui la crescita del figlio ha consentito una maggiore disponibilità di tempo.
Tale circostanza fattuale costituisce elemento che deve essere indubbiamente apprezzato nella valutazione tesa al riconoscimento e alla quantificazione dell'assegno divorzile, il quale, notoriamente, presenta anche una componente compensativa (Cass., n. 5603/2020; più di recente, per l'affermazione della disparità economica eziologicamente riconducibile alle scelte comuni di vita sul presupposto della funzione anche compensativa dell'assegno in favore del coniuge economicamente più debole in relazione al sacrificio sopportato per aver rinunciato ad occasioni professionali reddituali: Cass., n. 35434 del 19/12/2023; per l'affermazione della irrilevanza delle motivazioni soggettiva che abbiano portato a compiere tale scelta poiché comunque accettata e condivisa dal coniuge: Cass., n. 27945/2023; sulla necessità di attribuire rilievo anche alla “conduzione univoca della vita familiare” la quale, di regola, “esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi … a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”: v. Cass., n. 4328 del 19/02/2024).
pagina 5 di 6 Non si può, invece, tenere in considerazione la invocata situazione di invalidità, come documentata, ai fini della quantificazione del contributo dovuto in quanto all'evidenza non ostativa all'espletamento dell'attività lavorativa avviata, sia pure con carattere precario della resistente, nella misura in cui il riconoscimento dell'invalidità risale al 2017 (v. documentazione nel fascicolo di parte resistente), mentre l'ultimo contratto a tempo determinato quale insegnante al 2024 (v. contratto di lavoro nel fascicolo di parte resistente dalla cui lettura emerge che “si conviene e stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto comune su tipologia posto interno, con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 30/06/2025”), dovendosi, sul punto, precisare quanto alla contrazione dell'orario lavorativo e delle entrate che in ogni caso tale circostanza non incide sulla capacità lavorativa specifica della resistente, anche in ambito privato previo ottenimento delle relative autorizzazioni, che certamente le consentirà di implementare le risorse dedicate al lavoro, né sugli accantonamenti non modesti sui quali può fare affidamento, così da provvedere in parte al proprio mantenimento.
Alla stregua di tali elementi, tenuto conto della disparità economica accertata dai coniugi, delle complessive condizioni patrimoniali delle parti, come sopra descritte, e della componente perequativa dell'assegno divorzile, appare equo confermare detto assegno nella misura vigente, ossia in misura pari a euro 100,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat. L'esito della lite, apprezzabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni, in data 14/02/2005, tra
[...]
, nato a [...], il [...], e , nata a [...], il Parte_1 CP_1
28/08/1968;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civil e dove è registrato l'atto (atto n. 10, parte I, anno 2005);
-a far data dal deposito del presente provvedimento, sospende il contributo paterno al mantenimento;
-il ricorrente corrisponderà alla resistente a titolo di assegno divorzile l'importo pari ad e uro
100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11/03/2025.
Il Presidente
(dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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