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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO AR, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021532955 CONTROLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------
Resistente/Appellato: --------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , la società Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04720230021532955 per un importo di € 8.718,71 notificatale a mezzo PEC in data 14.09.2023.
Parte ricorrente contesta la cartella di pagamento per:
1. inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo non presente nel registro INI-PEC,
2. per presunta carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, per violazione del principio di trasparenza e decadenza della possibilità di procedere con il recupero;
3. richiede inoltre l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio e la prova della consegna all'Agente della riscossione;
4. contesta inoltre la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Va premesso che gli importi iscritti a ruolo (comprensivi di sanzioni ed interessi) scaturiscono dall'iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del DPR 600/1973 a seguito di liquidazione del Modello Unico 2020, anno d'imposta
2019, il cui esito è stato comunicato al contribuente con comunicazione codice atto 35739062012, notificata alla società all'indirizzo pec: Email_4 in data 29.09.2022.
Si tratta, pertanto, di imposta debito (nello specifico Ires) dichiarata dalla società contribuente e non versata.
Con un primo motivo di ricorso la società contribuente si duole del fatto che la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo pec da un indirizzo non incluso nei pubblici registri. Ciò determinerebbe l'illegittimità dell'atto e l'inesistenza della notifica.
L'eccezione va rigettata.
Invero, la norma di riferimento ossia l'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, non prescrive l'obbligo di utilizzo dell'indirizzo “registrato” per il mittente-pubblica amministrazione, mentre a tutela del Contribuente precisa che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma prevede, quindi, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba essere quello risultante dai pubblici registri, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, quando questi sia una pubblica amministrazione o un Ente pubblico.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Orbene l'art.26 richiamato consente, quindi, al notificante - Agenzia delle Entrate-Riscossione, di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella prevista dall'art.3bis, comma 1, Legge n.53/94, relativa alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, che espressamente prevede che sia l'indirizzo del mittente che quello del destinatario devono essere quelli risultanti da pubblici registri (REGINDE – INPEC – IPA).
La ratio di tale distinzione trova la sua giustificazione nel potere conferito all'Agente della Riscossione dal
Legislatore, il quale ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art.26
D.P.R. n.602/1973 e dall'art.30, comma 4, D.L. n.78/2010, soggetti dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, con esonero del destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Nelle notificazioni ex lege n.53/94, al contrario, la tutela del destinatario è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. (cfr. Sentenza
n.3342/2020 e Sentenza n. 7381/2021 del Tribunale di Roma)
paGiova infine rilevare come, in un caso analogo, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
L'Ecc.ma Corte, nel medesimo arresto, ha chiarito, peraltro, che:
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della
Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Quanto alla presunta carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, per violazione del principio di trasparenza e decadenza della possibilità di procedere con il recupero, il motivo è parimenti infondato.
Diversamente da quanto afferma parte ricorrente, la cartella di pagamento risulta sufficientemente motivata, in quanto, illustra che gli importi iscritti a ruolo scaturiscono dall'omesso versamento di quanto richiesto alla società contribuente dell'imposta Ires dovuta sulla base della suddetta comunicazione di irregolarità, dalla quale risulta l'imposta Ires da versare, importi stessi che ritroviamo nella cartella di pagamento impugnata, oltre la sanzione per omesso versamento del 30% e gli interessi.
L'esito del controllo automatizzato, della suddetta dichiarazione presentata dalla società ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dichiarate ma non versate esito comunicato alla società a mezzo pec
(vedasi documentazione allegata).La giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere inutile l'invio della comunicazione di irregolarità, qualora la cartella impugnata derivi da una mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, senza alcuna correzione della dichiarazione;
ossia allorquando vi sia l'assenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, come richiesto dall'art. 6 comma 5 L
212/2000 (ex plurimis Cass. 26482 e 19664 del 2013, ord. 13343, 8342 8137 del 2012 – mancata espressa sanzione di nullità -, 8137/2012, 12997, 7536 e 795 del 2011, 26361 e 17396 del 2010,
4969/2009, 8859/2006 CTR Lazio nn. 433 e 66 del 2010, 150/2009).
Con l'ordinanza n. 10916/16, la Cassazione ha ribadito che l'art. 6, c. 5, l. n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex art. 36-bis, DPR
n. 600/73, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nel controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (anche Cassazione, nn. 21093/2019, 2648/2019,
22351/2018, 12689/2018, 25294/2017, 22383/2017, 21020/2017, 22445, 15099,
12023, e 6800 del 2015).
a richiesta di esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio e la prova della consegna all'Agente della riscossione.
Anche la presente eccezione risulta infondata.
Infatti, per quanto riguarda la sottoscrizione del ruolo, si osserva che nella cartella di pagamento è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo individuato nella persona del Direttore
Provinciale Carla Gentilini.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12, DPR n. 602/73 non prevede, comunque, alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. (Cassazione, sentenza n. 7800 del 14 aprile 2020. Cfr. anche
Cass. 17354/2020).
5. Sulla contestazione circa la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote.
Il motivo è infondato.
Sulla questione ha di recente fatto luce la Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 22281/2022 depositata il 14/07/2022.
La Suprema Corte ha chiarito che per gli interessi pretesi con la cartella di pagamento non è necessaria l'indicazione dei tassi applicati poiché sono di volta in volta determinati con provvedimenti pubblici.
Con specifico riferimento agli interessi, le Sezioni unite hanno preliminarmente affermato che in via generale, è configurabile in capo all'Amministrazione finanziaria un preciso obbligo di motivazione dell'atto per la parte degli interessi pretesi sul debito fiscale. Tuttavia, è stato effettuato un distinguo a seconda del tipo della pretesa contenuta nella cartella di pagamento. Per l'ipotesi in cui il provvedimento richieda interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente accertatore, occorre una motivazione completa. L'agente della Riscossione deve infatti esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificare la legittimità. In concreto occorre l'indicazione della norma tributaria di riferimento, l'imposta sulla quale sono stati calcolati e la data di decorrenza. Non sono stati però ritenuti necessari i saggi di interessi, atteso che sono modificati periodicamente con provvedimenti soggetti ad obbligo di pubblicazione.
Nella diversa ipotesi in cui la cartella sia conseguenza di un precedente atto nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo diretto e specifico al provvedimento prodromico. In sostanza, quindi, è sufficiente l'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e l'entità del debito fiscale di interessi.
Per le cartelle conseguenti al controllo automatizzato, invece, l'obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione. I Supremi giudici evidenziano che, in tale ipotesi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere della motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di ricorso si osserva quanto segue.
L'art. 20 del DPR n. 602/1973 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo) stabilisce che “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”.
Il tasso, prima previsto nella misura del 2,75% annuo, è stato così modificato dall'art. 2 DM 21.052009 a decorrere dal 01/10/2009, per i ruoli resi esecutivi a partire dalla medesima data.
Si dimostra, pertanto, che gli interessi richiamati nell'atto impugnato altro non sono che gli interessi già ex lege intimati in pagamento e, per quanto sopra già illustrato, meramente riportati nell'intimazione di pagamento. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, nell'atto, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Anche la Corte di cassazione (sentenza n. 8613, del 15 aprile 2011) ha in passato chiarito che, il "tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Al riguardo e a definitivo conforto dell'assoluta legittimità dell'operato fiscale, si segnalano i principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8149/2019) con riguardo alla motivazione della cartella di pagamento sulle modalità di calcolo degli interessi (principi comunque applicabili anche nel caso di specie relativo alla motivazione degli interessi dell'intimazione di pagamento impugnata), con la quale i Giudici di legittimità, sul rilevato vizio di motivazione della cartella, in quanto la stessa non recava una completa descrizione delle somme pretese e non illustrava le modalità di calcolo degli interessi, hanno rilevato che “…il motivo appare, in parte qua, inammissibile in quanto carente sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, non avendo riprodotto il contenuto della cartella, quantomeno nella parte che risulterebbe direttamente attinta dal denunziato vizio, al fine di porre il Collegio in condizione di apprezzare direttamente il fondamento della doglianza.
In ogni caso, per completezza di argomentazione, con specifico riferimento al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).”.
In tal senso anche ordinanza n. 15654 della corte di Cassazione del 22/07/2020 con la quale, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione, è stato stabilito che la cartella di pagamento conseguente è correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico.
Il principio è stato confermato nella ordinanza n. 26181/2018 della Corte di Cassazione.
I Supremi giudici hanno chiarito che gli interessi indicati nella cartella di pagamento trovano nella legge la propria fonte di riferimento, pertanto, il motivo di ricorso dovrebbe essere orientato sul punto sotto il profilo della eventuale violazione di legge, rappresentando anche quale sia il corretto criterio normativo da applicare.
Gli interessi indicati nella cartella di pagamento sono previsti dall'art. 20 del DPR n. 602/1973 che disciplina la maturazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo richiedibili solo in relazione ad un tributo
(notoriamente le sanzioni non maturano interessi di natura erariale)
Parte ricorrente non tiene conto inoltre del fatto che l'art. 30 del DPR 602/73, prevede espressamente che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo (senza alcuna distinzione tra imposte e sanzioni ndr) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”
Si osserva in particolare che gli Interessi di mora non sono applicati ma soltanto menzionati nella cartella di pagamento per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa.
Tali interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della medesima stessa.
Nella fattispecie in esame, nessuna censura viene mossa in tal senso dal ricorrente, nonostante nella cartella di pagamento si faccia esplicito riferimento agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 602/1973. Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente indicare il diverso criterio normativo da applicare in ordine al diverso conteggio inIn
Il Legislatore è intervenuto per l'emergenza Covid disciplinando il periodo di sospensione dei versamenti.
In particolare, per le imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro conseguiti nell'anno 2019, l'art. 62 comma 3 DL 18/2020 e l'art. 127 DL 34/2020 hanno disposto la sospensione dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020.
La ripresa dei suddetti versamenti è stata disposta a partire dal 16/09/2020 (unica soluzione) oppure in 47 rate mensili di pari importo.
Nel caso di specie, le somme richieste con la comunicazione di irregolarità presupposta alla cartella di pagamento inviata, dovevano essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione avvenuta il 29.09.2022 ben oltre quindi dopo la fine del periodo di emergenza Covid.
Il suddetto termine non rientra nel periodo di sospensione dei versamenti appositamente disciplinato dal
Legislatore per l'emergenza Covid.
La causa di forza maggiore invocata dal ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.lgs 472/1997 non può, pertanto, essere applicata nel caso di specie.
Si osserva infatti che l'esimente della “forza maggiore” può essere opposta la Fisco solo se l'interessato sia in grado di provare di non essere riuscito a reperire le risorse economiche per adempiere agli obblighi tributari, nonostante abbia fatto il possibile per recuperare le necessarie liquidità.
Dunque, il Contribuente è tenuto a documentare il mancato raggiungimento dell'obiettivo per cause indipendenti dalla sua volontà.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15415/2021.
Secondo i Supremi giudici, non rileva la fase di criticità dell'impresa e la scelta dell'imprenditore di destinare le risorse per far fronte a debiti ritenuti più urgenti;
ritengono invece necessaria la prova che non sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Nel caso di specie l'emergenza Covid, a prescindere dalla specifica disciplina sulla sospensione dei versamenti, non può essere invocata dal ricorrente quale causa di forza maggiore in ordine ad un versamento in scadenza il 16.11.2020, cioè dopo il periodo di sospensione dei versamenti (ripresa dal
16.09.2020).
Nessuna altra causa è stata provata e documentata dal ricorrente. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato perché indimostrato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la sovvombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 600,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO AR, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021532955 CONTROLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------
Resistente/Appellato: --------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , la società Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04720230021532955 per un importo di € 8.718,71 notificatale a mezzo PEC in data 14.09.2023.
Parte ricorrente contesta la cartella di pagamento per:
1. inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo non presente nel registro INI-PEC,
2. per presunta carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, per violazione del principio di trasparenza e decadenza della possibilità di procedere con il recupero;
3. richiede inoltre l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio e la prova della consegna all'Agente della riscossione;
4. contesta inoltre la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Va premesso che gli importi iscritti a ruolo (comprensivi di sanzioni ed interessi) scaturiscono dall'iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del DPR 600/1973 a seguito di liquidazione del Modello Unico 2020, anno d'imposta
2019, il cui esito è stato comunicato al contribuente con comunicazione codice atto 35739062012, notificata alla società all'indirizzo pec: Email_4 in data 29.09.2022.
Si tratta, pertanto, di imposta debito (nello specifico Ires) dichiarata dalla società contribuente e non versata.
Con un primo motivo di ricorso la società contribuente si duole del fatto che la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo pec da un indirizzo non incluso nei pubblici registri. Ciò determinerebbe l'illegittimità dell'atto e l'inesistenza della notifica.
L'eccezione va rigettata.
Invero, la norma di riferimento ossia l'art. 26 comma 2 del DPR 602/1973, non prescrive l'obbligo di utilizzo dell'indirizzo “registrato” per il mittente-pubblica amministrazione, mentre a tutela del Contribuente precisa che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma prevede, quindi, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba essere quello risultante dai pubblici registri, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, quando questi sia una pubblica amministrazione o un Ente pubblico.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Orbene l'art.26 richiamato consente, quindi, al notificante - Agenzia delle Entrate-Riscossione, di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella prevista dall'art.3bis, comma 1, Legge n.53/94, relativa alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, che espressamente prevede che sia l'indirizzo del mittente che quello del destinatario devono essere quelli risultanti da pubblici registri (REGINDE – INPEC – IPA).
La ratio di tale distinzione trova la sua giustificazione nel potere conferito all'Agente della Riscossione dal
Legislatore, il quale ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art.26
D.P.R. n.602/1973 e dall'art.30, comma 4, D.L. n.78/2010, soggetti dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, con esonero del destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Nelle notificazioni ex lege n.53/94, al contrario, la tutela del destinatario è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. (cfr. Sentenza
n.3342/2020 e Sentenza n. 7381/2021 del Tribunale di Roma)
paGiova infine rilevare come, in un caso analogo, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
L'Ecc.ma Corte, nel medesimo arresto, ha chiarito, peraltro, che:
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della
Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Quanto alla presunta carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa, per violazione del principio di trasparenza e decadenza della possibilità di procedere con il recupero, il motivo è parimenti infondato.
Diversamente da quanto afferma parte ricorrente, la cartella di pagamento risulta sufficientemente motivata, in quanto, illustra che gli importi iscritti a ruolo scaturiscono dall'omesso versamento di quanto richiesto alla società contribuente dell'imposta Ires dovuta sulla base della suddetta comunicazione di irregolarità, dalla quale risulta l'imposta Ires da versare, importi stessi che ritroviamo nella cartella di pagamento impugnata, oltre la sanzione per omesso versamento del 30% e gli interessi.
L'esito del controllo automatizzato, della suddetta dichiarazione presentata dalla società ha rilevato l'omesso versamento delle imposte dichiarate ma non versate esito comunicato alla società a mezzo pec
(vedasi documentazione allegata).La giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere inutile l'invio della comunicazione di irregolarità, qualora la cartella impugnata derivi da una mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, senza alcuna correzione della dichiarazione;
ossia allorquando vi sia l'assenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, come richiesto dall'art. 6 comma 5 L
212/2000 (ex plurimis Cass. 26482 e 19664 del 2013, ord. 13343, 8342 8137 del 2012 – mancata espressa sanzione di nullità -, 8137/2012, 12997, 7536 e 795 del 2011, 26361 e 17396 del 2010,
4969/2009, 8859/2006 CTR Lazio nn. 433 e 66 del 2010, 150/2009).
Con l'ordinanza n. 10916/16, la Cassazione ha ribadito che l'art. 6, c. 5, l. n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex art. 36-bis, DPR
n. 600/73, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nel controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (anche Cassazione, nn. 21093/2019, 2648/2019,
22351/2018, 12689/2018, 25294/2017, 22383/2017, 21020/2017, 22445, 15099,
12023, e 6800 del 2015).
a richiesta di esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio e la prova della consegna all'Agente della riscossione.
Anche la presente eccezione risulta infondata.
Infatti, per quanto riguarda la sottoscrizione del ruolo, si osserva che nella cartella di pagamento è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo individuato nella persona del Direttore
Provinciale Carla Gentilini.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12, DPR n. 602/73 non prevede, comunque, alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. (Cassazione, sentenza n. 7800 del 14 aprile 2020. Cfr. anche
Cass. 17354/2020).
5. Sulla contestazione circa la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle singole aliquote.
Il motivo è infondato.
Sulla questione ha di recente fatto luce la Corte di Cassazione SS.UU. con la sentenza n. 22281/2022 depositata il 14/07/2022.
La Suprema Corte ha chiarito che per gli interessi pretesi con la cartella di pagamento non è necessaria l'indicazione dei tassi applicati poiché sono di volta in volta determinati con provvedimenti pubblici.
Con specifico riferimento agli interessi, le Sezioni unite hanno preliminarmente affermato che in via generale, è configurabile in capo all'Amministrazione finanziaria un preciso obbligo di motivazione dell'atto per la parte degli interessi pretesi sul debito fiscale. Tuttavia, è stato effettuato un distinguo a seconda del tipo della pretesa contenuta nella cartella di pagamento. Per l'ipotesi in cui il provvedimento richieda interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente accertatore, occorre una motivazione completa. L'agente della Riscossione deve infatti esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificare la legittimità. In concreto occorre l'indicazione della norma tributaria di riferimento, l'imposta sulla quale sono stati calcolati e la data di decorrenza. Non sono stati però ritenuti necessari i saggi di interessi, atteso che sono modificati periodicamente con provvedimenti soggetti ad obbligo di pubblicazione.
Nella diversa ipotesi in cui la cartella sia conseguenza di un precedente atto nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, l'obbligo di motivazione è assolto con il richiamo diretto e specifico al provvedimento prodromico. In sostanza, quindi, è sufficiente l'esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e l'entità del debito fiscale di interessi.
Per le cartelle conseguenti al controllo automatizzato, invece, l'obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione. I Supremi giudici evidenziano che, in tale ipotesi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere della motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del motivo di ricorso si osserva quanto segue.
L'art. 20 del DPR n. 602/1973 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo) stabilisce che “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”.
Il tasso, prima previsto nella misura del 2,75% annuo, è stato così modificato dall'art. 2 DM 21.052009 a decorrere dal 01/10/2009, per i ruoli resi esecutivi a partire dalla medesima data.
Si dimostra, pertanto, che gli interessi richiamati nell'atto impugnato altro non sono che gli interessi già ex lege intimati in pagamento e, per quanto sopra già illustrato, meramente riportati nell'intimazione di pagamento. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, nell'atto, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Anche la Corte di cassazione (sentenza n. 8613, del 15 aprile 2011) ha in passato chiarito che, il "tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Al riguardo e a definitivo conforto dell'assoluta legittimità dell'operato fiscale, si segnalano i principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8149/2019) con riguardo alla motivazione della cartella di pagamento sulle modalità di calcolo degli interessi (principi comunque applicabili anche nel caso di specie relativo alla motivazione degli interessi dell'intimazione di pagamento impugnata), con la quale i Giudici di legittimità, sul rilevato vizio di motivazione della cartella, in quanto la stessa non recava una completa descrizione delle somme pretese e non illustrava le modalità di calcolo degli interessi, hanno rilevato che “…il motivo appare, in parte qua, inammissibile in quanto carente sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, non avendo riprodotto il contenuto della cartella, quantomeno nella parte che risulterebbe direttamente attinta dal denunziato vizio, al fine di porre il Collegio in condizione di apprezzare direttamente il fondamento della doglianza.
In ogni caso, per completezza di argomentazione, con specifico riferimento al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli stessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo" (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"). Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento al titolo da cui scaturisce il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza (analogamente, anche per il computo delle sanzioni risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).”.
In tal senso anche ordinanza n. 15654 della corte di Cassazione del 22/07/2020 con la quale, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione, è stato stabilito che la cartella di pagamento conseguente è correttamente motivata anche con il mero richiamo a tale atto, considerato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia con riferimento alle maggiori imposte dovute che alla quantificazione delle sanzioni e interessi, la cui determinazione si risolve in un mero calcolo matematico.
Il principio è stato confermato nella ordinanza n. 26181/2018 della Corte di Cassazione.
I Supremi giudici hanno chiarito che gli interessi indicati nella cartella di pagamento trovano nella legge la propria fonte di riferimento, pertanto, il motivo di ricorso dovrebbe essere orientato sul punto sotto il profilo della eventuale violazione di legge, rappresentando anche quale sia il corretto criterio normativo da applicare.
Gli interessi indicati nella cartella di pagamento sono previsti dall'art. 20 del DPR n. 602/1973 che disciplina la maturazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo richiedibili solo in relazione ad un tributo
(notoriamente le sanzioni non maturano interessi di natura erariale)
Parte ricorrente non tiene conto inoltre del fatto che l'art. 30 del DPR 602/73, prevede espressamente che
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo (senza alcuna distinzione tra imposte e sanzioni ndr) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”
Si osserva in particolare che gli Interessi di mora non sono applicati ma soltanto menzionati nella cartella di pagamento per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa.
Tali interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della medesima stessa.
Nella fattispecie in esame, nessuna censura viene mossa in tal senso dal ricorrente, nonostante nella cartella di pagamento si faccia esplicito riferimento agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 602/1973. Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente indicare il diverso criterio normativo da applicare in ordine al diverso conteggio inIn
Il Legislatore è intervenuto per l'emergenza Covid disciplinando il periodo di sospensione dei versamenti.
In particolare, per le imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro conseguiti nell'anno 2019, l'art. 62 comma 3 DL 18/2020 e l'art. 127 DL 34/2020 hanno disposto la sospensione dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020.
La ripresa dei suddetti versamenti è stata disposta a partire dal 16/09/2020 (unica soluzione) oppure in 47 rate mensili di pari importo.
Nel caso di specie, le somme richieste con la comunicazione di irregolarità presupposta alla cartella di pagamento inviata, dovevano essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione avvenuta il 29.09.2022 ben oltre quindi dopo la fine del periodo di emergenza Covid.
Il suddetto termine non rientra nel periodo di sospensione dei versamenti appositamente disciplinato dal
Legislatore per l'emergenza Covid.
La causa di forza maggiore invocata dal ricorrente ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.lgs 472/1997 non può, pertanto, essere applicata nel caso di specie.
Si osserva infatti che l'esimente della “forza maggiore” può essere opposta la Fisco solo se l'interessato sia in grado di provare di non essere riuscito a reperire le risorse economiche per adempiere agli obblighi tributari, nonostante abbia fatto il possibile per recuperare le necessarie liquidità.
Dunque, il Contribuente è tenuto a documentare il mancato raggiungimento dell'obiettivo per cause indipendenti dalla sua volontà.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15415/2021.
Secondo i Supremi giudici, non rileva la fase di criticità dell'impresa e la scelta dell'imprenditore di destinare le risorse per far fronte a debiti ritenuti più urgenti;
ritengono invece necessaria la prova che non sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Nel caso di specie l'emergenza Covid, a prescindere dalla specifica disciplina sulla sospensione dei versamenti, non può essere invocata dal ricorrente quale causa di forza maggiore in ordine ad un versamento in scadenza il 16.11.2020, cioè dopo il periodo di sospensione dei versamenti (ripresa dal
16.09.2020).
Nessuna altra causa è stata provata e documentata dal ricorrente. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato perché indimostrato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la sovvombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 600,00.